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19.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 132/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/629 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2020
recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014, che integrano il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti per quanto riguarda i requisiti minimi dettagliati a fini di audit e i dati da registrare e conservare
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 6, e l’articolo 32, paragrafi 8 e 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 223/2014 consente alla Commissione di adottare atti delegati che integrino elementi non essenziali del medesimo regolamento per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»). |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda i requisiti minimi per la pista di controllo e l’elenco dei dati che l’autorità di gestione deve registrare e conservare nel sistema per ogni operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit; |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 (3) della Commissione integra il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19. In particolare, il regolamento (UE) 2020/559 ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di fornire prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti indirettamente, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti. |
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(5) |
La fornitura indiretta di prodotti alimentari e assistenza materiale di base mediante buoni, carte o altri strumenti comporta sfide di attuazione specifiche rispetto alle situazioni in cui tale assistenza è fornita agli indigenti direttamente. È pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche relative ai requisiti minimi per la pista di controllo per i programmi che forniscono assistenza direttamente, al fine di adeguare l’elenco dei dati che l’autorità di gestione deve registrare e conservare nel sistema per ogni operazione ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e dell’audit, e di adeguare l’elenco degli indicatori che l’autorità di gestione deve comunicare. |
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(6) |
Al fine di attenuare i principali rischi di irregolarità e frodi relativi alla fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base mediante buoni o carte in formato cartaceo, è opportuno prevedere requisiti minimi supplementari per la pista di controllo per tali fattispecie. |
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(7) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento volte a prevenire irregolarità e frodi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 532/2014 è così modificato:
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1) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Requisiti minimi dettagliati relativi alla pista di controllo per il sostegno fornito indirettamente agli indigenti, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti [Articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 223/2014] 1. Oltre ai requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo di cui all’articolo 3, la pista di controllo per le operazioni di fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti mediante buoni, carte o altri strumenti in conformità dell’articolo 23, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 223/2014:
Per l’uso di carte, buoni o altri strumenti, la pista di controllo dimostra che i buoni, le carte o gli altri strumenti sono utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. 2. Quando i prodotti alimentari e/o l’assistenza materiale di base sono forniti agli indigenti mediante buoni, carte o altri strumenti in formato cartaceo, la pista di controllo comprende:
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2) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
Articolo 2
L’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 46).
(4) Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 7).
ALLEGATO I
A LLEGATO I
Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell’ambito del sistema di sorveglianza (di cui all’articolo 2)
I dati sono richiesti per le operazioni finanziate dal PO I e dal PO II (1) per tutti i tipi di erogazione, salvo diversa indicazione nella seconda colonna.
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Campi di dati |
Indicazione del tipo di PO o del tipo di erogazione per il quale i dati non sono richiesti |
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Dati relativi al beneficiario (2) |
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Dati relativi all’intervento |
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Non applicabile per PO II |
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Non applicabile per PO I |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione indiretta di prodotti alimentari, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base |
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Non applicabile per PO II Non applicabile all’erogazione diretta di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base |
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Dati sugli indicatori |
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Non applicabile per PO I |
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Non applicabile per PO I |
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Non applicabile per PO I |
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Non applicabile per PO I |
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Non applicabile per PO I |
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Non applicabile per PO I |
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Non applicabile per PO I |
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Non applicabile per PO I |
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Dati finanziari relativi a ciascuna operazione (nella valuta applicabile all’intervento) |
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Dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario (nella valuta applicabile all’intervento) |
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Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base dei costi effettivi (nella valuta applicabile all’intervento) |
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Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tabelle standard di costi unitari (importi nella valuta applicabile all’intervento) |
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Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di pagamenti forfettari (importi nella valuta applicabile all’intervento) |
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Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tassi forfettari (nella valuta applicabile all’intervento) |
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Dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario |
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Dati relativi alle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR) |
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Dati sui conti trasmessi alla Commissione a norma dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 223/2014 (in EUR) |
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(1) PO I si riferisce ai programmi operativi relativi ai prodotti alimentari e/o all’assistenza materiale di base e PO II a quelli relativi all’inclusione sociale delle persone indigenti.
