21.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/112


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/810 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell’allegato II della decisione 2002/657/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 della Commissione (2) abroga, tra l’altro, la decisione 2002/657/CE della Commissione (3). L’articolo 4 di tale decisione, in combinato disposto con l’allegato II della medesima, stabilisce i limiti minimi di rendimento richiesti per le sostanze farmacologicamente attive cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurano, acetato di medrossiprogesterone e verde di malachite in determinate matrici.

(2)

L’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione (4) stabilisce le disposizioni transitorie relative ai valori di riferimento per interventi (RPA — reference points for action) per le sostanze farmacologicamente attive vietate. Fino al 27 novembre 2022 i limiti minimi di rendimento richiesti per il cloramfenicolo, i metaboliti di nitrofurano e la somma di verde malachite e di verde leucocomalachite, di cui all’allegato II della decisione 2002/657/CE, si dovrebbero applicare come valori di riferimento per interventi agli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e agli alimenti di origine animale prodotti nell’Unione.

(3)

Ai fini di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1871, è pertanto opportuno che l’allegato II della decisione 2002/657/CE rimanga applicabile fino al 27 novembre 2022.

(4)

Al fine di mantenere la continuità, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Abrogazioni e misure transitorie

Le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tuttavia, fino al 10 giugno 2026, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai fini di cui all’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1871, l’allegato II della decisione 2002/657/CE continua ad applicarsi fino al 27 novembre 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull’interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE (cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE (GU L 289 dell’8.11.2019, pag. 41).