19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/629 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2020

recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014, che integrano il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti per quanto riguarda i requisiti minimi dettagliati a fini di audit e i dati da registrare e conservare

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 6, e l’articolo 32, paragrafi 8 e 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 223/2014 consente alla Commissione di adottare atti delegati che integrino elementi non essenziali del medesimo regolamento per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»).

(2)

Il regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda i requisiti minimi per la pista di controllo e l’elenco dei dati che l’autorità di gestione deve registrare e conservare nel sistema per ogni operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit;

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 (3) della Commissione integra il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni.

(4)

Il regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19. In particolare, il regolamento (UE) 2020/559 ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di fornire prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti indirettamente, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti.

(5)

La fornitura indiretta di prodotti alimentari e assistenza materiale di base mediante buoni, carte o altri strumenti comporta sfide di attuazione specifiche rispetto alle situazioni in cui tale assistenza è fornita agli indigenti direttamente. È pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche relative ai requisiti minimi per la pista di controllo per i programmi che forniscono assistenza direttamente, al fine di adeguare l’elenco dei dati che l’autorità di gestione deve registrare e conservare nel sistema per ogni operazione ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e dell’audit, e di adeguare l’elenco degli indicatori che l’autorità di gestione deve comunicare.

(6)

Al fine di attenuare i principali rischi di irregolarità e frodi relativi alla fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base mediante buoni o carte in formato cartaceo, è opportuno prevedere requisiti minimi supplementari per la pista di controllo per tali fattispecie.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento volte a prevenire irregolarità e frodi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 532/2014 è così modificato:

1)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Requisiti minimi dettagliati relativi alla pista di controllo per il sostegno fornito indirettamente agli indigenti, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

[Articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   Oltre ai requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo di cui all’articolo 3, la pista di controllo per le operazioni di fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti mediante buoni, carte o altri strumenti in conformità dell’articolo 23, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 223/2014:

a)

consente, sulla base dei documenti contabili e dei documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, la riconciliazione tra il numero totale di buoni, carte o altri strumenti emessi e il numero totale di buoni, carte o altri strumenti consegnati ai destinatari finali e utilizzati;

b)

consente, per quanto riguarda i costi ammissibili di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e il valore dei buoni, delle carte o degli altri strumenti utilizzati dai destinatari finali;

c)

include i documenti relativi all’assegnazione di buoni, carte o altri strumenti ai destinatari finali, alla loro distribuzione ai destinatari finali e al loro utilizzo.

Per l’uso di carte, buoni o altri strumenti, la pista di controllo dimostra che i buoni, le carte o gli altri strumenti sono utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.

2.   Quando i prodotti alimentari e/o l’assistenza materiale di base sono forniti agli indigenti mediante buoni, carte o altri strumenti in formato cartaceo, la pista di controllo comprende:

a)

l’adozione, da parte delle autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari, di misure di sicurezza atte a evitare falsificazioni;

b)

misure atte ad assicurare l’integrità delle riserve di buoni;

c)

l’identificazione degli organismi che individuano i destinatari finali e degli organismi che distribuiscono i buoni, le carte o gli altri strumenti ai destinatari finali;

d)

la documentazione attestante che i buoni, le carte o gli altri strumenti sono stati ricevuti dai destinatari finali.»;

2)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

Articolo 2

L’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 46).

(4)  Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 7).


ALLEGATO I

«

A LLEGATO I

Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell’ambito del sistema di sorveglianza (di cui all’articolo 2)

I dati sono richiesti per le operazioni finanziate dal PO I e dal PO II (1) per tutti i tipi di erogazione, salvo diversa indicazione nella seconda colonna.

Campi di dati

Indicazione del tipo di PO o del tipo di erogazione per il quale i dati non sono richiesti

Dati relativi al beneficiario  (2)

1.

Nome o identificativo univoco di ciascun beneficiario

 

2.

Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato

 

3.

Informazioni che precisano se l’IVA sulle spese sostenute dal beneficiario non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA

 

4.

Dati di contatto del beneficiario

 

Dati relativi all’intervento

5.

Nome o identificativo univoco dell’intervento

 

6.

Breve descrizione dell’intervento

 

7.

Data di presentazione della domanda relativa all’intervento

 

8.

Data di inizio quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

9.

Termine quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

10.

Data effettiva in cui l’intervento è stato materialmente completato o pienamente realizzato

 

11.

Organismo che rilascia il documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

12.

Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

13.