(2) Il beneficiario comprende, se del caso, gli altri organismi che nell’ambito dell’intervento sostengono spese trattate come spese sostenute dal beneficiario.
(3) Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).
(4) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
(5) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
ALLEGATO II
«ALLEGATO
INDICATORI COMUNI PER PO I E PO II
Indicatori di input
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1) |
Importo totale della spesa pubblica ammissibile approvata nei documenti che definiscono le condizioni per il sostegno degli interventi |
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2) |
Importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell’attuazione degli interventi
Di cui, ove pertinente:
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3) |
Importo totale della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione |
Questi dati sono espressi in euro.
INDICATORI COMUNI PER IL PO I PER IL SOSTEGNO FORNITO AGLI INDIGENTI DIRETTAMENTE
Indicatori di output sulla distribuzione di aiuti alimentari (1)
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4) |
Quantità di frutta e verdura |
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5) |
Quantità di carne, uova, pesce, frutti di mare |
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6) |
Quantità di farina, patate, pane, riso e altri prodotti amilacei |
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7) |
Quantità di zucchero |
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8) |
Quantità dei prodotti lattiero-caseari |
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9) |
Quantità di grassi, olio |
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10) |
Quantità di cibi pronti e altri prodotti alimentari (che non rientrano nelle categorie di cui sopra) |
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11) |
Quantità totale di aiuti alimentari distribuiti
Di cui:
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12) |
Numero totale di pasti distribuiti, finanziati dal PO in misura parziale o totale (3) |
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13) |
Numero totale di confezioni di cibo distribuite finanziate dal PO in misura parziale o totale (4) |
Indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti (5)
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14) |
Numero totale di persone che ricevono aiuti alimentari
Di cui:
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Indicatori di output per l’assistenza materiale di base fornita
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15) |
Valore monetario totale dei beni distribuiti
Di cui:
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16) |
Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ai bambini (6)
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17) |
Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti alle persone senza fissa dimora (6)
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18) |
Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ad altri gruppi destinatari (6)
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Indicatori di risultato per l’assistenza materiale di base fornita (5)
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19) |
Numero totale di persone che ricevono assistenza materiale di base
Di cui:
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INDICATORI COMUNI PER IL PO I PER IL SOSTEGNO FORNITO AGLI INDIGENTI INDIRETTAMENTE, AD ESEMPIO MEDIANTE BUONI, CARTE O ALTRI STRUMENTI
Indicatori di risultato per il sostegno distribuito mediante buoni elettronici, carte o altri strumenti di erogazione indiretta (5)
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19 bis) |
Numero totale di persone che ricevono sostegno mediante buoni, carte o altri strumenti di erogazione indiretta
Di cui:
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INDICATORI COMUNI PER IL PO II
Indicatori di output per l’assistenza a favore dell’inclusione sociale
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20) |
Numero totale di persone che ricevono assistenza a favore dell’inclusione sociale
Di cui:
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Questi dati relativi al PO II sono dati personali conformemente all’articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto dell’obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto [articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE]. Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l’articolo 2 della direttiva 95/46/CE.
(1) Gli indicatori da 4) a 11) comprendono qualsiasi forma di tali prodotti, per esempio prodotti alimentari freschi, in scatola e congelati, e devono essere espressi in tonnellate.
(2) I valori di questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner.
(3) La definizione di ciò che si debba intendere come un pasto può essere fornita a livello dell’organizzazione partner/dell’autorità operativa/di gestione. I valori di questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.
(4) La definizione di ciò che si debba intendere come confezione di cibo può essere fornita a livello dell’organizzazione partner/dell’autorità operativa/di gestione. Non è necessario che le confezioni siano standardizzate in termini di dimensioni e contenuto. I valori di questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.
(5) I valori di questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner. Non è previsto né richiesto che siano basati su informazioni fornite dai destinatari finali.
(6) L’elenco comprende tutte le categorie pertinenti riguardanti almeno il 75 % dei beni distribuiti.