12.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/763 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 430, paragrafo 7, quinto comma, e l’articolo 434 bis, quinto comma,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l’articolo 45 decies, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 ha introdotto nella legislazione dell’Unione il livello minimo armonizzato per la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) previsto dallo standard «TLAC» per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) («requisito della TLAC»). Modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE introdotte dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) hanno stabilito la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII denominato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Gli obblighi di segnalazione e informativa sia per lo standard «TLAC» sia per il MREL sono ora inclusi rispettivamente nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2014/59/UE.

(2)

Dato che lo standard «TLAC» e il MREL perseguono il medesimo obiettivo di garantire che gli enti e i soggetti stabiliti nell’Unione dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi di un quadro comune. È pertanto opportuno stabilire un insieme di modelli per la segnalazione e l’informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII e le filiazioni significative di G-SII non UE (TLAC) e sul MREL specifico per ente applicabile a tutti gli enti.

(3)

A norma dell’articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 i progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’Autorità bancaria europea (ABE) per stabilire modelli per l’informativa mirano a mantenere la coerenza di questi ultimi con le norme internazionali in materia di informativa al fine di agevolare la comparabilità delle informazioni. Nel dicembre 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato obblighi di informativa del terzo pilastro aggiornati, compresi quelli relativi alla TLAC. È pertanto opportuno che i modelli di informativa e le relative istruzioni di cui al presente regolamento siano coerenti con tali obblighi di informativa aggiornati del CBVB.

(4)

Per garantire che i costi di conformità per gli enti non aumentino in modo irragionevole e che sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere quanto più possibile allineati nella loro sostanza, anche in termini di frequenza. Inoltre, l’articolo 45 decies, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 45 decies, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE prevedono esplicitamente un allineamento delle norme tecniche di attuazione agli obblighi di segnalazione e informativa sulla TLAC e sul MREL. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento norme applicabili alla segnalazione e all’informativa sia sulla TLAC che sul MREL. Nel contempo, il grado di dettaglio e la frequenza della segnalazione e dell’informativa dovrebbero essere opportunamente adeguati, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2014/59/UE, e della necessità di garantire che gli enti soddisfino sempre tali requisiti.

(5)

La direttiva 2014/59/UE prevede che le informazioni sul MREL siano segnalate sia alle autorità competenti che alle autorità di risoluzione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le informazioni sulla TLAC siano segnalate solo alle autorità competenti. Tuttavia, a norma dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, il MREL di un’entità soggetta a risoluzione che è un G-SII o fa parte di un G-SII consiste nel requisito della TLAC e in qualsiasi maggiorazione aggiuntiva. È pertanto opportuno garantire che le autorità di risoluzione ottengano informazioni sulla TLAC dai G-SII nell’ambito delle segnalazioni sul MREL. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli accordi conclusi dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per ridurre al minimo i flussi di dati.

(6)

Per motivi di comparabilità e certezza del diritto, l’articolo 45 decies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE prevede che i progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ABE stabiliscano una modalità standardizzata per fornire le informazioni sul rango dei fondi propri e delle passività sottoponibili al bail-in applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in ciascuno Stato membro. È pertanto opportuno che le rispettive autorità di risoluzione mettano a disposizione degli enti soggetti alla loro giurisdizione informazioni standardizzate sulle gerarchie relative alle procedure di insolvenza in ciascuno Stato membro e sugli aggiornamenti tempestivi delle stesse. Tali informazioni dovrebbero seguire una presentazione standardizzata di tali gerarchie.

(7)

Per quanto riguarda le passività sottoponibili al bail-in disciplinate dalle leggi di un paese terzo, l’articolo 45 decies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE prevede inoltre che i progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ABE stabiliscano una modalità standardizzata per fornire le informazioni che indichino il paese terzo le cui leggi disciplinano tali passività e, per ogni paese terzo individuato, se tali passività contengano clausole contrattuali che ne riconoscono l’assoggettabilità ai poteri di svalutazione o di conversione ai sensi di tale direttiva. Data la necessità di valutare il grado di dettaglio per la segnalazione di tali elementi, l’ABE elaborerà e presenterà alla Commissione relative istruzioni e modelli separatamente e a tempo debito, così da consentire alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione di accedere con regolarità a tali informazioni. L’assenza di tali limitati elementi aggiuntivi non influenzerà né ritarderà l’applicazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento.

(8)

Nel valutare se le informazioni sono rilevanti, esclusive o riservate ai sensi dell’articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno che i soggetti che le pubblicano tengano conto degli orientamenti pertinenti emanati dall’ABE.

(9)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/876, dal 27 giugno 2019 si applica l’obbligo di segnalare e rendere pubbliche le informazioni sulla TLAC di cui all’articolo 430, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 437 bis e all’articolo 447, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, una volta entrato in vigore il presente regolamento, i G-SII e le filiazioni significative di G-SII non UE dovrebbero rendere immediatamente pubbliche le informazioni sulla TLAC utilizzando i modelli e seguendo le istruzioni di cui al presente regolamento. Per contro, al fine di fornire agli enti e alle autorità competenti il tempo sufficiente per attuare i requisiti pertinenti, la segnalazione del requisito della TLAC a norma del presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi solo a partire dal 28 giugno 2021.

(10)

Per quanto riguarda il MREL, gli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva 2014/59/UE si applicano al più tardi dal 28 dicembre 2020. Tuttavia, per le stesse ragioni valide per la TLAC, tutti gli enti dovrebbero segnalare le informazioni sul MREL utilizzando i modelli e seguendo le istruzioni di cui al presente regolamento a partire dal 28 giugno 2021. Per contro, la data di applicazione degli obblighi di informativa sul MREL dovrebbe coincidere con la fine del periodo di transizione stabilito dall’articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, ossia al più presto il 1o gennaio 2024.

(11)

Data la necessità per gli enti, le autorità competenti e le autorità di risoluzione di adeguare i propri sistemi elettronici e di segnalazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, la data d’invio per la segnalazione trimestrale dei dati relativi alla data di riferimento del 30 giugno 2021 dovrebbe essere al più tardi il 30 settembre 2021.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.

(13)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA

Articolo 1

Date di riferimento per le segnalazioni

I soggetti per cui sono previsti gli obblighi di segnalazione sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) su base individuale o su base consolidata («soggetti segnalanti») trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni al loro stato nelle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a)

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b)

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c)

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

Articolo 2

Date d’invio per le segnalazioni

1.   I soggetti segnalanti trasmettono le informazioni alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione entro l’orario di chiusura delle attività delle seguenti date d’invio:

a)

per le segnalazioni trimestrali: il 19 maggio, il 18 agosto, il 18 novembre e il 18 febbraio, ad eccezione dei dati relativi alla data di riferimento del 30 giugno 2021, per i quali la data d’invio è al più tardi il 30 settembre 2021;

b)

per le segnalazioni semestrali: 18 agosto e 18 febbraio;

c)

per le segnalazioni annuali: 18 febbraio.

2.   Qualora la data d’invio coincida con un sabato, con una domenica o con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione destinataria delle informazioni di cui al paragrafo 1, tali informazioni sono trasmesse entro l’orario di chiusura delle attività del giorno lavorativo successivo.

3.   I soggetti segnalanti possono trasmettere dati che non hanno ricevuto il parere di un revisore esterno («dati non sottoposti a revisione contabile»). Qualora i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo («dati sottoposti a revisione contabile») si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile trasmessi, i soggetti segnalanti trasmettono senza indebito ritardo i dati rivisti sottoposti a revisione contabile.

4.   I soggetti segnalanti trasmettono senza indebito ritardo ogni altra rettifica alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.

Articolo 3

Formato e frequenza delle segnalazioni delle entità soggette a risoluzione su base individuale

1.   Le entità soggette a risoluzione senza filiazioni soggette ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base individuale alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:

a)

le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0010 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;

b)

le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento;

c)

le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;

d)

le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.

2.   Le entità soggette a risoluzione trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sulla ripartizione dei fondi propri e delle passività in base al rango in caso di insolvenza specificate nel modello 6 dell’allegato I su base individuale con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.2.

3.   Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le entità soggette a risoluzione soggette ai requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 bis, di tale regolamento trasmettono le informazioni su base individuale alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:

a)

le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0020 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;

b)

le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nelle colonne 0020 e 0030 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento.

Articolo 4

Formato e frequenza delle segnalazioni delle entità soggette a risoluzione su base consolidata

1.   Le entità soggette a risoluzione soggette ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base consolidata conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:

a)

le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0010 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;

b)

le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento;

c)

le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;

d)

le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le entità soggette a risoluzione soggette ai requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 bis, di tale regolamento trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:

a)

le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0020 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;

b)

le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nelle colonne 0020 e 0030 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento.

Articolo 5

Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE

1.   I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base individuale conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base individuale alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:

a)

le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento;

b)

le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;

c)

le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.

2.   I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sulla ripartizione dei fondi propri e delle passività in base al rango in caso di insolvenza specificate nel modello 5 dell’allegato I su base individuale con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.1.

3.   Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i soggetti che sono filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) non UE e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 bis, di tale regolamento trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0020 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento su base individuale con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento.

Articolo 6

Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE

1.   I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base consolidata conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:

a)

le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento;

b)

le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;

c)

le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 bis, di tale regolamento trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0020 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento su base consolidata con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento.

Articolo 7

Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni

1.   I soggetti segnalanti trasmettono le informazioni conformemente al presente regolamento con i formati e la configurazione specificati dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per lo scambio di dati, e conformemente alla definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello e alle formule di convalida di cui all’allegato III del presente regolamento.

2.   Nel trasmettere le informazioni conformemente al presente regolamento, i soggetti segnalanti osservano quanto segue:

a)

nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;

b)

i dati numerici sono comunicati come segue:

i)

i punti di dati del tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

ii)

i punti di dati del tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii)

i punti di dati del tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;

c)

gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI se disponibile.

3.   Le informazioni trasmesse dai soggetti segnalanti conformemente al presente regolamento sono corredate delle seguenti informazioni:

a)

data e periodo di riferimento per le segnalazioni;

b)

valuta utilizzata per le segnalazioni;

c)

principio contabile;

d)

LEI dell’ente segnalante;

e)

ambito del consolidamento.

Articolo 8

Presentazione standardizzata del rango degli elementi in caso di insolvenza

1.   Le autorità di risoluzione raccolgono informazioni sul rango degli elementi nelle procedure nazionali di insolvenza nel formato standardizzato specificato nell’allegato IV. Senza indebito ritardo, esse aggiornano tali informazioni in caso di modifiche.

2.   Le autorità di risoluzione pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 per metterle a disposizione degli enti soggetti alla loro vigilanza.

TITOLO II

INFORMATIVA AL PUBBLICO DA PARTE DEGLI ENTI

Articolo 9

Frequenza e date dell’informativa

1.   L’informativa di cui all’articolo 10, paragrafo 1, è fornita su base trimestrale. L’informativa di cui all’articolo 10, paragrafo 2, è fornita su base semestrale.

2.   L’informativa di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 1, è fornita su base semestrale. L’informativa di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 2, è fornita su base annuale.

3.   L’informativa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, è fornita su base trimestrale. L’informativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, è fornita su base semestrale.

4.   L’informativa di cui all’articolo 13, paragrafo 1, è fornita su base semestrale. L’informativa di cui all’articolo 13, paragrafo 2, è fornita su base annuale.

5.   L’informativa di cui all’articolo 15 è fornita come segue:

a)

su base semestrale se il soggetto che pubblica l’informativa è un grande ente;

b)

su base annuale se il soggetto che pubblica l’informativa non è né un grande ente né un ente piccolo e non complesso.

6.   Ai fini dell’informativa al pubblico, i soggetti che pubblicano l’informativa osservano quanto segue:

a)

le informative annuali sono pubblicate alla stessa data in cui l’ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data;

b)

le informative semestrali e trimestrali sono pubblicate alla stessa data in cui l’ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data;

c)

il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi del presente titolo e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 10

Informativa di entità soggette a risoluzione sulle metriche principali relative ai fondi propri e alle passività ammissibili e sui requisiti di fondi propri e passività ammissibili

1.   I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa di cui all’articolo 447, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU KM2 di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.

2.   I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU KM2 di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 11

Informativa di entità soggette a risoluzione sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili

1.   I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa di cui all’articolo 437 bis, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’informativa sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC1 di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.

2.   I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC1 di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 12

Informativa di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione sulle metriche principali e sulla capacità interna di assorbimento delle perdite

1.   I soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e che non sono entità soggette a risoluzione pubblicano la seguente informativa conformemente al modello EU ILAC di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento:

a)

informativa di cui all’articolo 437 bis, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

informativa di cui all’articolo 447, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE;

d)

informativa sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

2.   I soggetti diversi da filiazioni significative di G-SII non UE che non sono entità soggette a risoluzione pubblicano la seguente informativa conformemente al modello EU ILAC di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento:

a)

informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE;

b)

informativa sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 13

Informativa di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione sul rango nella graduatoria dei creditori

1.   I soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e che non sono entità soggette a risoluzione pubblicano l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 437 bis, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC2a di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.

