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23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 139/184 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/665 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 (2) della Commissione stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza. |
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(2) |
Con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 (3) della Commissione, all’interno dello spazio aereo controllato potrebbe essere designato uno spazio aereo U-space nel quale gli aeromobili con equipaggio operano insieme agli aeromobili senza equipaggio. Per garantire la sicurezza di tali operazioni è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 al fine di integrare i necessari requisiti per i fornitori di servizi di traffico aereo riguardo al coordinamento con i fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione. |
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(3) |
All’interno dello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato, è opportuno che i fornitori di servizi di navigazione aerea mantengano la responsabilità della fornitura di servizi di navigazione aerea agli operatori di aeromobili con equipaggio. I fornitori di servizi di traffico aereo dovrebbero altresì effettuare una cosiddetta riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space per garantire il mantenimento di una segregazione sicura tra aeromobili con equipaggio e senza equipaggio. |
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(4) |
È opportuno istituire procedure e strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space, gli operatori UAS e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione, al fine di garantire un’applicazione coordinata della riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space da parte di tutte le parti interessate operative. |
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(5) |
Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che si applichi il presente regolamento. |
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(6) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2020 (4) in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
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1) |
all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
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2) |
nell’allegato IV, sezione 1, sottoparte A, è aggiunto il seguente punto ATS.OR.127: « ATS.OR.127 Coordinamento da parte dei fornitori di servizi di traffico aereo nello spazio aereo U-space I fornitori di servizi di traffico aereo:
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 161).»;" |
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3) |
nell’allegato IV, sezione 2, sottoparte B, è inserito il seguente punto ATS.TR.237: « ATS.TR.237 Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space Gli enti di controllo del traffico aereo:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (cfr. pag. 161 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions