22.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 99/13


REGOLAMENTO (UE) 2021/479 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2021/482 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (2) attua le misure disposte dalla decisione 2013/184/PESC (3).

(2)

Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/482, con la quale ha modificato la decisione 2013/184/PESC, compreso il titolo. Ha inoltre ampliato i criteri di designazione, consentendo di applicare misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi le cui attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania, nonché nei confronti di persone giuridiche, entità ed organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio, contribuendo in tal modo ad attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto o a gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania o traendone vantaggio.

(3)

Occorre un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare le misure stabilite nella decisione (PESC) 2021/482, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008»;

2)

all’articolo 4 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’allegato IV figurano:

a)

le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;

b)

le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania o che intraprendono o sostengono azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania;

c)

le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;

d)

le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o su presunti gravi abusi dei diritti umani;

e)

le persone giuridiche, le entità o gli organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), o che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio;

f)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati a quelli di cui alle lettere da a) a e).»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«A rticolo 4 quinquies bis

1.   In deroga all’articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar/Birmania.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal loro rilascio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).