2.   I soggetti diversi da filiazioni significative di G-SII non UE che non sono entità soggette a risoluzione pubblicano l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC2b di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.

I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo possono scegliere di utilizzare il modello EU TLAC2a al posto del modello EU TLAC2b per pubblicare l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 14

Informativa di entità soggette a risoluzione sul rango nella graduatoria dei creditori

1.   I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 437 bis, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC3a di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.

2.   I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC3b di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.

I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo possono scegliere di utilizzare il modello EU TLAC3a al posto del modello EU TLAC3b per pubblicare l’informativa sul profilo di durata e sul rango nelle procedure ordinarie di insolvenza di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 15

Informativa sulle caratteristiche principali dei fondi propri e delle passività ammissibili

I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII e i soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e che non sono entità soggette a risoluzione pubblicano l’informativa di cui all’articolo 437 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all’atto di esecuzione di cui all’articolo 434 bis di tale regolamento.

Articolo 16

Norme generali sull’informativa

1.   Quando i soggetti che pubblicano l’informativa possono omettere una o più informazioni conformemente all’articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013, le righe o colonne pertinenti dei modelli o delle tabelle di cui al presente regolamento possono essere lasciate vuote e la numerazione delle righe o colonne successive non viene modificata.

2.   I soggetti che pubblicano l’informativa indicano chiaramente nel modello o nella tabella pertinenti le righe o le colonne vuote e il motivo dell’omissione dell’informazione pertinente.

3.   La descrizione qualitativa e ogni altra informazione complementare necessaria che accompagnano le informazioni quantitative conformemente all’articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono adeguatamente chiare ed esaustive, così da consentire agli utilizzatori delle informazioni di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli che esse descrivono.

4.   Per quanto riguarda i valori numerici comunicati, i soggetti che pubblicano l’informativa osservano quanto segue:

a)

i dati monetari quantitativi sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;

b)

i dati quantitativi comunicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.

5.   All’informativa pubblicata i soggetti che pubblicano l’informativa accompagnano quanto segue:

a)

data e periodo di riferimento per l’informativa;

b)

valuta utilizzata per l’informativa;

c)

nome e, se del caso, LEI del soggetto che pubblica l’informativa;

d)

se del caso, principio contabile; e

e)

se del caso, ambito del consolidamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il titolo I si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

Il titolo II si applica a decorrere dal 1o giugno 2021 per quanto riguarda l’informativa di cui all’articolo 437 bis e all’articolo 447, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, e a decorrere dalla data di applicazione degli obblighi di informativa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/879 per quanto riguarda l’informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(3)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO I

SEGNALAZIONE DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

MODELLI PER IL MREL E LA TLAC

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

IMPORTI: PRINCIPALI METRICHE PER IL MREL E LA TLAC

 

1

M 01.00

Principali metriche per il MREL e la TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione)

KM2

 

 

COMPOSIZIONE E DURATA

 

2

M 02.00

Composizione e capacità per il MREL e la TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione)

TLAC1

3

M 03.00

MREL interno e TLAC interna

ILAC

4

M 04.00

Struttura di finanziamento delle passività ammissibili

LIAB-MREL

 

 

RANGO NELLA GRADUATORIA DEI CREDITORI

 

5

M 05.00

Rango nella graduatoria dei creditori (soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione)

TLAC2

6

M 06.00

Rango nella graduatoria dei creditori (entità soggetta a risoluzione)

TLAC3

 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER CONTRATTO

 

7

M 07.00

Strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo

MTCI


M 01.00 - Principali metriche per il MREL e la TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione) (KM2)

 

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)

0010

0020

 

Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva

0100

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO (TREA)

 

 

0110

MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA (TEM)

 

 

 

Fondi propri e passività ammissibili

0200

FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

 

 

0210

Di cui fondi propri e passività subordinate

 

 

0220

Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo

 

 

0230

Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE

 

 

 

Altre passività sottoponibili al bail-in

0250

ALTRE PASSIVITÀ SOTTOPONIBILI AL BAIL-IN

 

 

0260

Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo

 

 

0270

Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE

 

 

0280

Durata residua < 1 anno

 

 

0285

Durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

0290

Durata residua >= 2 anni

 

 

 

Rapporti e deroghe per subordinazione

0300

FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI IN PERCENTUALE DEL TREA

 

 

0310

Di cui fondi propri e passività subordinate

 

 

0320

FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI IN PERCENTUALE DELLA TEM

 

 

0330

Di cui fondi propri e passività subordinate

 

 

0340

Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013? (deroga 5 %)

 

 

0350

Importo complessivo degli strumenti di passività ammissibili non subordinate consentiti se si applica la facoltà di subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroga 3,5 % massimo)

 

 

0360

Quota delle passività non subordinate totali incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili

 

 


M 02.00 – Composizione e capacità per il MREL e la TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione) (TLAC1)

 

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)

Voce per memoria: importi ammissibili ai fini del MREL ma non della TLAC

0010

0020

0030

0010

FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

 

 

 

0020

Fondi propri (ammissibili)

 

 

 

0030

Capitale primario di classe 1

 

 

 

0040

Capitale aggiuntivo di classe 1 (ammissibile)

 

 

 

0050

Capitale di classe 2 (ammissibile)

 

 

 

0060

Passività ammissibili

 

 

 

0070

Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche

 

 

 

0080

Di cui passività ammissibili considerate strutturalmente subordinate

 

 

 

0090

Passività ammissibili subordinate a passività escluse

 

 

 

0100

Strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall'entità soggetta a risoluzione (non soggetti alla clausola grandfathering)

 

 

 

0110

Strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all'interno del gruppo soggetto a risoluzione (non soggetti alla clausola grandfathering)

 

 

 

0120

Strumenti di passività ammissibili emessi prima del 27 giugno 2019

 

 

 

0130

Strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non sono considerati elementi di classe 2

 

 

 

0140

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse

 

 

 

0150

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse (non soggette alla clausola grandfathering pre-massimale)

 

 

 

0160

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse emesse prima del 27 giugno 2019 (pre-massimale)

 

 

 

0170

Importi ammissibili dopo l'applicazione del massimale di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (non soggetti alla clausola grandfathering)

 

 

 

0180

Importi ammissibili, dopo l'applicazione del massimale di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di elementi emessi prima del 27 giugno 2019

 

 

 

0190

(-) Deduzioni

 

 

 

0200

(-) Esposizioni tra gruppi soggetti a risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE)

 

 

 

0210

(-) Investimenti in altri strumenti di passività ammissibili

 

 

 

0220

Eccesso di deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili (deduzioni dal capitale di classe 2)

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

0400

CET1 (%) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto

 

 

 

0410

Requisito combinato di riserva di capitale (%)

 

 

 

0420

Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale

 

 

 

0430

Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale

 

 

 

0440

Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

 

 

0450

Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

 

 

 

0460

Investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti

 

 

 

0470

Investimenti in passività subordinate ammissibili di G-SII

 

 

 

0480

Investimenti in passività subordinate ammissibili di O-SII

 

 

 

0490

Investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti

 

 

 

0500

Passività escluse

 

 

 


M 03.00 – MREL interno e TLAC interna (ILAC)

 

MREL interno

TLAC interna

0010

0020

0010

Livello di applicazione

 

 

 

Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva

0100

Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)

 

 

0110

Misura dell'esposizione complessiva (TEM)

 

 

 

Fondi propri ammissibili e passività ammissibili

0200

Fondi propri ammissibili e passività ammissibili

 

 

0210

Fondi propri ammissibili

 

 

0220

Capitale primario di classe 1 (CET1)

 

 

0230

Capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile

 

 

0240

Capitale di classe 2 ammissibile

 

 

0250

Passività ammissibili e garanzie

 

 

0260

Passività ammissibili (escluse le garanzie)

 

 

0270

Garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione e consentite dall'autorità di risoluzione

 

 

0280

Voce per memoria: parte garantita della garanzia

 

 

0290

(-) Deduzioni o equivalenti

 

 

 

Rapporti dei fondi propri ammissibili e delle passività ammissibili

0400

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

 

 

0410

Di cui garanzie consentite

 

 

0420

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

 

 

0430

Di cui garanzie consentite

 

 

0440

CET1 (%) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto

 

 

 

Voci per memoria

0500

Requisito combinato di riserva di capitale (%)

 

 

0510

Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale

 

 

0520

Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale

 

 

0530

Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

 

0540

Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

 

 

0550

Altre passività sottoponibili al bail-in

 

 

0560

Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo

 

 

0570

Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE

 

 

0580

Durata residua < 1 anno

 

 

0590

Durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

0600

Durata residua >= 2 anni

 

 

0610

Passività escluse

 

 


M 04.00 – Struttura di finanziamento delle passività ammissibili (LIAB MREL)

 

Importo ammissibile per il MREL/per il MREL interno

0010

0100

PASSIVITÀ AMMISSIBILI

 

0200

Depositi, non protetti e non preferenziali >= 1 anno

 

0210

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

0220

Di cui durata residua >= 2 anni

 

0230

Di cui emessi da filiazioni

 

0300

Passività garantite non coperte da garanzia reale > = 1 anno

 

0310

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

0320

Di cui durata residua >= 2 anni

 

0330

Di cui emesse da filiazioni

 

0400

Obbligazioni strutturate > = 1 anno

 

0410

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

0420

Di cui durata residua >= 2 anni

 

0430

Di cui emesse da filiazioni

 

0500

Passività di primo rango (senior) non garantite > = 1 anno

 

0510

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

0520

Di cui durata residua >= 2 anni

 

0530

Di cui emesse da filiazioni

 

0600

Passività di primo rango (senior) non privilegiate > = 1 anno

 

0610

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

0620

Di cui durata residua >= 2 anni

 

0630

Di cui emesse da filiazioni

 

0700

Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) > = 1 anno

 

0710

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

0720

Di cui durata residua >= 2 anni

 

0730

Di cui emesse da filiazioni

 

0800

Altre passività ammissibili MREL >= 1 anno

 

0810

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

0820

Di cui durata residua >= 2 anni

 

0830

Di cui emesse da filiazioni

 


M 05.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione) (TLAC2)

Rango in caso di insolvenza

Tipo di creditore

Descrizione del rango in caso di insolvenza

Passività e fondi propri

Passività e fondi propri meno passività escluse

 

Di cui passività escluse

 

Di cui fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno

 

Di cui con durata residua di

Di cui titoli perpetui

≥ 1 anno

< 2 anni

≥ 2 anni

< 5 anni

≥ 5 anni

< 10 anni

≥ 10 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 06.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (entità soggette a risoluzione) (TLAC3)

Rango in caso di insolvenza

Descrizione del rango in caso di insolvenza

Passività e fondi propri

Passività e fondi propri meno passività escluse

 

Di cui passività escluse

 

Di cui fondi propri e passività ammissibili potenzialmente ammissibili ai fini del MREL

 

Di cui con durata residua di

Di cui titoli perpetui

≥ 1 anno

< 2 anni

≥ 2 anni

< 5 anni

≥ 5 anni

< 10 anni

≥ 10 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 07.00 – Strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo (MTCI)

Soggetto emittente

Identificativo del contratto

Diritto applicabile (paese terzo)

Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione

Trattamento regolamentare

Importo

Rango nelle procedure ordinarie di insolvenza

Scadenza

(Prima) data di call

Regulatory call (Sì/No)

Nome

Codice

Tipo di codice

Tipo di fondi propri o passività ammissibili

Tipo di strumento

Diritto applicabile

Rango in caso di insolvenza

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

SEGNALAZIONE DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI - ISTRUZIONI

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   Struttura e convenzioni

1.1.   Struttura

1.

Questo quadro per le segnalazioni sul MREL e sulla TLAC è costituito da quattro gruppi di modelli:

a)

importi: principali metriche del MREL e della TLAC;

b)

composizione e scadenza;

c)

rango nella graduatoria dei creditori;

d)

informazioni specifiche per contratto.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. In questa parte del regolamento sono incluse ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun insieme di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.

1.2.   Convenzione di numerazione

3.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alle lettere da a) a d). Tali codici numerici sono utilizzati ampiamente nelle formule di convalida definite conformemente all’allegato III.

a)

Viene seguita la seguente notazione generale: {modello;riga;colonna}.

b)

I riferimenti all’interno di un modello non includono un’indicazione del modello stesso: {riga;colonna}.

c)

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {modello;riga}.

d)

Un asterisco segnala che il riferimento corrisponde a righe o a colonne specificate in precedenza.

1.3.   Convenzione dei segni

4.

