|
14.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 127/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/600 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivi |
|
1) |
2) |
3) |
|
Aste di lega di tungsteno, contenenti oltre il 94 % in peso di tungsteno e l'1,5 % in peso di lantanio, con una lunghezza di 150 mm e un diametro di 3 mm. Le aste non sono ottenute unicamente mediante sinterizzazione, non sono rivestite e non sono riempite di decapanti o di fondenti. Le estremità sono smussate (ossia non appuntite) e contrassegnate individualmente mediante colori. Il contrassegno cromatico indica l'elemento legante e il tenore di tungsteno. Le aste sono presentate in lotti. Le aste sono destinate a essere affilate per fungere da elettrodi nella saldatura ad arco in atmosfera inerte con elettrodi di tungsteno (saldatura TIG). La funzione dell'elettrodo in questo procedimento di saldatura è formare l'arco fra l'elettrodo e il pezzo da saldare. L'elettrodo non fonde durante il procedimento; è quindi non consumabile. |
8101 99 10 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 e dalla nota 5 a) della sezione XV, dalla nota 1 d) del capitolo 74, dalla nota di sottovoce 1 del capitolo 81 e dal testo dei codici NC 8101 , 8101 99 e 8101 99 10 . Le aste devono subire un procedimento speciale di molatura per ottenere la forma delle punte necessaria per trasformarle in elettrodi idonei alla saldatura ad arco. Pertanto, alla presentazione in dogana, le caratteristiche oggettive dell'articolo non sono quelle degli elettrodi per saldare per apparecchi per la saldatura della voce 8515 . Di conseguenza si esclude la classificazione come parti di macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura della voce 8515 . Considerate le caratteristiche e le proprietà oggettive, l'articolo corrisponde al testo della voce 8101 , che include il tungsteno (wolframio) e i lavori di tale materia. (Cfr. anche il primo paragrafo delle note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8101 , che precisa che il tungsteno (wolframio) in forma di barre laminate o trafilate rientra in questa voce. Detta disposizione è altresì coerente con il primo paragrafo delle NESA relative alla voce 8311 , secondo cui gli elettrodi di metalli comuni non rivestiti né riempiti di decapanti o di fondenti sono esclusi dalla voce 8311 e devono essere classificati nelle voci appropriate in base al loro materiale costitutivo.) L'articolo deve quindi essere classificato nel codice NC 8101 99 10 come barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, di tungsteno. |