Valuta dell’intervento

 

14.

Codice CCI del programma/dei programmi nel cui ambito l’intervento è sostenuto

 

15.

Tipi di assistenza materiale interessati

Non applicabile per PO II

16.

Tipi di intervento sostenuti

Non applicabile per PO I

17.

Codici relativi alla forma di finanziamento

 

18.

Codici relativi all’ubicazione

 

19.

Quantità di prodotti alimentari acquistati da un ente pubblico o organizzazione partner se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

20.

Quantità di prodotti alimentari ottenuti da un ente pubblico, se del caso, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

21.

Quantità di prodotti alimentari consegnati alle organizzazioni partner se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

22.

Quantità di prodotti alimentari consegnati ai destinatari finali se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

23.

Quantità di prodotti per l’assistenza materiale di base acquistati da un organismo pubblico o da un’organizzazione partner se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

24.

Quantità di prodotti per l’assistenza materiale di base forniti alle organizzazioni partner se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

25.

Quantità di prodotti per l’assistenza materiale di base forniti ai destinatari finali se del caso

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti

26.

Numero di buoni o carte (o degli altri strumenti di erogazione indiretta) emessi

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

27.

Numero di buoni o carte (o degli altri strumenti di erogazione indiretta) consegnati ai destinatari finali

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

28.

Numero di buoni o carte (o degli altri strumenti di erogazione indiretta) utilizzati dai destinatari finali

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

29.

Importo totale delle spese, erogato sotto forma di buoni o caricato sulle carte (o accreditato ad altri strumenti di erogazione indiretta) consegnati ai destinatari finali

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

30.

Importo totale delle spese, erogato sotto forma di buoni o caricato sulle carte (o accreditato ad altri strumenti di erogazione indiretta) utilizzati dai destinatari finali

Non applicabile per PO II

Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

Dati sugli indicatori

31.

Denominazione degli indicatori comuni pertinenti per l’intervento

 

32.

Identificatore degli indicatori comuni pertinenti per l’intervento

 

33.

Livello di conseguimento degli indicatori comuni per ogni anno di attuazione o alla fine dell’intervento

 

34.

Denominazione degli indicatori specifici del programma pertinenti per l’intervento

Non applicabile per PO I

35.

Identificatore degli indicatori specifici del programma pertinenti per l’intervento

Non applicabile per PO I

36.

Obiettivi specifici degli indicatori di output specifici del programma

Non applicabile per PO I

37.

Livello di conseguimento degli indicatori di output specifici del programma per ciascun anno di attuazione o al termine dell’intervento

Non applicabile per PO I

38.

Unità di misura di ciascun obiettivo di output

Non applicabile per PO I

39.

Valore di base degli indicatori di risultato

Non applicabile per PO I

40.

Livello-obiettivo degli indicatori di risultato

Non applicabile per PO I

41.

Unità di misura di ogni valore di base e obiettivo fissati per i risultati

Non applicabile per PO I

42.

Unità di misura di ciascun indicatore

 

Dati finanziari relativi a ciascuna operazione (nella valuta applicabile all’intervento)

43.

Importo del costo ammissibile totale dell’operazione approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

44.

Importo dei costi pubblici totali ammissibili che costituiscono spesa pubblica quale definita all’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014

 

45.

Importo del sostegno pubblico quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario (nella valuta applicabile all’intervento)

46.

Data di ricevimento di ogni richiesta di pagamento del beneficiario

 

47.

Data di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento

 

48.

Importo delle spese rimborsabili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario

 

49.

Importo della spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alle spese rimborsabili che costituiscono la base per ciascun pagamento

 

50.

Importo di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento

 

51.

Data di inizio delle verifiche sul posto delle operazioni a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014

 

52.

Data degli audit in loco effettuati sulle operazioni a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 e dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n 532/2014  (3)

 

53.

Organismo che effettua l’audit o la verifica

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base dei costi effettivi (nella valuta applicabile all’intervento)

54.

Spesa pubblica rimborsabile dichiarata alla Commissione, stabilita sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati

 

55.

Spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base dei costi effettivamente rimborsati e pagati

 

56.

Tipo di appalto se l’aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) (appalto di forniture/di servizi) o della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5)

 

57.

Importo dell’appalto se l’aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

58.

Spese rimborsabili sostenute e pagate in base a un contratto di appalto, se quest’ultimo è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

59.

La procedura di aggiudicazione seguita qualora l’aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

60.

Nome o identificativo univoco del contraente qualora l’aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tabelle standard di costi unitari (importi nella valuta applicabile all’intervento)

61.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard di costi unitari

 

62.

Spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard di costi unitari

 

63.

Definizione dell’unità da utilizzare ai fini della tabella standard di costi unitari

 

64.

Numero di unità consegnate secondo quanto indicato nella richiesta di pagamento per ciascuna voce unitaria

 

65.

Costo unitario di una singola unità per ciascuna voce unitaria

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di pagamenti forfettari (importi nella valuta applicabile all’intervento)

66.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari

 

67.

Spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari

 

68.

Per ciascuna somma forfettaria, deliverables (output o risultati) concordati nel documento che specifica le condizioni per il sostegno come base per l’erogazione dei pagamenti forfettari

 

69.

Per ciascuna somma forfettaria, importo concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tassi forfettari (nella valuta applicabile all’intervento)

70.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso forfettario

 

71.

Spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso forfettario

 

Dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario

72.

Data di ciascuna decisione di recupero

 

73.

Importo del sostegno pubblico interessato da ciascuna decisione di recupero

 

74.

Spese totali rimborsabili interessate da ciascuna decisione di recupero

 

75.

Data di ricevimento di ogni importo rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero

 

76.

Importo del sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero (senza interessi o penali)

 

77.

Spesa totale rimborsabile corrispondente al sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario

 

78.

Importo del sostegno pubblico non recuperabile in seguito a una decisione di recupero

 

79.

Spesa totale rimborsabile corrispondente al sostegno pubblico non recuperabile

 

Dati relativi alle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR)

80.

Data di presentazione di ciascuna domanda di pagamento comprendente spese rimborsabili derivanti dall’intervento

 

81.

Importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili sostenute dal beneficiario e pagate per l’esecuzione dell’intervento incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

82.

Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 relativa all’intervento incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

Dati sui conti trasmessi alla Commissione a norma dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 223/2014 (in EUR)

83.

Data di presentazione di ciascuna serie di conti comprendente spese nell’ambito dell’intervento

 

84.

Data di presentazione dei conti in cui sono incluse le spese finali dell’intervento dopo il suo completamento [se la spesa totale rimborsabile è pari o superiore a 1 000 000 EUR (articolo 51 del regolamento (UE) n. 223/2014)]

 

85.

Importo totale delle spese pubbliche rimborsabili dell’intervento registrate dall’autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

86.

Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 sostenuta per l’esecuzione dell’intervento, corrispondente all’importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili registrate dall’autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

87.

Importo totale dei pagamenti al beneficiario a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente all’importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili registrate dall’autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

88.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell’intervento ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

89.

Spesa pubblica totale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alla spesa pubblica rimborsabile ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

90.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell’intervento recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

91.

Spesa pubblica totale corrispondente alla spesa pubblica totale rimborsabile dell’intervento recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

92.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell’intervento da recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

93.

Spesa pubblica totale dell’intervento corrispondente alla spesa pubblica totale rimborsabile da recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

94.

Importo totale rimborsabile della spesa pubblica dell’intervento non recuperabile al termine del periodo contabile, inserito nei conti

 

95.

Spesa pubblica totale dell’intervento corrispondente all’importo totale rimborsabile della spesa non recuperabile al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

»

(1)  PO I si riferisce ai programmi operativi relativi ai prodotti alimentari e/o all’assistenza materiale di base e PO II a quelli relativi all’inclusione sociale delle persone indigenti.

(2)  Il beneficiario comprende, se del caso, gli altri organismi che nell’ambito dell’intervento sostengono spese trattate come spese sostenute dal beneficiario.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).

(4)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(5)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


ALLEGATO II

«ALLEGATO

INDICATORI COMUNI PER PO I E PO II

Indicatori di input

1)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile approvata nei documenti che definiscono le condizioni per il sostegno degli interventi

2)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi

Di cui, ove pertinente:

a)

importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi relativi alla fornitura di aiuti alimentari agli indigenti;

b)

importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi relativi all’assistenza materiale di base fornita agli indigenti direttamente;

c)

importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi relativi ai prodotti alimentari e/o all’assistenza materiale di base forniti agli indigenti indirettamente, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti;

3)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione

Questi dati sono espressi in euro.