Sono segnalati come cifre positive tutti gli importi che aumentano i fondi propri e le passività ammissibili, gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, la misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria o i requisiti. Al contrario, sono segnalati come cifre negative tutti gli importi che riducono i fondi propri e le passività ammissibili, gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, la misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria o i requisiti. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4.   Abbreviazioni

5.

Ai fini degli allegati del presente regolamento si applicano le seguenti abbreviazioni:

a)

«MREL» fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE (1);

b)

«TLAC» fa riferimento ai requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (2);

c)

«TLAC interna» fa riferimento al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE conformemente all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

«MREL interno» fa riferimento al MREL applicato ai soggetti che non sono entità soggette a risoluzione conformemente all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   Importi: M 01.00 – Principali metriche per il MREL e la TLAC (KM2)

1.1.   Osservazioni generali

6.

La colonna relativa al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) è compilata dai soggetti per cui è previsto il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all’articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE. Solo i soggetti tenuti a rispettare il requisito di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le voci relative al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

Articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE.

0020

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)

Articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.


Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0100 - 0120

Importo complessivo dell’esposizione al rischio e misura dell’esposizione complessiva

0100

Importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA)

Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo complessivo dell’esposizione al rischio segnalato in questa riga è l’importo complessivo dell’esposizione al rischio che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

0110

Misura dell’esposizione complessiva (TEM)

Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, articolo 429, paragrafo 4, e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

La misura dell’esposizione complessiva segnalata in questa riga è la misura dell’esposizione complessiva che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

0200 - 0230

Fondi propri e passività ammissibili

0200

Fondi propri e passività ammissibili

MREL

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL è segnalato come la somma:

i)

dei fondi propri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

delle passività ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC) è l’importo di cui all’articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013, costituito da:

i)

dei fondi propri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

le passività ammissibili di cui all’articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013.

0210

Di cui fondi propri e passività subordinate

L’importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili computato ai fini del MREL è segnalato come la somma:

i)

dei fondi propri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

delle passività ammissibili incluse nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva;

iii)

delle passività incluse nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0220

Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili disciplinati dal diritto di un paese terzo di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0230

Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili disciplinate dal diritto di un paese terzo contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0250 - 0290

Altre passività sottoponibili al bail-in

I soggetti che, alla data di segnalazione di tali informazioni, detengono fondi propri e passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono esentati dalla segnalazione delle informazioni di cui alle righe da 0250 a 0290. Tali soggetti possono decidere di segnalare tali informazioni nel presente modello su base volontaria.

0250

Altre passività sottoponibili al bail-in

L’importo delle passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE che non sono incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili conformemente all’articolo 45 ter di tale direttiva.

Tale importo corrisponde alla differenza tra le passività non escluse dal bail-in segnalate in {r0300, c0090} del modello Z 02.00 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (3) e le passività ammissibili segnalate in {r0200} del presente modello.

0260

Di cui disciplinate dal diritto di un paese terzo

L’importo di altre passività sottoponibili al bail-in disciplinate dal diritto di un paese terzo di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0270

Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE

L’importo di altre passività sottoponibili al bail-in disciplinate dal diritto di un paese terzo contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0280 – 0290

Ripartizione delle altre passività sottoponibili al bail-in per durata residua

0280

Durata residua < 1 anno

0285

Durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0290

Durata residua >= 2 anni

0300 - 0360

Rapporti e deroghe per subordinazione

0300

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili segnalato nella riga 0200 è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0310

Di cui fondi propri e passività subordinate

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili segnalato nella riga 0210 è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0320

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili segnalato nella riga 0200 è espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0330

Di cui fondi propri e passività subordinate

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili segnalato nella riga 0210 è espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0340

Si applica la deroga per subordinazione di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013? (deroga 5 %)

Questa riga è segnalata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

Se l’autorità di risoluzione consente che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto segnalante indica «sì» nella colonna 0020.

Se l’autorità di risoluzione non consente che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto segnalante indica «no» nella colonna 0020.

Dato che le deroghe di cui all’articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 si escludono a vicenda, questa riga non deve essere compilata se il soggetto segnalante ha compilato {r0350}.

0350

Importo complessivo degli strumenti di passività ammissibili non subordinate consentiti se si applica la facoltà di subordinazione di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroga 3,5 % massimo)

Importo complessivo delle passività non subordinate che l’autorità di risoluzione consente che siano considerate strumenti di passività ammissibili ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC) conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono considerate tali conformemente all’articolo 494, paragrafo 3, di tale regolamento.

Fino al 31 dicembre 2021 l’importo segnalato in questa riga è quello dopo l’applicazione dell’articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (massimale del 2,5 %).

Dato che le deroghe di cui all’articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 si escludono a vicenda, questa riga non deve essere compilata se il soggetto segnalante indica «sì» in {r0340,c0020}.

0360

Quota delle passività non subordinate totali incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili

Questa riga è segnalata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

Se si applica la deroga per subordinazione con massimale di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, i soggetti segnalano:

i)

l’importo delle passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è incluso nell’importo segnalato nella riga 0200 (dopo l’applicazione del massimale),

ii)

diviso per l’importo delle passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sarebbe incluso nella riga 0200 se il massimale non fosse applicato.

2.   Composizione e durata

2.1.   M 02.00 – Composizione e capacità per il MREL e la TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione) (TLAC1)

2.1.1.   Osservazioni generali

7.

Il modello M 02.00 – Capacità e composizione MREL e TLAC (gruppi ed entità soggetti a risoluzione) (TLAC1) fornisce dettagli ulteriori sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili.

8.

La colonna relativa al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) è compilata dai soggetti per cui è previsto il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all’articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE. Solo i soggetti tenuti a rispettare il requisito di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le voci relative al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

2.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

Articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE.

0020

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)

Articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030

Voce per memoria: importi ammissibili ai fini MREL ma non TLAC

Questa colonna è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

Questa colonna riporta la differenza tra gli importi dei fondi propri e delle passibilità ammissibili per soddisfare il requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva, e l’importo dei fondi propri e delle passibilità ammissibili per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.


Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

Fondi propri e passività ammissibili ai fini dell’articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

MREL

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL è segnalato come la somma:

i)

dei fondi propri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

delle passività ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del requisito dei fondi propri e delle passività ammissibili per i G-SII (TLAC) è l’importo di cui all’articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013, costituito da:

i)

dei fondi propri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

le passività ammissibili di cui all’articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020

Fondi propri (ammissibili)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga e nelle righe 0040 e 0050 solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0030

Capitale primario di classe 1

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

Capitale aggiuntivo di classe 1 (ammissibile)

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

Capitale di classe 2 (ammissibile)

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

Passività ammissibili

MREL

Passività ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE; in caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 di tale direttiva.

TLAC

Passività ammissibili di cui all’articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche

MREL

Passività ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE; in caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 di tale direttiva.

TLAC

Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

Di cui passività ammissibili considerate strutturalmente subordinate

MREL

Passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE perché emesse da un’entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione e perché non vi sono passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 di rango pari o inferiore rispetto agli strumenti di passività ammissibili.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

Questa riga comprende anche le passività ammissibili che soddisfano le condizioni perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

TLAC

Passività che:

a)

soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare il requisito di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), punto iii), di tale regolamento, ma non i requisiti di cui alla lettera d), punto i) o ii), di tale paragrafo, o

b)

soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e che le autorità di risoluzione hanno consentito si considerassero strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento.

Questa riga comprende anche le passività ammissibili che soddisfano le condizioni perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090

Passività ammissibili subordinate a passività escluse

MREL

Le passività ammissibili incluse nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e le passività incluse nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili conformemente all’articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 di tale direttiva.

TLAC

Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento.

0100

Strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall’entità soggetta a risoluzione (non soggetti alla clausola grandfathering)

MREL

Passività ammissibili incluse nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e sono emesse direttamente dall’entità soggetta a risoluzione. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 di tale direttiva.

TLAC

Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013 ed emesse direttamente dall’entità soggetta a risoluzione, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento.

Questa riga non include né la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) né le passività ammissibili soggette a clausola grandfathering di cui all’articolo 494 ter di tale regolamento.

0110

Strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all’interno del gruppo soggetto a risoluzione (non soggetti alla clausola grandfathering)

MREL

Passività ammissibili incluse nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono emesse da filiazioni e incluse nel MREL conformemente all’articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 di tale direttiva.

TLAC

Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento, emesse da filiazioni e aventi i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidati di un soggetto conformemente all’articolo 88 bis di tale regolamento.

Questa riga non include né la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) né le passività ammissibili soggette a clausola grandfathering di cui all’articolo 494 ter di tale regolamento.

0120

Elementi di passività ammissibili emessi prima del 27 giugno 2019

MREL

Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

b)

sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, della direttiva 2014/59/UE;

c)

sono incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

in caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

b)

sono conformi all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130

Strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non sono considerati elementi di classe 2

Articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Questa riga include la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno. In questa riga è segnalato solo l’importo non riconosciuto nei fondi propri, ma che soddisfa tutti i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0140

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse

MREL

Passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE e che non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e riconosciute come passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento. Nei casi in cui si applica l’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo segnalato è quello successivo all’applicazione del massimale stabilito in tale articolo.

0150

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse (non soggette alla clausola grandfathering pre-massimale)

MREL

Passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/59/UE e che non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e a cui può essere concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento o a cui è concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento.

Nei casi in cui si applicano l’articolo 72 ter, paragrafo 3, o l’articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in questa riga è segnalato l’intero importo senza l’applicazione dei massimali pari rispettivamente a 3,5 % e 2,5 %.

Questa riga non comprende gli eventuali importi riconoscibili in via transitoria conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0160

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse emesse prima del 27 giugno 2019 (pre-massimale)

MREL

Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

b)

soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/59/UE e non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

b)

soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e a cui può essere concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento o a cui è concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento;

c)

sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nei casi in cui si applicano l’articolo 72 ter, paragrafo 3, o l’articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in questa riga è segnalato l’intero importo senza l’applicazione dei massimali pari rispettivamente a 3,5 % e 2,5 %.

0170

Importi ammissibili dopo l’applicazione del massimale di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (non soggetti alla clausola grandfathering)

TLAC

Passività ammissibili che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, dopo l’applicazione dell’articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, escluse le passività riconosciute come soggette alla clausola grandfathering di cui all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento.

Nei casi in cui si applica l’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e fino al 31 dicembre 2021, l’importo segnalato in questa riga è quello successivo all’applicazione dell’articolo 494, paragrafo 2, di tale regolamento (massimale del 2,5 %).

0180

Importi ammissibili, dopo l’applicazione del massimale di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di elementi emessi prima del 27 giugno 2019

TLAC

Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

b)

soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, dopo l’applicazione dell’articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento;

c)

sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nei casi in cui si applica l’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e fino al 31 dicembre 2021, l’importo segnalato in questa riga è quello successivo all’applicazione dell’articolo 494, paragrafo 2, di tale regolamento (massimale del 2,5 %).

0190

(-)

Deduzioni

0200

(-)

Esposizioni tra gruppi soggetti a risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE)

TLAC

Questa riga riporta le deduzioni delle esposizioni tra gruppi di G-SII soggetti a risoluzione con MPE che corrispondono a strumenti di fondi propri o di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di uno o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0210

(-)

Investimenti in altri strumenti di passività ammissibili

TLAC

I soggetti segnalano le deduzioni degli investimenti in altri strumenti di passività ammissibili di cui all’articolo 72 sexies, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli da 72 septies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013, dove l’importo da dedurre dagli elementi di passività ammissibili è determinato conformemente alla parte due, titolo I, capo 5 bis, sezione 2, di tale regolamento.

0220

Eccesso di deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili

Le passività ammissibili non possono essere negative, ma è possibile che le deduzioni dalle passività ammissibili siano superiori alle passività ammissibili. In tal caso, le passività ammissibili sono pari a zero e l’eccesso di deduzioni è dedotto dagli elementi di classe 2 conformemente all’articolo 66, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Con questa voce si ottiene che le passività ammissibili segnalate nella riga 0060 non sono mai inferiori a zero.

0400 - 0500

Voci per memoria

0400

CET1 (%) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto

L’importo di capitale primario di classe 1 (CET1), pari a zero o positivo, disponibile dopo aver soddisfatto ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE (4) e il maggiore tra:

a)

se del caso, il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC) di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, se calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo;

b)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, se calcolato conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.

Il CET1 disponibile è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio secondo quanto segnalato nella riga 0100 del modello M 01.00.

Il valore segnalato è identico sia nella colonna MREL sia nella colonna TLAC.

Esso tiene conto dell’effetto di disposizioni transitorie sui fondi propri e sulle passività ammissibili, sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio e sui requisiti stessi. Non sono considerati né gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE né il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.

