22.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 99/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/479 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2021/482 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (2) attua le misure disposte dalla decisione 2013/184/PESC (3). |
(2) |
Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/482, con la quale ha modificato la decisione 2013/184/PESC, compreso il titolo. Ha inoltre ampliato i criteri di designazione, consentendo di applicare misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi le cui attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania, nonché nei confronti di persone giuridiche, entità ed organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio, contribuendo in tal modo ad attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto o a gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania o traendone vantaggio. |
(3) |
Occorre un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare le misure stabilite nella decisione (PESC) 2021/482, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008»; |
2) |
all’articolo 4 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell’allegato IV figurano:
|
3) |
è inserito l’articolo seguente: «A rticolo 4 quinquies bis 1. In deroga all’articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar/Birmania. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal loro rilascio.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1).
(3) Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).