12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 124/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/580 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l’assegnazione del contributo finanziario nel settore dell’apicoltura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 56, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione (2) stabilisce la base per il calcolo del contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri per i rispettivi programmi di apicoltura. Tale contributo è assegnato proporzionalmente al numero totale medio degli alveari notificati dagli Stati membri durante i due anni civili immediatamente precedenti la notifica alla Commissione dei programmi di apicoltura. |
(2) |
Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3) fissa il massimale annuo per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Nei limiti di tale massimale, il Fondo finanzierà il contributo dell’Unione ai programmi di apicoltura, con effetto a decorrere dal 2021. L’importo totale previsto nel quadro finanziario pluriennale per il FEAGA comprende l’innalzamento a 60 milioni di EUR all’anno per i programmi di apicoltura. |
(3) |
Per il periodo 2021-2027 la Commissione ha proposto di assegnare il contributo maggiorato dell’Unione ai programmi nel settore dell’apicoltura come stabilito all’allegato VIII della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(4) |
Nella proposta della Commissione COM(2018) 392 final l’assegnazione del contributo dell’Unione agli Stati membri stabilita si basa sull’assegnazione di fondi dell’Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019, che a sua volta è stata effettuata in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019. |
(5) |
Il contributo maggiorato dell’Unione ai programmi di apicoltura sarà effettivo a partire dal 2021, mentre i piani strategici della PAC degli Stati membri nell’ambito del futuro quadro legislativo della PAC dovrebbero entrare in applicazione solo nel 2023. |
(6) |
Ai fini della coerenza con la proposta della Commissione COM(2018) 392 final e per garantire la coerenza tra le dotazioni per i programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 e quelle a partire dal 2023, le dotazioni per i programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 dovrebbero essere calcolate in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/1366, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, il contributo dell’Unione ai programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 è assegnato agli Stati membri che partecipano ai programmi di apicoltura in base al numero di alveari comunicati nel 2013 da tali Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019. Il contributo minimo dell’Unione è pari a 25 000 EUR per programma.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 3).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(4) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(5) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).