0410

Requisito combinato di riserva di capitale (%)

Articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

Il requisito combinato di riserva di capitale è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

0420

Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di conservazione del capitale.

0430

Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito anticiclico di riserva di capitale.

0440

Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

0450

Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva per i G-SII o gli O-SII.

0460

Investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti

Le posizioni segnalate in questa riga e nelle righe da 0470 a 0490 sono determinate tenendo conto dei principi di cui all’articolo 72 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 (posizioni lunghe nette, metodo look-through).

0470

Investimenti in passività subordinate ammissibili di G-SII

Importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti, di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi gli strumenti di cui all’articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, emessi da G-SII.

0480

Investimenti in passività subordinate ammissibili di O-SII

Importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 emessi da O-SII.

Gli investimenti in passività subordinate ammissibili degli O-SII che sono anche G-SII non sono segnalati in questa riga, ma solo nella riga 0470.

0490

Investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti

Importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 emessi da enti che non sono né G-SII né O-SII.

0500

Passività escluse

Articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.2.   M 03.00 – MREL interno e TLAC interna (ILAC)

2.2.1.   Osservazioni generali

9.

Il modello M 03.00 espone i fondi propri e le passività ammissibili ai fini:

a)

del requisito di fondi propri e passività ammissibili di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione conformemente all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE (MREL interno); e

b)

del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE applicabile alle filiazioni significative di G-SII di paesi terzi conformemente all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 (TLAC interna).

10.

La colonna relativa al MREL interno è compilata dai soggetti per cui è previsto il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente agli articoli 45 e 45 septies della direttiva 2014/59/UE. Solo i soggetti tenuti a rispettare il requisito di cui all«articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le voci relative al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

2.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

MREL interno

Articoli 45 e 45 septies della direttiva 2014/59/UE.

0020

TLAC interna

Articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.


Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Livello di applicazione

Il soggetto indica «individuale» se è soggetto a MREL interno e, se del caso, a TLAC interna, su base individuale.

Il soggetto indica «consolidata» se è soggetto a MREL interno e, se del caso, a TLAC interna, su base consolidata.

0100 - 0110

Importo complessivo dell’esposizione al rischio e misura dell’esposizione complessiva

0100

Importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA)

Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo complessivo dell’esposizione al rischio segnalato in questa riga è l’importo complessivo dell’esposizione al rischio che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE e all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

0110

Misura dell’esposizione complessiva (TEM)

Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, articolo 429, paragrafo 4, e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

La misura dell’esposizione complessiva segnalata in questa riga è la misura dell’esposizione complessiva che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE e all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

0200 – 0270

Fondi propri ammissibili e passività ammissibili

0200

Fondi propri ammissibili e passività ammissibili

MREL interno

Somma di fondi propri ammissibili, passività ammissibili e garanzie consentiti ai fini del MREL interno conformemente all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell’articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

L’importo segnalato in questa riga è quello a seguito delle deduzioni o equivalenti richiesti conformemente al metodo stabilito dal regolamento delegato di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

TLAC interna

Fondi propri ammissibili e passività ammissibili consentiti ai fini della TLAC interna conformemente all’articolo 92 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0210

Fondi propri ammissibili

Somma di CET1, capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e capitale di classe 2 ammissibile.

Per quanto riguarda il MREL interno, gli strumenti di cui all’articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/59/UE sono inclusi in questa riga e nelle righe 0230 e 0240, se si applica tale paragrafo. Gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga e nelle righe 0230 e 0240 solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 di tale direttiva.

0220

Capitale primario di classe 1 (CET1)

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0230

Capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

MREL interno

Si considerano solo gli strumenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE.

TLAC interna

Si considerano solo gli strumenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0240

Capitale di classe 2 ammissibile

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

MREL interno

Si considerano solo gli strumenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE.

TLAC interna

Si considerano solo gli strumenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0250

Passività ammissibili e garanzie

0260

Passività ammissibili (escluse le garanzie)

MREL interno

Passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell’articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC interna

L’importo delle passività ammissibili è calcolato conformemente all’articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 se tali passività soddisfano le condizioni di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 3, di tale regolamento.

0270

Garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione e consentite dall’autorità di risoluzione

Se l’autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto segnalante di soddisfare con garanzie il requisito MREL interno, è segnalato l’importo delle garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

0280

Voce per memoria: parte garantita della garanzia

La parte della garanzia segnalata nella riga 0270 che è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2014/59/UE.

0290

(-) Deduzioni o equivalenti

Deduzioni o equivalenti richiesti conformemente al metodo stabilito dal regolamento delegato di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE. Questa riga è compilata solo dopo l’entrata in applicazione del regolamento delegato.

0400 - 0440

Rapporti dei fondi propri ammissibili e delle passività ammissibili

0400

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

Gli importi di fondi propri ammissibili, passività ammissibili e garanzie consentite del soggetto segnalante ai fini di, rispettivamente, MREL interno e TLAC interna espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0410

Di cui garanzie consentite

Gli importi di fondi propri ammissibili, passività ammissibili e garanzie consentite del soggetto segnalante che sono garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione e che sono riconosciute dall’autorità di risoluzione conformemente all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, che contano ai fini del MREL interno espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0420

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

Gli importi di fondi propri ammissibili e passività ammissibili del soggetto segnalante ai fini di, rispettivamente, MREL interno e TLAC interna espressi in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente agli articoli 429, paragrafo 4, e 429 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0430

Di cui garanzie consentite

Gli importi di fondi propri ammissibili e passività ammissibili del soggetto segnalante che sono garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione e che sono riconosciute dall’autorità di risoluzione conformemente all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, che contano ai fini del MREL interno espressi in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente agli articoli 429, paragrafo 4, e 429 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0440

CET1 (%) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto

L’importo di CET1, pari a zero o positivo, disponibile dopo aver soddisfatto ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE e il maggiore tra:

a)

se del caso, il requisito TLAC interna di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, se calcolato conformemente all’articolo 92 ter, paragrafo 1, di tale regolamento come il 90 % del requisito di cui all’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

b)

il requisito MREL interno di cui all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE, se calcolato conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.

Il CET1 disponibile è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio secondo quanto segnalato nella riga 0100.

Il valore segnalato è identico sia nella colonna MREL interno sia nella colonna TLAC interna.

Esso tiene conto dell’effetto di disposizioni transitorie sui fondi propri e sulle passività ammissibili, sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio e sui requisiti stessi. Non sono considerati né gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE né il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.

0500 – 0550

Voci per memoria

0500

Requisito combinato di riserva di capitale (%)

Articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

Il requisito combinato di riserva di capitale è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

0510

Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di conservazione del capitale.

0520

Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito anticiclico di riserva di capitale.

0530

Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

0540

Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva per i G-SII o gli O-SII.

0550 - 0600

Altre passività sottoponibili al bail-in

I soggetti che, alla data di segnalazione di tali informazioni, detengono fondi propri e passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono esentati dalla segnalazione delle informazioni di cui alle righe da 0550 a 0600. Tali soggetti possono decidere di segnalare tali informazioni nel presente modello su base volontaria.

0550

Altre passività sottoponibili al bail-in

L’importo delle passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE che non sono ammissibili per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 45 e 45 septies di tale direttiva.

0560

Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo

L’importo di altre passività sottoponibili al bail-in disciplinate dal diritto di un paese terzo di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0570

Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE

L’importo di altre passività sottoponibili al bail-in disciplinate dal diritto di un paese terzo contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

0580 – 0600

Ripartizione delle altre passività sottoponibili al bail-in per durata residua

0580

Durata residua < 1 anno

0590

Durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0600

Durata residua >= 2 anni

0610

Passività escluse

Articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.3.   M 04.00 – Struttura di finanziamento delle passività ammissibili (LIAB-MREL)

2.3.1.   Osservazioni generali

11.

Questo modello richiede informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili di soggetti per cui è previsto il MREL. Le passività ammissibili sono suddivise per tipo e scadenza.

12.

In questo modello i soggetti segnalano solo le passività ammissibili per soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL/MREL interno) stabilito nella direttiva 2014/59/UE.

13.

Se il soggetto segnalante è un’entità soggetta a risoluzione, sono segnalate le passività ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE. In caso di passività ammissibili disciplinate dal diritto di un paese terzo, le passività sono incluse solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 di tale direttiva.

14.

Se il soggetto segnalante è un soggetto diverso da un’entità soggetta a risoluzione, esso segnala in questo modello le passività ammissibili di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell’articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 di tale direttiva.

15.

La ripartizione per tipo di passività si basa sullo stesso insieme di tipi di passività utilizzato nelle segnalazioni ai fini della pianificazione della risoluzione conformemente al regolamento (UE) 2018/1624. Sono forniti i riferimenti a tale regolamento per definire i diversi tipi di passività.

16.

Se è richiesta una ripartizione per durata, la durata residua è il tempo fino alla scadenza contrattuale o, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la data più vicina alla quale è possibile esercitare l’opzione. In caso di pagamenti intermedi del capitale, esso è suddiviso e ripartito nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l’importo del capitale e per gli interessi maturati.

2.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0100

PASSIVITÀ AMMISSIBILI

0200

Depositi, non protetti e non preferenziali >= 1 anno

Depositi, non protetti e non preferenziali, quali definiti ai fini della riga 0320 del modello Z 02.00 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.

0210

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0220

Di cui durata residua >= 2 anni

0230

Di cui emesse da filiazioni

0300

Passività garantite non coperte da garanzia reale > = 1 anno

Passività garantite non coperte da garanzia reale, quali definite ai fini della riga 0340 del modello Z 02.00 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.

0310

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0320

Di cui durata residua >= 2 anni

0330

Di cui emesse da filiazioni

0400

Obbligazioni strutturate > = 1 anno

Obbligazioni strutturate, quali definite ai fini della riga 0350 del modello Z 02.00 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.

0410

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0420

Di cui durata residua >= 2 anni

0430

Di cui emesse da filiazioni

0500

Passività di primo rango (senior) non garantite > = 1 anno

Passività di primo rango (senior) non garantite, quali definite ai fini della riga 0360 del modello Z 02.00 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.

0510

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0520

Di cui durata residua >= 2 anni

0530

Di cui emesse da filiazioni

0600

Passività di primo rango (senior) non privilegiate > = 1 anno

Passività di primo rango (senior) non privilegiate, quali definite ai fini della riga 0365 del modello Z 02.00 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.

0610

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0620

Di cui durata residua >= 2 anni

0630

Di cui emesse da filiazioni

0700

Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) > = 1 anno

Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri), quali definite ai fini della riga 0370 del modello Z 02.00 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.

0710

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0720

Di cui durata residua >= 2 anni

0730

di cui: emesse da filiazioni

0800

Altre passività ammissibili MREL >= 1 anno

Qualsiasi altro strumento ammissibile ai fini dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.

0810

Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni

0820

Di cui durata residua >= 2 anni

0830

Di cui emesse da filiazioni

3.   Rango nella graduatoria dei creditori

17.

I modelli M 05.00 e M 06.00 riportano il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori. Entrambi i modelli sono sempre compilati a livello individuale.

18.

In caso di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione, l’importo attribuibile a ciascun rango è ripartito ulteriormente in importi dovuti all’entità soggetta a risoluzione e, se del caso, altri importi non dovuti all’entità soggetta a risoluzione.

19.

La graduatoria è presentata in ordine di rango, dal più basso al più elevato. Le righe relative ai ranghi sono aggiunte fino a quando sono stati segnalati lo strumento ammissibile di rango più elevato e tutte le passività di pari rango.

3.1.   M 05.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (soggetto che non è un’entità soggetta a risoluzione)

3.1.1.   Osservazioni generali

20.

I soggetti per cui è previsto l’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano in questo modello i fondi propri e le passività ammissibili ai fini del MREL interno, nonché le altre passività sottoponibili al bail-in. Le passività escluse dal bail-in sono incluse nella misura in cui hanno rango pari o inferiore a qualsiasi strumento incluso nell’importo delle passività ammissibili ai fini del MREL interno.

21.

I soggetti per cui non è previsto l’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti all’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva, segnalano in questo modello i fondi propri e le passività ammissibili ai fini del MREL interno, nonché le altre passività sottoponibili al bail-in. In deroga a quanto sopra, i soggetti possono scegliere di segnalare lo stesso ambito di fondi propri e passività specificato al paragrafo 20.

22.

I soggetti che, alla data di segnalazione di tali informazioni, detengono fondi propri e passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono esentati dalla segnalazione delle informazioni relative ad altre passività sottoponibili al bail-in. Tali soggetti possono decidere di segnalare le informazioni relative ad altre passività sottoponibili al bail-in nel presente modello su base volontaria.

23.

La combinazione delle colonne 0010 e 0020 è un identificativo di riga unico per tutte le righe del modello.