INDICATORI COMUNI PER IL PO I PER IL SOSTEGNO FORNITO AGLI INDIGENTI DIRETTAMENTE

Indicatori di output sulla distribuzione di aiuti alimentari (1)

4)

Quantità di frutta e verdura

5)

Quantità di carne, uova, pesce, frutti di mare

6)

Quantità di farina, patate, pane, riso e altri prodotti amilacei

7)

Quantità di zucchero

8)

Quantità dei prodotti lattiero-caseari

9)

Quantità di grassi, olio

10)

Quantità di cibi pronti e altri prodotti alimentari (che non rientrano nelle categorie di cui sopra)

11)

Quantità totale di aiuti alimentari distribuiti

Di cui:

a)

quota di alimenti per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio sono stati pagati dal PO (in %)

b)

percentuale di prodotti alimentari cofinanziati dal FEAD sul volume totale delle derrate alimentari distribuite dalle organizzazioni partner (in %) (2)

12)

Numero totale di pasti distribuiti, finanziati dal PO in misura parziale o totale (3)

13)

Numero totale di confezioni di cibo distribuite finanziate dal PO in misura parziale o totale (4)

Indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti (5)

14)

Numero totale di persone che ricevono aiuti alimentari

Di cui:

a)

numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

numero di donne

d)

numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

numero di persone con disabilità

f)

numero di persone senza fissa dimora

Indicatori di output per l’assistenza materiale di base fornita

15)

Valore monetario totale dei beni distribuiti

Di cui:

a)

valore monetario totale dei beni per i bambini

b)

valore monetario totale dei beni per le persone senza fissa dimora

c)

valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari

16)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ai bambini (6)

a)

Corredi

b)

Zaini

c)

Quaderni, cancelleria, penne, materiale da disegno e altro materiale necessario a scuola (diverso dagli indumenti)

d)

Attrezzature sportive (calzature sportive, tute, costumi da bagno ecc.)

e)

Indumenti (cappotti, calzature, uniformi scolastiche ecc.)

f)

Altra categoria (da specificare)

17)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti alle persone senza fissa dimora (6)

a)

Sacchi a pelo/coperte

b)

Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.)

c)

Indumenti (cappotti, calzature ecc.)

d)

Biancheria (asciugamani, lenzuola)

e)

Articoli d’igiene (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)

f)

Altra categoria - da specificare

18)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ad altri gruppi destinatari (6)

a)

Categorie da specificare

Indicatori di risultato per l’assistenza materiale di base fornita (5)

19)

Numero totale di persone che ricevono assistenza materiale di base

Di cui:

a)

numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

numero di donne

d)

numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

numero di persone con disabilità

f)

numero di persone senza fissa dimora

INDICATORI COMUNI PER IL PO I PER IL SOSTEGNO FORNITO AGLI INDIGENTI INDIRETTAMENTE, AD ESEMPIO MEDIANTE BUONI, CARTE O ALTRI STRUMENTI

Indicatori di risultato per il sostegno distribuito mediante buoni elettronici, carte o altri strumenti di erogazione indiretta (5)

19 bis)

Numero totale di persone che ricevono sostegno mediante buoni, carte o altri strumenti di erogazione indiretta

Di cui:

a)

numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

numero di donne

d)

numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

numero di persone con disabilità

f)

numero di persone senza fissa dimora

INDICATORI COMUNI PER IL PO II

Indicatori di output per l’assistenza a favore dell’inclusione sociale

20)

Numero totale di persone che ricevono assistenza a favore dell’inclusione sociale

Di cui:

a)

numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

numero di donne

d)

numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

numero di persone con disabilità

f)

numero di persone senza fissa dimora

Questi dati relativi al PO II sono dati personali conformemente all’articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto dell’obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto [articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE]. Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l’articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

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(1)  Gli indicatori da 4) a 11) comprendono qualsiasi forma di tali prodotti, per esempio prodotti alimentari freschi, in scatola e congelati, e devono essere espressi in tonnellate.

(2)  I valori di questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner.

(3)  La definizione di ciò che si debba intendere come un pasto può essere fornita a livello dell’organizzazione partner/dell’autorità operativa/di gestione. I valori di questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.

(4)  La definizione di ciò che si debba intendere come confezione di cibo può essere fornita a livello dell’organizzazione partner/dell’autorità operativa/di gestione. Non è necessario che le confezioni siano standardizzate in termini di dimensioni e contenuto. I valori di questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.

(5)  I valori di questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner. Non è previsto né richiesto che siano basati su informazioni fornite dai destinatari finali.

(6)  L’elenco comprende tutte le categorie pertinenti riguardanti almeno il 75 % dei beni distribuiti.