12.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/154


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/441 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1339/2002 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («la RPC») e un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India («l’inchiesta iniziale»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1338/2002 (3) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India.

(3)

Con la decisione 2002/611/CE (4) la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi per quanto riguarda le misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni dall’India offerto da un produttore esportatore indiano, Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).

(4)

Nel febbraio 2004, con il regolamento (CE) n. 236/2004 (5), il Consiglio ha aumentato l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC dal 21 % al 33,7 % in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento.

(5)

Nel marzo 2004, con la decisione 2004/255/CE (6), la Commissione ha abrogato la decisione 2002/611/CE a seguito della revoca volontaria dell’impegno da parte di Kokan.

(6)

Con la decisione 2006/37/CE (7) la Commissione ha accettato un nuovo impegno offerto da Kokan in relazione alle misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni dall’India. I regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002 sono stati modificati di conseguenza dal regolamento (CE) n. 123/2006 (8).

(7)

Con il regolamento (CE) n. 1000/2008 (9) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure. Con il regolamento (CE) n. 1010/2008 (10) il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India e ha modificato il livello dei dazi antidumping sulle importazioni indiane di acido sulfanilico dopo un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio.

(8)

Con il regolamento (UE) n. 1346/2014 (11) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e ha abrogato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza. Con il regolamento (UE) n. 1347/2014 (12) la Commissione ha abrogato il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(9)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (13) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC, il 19 settembre 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Bondalti Chemicals SA («il richiedente» o «Bondalti»), l’unico produttore di acido sulfanilico dell’Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione dell’Unione.

(10)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e della persistenza o della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(11)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 18 dicembre 2019 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (14) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Inchiesta

1.4.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.4.2.   Parti interessate

(13)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(14)

Non si è manifestata alcuna parte.

(15)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(16)

Non si è tenuta alcuna audizione né con la Commissione né con il consigliere-auditore.

1.4.3.   Campionamento

1.4.3.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti nella RPC a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Non era nota e non è stata contattata alcuna associazione di produttori esportatori.

(18)

Non si è manifestata alcuna società della RPC.

(19)

Di conseguenza la Commissione ha informato le autorità della RPC (15) in merito alla sua intenzione di ricorrere ai dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base nell’esaminare la persistenza o la reiterazione del dumping. Le autorità della RPC non hanno inviato alcuna risposta.

1.4.3.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(20)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi e a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura.

(21)

Non si è manifestato alcun importatore.

1.4.4.   Risposte al questionario e verifica

(22)

La Commissione ha messo a disposizione online i questionari per i produttori esportatori, i produttori dell’Unione e gli importatori indipendenti.

(23)

Ha risposto al questionario l’unico produttore dell’Unione.

(24)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo alla sussistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(25)

La Commissione si è adoperata per verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

(26)

A seguito della pandemia di COVID-19 la Commissione ha deciso di sospendere tutti i viaggi non essenziali e ne ha informato le parti interessate (16). Successivamente è stato effettuato un controllo incrociato a distanza («controllo incrociato a distanza») delle informazioni fornite nel questionario per le parti indicate di seguito.

Produttore dell’Unione:

Bondalti Chemicals SA.

1.4.5.   Presentazione dei dati

(27)

Dato che l’industria dell’Unione è composta da un unico produttore, alcune delle cifre riportate nel presente regolamento si presentano sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza.

1.4.6.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(28)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il governo della RPC non ha risposto al questionario e non è pervenuta alcuna comunicazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(29)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva provvisoriamente selezionato l’India quale fonte appropriata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato l’intenzione di esaminare altre possibili fonti.

(30)

Il 7 maggio 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una prima nota («la nota del 7 maggio») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia impiegati nella produzione di acido sulfanilico. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha confermato l’intenzione di scegliere l’India quale fonte appropriata. Solo il richiedente ha inviato osservazioni sulla nota del 7 maggio.

(31)

Il 25 settembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate, con una seconda nota («la nota del 25 settembre»), in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale e ha confermato la scelta dell’India quale fonte appropriata. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Aarti, un produttore indiano. Le osservazioni inviate dal richiedente sono state prese in considerazione. Non sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota.