3.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Rango in caso di insolvenza

È segnalato il numero del rango in caso di insolvenza nella gerarchia dei creditori del soggetto segnalante, a partire dal rango più basso.

Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall’autorità di risoluzione di tale giurisdizione.

0020

Tipo di creditore

Il tipo di creditore è uno dei seguenti:

«Entità soggetta a risoluzione»:

questa voce è selezionata per segnalare gli importi detenuti direttamente o indirettamente da un’entità soggetta a risoluzione attraverso soggetti lungo la catena del controllo, se del caso.

«Soggetti diversi da entità soggette a risoluzione»:

questa voce è selezionata per segnalare gli importi detenuti da altri creditori, se del caso.

0030

Descrizione del rango in caso di insolvenza

La descrizione inclusa nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall’autorità di risoluzione di tale giurisdizione, se è disponibile un elenco standardizzato contenente tale descrizione. Altrimenti, una descrizione del rango in caso di insolvenza fornita dall’ente stesso che indichi almeno il tipo principale di strumento nel rispettivo rango in caso di insolvenza.

0040

Passività e fondi propri

È segnalato l’importo di fondi propri, passività ammissibili e, se del caso, altre passività sottoponibili al bail-in appartenente al rango in caso di insolvenza indicato nella colonna 0010.

Se del caso, questa colonna include anche le passività escluse dal bail-in nella misura in cui sono di rango pari o inferiore a quello dei fondi propri e delle passività ammissibili.

In caso di soggetti di cui al paragrafo 21, prima frase, questa colonna è lasciata vuota, a meno che tali entità non scelgano di applicare la deroga di cui al paragrafo 21, ultima frase.

0050

Di cui passività escluse

Importo delle passività escluse conformemente all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Se l’autorità di risoluzione ha deciso di escludere passività conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva, tali passività escluse sono segnalate in questa riga.

In caso di soggetti di cui al paragrafo 21, prima frase, questa colonna è lasciata vuota, a meno che tali entità non scelgano di applicare la deroga di cui al paragrafo 21, ultima frase.

0060

Passività e fondi propri meno passività escluse

È segnalato l’importo delle passività e dei fondi propri segnalato nella colonna 0040 diminuito dell’importo delle passività escluse segnalato nella colonna 0050.

0070

Di cui fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno

È segnalato l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili conteggiato ai fini del MREL interno conformemente all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

0080 – 0110

Di cui con durata residua di

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili conteggiato ai fini del MREL interno segnalato nella colonna 0070 è ripartito per durata residua dei diversi strumenti ed elementi. In tale ripartizione non sono considerati gli strumenti ed elementi a carattere perpetuo, che sono invece segnalati separatamente nella colonna 0120.

0080

≥ 1 anno < 2 anni

0090

≥ 2 anni < 5 anni

0100

≥ 5 anni < 10 anni

0110

≥ 10 anni

0120

Di cui titoli perpetui

3.2.   M 06.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (entità soggetta a risoluzione) (RANK)

3.2.1.   Osservazioni generali

24.

I soggetti per cui è previsto l’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano in questo modello i fondi propri e le passività ammissibili ai fini del MREL e le altre passività sottoponibili al bail-in. Le passività escluse dal bail-in sono incluse nella misura in cui hanno rango pari o inferiore a qualsiasi strumento incluso nell’importo delle passività ammissibili ai fini del MREL.

25.

I soggetti per cui non è previsto l’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti all’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva, segnalano in questo modello i fondi propri e le passività ammissibili ai fini del MREL, nonché le altre passività sottoponibili al bail-in. Tali soggetti possono scegliere di segnalare lo stesso ambito di fondi propri e passività specificato al paragrafo 24.

26.

I soggetti che, alla data di segnalazione di tali informazioni, detengono fondi propri e passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono esentati dalla segnalazione delle informazioni relative ad altre passività sottoponibili al bail-in. Tali soggetti possono decidere di segnalare le informazioni relative ad altre passività sottoponibili al bail-in nel presente modello su base volontaria.

3.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Rango in caso di insolvenza

Cfr. istruzioni sulla colonna 0010 del modello M 05.00.

Questa colonna è un identificativo di riga unico per tutte le righe del modello.

0020

Descrizione del rango in caso di insolvenza

Cfr. istruzioni sulla colonna 0030 del modello M 05.00.

0030

Passività e fondi propri

È segnalato l’importo dei fondi propri, delle passività ammissibili e, se del caso, di altre passività sottoponibili al bail-in appartenente al rango in caso di insolvenza indicato nella colonna 0010.

Se del caso, questa colonna include anche le passività escluse dal bail-in nella misura in cui sono di rango pari o inferiore a quello delle passività ammissibili.

In caso di soggetti di cui al paragrafo 25, prima frase, questa colonna è lasciata vuota, a meno che tali entità non scelgano di applicare la deroga di cui al paragrafo 25, ultima frase.

0040

Di cui passività escluse

Importo delle passività escluse conformemente all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

In caso di soggetti di cui al paragrafo 25, prima frase, questa colonna è lasciata vuota, a meno che tali entità non scelgano di applicare la deroga di cui al paragrafo 25, seconda frase.

0050

Passività e fondi propri meno passività escluse

È segnalato l’importo delle passività e dei fondi propri segnalato nella colonna 0030 diminuito dell’importo delle passività escluse segnalato nella colonna 0040.

0060

Di cui fondi propri e passività potenzialmente ammissibili ai fini del MREL

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini dei requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva.

0070 – 0100

Di cui con durata residua di

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini dei requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva segnalato nella colonna 0060 è ripartito per durata residua dei diversi strumenti ed elementi. In tale ripartizione non sono considerati gli strumenti ed elementi a carattere perpetuo, che sono invece segnalati separatamente nella colonna 0110.

0070

≥ 1 anno < 2 anni

0080

≥ 2 anni < 5 anni

0090

≥ 5 anni < 10 anni

0100

≥ 10 anni

0110

Di cui titoli perpetui

4.   M 07.00 – Strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo (MTCI)

4.1.   Osservazioni generali

27.

Il modello M 07.00 presenta una ripartizione per singolo contratto degli strumenti considerati fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL. Nel modello sono segnalati solo gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo.

28.

Per quanto riguarda le passività ammissibili che non sono subordinate a passività escluse, i soggetti segnalano solo i titoli che sono strumenti finanziari fungibili e negoziabili, esclusi prestiti e depositi.

29.

Nel caso di strumenti che rientrano parzialmente in due classi differenti di fondi propri e passività ammissibili, lo strumento è segnalato due volte per riflettere separatamente gli importi appartenenti alle differenti classi di capitale.

30.

La combinazione delle colonne 0020 (codice del soggetto emittente), 0040 (identificativo del contratto) e 0070 (tipo di fondi propri o passività ammissibili) costituisce un identificativo di riga che è unico per ciascuna riga segnalata nel modello.

4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010 - 0030

Soggetto emittente

Se le informazioni sono segnalate con riferimento a un gruppo soggetto a risoluzione, è indicato il soggetto del gruppo che ha emesso il rispettivo strumento. Se le informazioni sono segnalate con riferimento a una singola entità soggetta a risoluzione, il soggetto emittente è il soggetto segnalante.

0010

Nome

Nome del soggetto che ha emesso lo strumento di fondi propri o lo strumento di passività ammissibili

0020

Codice

Codice del soggetto che ha emesso lo strumento di fondi propri o lo strumento di passività ammissibili

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti, il codice è il codice LEI. Per altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0030

Tipo di codice

Gli enti identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice.

0040

Identificativo del contratto

È segnalato l’identificativo del contratto dello strumento, ad esempio identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per il collocamento privato.

Questa voce è parte dell’identificativo di riga.

0050

Diritto applicabile (paese terzo)

Indicare il paese terzo (paesi diversi dai paesi del SEE) il cui diritto disciplina il contratto o parti di quest’ultimo.

0060

Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione

Indicare se il contratto contiene clausole contrattuali di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, all’articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), e all’articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070 - 0080

Trattamento regolamentare

0070

Tipo di fondi propri e passività ammissibili

Tipo di fondi propri e passività ammissibili in cui lo strumento rientra alla data di riferimento. Sono prese in considerazione le disposizioni transitorie sull’ammissibilità degli strumenti. Gli strumenti che rientrano in più classi di capitale sono segnalati una volta per classe di capitale applicabile.

Il tipo di fondi propri e passività ammissibili è uno dei seguenti:

CET1

Capitale aggiuntivo di classe 1

Capitale di classe 2

Passività ammissibili

0080

Tipo di strumento

Il tipo di strumento da specificare dipende dal diritto applicabile allo strumento emesso.

Nel caso di strumenti CET1, il tipo di strumento è selezionato dall’elenco degli strumenti di capitale primario di classe 1 pubblicato dall’ABE conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nel caso di fondi propri diversi dal CET1, il tipo di strumento è selezionato da un elenco di strumenti corrispondenti pubblicato dall’ABE, dalle autorità competenti o dalle autorità di risoluzione, se tale elenco è disponibile. Se non è disponibile alcun elenco, il soggetto segnalante stesso specifica il tipo di strumento.

0090

Importo

È segnalato l’importo riconosciuto nei fondi propri o nelle passività ammissibili considerando il livello a cui si riferisce la segnalazione, nel caso di strumenti inclusi su più livelli. L’importo è quello rilevante alla data di riferimento, considerando l’effetto delle disposizioni transitorie.

0100 – 0110

Rango nelle procedure ordinarie di insolvenza

È segnalato il rango dello strumento nelle procedure ordinarie di insolvenza.

Esso è composto dal codice ISO a due lettere del paese la cui legge disciplina il rango del contratto (colonna 0100), che è la legge di uno Stato membro, e dal numero del rango in caso di insolvenza pertinente (colonna 0110).

Il rango in caso di insolvenza pertinente è determinato sulla base della graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dalle autorità di risoluzione o da altre autorità, se tale elenco standardizzato è disponibile.

0120

Scadenza

La scadenza dello strumento è segnalata nel formato seguente: gg/mm/aaaa. Nel caso di strumenti perpetui, la cella viene lasciata vuota.

0130

(Prima) data di call

Se l’emittente possiede un’opzione call, è segnalata la prima data alla quale il call può essere esercitato.

Se la prima data di call si è verificata prima della data di riferimento, tale data è segnalata se il call è ancora esercitabile. Se non è più esercitabile, è segnalata la data successiva alla quale il call può essere esercitato.

Nel caso di opzioni call dell’emittente senza una data di esercizio specifica o nel caso di opzioni call attivate da eventi specifici, è segnalata la probabile data di call stimata in modo prudente.

Le opzioni regulatory call o tax call non sono prese in considerazione ai fini di questa colonna.

0140

Regulatory call (Sì/No)

Indicare se l’emittente possiede un’opzione call esercitabile al verificarsi di un evento regolamentare che incide sull’ammissibilità del contratto ai fini MREL.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO III

Parte I: modello unico di punti di dati (DPM)

Tutte le voci (data item) di cui agli allegati I e II sono trasformate in un modello unico di punti di dati, che costituisce la base per sistemi informatici uniformi di enti, autorità competenti e autorità di risoluzione.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

a)

fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate nell’allegato I;

b)

indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati I e II;

c)

fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d)

presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e)

prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno;

f)

riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

Parte II: regole di convalida

Alle voci riportate negli allegati I e II si applicano regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a)

stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti;

b)

prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c)

verificano la coerenza dei dati segnalati;

d)

verificano l’esattezza dei dati segnalati;

e)

fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia stata segnalata.


ALLEGATO IV

Presentazione standardizzata della graduatoria in caso di insolvenza

Graduatoria nazionale in caso di insolvenza

Stato membro:

Rango  (1)

Nome

Descrizione

Base giuridica

Osservazioni

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  La graduatoria inizia con gli strumenti ed elementi di rango più basso. Se nella giurisdizione sono presenti meno di 20 diversi ranghi in caso di insolvenza, le righe corrispondenti ai ranghi in caso di insolvenza non esistenti sono lasciate vuote.


