5.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 157/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/728 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 aprile 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2021/17)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1, l’articolo 22 e il primo trattino dell’articolo 34.1,

considerando quanto segue:

(1)

I gestori di sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) stabiliti negli Stati membri dell’area dell’euro devono garantire la conformità degli SPIS che gestiscono ai più elevati standard applicabili, come stabilito dal regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (1). Tale conformità è oggetto di sorveglianza per ogni SPIS da parte di un’unica banca centrale dell’Eurosistema designata come autorità competente a tal fine. Nel caso di SPIS che soddisfano i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), la sorveglianza dovrebbe essere esercitata dalla Banca centrale europea (BCE) in qualità di autorità competente designata. Tuttavia, in relazione a tali SPIS, può essere utile che in circostanze specifiche ed eccezionali la conformità sia oggetto di sorveglianza da parte di due banche centrali dell’Eurosistema, ossia una banca centrale nazionale e la BCE, in qualità di autorità competenti designate, al fine di avvalersi della conoscenza dell’ente sorvegliato e del rapporto instaurato in precedenza con quest’ultimo da parte della pertinente banca centrale nazionale, nonché per riconoscere il ruolo della BCE nella sorveglianza di tali SPIS.

(2)

I sistemi di pagamento sono identificati come SIPS se soddisfano criteri di identificazione relativi alla dimensione, alla quota di mercato, all’attività transfrontaliera e alla fornitura di servizi di regolamento ad altre infrastrutture dei mercati finanziari, come precisato nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Tuttavia, i rapidi sviluppi tecnologici e i mutamenti delle preferenze dei consumatori possono determinare modifiche radicali nelle modalità di esecuzione dei pagamenti. In tale contesto, è importante prendere in considerazione tutti i fattori di importanza sistemica potenzialmente rilevanti e pertanto dovrebbe essere introdotta una metodologia aggiuntiva, flessibile e orientata al futuro per l’individuazione di sistemi di pagamento classificabili come SPIS, al fine di garantire che tali sistemi di pagamento siano soggetti ai più elevati standard di sorveglianza applicabili, stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

(3)

Per assicurare che le garanzie di giusto processo siano rispettate sia prima che dopo l’adozione da parte del Consiglio direttivo di una decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) procedure relative al giusto processo. Tali procedure comprendono l’invio di una comunicazione scritta da parte della BCE all’avvio del procedimento di identificazione e la comunicazione della motivazione della sua decisione di identificare un sistema di pagamento come SPIS. Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) dovrebbe inoltre precisare il diritto del gestore del sistema di accedere agli atti, il diritto di essere sentito e il diritto di richiedere un riesame interno della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS.

(4)

L’attività di impresa degli SPIS può variare nel tempo. Al fine di garantire l’integrità del quadro di identificazione dello SPIS, mantenendo al contempo per quanto possibile la continuità ed evitando frequenti riclassificazioni dei sistemi di pagamento, un sistema di pagamento dovrebbe cessare di essere identificato come SPIS se non soddisfa i criteri per l’identificazione come SPIS in due riesami di verifica consecutivi. Tuttavia, mantenere la qualifica di SPIS durante tale periodo può non essere appropriato qualora sia improbabile che il sistema soddisfi i criteri che lo qualificano come SPIS nel successivo esercizio di verifica. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile anche una riclassificazione anticipata sulla base di una valutazione caso per caso.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è modificato come segue:

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata con la quale identifica i sistemi di pagamento soggetti al presente regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. La lista è mantenuta sul sito Internet della BCE e aggiornata ad ogni cambiamento.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

« 3 bis.   In deroga al paragrafo 3, il Consiglio direttivo, formulando un giudizio solido e motivato, può anche decidere, ai sensi del paragrafo 2, che un sistema di pagamento sia identificato come SPIS in uno dei seguenti casi in cui:

a)

tale decisione sarebbe opportuna alla luce della natura, delle dimensioni e della complessità del sistema di pagamento; della natura e dell’importanza dei suoi partecipanti; della sostituibilità del sistema di pagamento e della disponibilità di alternative ad esso e della relazione, delle interdipendenze e di altre interazioni che il sistema intrattiene con sistema finanziario nel suo complesso.

