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25.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 104/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/521 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2021
che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 (2) che subordina l’esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione, utilizzate per fabbricare tali vaccini, alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479. Al termine del periodo di sei settimane successivo alla data di entrata in vigore di tali misure, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 (3) che, fino al 30 giugno 2021, subordina l’esportazione degli stessi prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479. |
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(2) |
La penuria mondiale di vaccini contro la COVID-19 persiste e, a causa dei ritardi nella produzione, si sta persino aggravando. |
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(3) |
A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, le richieste di autorizzazione di esportazione devono essere respinte dagli Stati membri qualora le esportazioni in questione, a motivo del loro volume e in considerazione di altre circostanze pertinenti, come ad esempio il volume dei vaccini consegnati all’Unione al momento della richiesta, costituiscano una minaccia per l’esecuzione degli accordi preliminari di acquisto (APA) tra l’Unione e i fabbricanti di vaccini. |
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(4) |
Persistono sia una mancanza di trasparenza sia vincoli alla produzione di vaccini contro la COVID-19, nonché ritardi nella loro fornitura all’Unione; tale situazione può rappresentare una minaccia per la sicurezza delle forniture all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. All’atto di decidere se rilasciare un’autorizzazione di esportazione o respingere la relativa richiesta, dovrebbero pertanto essere presi in considerazione anche altri elementi. |
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(5) |
In base alle informazioni raccolte dalla Commissione attraverso il meccanismo di autorizzazione delle esportazioni istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 e ripreso dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, nonché attraverso i dati doganali, risulta che le esportazioni subordinate al meccanismo di autorizzazione possono essere convogliate attraverso paesi finora esentati dall’obbligo di autorizzazione di esportazione, il che non garantisce il necessario livello di trasparenza. Tali esenzioni dovrebbero pertanto essere temporaneamente sospese. |
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(6) |
L’esenzione dovrebbe essere mantenuta per alcuni dei paesi e alcuni dei territori di cui all’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, che dipendono in modo particolare, rispettivamente, dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri nel cui territorio sono situati o dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti. |
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(7) |
In base alle informazioni di cui al considerando 5 risulta inoltre che alcuni fabbricanti dell’Unione hanno esportato grandi quantitativi di merci contemplate dal meccanismo di autorizzazione delle esportazioni verso paesi che, pur disponendo di un’ingente capacita produttiva propria, limitano le esportazioni verso l’Unione, o per legge o per effetto di accordi contrattuali o di altro tipo conclusi con fabbricanti di vaccini stabiliti nei rispettivi territori. Tale squilibrio determina una penuria di approvvigionamento all’interno dell’Unione. |
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(8) |
In base alle medesime informazioni risulta inoltre che alcuni fabbricanti dell’Unione hanno esportato grandi quantitativi di merci contemplate dal meccanismo di autorizzazione delle esportazioni verso determinati paesi che non dispongono di capacità di produzione proprie ma registrano un tasso di vaccinazione più elevato rispetto all’Unione, o in cui l’attuale situazione epidemiologica è meno grave che nell’Unione. Le esportazioni verso tali paesi possono pertanto minacciare la sicurezza dell’approvvigionamento all’interno dell’Unione. |
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(9) |
Gli Stati membri dovrebbero rifiutare di conseguenza le relative richieste di autorizzazione di esportazione. |
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(10) |
Nel valutare i progetti di decisione notificati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, la Commissione dovrebbe tenere conto degli stessi elementi aggiuntivi. |
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(11) |
Data l’urgenza della situazione, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/479. |
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(12) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente. Visto l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/479, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi per un periodo di sei settimane, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 è sospesa.
La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori:
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Andorra; |
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Isole Fær Øer; |
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San Marino; |
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Città del Vaticano; |
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i paesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
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Büsingen; |
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Helgoland; |
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Livigno; |
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Ceuta e Melilla. |
Articolo 2
1. L’autorità competente di uno Stato membro rilascia un’autorizzazione di esportazione, prevista a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, a condizione che:
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a) |
l’autorizzazione di esportazione soddisfi la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442; |
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b) |
l’autorizzazione non costituisca altrimenti una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. |
2. Per determinare se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro valuta i seguenti fattori:
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a) |
se il paese di destinazione dell’esportazione limita le proprie esportazioni verso l’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, o delle materie prime con cui tali merci sono fabbricate, o per legge o con qualsiasi altro mezzo, compresa la conclusione di accordi contrattuali con i fabbricanti di tali merci; |
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b) |
le condizioni vigenti nel paese di destinazione dell’esportazione, compresa la situazione epidemiologica, il tasso di vaccinazione e la disponibilità delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. |
3. Quando valuta il progetto di decisione notificato dall’autorità competente dello Stato membro a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, la Commissione valuta altresì se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tenuto conto dei fattori indicati al paragrafo 2.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica per sei settimane dall’entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (GU L 31 I del 30.1.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione (GU L 85 del 12.3.2021, pag. 190).