ALLEGATO V

MODELLI PER L'INFORMATIVA SUL MREL E SULLA TLAC

Codice del modello

Nome del modello

EU KM2

Metriche principali - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

EU TLAC1

Composizione - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

EU iLAC

Capacità interna di assorbimento delle perdite - MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE

EU TLAC2

Rango nella graduatoria dei creditori - Soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione

EU TLAC3

Rango nella graduatoria dei creditori - Entità soggetta a risoluzione

EU KM2 Metriche principali - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

 

a

b

c

d

e

f

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)

T

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Fondi propri e passività ammissibili, rapporti e componenti

1

Fondi propri e passività ammissibili

 

 

 

 

 

 

EU-1a

Di cui fondi propri e passività subordinate

 

 

 

 

 

 

2

Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del gruppo soggetto a risoluzione

 

 

 

 

 

 

3

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

 

 

 

 

 

 

EU-3a

Di cui fondi propri e passività subordinate

 

 

 

 

 

 

4

Misura dell'esposizione complessiva (TEM) del gruppo soggetto a risoluzione

 

 

 

 

 

 

5

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

 

 

 

 

 

 

EU-5a

Di cui fondi propri o passività subordinate

 

 

 

 

 

 

6a

Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)? (deroga 5 %)

 

 

 

 

 

 

6b

Importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili consentiti se si applica la facoltà di subordinazione conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR (deroga 3,5 % massimo)

 

 

 

 

 

 

6c

Se si applica la deroga per subordinazione con massimale conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR, l'importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse e incluso nella riga 1, diviso per le passività emesse che hanno rango pari a quello delle passività escluse e che sarebbero incluse nella riga 1 se non fosse applicato alcun massimale (%)

 

 

 

 

 

 

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

EU-7

MREL espresso in percentuale del TREA

 

 

 

 

 

 

EU-8

Di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate

 

 

 

 

 

 

EU-9

MREL espresso in percentuale della TEM

 

 

 

 

 

 

EU-10

Di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate

 

 

 

 

 

 

EU TLAC1 Composizione - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

 

a

b

c

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)

Voce per memoria: importi ammissibili ai fini del MREL, ma non della TLAC

Fondi propri e passività ammissibili e rettifiche

1

Capitale primario di classe 1 (CET1)

 

 

 

2

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

 

 

 

3

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

4

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

5

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

6

Capitale di classe 2 (T2)

 

 

 

7

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

8

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

11

Fondi propri ai fini dell'articolo 92 bis del CRR e dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE

 

 

 

Fondi propri e passività ammissibili: elementi del capitale non regolamentare

12

Strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall'entità soggetta a risoluzione subordinati a passività escluse (non soggetti alla clausola grandfathering)

 

 

 

EU-12a

Strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all'interno del gruppo soggetto a risoluzione subordinati a passività escluse (non soggetti alla clausola grandfathering)

 

 

 

EU-12b

Strumenti di passività ammissibili subordinati a passività escluse emessi prima del 27 giugno 2019 (subordinati soggetti alla clausola grandfathering)

 

 

 

EU-12c

Strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non sono considerati elementi di classe 2

 

 

 

13

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse (non soggette alla clausola grandfathering pre-massimale)

 

 

 

EU-13a

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse emesse prima del 27 giugno 2019 (pre-massimale)

 

 

 

14

Importo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili, se applicabile dopo l'applicazione dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR

 

 

 

15

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

16

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

17

Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche

 

 

 

EU-17a

Di cui elementi di passività subordinate

 

 

 

Fondi propri e passività ammissibili: rettifiche a elementi del capitale non regolamentare

18

Elementi di fondi propri e passività ammissibili prima delle rettifiche

 

 

 

19

(Deduzione di esposizioni tra gruppi soggetti a risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE))

 

 

 

20

(Deduzione di investimenti in altri strumenti di passività ammissibili)

 

 

 

21

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

22

Fondi propri e passività ammissibili dopo le rettifiche

 

 

 

EU-22a

Di cui: fondi propri e passività subordinate

 

 

 

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio e misura dell'esposizione della leva finanziaria del gruppo soggetto a risoluzione

23

Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)

 

 

 

24

Misura dell'esposizione complessiva (TEM)

 

 

 

Rapporto dei fondi propri e delle passività ammissibili:

25

fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

 

 

 

EU-25a

Di cui fondi propri e passività subordinate

 

 

 

26

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

 

 

 

EU-26a

Di cui fondi propri e passività subordinate

 

 

 

27

CET1 (in percentuale del TREA) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del gruppo soggetto a risoluzione

 

 

 

28

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente

 

 

 

29

Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale

 

 

 

30

Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale

 

 

 

31

Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

 

 

EU-31a

Di cui riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

 

 

 

Voci per memoria

EU-32

Importo complessivo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del CRR

 

 

 

EU iLAC Capacità interna di assorbimento delle perdite - MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE

 

a

b

c

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL interno)

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE (TLAC interna)

Informazioni qualitative

Requisito applicabile e livello di applicazione

EU-1

È previsto per il soggetto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE? (Sì/No)

 

 

 

EU-2

Se la risposta a EU-1 è "Sì", il requisito si applica su base consolidata o individuale? (C/I)

 

 

 

EU-2a

È previsto per il soggetto il MREL interno? (Sì/No)

 

 

 

EU-2b

Se la risposta a EU-2a è "Sì", il requisito si applica su base consolidata o individuale? (C/I)

 

 

 

Fondi propri e passività ammissibili

EU-3

Capitale primario di classe 1 (CET1)

 

 

 

EU-4

Capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile

 

 

 

EU-5

Capitale di classe 2 ammissibile

 

 

 

EU-6

Fondi propri ammissibili

 

 

 

EU-7

Passività ammissibili

 

 

 

EU-8

Di cui garanzie consentite

 

 

 

EU-9a

(Rettifiche)

 

 

 

EU-9b

Elementi di fondi propri e passività ammissibili dopo le rettifiche

 

 

 

Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva

EU-10

Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)

 

 

 

EU-11

Misura dell'esposizione complessiva (TEM)

 

 

 

Rapporto dei fondi propri e delle passività ammissibili:

EU-12

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

 

 

 

EU-13

Di cui garanzie consentite

 

 

 

EU-14

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

 

 

 

EU-15

Di cui garanzie consentite

 

 

 

EU-16

CET1 (in percentuale del TREA) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto

 

 

 

EU-17

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente

 

 

 

Requisiti

EU-18

Requisito espresso in percentuale del TREA

 

 

 

EU-19

Di cui parte del requisito che può essere soddisfatta con garanzie

 

 

 

EU-20

Requisito espresso in percentuale della TEM

 

 

 

EU-21

Di cui parte del requisito che può essere soddisfatta con garanzie

 

 

 

Voci per memoria

EU-22

Importo complessivo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del CRR

 

 

 

EU TLAC2a Rango nella graduatoria dei creditori - Soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione

 

Rango in caso di insolvenza

Somma da 1 a n

1

1

2

2

n

n

(rango più basso)

(rango più basso)

 

 

 

(rango più elevato)

(rango più elevato)

Entità soggetta a risoluzione

Altro

Entità soggetta a risoluzione

Altro

Entità soggetta a risoluzione

Altro

1

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Passività e fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Di cui passività escluse

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Passività e fondi propri meno passività escluse

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sottoinsieme di passività e fondi propri meno passività escluse che sono fondi propri e passività ammissibili ai fini [scegliere a seconda del caso tra: MREL interno/TLAC interna]

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Di cui durata residua ≥ 10 anni, esclusi titoli perpetui

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Di cui titoli perpetui

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC2b Rango nella graduatoria dei creditori - Soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione

 

Rango in caso di insolvenza

Somma da 1 a n

1

1

2

2

n

n

(rango più basso)

(rango più basso)

 

 

 

(rango più elevato)

(rango più elevato)

Entità soggetta a risoluzione

Altro

Entità soggetta a risoluzione

Altro

Entità soggetta a risoluzione

Altro

1

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Di cui durata residua ≥ 10 anni, esclusi titoli perpetui

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Di cui titoli perpetui

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC3a Rango nella graduatoria dei creditori - Entità soggetta a risoluzione

 

Rango in caso di insolvenza

Somma da 1 a n

1

2

n

(Rango più basso)

 

 

(Rango più elevato)

1

Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)

 

 

 

 

 

2

Passività e fondi propri

 

 

 

 

 

3

Di cui passività escluse

 

 

 

 

 

4

Passività e fondi propri meno passività escluse

 

 

 

 

 

5

Sottoinsieme di passività e fondi propri meno passività escluse che sono fondi propri e passività potenzialmente ammissibili ai fini [scegliere a seconda del caso tra: MREL/TLAC]

 

 

 

 

 

6

Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

7

Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni

 

 

 

 

 

8

Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni

 

 

 

 

 

9

Di cui durata residua ≥ 10 anni, esclusi titoli perpetui

 

 

 

 

 

10

Di cui titoli perpetui

 

 

 

 

 

EU TLAC3b Rango nella graduatoria dei creditori - Entità soggetta a risoluzione

 

Rango in caso di insolvenza

Somma da 1 a n

1

2

n

(Rango più basso)

 

 

(Rango più elevato)

1

Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)

 

 

 

 

 

2

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

 

 

3

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

 

 

4

Campo vuoto nell'UE

 

 

 

 

 

5

Fondi propri e passività potenzialmente ammissibili ai fini del MREL

 

 

 

 

 

6

Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

7

Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni

 

 

 

 

 

8

Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni

 

 

 

 

 

9

Di cui durata residua ≥ 10 anni, esclusi titoli perpetui

 

 

 

 

 

10

Di cui titoli perpetui

 

 

 

 

 


ALLEGATO VI

Istruzioni per i modelli per l’informativa

1.   Istruzioni di carattere generale: struttura e convenzioni

1.1.   Struttura

1.

Questo quadro per l’informativa sul MREL e sulla TLAC è costituito da tre gruppi di modelli:

a)

MREL e TLAC di gruppi soggetti a risoluzione ed entità soggette a risoluzione;

b)

MREL e TLAC di entità non soggette a risoluzione e filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) non UE;

c)

rango nella graduatoria dei creditori per i soggetti emittenti.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Nel presente allegato sono incluse ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun insieme di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.

1.2.   Abbreviazioni

3.

Ai fini degli allegati del presente regolamento si applicano le seguenti abbreviazioni:

a)

«MREL» fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE;

b)

«TLAC» fa riferimento ai requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII conformemente all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

«TLAC interna» fa riferimento al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE conformemente all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

«MREL interno» fa riferimento al MREL applicato ai soggetti che non sono entità soggette a risoluzione conformemente all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE.

2.   EU KM2 Metriche principali - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

4.

I soggetti spiegano nella descrizione che accompagna il modello qualsiasi differenza significativa tra gli importi dei fondi propri comunicati e l’importo IFRS 9 fully loaded a livello di gruppo soggetto a risoluzione. Essi spiegano inoltre qualsiasi differenza significativa tra l’importo IFRS 9 fully loaded a livello di gruppo soggetto a risoluzione e l’importo IFRS 9 fully loaded a livello di gruppo prudenziale.

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

a

I soggetti indicano in questa colonna le informazioni sul MREL pertinenti conformemente agli articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE.

I soggetti indicano il valore alla data di fine del periodo di informativa.

Da b a f

I soggetti che sono G-SII per cui è previsto il requisito della TLAC conformemente all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano in queste colonne le informazioni pertinenti a tale requisito.

I periodi di informativa T, T-1, T-2, T-3 e T-4 sono periodi trimestrali. I soggetti indicano le date corrispondenti ai periodi di informativa. I soggetti che pubblicano tali informazioni su base trimestrale forniscono dati per i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4; i soggetti che pubblicano tali informazioni su base semestrale forniscono dati per i periodi T, T-2 e T-4; i soggetti che pubblicano tali informazioni su base annuale forniscono dati per i periodi T e T-4.

Righe

Riferimenti giuridici e istruzioni

1

Fondi propri e passività ammissibili

Pari ai valori indicati nel modello d’informativa EU TLAC1, riga 22.

EU-1a

Fondi propri e passività ammissibili - Di cui fondi propri e passività subordinate

Pari ai valori indicati nel modello d’informativa EU TLAC1, riga EU-22a.

Fondi propri, passività ammissibili incluse nell’importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e le passività incluse nell’importo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all’articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

2

Importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) del gruppo soggetto a risoluzione

Pari al valore indicato nel modello d’informativa EU TLAC1, riga 23.

Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

Pari ai valori indicati nel modello d’informativa EU TLAC1, riga 25.

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili indicato nella riga 1 è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-3a

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA - Di cui fondi propri e passività subordinate

Pari ai valori indicati nel modello d’informativa EU TLAC1, riga EU-25 a.

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili comunicato nella riga EU-1a è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4

Misura dell’esposizione complessiva (TEM) del gruppo soggetto a risoluzione

Pari al valore indicato nel modello d’informativa EU TLAC1, riga 24.

Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, articolo 429, paragrafo 4, e articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

5

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

Pari al valore indicato nel modello d’informativa EU TLAC1, riga 26.

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili comunicato nella riga 1 è espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-5a

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM - Di cui fondi propri e passività subordinate

Pari ai valori indicati nel modello d’informativa EU TLAC1, riga EU-26 a.

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili comunicato nella riga EU-1a è espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

6a

Si applica la deroga per subordinazione di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013? (deroga 5 %)

Questa riga è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII.

Se l’autorità di risoluzione consente che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto segnalante indica «sì».

Se l’autorità di risoluzione non consente che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il gruppo soggetto a risoluzione o l’entità soggetta a risoluzione indica «no».