b)

un sistema di pagamento non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 esclusivamente perché i criteri stabiliti al paragrafo 3, lettera b), sono soddisfatti per un periodo di durata inferiore a un anno civile ed è plausibile che il sistema di pagamento continuerà a soddisfare i criteri in occasione della valutazione del prossimo riesame di verifica.»;

c)

il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis.   Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. Riesami di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati su base annuale al fine di verificare che essi continuino a soddisfare i criteri per l’identificazione come SPIS. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 è abrogata se:

a)

in due riesami di verifica consecutivi si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3 e/o al paragrafo 3 bis; oppure

b)

in un riesame di verifica si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3 e/o al paragrafo 3 bis e il gestore dello SPIS dimostri, con piena soddisfazione del Consiglio direttivo, che è improbabile che lo SPIS soddisfi tali criteri prima del successivo riesame di verifica.»;

d)

è inserito il seguente paragrafo 3 ter:

«3 ter.   Il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo un riesame della decisione che identifica il sistema di pagamento in questione come SPIS entro 30 giorni dal ricevimento di tale decisione. La richiesta contiene tutte le informazioni su cui si fonda ed è inviata per iscritto al Consiglio direttivo. Una decisione motivata del Consiglio direttivo in risposta a tale richiesta è notificata per iscritto al gestore del sistema di pagamento. La comunicazione scritta informa tale gestore del suo diritto al controllo giurisdizionale ai sensi del trattato. Se il Consiglio direttivo non ha assunto alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, il riesame si considera respinto.».

2)

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

per «autorità competente» si intende:

a)

la banca centrale dell’Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, identificata come tale a norma dell’articolo 1, paragrafo 2; oppure

b)

in relazione a un sistema di pagamento che è uno SPIS che soddisfa i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), per «autorità competente» si intende:

i)

la BCE; oppure

ii)

laddove una banca centrale dell’Eurosistema fosse divenuta responsabile in via principale della sorveglianza per un periodo di cinque anni o oltre immediatamente prima dell’adozione della decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia la BCE che la banca centrale nazionale;»;

3)

sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 quinquies:

«Articolo 2 bis

Comunicazione scritta di avvio della procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS

La BCE notifica al gestore del sistema di pagamento la sua intenzione di avviare una procedura ai sensi dell’articolo 1 per identificare tale sistema di pagamento come SPIS. L’avviso scritto indica tutti i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici relativi alla possibile identificazione del sistema di pagamento in questione come SPIS.

Articolo 2 ter

Diritto di accesso agli atti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS

Al ricevimento della comunicazione scritta di cui all’articolo 2 bis, il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di accedere agli atti, ai documenti o ad altro materiale della BCE che costituiscono la base per l’identificazione di tale sistema di pagamento come SPIS. Tale diritto non si estende alle informazioni considerate riservate in relazione alla BCE, a una banca centrale nazionale o ad altri terzi, comprese altre istituzioni o organi dell’Unione.

Articolo 2 quater

Diritto ad essere sentiti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS

1.   Nella comunicazione scritta inviata dalla BCE ai sensi dell’articolo 2 bis, al gestore del sistema di pagamento è assegnato un termine fisso entro il quale può esprimere per iscritto eventuali obiezioni, osservazioni e commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta. Tale termine non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta da parte del gestore del sistema di pagamento.

2.   La BCE può concedere al gestore del sistema di pagamento, su richiesta di quest’ultimo, l’opportunità di esprimere il proprio parere nel corso di una riunione. Di tale riunione viene redatto un verbale sottoscritto da tutte le parti. Una copia del verbale è fornita a tutte le parti.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può emanare una decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS senza concedere al gestore del sistema di pagamento la possibilità di esprimere le sue osservazioni, obiezioni o i suoi commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta inviata dalla BCE, a condizione che ciò sia ritenuto necessario per prevenire danni significativi al sistema finanziario.

Articolo 2 quinquies

Motivazione della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS

1.   La decisione della BCE che identifica un sistema di pagamento come SPIS è accompagnata dall’indicazione dei motivi di tale decisione. La motivazione espone i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici su cui la decisione della BCE è fondata.

2.   Fatto salvo l’articolo 2 quater, paragrafo 3, la BCE basa la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo su fatti e fondamenti giuridici sui quali il gestore del sistema di pagamento ha potuto formulare osservazioni.»;

4)

all’articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   La BCE adotta una decisione sulle procedure e sulle condizioni per l’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1. La decisione indica chiaramente le modalità di esercizio di tali poteri e gli aspetti procedurali che devono essere rispettati laddove sia la BCE che la banca centrale nazionale siano l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), punto ii).»;

5)

all’articolo 22, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

«6.   La BCE adotta una decisione sulla procedura da seguire ove debbano essere imposte misure correttive. La decisione indica chiaramente le modalità secondo cui tale procedura deve essere rispettata laddove sia la BCE che la banca centrale nazionale siano l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), punto ii).»;

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 aprile 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento (CE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).