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23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 139/187 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/666 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell’aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 31 e 44,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (2) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale. |
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(2) |
Al fine di consentire agli aeromobili con equipaggio cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo di operare in sicurezza insieme agli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo U-space, è importante che la posizione degli aeromobili con equipaggio sia comunicata ai fornitori di servizi U-space. Tale scopo dovrebbe essere conseguito rendendo gli aeromobili con equipaggio visibili elettronicamente mediante una segnalazione effettiva della loro presenza per mezzo di tecnologie di sorveglianza. |
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(3) |
È opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 comprenda tali requisiti per le operazioni dell’aviazione con equipaggio nello spazio aereo U-space. |
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(4) |
Tali nuovi requisiti dovrebbero accrescere il livello di sicurezza garantendo una migliore conoscenza della situazione all’interno dello spazio aereo U-space. |
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(5) |
Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo. |
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(6) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2020 (3) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 923/2012 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 146) e 147):
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2) |
nell’allegato, sezione 6, il punto SERA.6005 è sostituito dal seguente: « SERA.6005 Requisiti per comunicazioni, trasponditore di radar secondario e visibilità elettronica nello spazio aereo U-space
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.