Dato che le deroghe di cui all’articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 si escludono a vicenda, questa riga viene lasciata vuota se il soggetto segnalante ha compilato la riga 6b.

6b

Importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili consentiti se si applica la facoltà di subordinazione conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroga 3,5 % massimo)

Questa riga è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII.

L’importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili che l’autorità di risoluzione consente che siano considerate strumenti di passività ammissibili ai fini della TLAC conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Dato che le deroghe di cui all’articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 si escludono a vicenda, questa riga viene lasciata vuota se il soggetto indica «sì» nella riga 6a.

6c

Se si applica la deroga per subordinazione con massimale conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse e incluso nella riga 1, diviso per le passività emesse che hanno rango pari a quello delle passività escluse e che sarebbero incluse nella riga 1 se non fosse applicato alcun massimale (%)

Questa riga è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII.

Questa riga informa i proprietari di debiti di primo rango (senior) emessi dall’entità soggetta a risoluzione in merito alla percentuale di debiti di primo rango (senior) non esclusi che è stata considerata ammissibile, in modo che, se del caso, possano applicare il regime di deduzioni di cui all’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se si applica la deroga per subordinazione con massimale di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, i soggetti segnalano:

a)

l’importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è incluso nell’importo segnalato nella riga 1;

b)

diviso per l’importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sarebbe incluso nella riga 1 se non fosse applicato alcun massimale.

 

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

EU-7

MREL espresso in percentuale del TREA

Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili del soggetto determinato dall’autorità di risoluzione conformemente all’articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-8

MREL espresso in percentuale del TREA - Di cui soddisfatto con fondi propri o passività subordinate

Se del caso, la parte del MREL che, conformemente all’articolo 45 ter, paragrafi da 4 a 8, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità di risoluzione ha prescritto che sia rispettata utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili, o passività di cui al paragrafo 3 di tale articolo, espressa in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-9

MREL espresso in percentuale della TEM

Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili del soggetto segnalante determinato dall’autorità di risoluzione conformemente all’articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e all’articolo 429 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-10

MREL espresso in percentuale della TEM - Di cui soddisfatto con fondi propri o passività subordinate

Se del caso, la parte del MREL che, conformemente all’articolo 45 ter, paragrafi da 4 a 8, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità di risoluzione ha prescritto che sia rispettata utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili, o passività di cui al paragrafo 3 di tale articolo, espressa in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e all’articolo 429 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   EU TLAC1 Composizione - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

5.

La posizione di fondi propri e passività ammissibili relativa al gruppo soggetto a risoluzione comprende solo strumenti di capitale e passività ammissibili emessi dall’entità soggetta a risoluzione e, se conforme all’articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 88 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei cassi, dalle filiazioni dell’entità soggetta a risoluzione, ad esclusione dei soggetti esterni al gruppo soggetto a risoluzione. Analogamente, la posizione di fondi propri e passività ammissibili si basa sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio (corretto come consentito dall’articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE) e sulla misura dell’esposizione complessiva calcolati a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

6.

Per quanto riguarda le rettifiche regolamentari, i soggetti pubblicano le deduzioni dai fondi propri e dalle passività ammissibili come cifre negative e le aggiunte ai fondi propri e alle passività ammissibili come cifre positive.

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

a

I soggetti indicano in questa colonna le informazioni sul MREL pertinenti conformemente agli articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE.

b

I soggetti che sono G-SII per cui è previsto un requisito della TLAC conformemente all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano in questa colonna le informazioni pertinenti a tale requisito.

c

Questa colonna è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito TLAC.

Questa colonna riporta la differenza tra gli importi applicabili nel contesto del requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE e gli importi applicabili nel contesto del requisito di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

1

Capitale primario di classe 1 (CET1)

CET1 del gruppo soggetto a risoluzione, calcolato conformemente all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

AT1 del gruppo soggetto a risoluzione, calcolato conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

6

Capitale di classe 2 (T2)

Capitale di classe 2 del gruppo soggetto a risoluzione, calcolato conformemente all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

11

Fondi propri ai fini dell’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE

Fondi propri ai fini dell’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, calcolati come somma di riga 1, riga 2 e riga 6.

12

Strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall’entità soggetta a risoluzione subordinati a passività escluse (non soggetti alla clausola grandfathering)

MREL

Passività ammissibili incluse nell’importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e sono emesse direttamente dall’entità soggetta a risoluzione.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013 ed emesse direttamente dall’entità soggetta a risoluzione, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento.

Questa riga non include né la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) né passività ammissibili soggette a clausola grandfathering di cui all’articolo 494 ter di tale regolamento.

EU-12a

Strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all’interno del gruppo soggetto a risoluzione subordinati a passività escluse (non soggetti alla clausola grandfathering)

MREL

Passività ammissibili incluse nell’importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono emesse da filiazioni e incluse nel MREL conformemente all’articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento, emesse da filiazioni e aventi i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidati di un soggetto conformemente all’articolo 88 bis di tale regolamento.

Questa riga non include né la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) né passività ammissibili soggette a clausola grandfathering di cui all’articolo 494 ter di tale regolamento.

EU-12b

Strumenti di passività ammissibili subordinati a passività escluse emessi prima del 27 giugno 2019 (subordinati soggetti alla clausola grandfathering)

MREL

Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, della direttiva 2014/59/UE;

sono incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività che soddisfano le seguenti condizioni:

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

sono conformi all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-12c

Strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non sono considerati elementi di classe 2

Parte ammortizzata degli strumenti T2 con durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013).

In questa riga è comunicato solo l’importo non riconosciuto nei fondi propri, ma che soddisfa tutti i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

13

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse (non soggette alla clausola grandfathering pre-massimale)

MREL

Passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE e che non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e a cui può essere concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento o a cui è concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento.

Nei casi in cui si applica l’articolo 72 ter, paragrafo 3, o l’articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in questa riga è indicato l’intero importo senza l’applicazione dei massimali pari rispettivamente a 3,5 % e 2,5 %.

Questa riga non comprende gli eventuali importi riconoscibili in via transitoria conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-13a

Passività ammissibili non subordinate a passività escluse emesse prima del 27 giugno 2019 (pre-massimale)

MREL

Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE e non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:

sono state emesse prima del 27 giugno 2019;

soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e a cui può essere concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento o a cui è concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento;

sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nei casi in cui si applica l’articolo 72 ter, paragrafo 3, o l’articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in questa riga è segnalato l’intero importo senza l’applicazione dei massimali pari rispettivamente a 3,5 % e 2,5 %.

14

Importo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili dopo l’applicazione dell’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

MREL

Questa riga è uguale alla somma della riga 13 e della riga EU-13a.

TLAC

Nei casi in cui si applica l’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, questa riga riporta la somma degli importi indicati nelle righe 13 e 13a di cui sopra dopo l’applicazione dell’articolo 72 ter, paragrafo 3, o dell’articolo 494, paragrafo 2, di tale regolamento.

Nei casi in cui non si applica l’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma il soggetto beneficia dell’applicazione dell’articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento, questa riga è uguale alla somma della riga 13 e della riga EU-13a.

17

Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche

Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche. Da calcolare come la somma di riga 12, riga EU-12a, riga EU-12b, riga EU-12c e riga 14.

EU-17a

Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche - Di cui elementi di passività subordinate

MREL

Le passività ammissibili incluse nell’importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e le passività emesse da filiazioni incluse nel MREL conformemente all’articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento.

Questa riga comprende le passività subordinate che sono ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all’articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013).

Da calcolare come la somma di riga 12, riga EU-12a, riga EU-12b e riga EU-12c.

18

Elementi di fondi propri e passività ammissibili prima delle rettifiche

Elementi di fondi propri e passività ammissibili prima delle rettifiche Da calcolare come la somma della riga 11 e della riga 17.

19

(Deduzione di esposizioni tra gruppi soggetti a risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE)]

Importo negativo

Deduzioni delle esposizioni tra gruppi di G-SII soggetti a risoluzione con MPE, che corrispondono a strumenti di fondi propri o di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

20

(Deduzione di investimenti in altri strumenti di passività ammissibili)

Importo negativo

Deduzioni di investimenti in altri strumenti di passività ammissibili conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli 72 septies, 72 octies, 72 nonies, 72 decies e 72 undecies, del regolamento (UE) n. 575/2013. Importo da dedurre dagli elementi di passività ammissibili conformemente alla parte 2, titoli I, capo 5 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

22

Fondi propri e passività ammissibili dopo le rettifiche

Fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Da calcolare come la somma di riga 18, riga 19 e riga 20.

MREL

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL è pari alla somma di:

i)

fondi propri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all’articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

passività ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

TLAC

L’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini della TLAC è l’importo di cui all’articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013, costituito da:

i)

i fondi propri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all’articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

le passività ammissibili di cui all’articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-22a

Di cui fondi propri e passività subordinate

Fondi propri e passività ammissibili incluse nell’importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e le passività incluse nell’importo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all’articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva.

23

Importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA)

Importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo complessivo dell’esposizione al rischio indicato in questa riga è l’importo complessivo dell’esposizione al rischio che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

24

Misura dell’esposizione complessiva (TEM)

Conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, la misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

La misura dell’esposizione complessiva segnalata in questa riga è la misura dell’esposizione complessiva che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

25

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

Ai fini di questa riga, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL o della TLAC, a seconda dei casi, è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da calcolare dividendo la riga 22 per la riga 23.

EU-25a

Di cui fondi propri e passività subordinate

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili computato ai fini del MREL è espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da calcolare dividendo la riga 22a per la riga 23.

26

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

Ai fini di questa riga, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL o della TLAC, a seconda dei casi, è espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da calcolare dividendo la riga 22 per la riga 24.

EU-26a

Di cui fondi propri e passività subordinate

Ai fini di questa riga l’importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili computato ai fini del MREL è espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e all’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da calcolare dividendo la riga 22a per la riga 24.

27

CET1 (in percentuale del TREA) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del gruppo soggetto a risoluzione

L’importo di CET1, in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, pari a zero o positivo, disponibile dopo aver soddisfatto ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE e il maggiore tra:

a)

se del caso, il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, se calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo e

b)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, se calcolato conformemente al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo.

Il valore indicato è identico sia nella colonna del MREL sia nella colonna della TLAC.

Esso tiene conto dell’effetto di disposizioni transitorie sui fondi propri e sulle passività ammissibili, sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio e sui requisiti stessi. Non sono considerati né gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE né il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.

28

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente di cui all’articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, applicabile al gruppo soggetto a risoluzione conformemente al primo comma, punto 6, di tale articolo.

29

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente - Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di conservazione del capitale.

30

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente - Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito anticiclico di riserva di capitale.

31

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente - Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

EU-31a

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente - Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)

L’importo della riserva combinata di capitale specifica dell’ente (espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva per i G-SII o gli O-SII.

EU-32

Importo complessivo delle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

4.   EU iLAC Capacità interna di assorbimento delle perdite - MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE (TLAC interna)

7.

Questo modello contiene le informazioni su fondi propri e passività ammissibili di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE (MREL interno), nonché del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE applicabile alle filiazioni significative di G-SII di paesi terzi di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 (TLAC interna).

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

a

I soggetti indicano in questa colonna le informazioni sul MREL interno pertinenti conformemente agli articoli 45 e 45 septies della direttiva 2014/59/UE.

b

I soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE conformemente all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano in questa colonna le informazioni sulla TLAC interna pertinenti conformemente all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

c

Informazioni qualitative relative al requisito applicabile e al livello di applicazione.

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

EU-1

È previsto per il soggetto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE? (Sì/No)

Se per il soggetto è previsto il requisito di TLAC interna conformemente all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-2

Se la risposta a EU-1 è «Sì», il requisito si applica su base consolidata o individuale? (C/I)

Se per il soggetto è previsto il requisito di TLAC interna su base consolidata o individuale, conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se il requisito è su base consolidata, l’intero modello è compilato su base consolidata. In tutti gli altri casi il presente modello è compilato su base individuale.

EU-2a

È previsto per il soggetto il MREL interno? (Sì/No)

Se per il soggetto è previsto il MREL conformemente agli articoli 45 e 45 septies della direttiva 2014/59/UE.

EU-2b

Se la risposta a EU-2a è «Sì», il requisito si applica su base consolidata o individuale? (C/I)

Se per il soggetto è previsto il MREL interno su base consolidata o individuale.

Se il requisito è su base consolidata, l’intero modello è compilato su base consolidata. In tutti gli altri casi il presente modello è compilato su base individuale.

EU-3

Capitale primario di classe 1 (CET1)

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013

CET1 su base individuale o consolidata, a seconda dei casi, calcolato conformemente all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-4

Capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono considerati solo se soddisfano i criteri di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE.

Per quanto riguarda il MREL interno, gli strumenti di cui all’articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/59/UE sono inclusi se si applica tale paragrafo. Gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

EU-5

Capitale di classe 2 ammissibile

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli strumenti di classe 2 sono considerati solo se soddisfano i criteri di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE.

Per quanto riguarda il MREL interno, gli strumenti di cui all’articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/59/UE sono inclusi se si applica tale paragrafo. Gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi solo se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

EU-6

Fondi propri ammissibili

Somma di CET1, capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e capitale di classe 2 ammissibile.

EU-7

Passività ammissibili

MREL interno

Passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell’articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva.

In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

Se l’autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto di soddisfare con garanzie il MREL interno, è incluso in questa riga anche l’importo delle garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

TLAC interna

L’importo delle passività ammissibili è calcolato conformemente all’articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 se tali passività soddisfano le condizioni di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 2, di tale regolamento.

EU-8

Passività ammissibili - Di cui garanzie consentite

Se l’autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto di soddisfare con garanzie il MREL interno, l’importo delle garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

EU-9a

(Rettifiche)

Importo negativo

Deduzioni o equivalenti richiesti conformemente al metodo stabilito dal regolamento delegato di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

EU-9b

Elementi di fondi propri e passività ammissibili dopo le rettifiche

MREL interno

Importi di fondi propri ammissibili e passività ammissibili del soggetto, al netto delle rettifiche, conteggiati ai fini del MREL interno conformemente all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell’articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

Da calcolare come la somma di riga EU-6, riga EU-7 e riga EU-9a.

TLAC interna

Fondi propri ammissibili e passività ammissibili conteggiati ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da calcolare come la somma della riga EU-6 e della riga EU-7.

EU-10

Importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA)

Importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto individuale o del gruppo consolidato al cui livello sono stati stabiliti i requisiti, a seconda dei casi, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo complessivo dell’esposizione al rischio segnalato in questa riga è l’importo complessivo dell’esposizione al rischio che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

EU-11

Misura dell’esposizione complessiva (TEM)

Misura dell’esposizione complessiva (denominatore del coefficiente di leva finanziaria) del soggetto individuale o del gruppo consolidato al cui livello sono stati stabiliti i requisiti, a seconda dei casi, conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, e all’articolo 429 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La misura dell’esposizione complessiva segnalata in questa riga è la misura dell’esposizione complessiva che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

EU-12

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

Da calcolare dividendo la riga EU-9b per la riga EU-10.

EU-13

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA - Di cui garanzie consentite

Se l’autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto di soddisfare con garanzie il MREL interno, l’importo delle garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

Da calcolare dividendo la riga EU-8 per la riga EU-10.

EU-14

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della misura dell’esposizione complessiva.

Da calcolare dividendo la riga EU-9b per la riga EU-11.

EU-15

Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM - Di cui garanzie consentite

Se l’autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto di soddisfare con garanzie il MREL interno, l’importo delle garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, in percentuale della misura dell’esposizione complessiva.

Da calcolare dividendo la riga EU-8 per la riga EU-11.

EU-16

CET1 (in percentuale del TREA) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto

L’importo CET1, pari a zero o positivo, disponibile dopo aver soddisfatto ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE e il maggiore tra:

a)

se del caso, il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, se calcolato conformemente all’articolo 92 ter, paragrafo 1, di tale regolamento come il 90 % del requisito di cui all’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e

b)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE, se calcolato conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.

Il valore indicato è identico sia nella colonna del MREL sia nella colonna della TLAC.

Esso tiene conto dell’effetto di disposizioni transitorie sui fondi propri e sulle passività ammissibili, sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio e sui requisiti stessi. Non sono considerati né gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE né il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.

EU-17

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente

Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente di cui all’articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, applicabile al soggetto conformemente al primo comma, punto 6, di tale articolo.

EU-18

Requisito espresso in percentuale del TREA

MREL interno

Requisito di fondi propri e passività ammissibili applicabile al soggetto conformemente all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE, espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (a livello individuale o consolidato, a seconda dei casi).

TLAC interna

Requisito di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (a livello individuale o consolidato, a seconda dei casi).

EU-19

Requisito espresso in percentuale del TREA - parte del requisito che può essere soddisfatta con garanzie

Se del caso, parte del requisito di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio che può essere soddisfatta con garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione conformemente all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

EU-20

Requisito espresso in percentuale della TEM

MREL interno

Requisito di fondi propri e passività ammissibili applicabile al soggetto conformemente all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE, espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (a livello individuale o consolidato a livello di impresa madre nell’UE, a seconda dei casi).

TLAC interna

Requisito di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (a livello individuale o consolidato, a seconda dei casi).

EU-21

Requisito espresso in percentuale della TEM - parte del requisito che può essere soddisfatta con garanzie

Se del caso, parte del requisito di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva che può essere soddisfatta con garanzie fornite dall’entità soggetta a risoluzione conformemente all’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

EU-22

Importo complessivo delle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

5.   EU TLAC2 Rango nella graduatoria dei creditori - Soggetto che non è un’entità soggetta a risoluzione

8.

Le informazioni incluse nel modello EU TLAC2 sono pubblicate a livello di singolo soggetto.

9.

Il modello EU TLAC2 esiste in due versioni, EU TLAC2a e EU TLAC2b. Il modello EU TLAC2a comprende tutte le passività che hanno rango pari o inferiore rispetto agli strumenti ammissibili ai fini del MREL, inclusi fondi propri e altri strumenti di capitale. Il modello EU TLAC2b riporta solo i fondi propri e le passibilità ammissibili per soddisfare il requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva.

10.

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, i soggetti per cui non è previsto l’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti all’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva, possono scegliere se utilizzare il modello EU TLAC2a o EU TLAC2b per conformarsi agli obblighi di informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

11.

A partire dalla data di applicazione dell’articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, i soggetti emittenti indicano nel modello TLAC2a le passività potenzialmente ammissibili ai fini dei requisiti del MREL interno e della TLAC interna. Prima di tale data, i soggetti emittenti pubblicano le passività potenzialmente ammissibili ai fini del requisito di TLAC interna.

12.

Gli importi indicati nelle righe sono ripartiti in base al rango in caso di insolvenza sulla base della normativa in materia di insolvenza del soggetto emittente, indipendentemente dal diritto che disciplina lo strumento.

13.

Il rango in caso di insolvenza è quello comunicato dall’autorità di risoluzione competente conformemente alla presentazione standardizzata di cui all’articolo 8 del presente regolamento.

14.

I ranghi sono presentati in ordine dal più basso al più elevato. Le colonne relative ai ranghi sono aggiunte fino a quando sono stati comunicati gli strumenti potenzialmente ammissibili di rango più elevato.

15.

L’importo attribuibile a ciascun rango è ripartito ulteriormente in importi di proprietà dell’entità soggetta a risoluzione, compresi gli importi detenuti direttamente o indirettamente da tale entità attraverso soggetti lungo la catena del controllo, se del caso; e importi non di proprietà dell’entità soggetta a risoluzione, se del caso. L’importo complessivo di ciascuna riga è inserito nell’ultima colonna della rispettiva riga.

Righe

Riferimenti giuridici e istruzioni

1

Campo vuoto nell’UE

2

Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)

Il numero dei ranghi in caso di insolvenza (n) nella gerarchia dei creditori dipenderà dall’insieme delle passività del soggetto emittente. La descrizione specifica anche i tipi di crediti che rientrano in tale rango in caso di insolvenza (ad esempio, CET1 o strumenti di classe 2).

Sono presenti una colonna per ciascun rango in caso di insolvenza, il cui importo è detenuto interamente dall’entità soggetta a risoluzione, compresi gli importi detenuti direttamente o indirettamente da tale entità attraverso soggetti lungo la catena del controllo, se del caso, e una seconda colonna per la parte dell’importo per rango che è detenuta anche da proprietari che non sono l’entità soggetta a risoluzione.

3

Passività e fondi propri

L’importo di fondi propri, passività ammissibili e passività di rango pari o inferiore rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili.

Comprende anche le passività escluse dal bail-in.

Questa riga non si applica nel modello EU TLAC2b.

4

Passività e fondi propri - Di cui passività escluse

Ripartizione delle passività escluse conformemente all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e, se del caso, all’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Questa riga non si applica nel modello EU TLAC2b.

5

Passività e fondi propri meno passività escluse

Passività e fondi propri al netto delle passività escluse.

Questa riga non si applica nel modello EU TLAC2b.

6

Sottoinsieme di passività e fondi propri meno passività escluse che sono fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno o della TLAC interna

Ripartizione dell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini del MREL interno o ai fini della TLAC interna, a seconda dei casi, conformemente al precedente paragrafo 11.

7

Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni

Sottoinsieme della riga 6 con la durata residua pertinente.

8

Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni

Sottoinsieme della riga 6 con la durata residua pertinente.

9

Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni

Sottoinsieme della riga 6 con la durata residua pertinente.

10

Di cui durata residua ≥ 10 anni, ma esclusi titoli perpetui

Sottoinsieme della riga 6 con la durata residua pertinente.

11

Di cui titoli perpetui

Sottoinsieme della riga 6 costituito da titoli perpetui.

6.   EU TLAC3 Rango nella graduatoria dei creditori - Entità soggetta a risoluzione

16.

Le informazioni incluse nel modello EU TLAC3 sono pubblicate a livello di singolo soggetto.

17.

Il modello EU TLAC3 esiste in due versioni, EU TLAC3a e EU TLAC3b. Il modello TLAC3a comprende tutte le passività che hanno rango pari o inferiore rispetto agli strumenti potenzialmente ammissibili ai fini del MREL, inclusi fondi propri e altri strumenti di capitale. Gli importi che non sono ammissibili unicamente a causa dei requisiti di subordinazione sono inclusi integralmente nella riga corrispondente al pertinente rango in caso di insolvenza, cioè senza applicare i massimali. Il modello EU TLAC3b riporta solo i fondi propri e le passibilità ammissibili per soddisfare il requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva.

18.

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, i soggetti per cui non è previsto l’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti all’obbligo di soddisfare il requisito di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva, possono scegliere se utilizzare il modello EU TLAC3a o EU TLAC3b per conformarsi agli obblighi di informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

19.

A partire dalla data di applicazione dell’articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, i soggetti emittenti indicano nel modello TLAC3a le passività potenzialmente ammissibili ai fini dei requisiti del MREL e della TLAC. Prima di tale data, i soggetti emittenti pubblicano le passività potenzialmente ammissibili ai fini del requisito di TLAC interna.

20.

Gli importi indicati nelle righe da 2 a 10 sono ripartiti in base al rango in caso di insolvenza sulla base della normativa in materia di insolvenza del soggetto emittente, indipendentemente dal diritto che disciplina lo strumento.

21.

I ranghi in caso di insolvenza sono quelli comunicati dall’autorità di risoluzione competente conformemente alla presentazione standardizzata specificata nel modello di segnalazione pertinente.

22.

I ranghi sono presentati in ordine dal più basso al più elevato. Le colonne relative ai ranghi sono aggiunte fino a quando sono stati comunicati gli strumenti potenzialmente ammissibili di rango più elevato.

Righe

Riferimenti giuridici e istruzioni

1

Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)

Il numero dei ranghi in caso di insolvenza (n) nella gerarchia dei creditori dipenderà dall’insieme delle passività del soggetto. È presente una colonna per ciascun rango in caso di insolvenza. La descrizione specifica anche i tipi di crediti che rientrano in tale rango in caso di insolvenza (ad esempio, CET1 o strumenti di classe 2).

2

Passività e fondi propri

L’importo di fondi propri, passività ammissibili e passività di rango pari o inferiore rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili.

Comprende anche le passività escluse dal bail-in.

Questa riga non si applica nel modello EU TLAC3b.

3

Passività e fondi propri - Di cui passività escluse

Ripartizione delle passività escluse conformemente all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e, se del caso, all’articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva.

Questa riga non si applica nel modello EU TLAC3b.

4

Passività e fondi propri meno passività escluse

Passività e fondi propri al netto delle passività escluse.

Questa riga non si applica nel modello EU TLAC3b.

5

Sottoinsieme di passività e fondi propri meno passività escluse che sono fondi propri e passività potenzialmente ammissibili ai fini del MREL o della TLAC

Ripartizione dell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini del MREL o ai fini della TLAC, a seconda dei casi, conformemente al precedente paragrafo 19, senza l’applicazione dei massimali sul riconoscimento delle passività non subordinate.

6

Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni

Sottoinsieme della riga 5 con la durata residua pertinente.

7

Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni

Sottoinsieme della riga 5 con la durata residua pertinente.

8

Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni

Sottoinsieme della riga 5 con la durata residua pertinente.

9

Di cui durata residua ≥ 10 anni, ma esclusi titoli perpetui

Sottoinsieme della riga 5 con la durata residua pertinente.

10

Di cui titoli perpetui

Sottoinsieme della riga 5 costituito da titoli perpetui.