1.4.7.   Fase successiva della procedura

(32)

Il 14 dicembre 2020 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Il richiedente ha presentato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(33)

Il prodotto oggetto del presente riesame (17) è costituito dall’acido sulfanilico e dai suoi sali («il prodotto oggetto del riesame»), originari della RPC, attualmente classificati con il codice NC ex 2921 42 00 (codici TARIC 2921420040, 2921420060 e 2921420061). Esso comprende quanto segue:

acido sulfanilico, depurato o per uso tecnico, sotto forma di soluzione o di polvere, e

i sali di acido sulfanilico indicati di seguito, depurati o per uso tecnico, sotto forma di soluzione o di polvere, ottenuti mediante trattamento della soluzione di acido sulfanilico con idrossido di sodio, idrossido di potassio o idrossido (o ossido) di calcio, che dà luogo a:

solfanilato di sodio,

solfanilato di potassio, o

solfanilato di calcio.

(34)

L’acido sulfanilico è utilizzato come materia prima nella produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari, tinture speciali e nell’industria farmaceutica.

2.2.   Prodotto simile

(35)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei successivi riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

Tali prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(36)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

3.1.   Omessa collaborazione da parte delle società incluse nel campione e del governo della RPC

(37)

Come indicato al considerando 18, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. Il 27 gennaio 2020 la Commissione ha pertanto informato le autorità cinesi che, data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione avrebbe potuto applicare alle sue conclusioni l’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha inoltre sottolineato che una conclusione basata sui dati disponibili potrebbe essere meno favorevole per le parti interessate e ha invitato la RPC a presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione a tale riguardo.

(38)

Il 18 dicembre 2019 la Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario antidumping destinato alle autorità della RPC. Tale questionario è stato fornito al governo della RPC affinché potesse esprimere il proprio parere sugli elementi di prova contenuti nella domanda, sulla cui base si affermava che nel mercato interno cinese del prodotto oggetto del riesame sussistono distorsioni significative che giustificano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Come sottolineato al considerando 28, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario né ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo del richiedente, compreso il documento «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» («la relazione»).

(39)

Il 27 gennaio 2020 la Commissione ha informato le autorità della RPC in merito alla sua intenzione di applicare anche l’articolo18 del regolamento di base e di basare sui dati disponibili le proprie conclusioni relative alle citate distorsioni nella RPC. La Commissione ha inoltre sottolineato che una conclusione basata sui dati disponibili potrebbe essere meno favorevole per la parte interessata e ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. Il governo della RPC non si è registrato come parte interessata nel procedimento.

(40)

Pertanto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all’esistenza di distorsioni significative riportate di seguito sono state basate sui dati disponibili. In particolare, la Commissione si è avvalsa delle informazioni contenute nella domanda di riesame e di altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili, quali i siti web pertinenti.

(41)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping riportate di seguito sono state basate sui dati disponibili. In particolare, la Commissione si è avvalsa delle informazioni contenute nella domanda di riesame e delle statistiche basate sui dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6») e da Eurostat. La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali la banca dati del Global Trade Atlas («GTA») e i siti web dei produttori cinesi pertinenti (18).

3.2.   Pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame

(42)

Come spiegato al punto 4.3, le importazioni cinesi rappresentavano oltre un terzo delle importazioni totali del prodotto oggetto del riesame nell’Unione. Il volume delle importazioni cinesi è stato ritenuto rappresentativo ai fini del calcolo del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.2.1.   Valore normale

(43)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(44)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(45)

Come spiegato ulteriormente al punto 3.2.2, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e data l’assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.2.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.2.1.   Introduzione

(46)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(47)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(48)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(49)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (19), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura.

(50)

La domanda di riesame ha fornito ulteriori elementi di prova relativi a distorsioni significative nel settore dell’acido sulfanilico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione. Il richiedente ha fornito elementi attestanti che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame sono influenzate (almeno potenzialmente) dalle distorsioni menzionate nella relazione, in particolare dagli elevati livelli di interferenza dello Stato nel settore chimico, compresi i settori connessi alla produzione di acido sulfanilico, in particolare nei settori dei fattori dei materiali e per quanto concerne i fattori produttivi.

(51)

La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno nella RPC, data la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti disponibili al pubblico. Tale analisi ha comportato l’esame dei sostanziali interventi pubblici nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame.

3.2.2.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi del mercato interno della RPC

(52)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori». L’economia di Stato è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (20). Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (21).

(53)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («il PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[il] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese.» (22) Ciò illustra il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui il governo esercita il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(54)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (23). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(55)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso, di conseguenza, ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.2.2.5) (24).

(56)

In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.2.8) (25). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (26).

(57)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (27). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (28).

(58)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (29).

3.2.2.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(59)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(60)

In assenza di collaborazione da parte della RPC, la Commissione dispone di informazioni limitate sull’assetto proprietario delle società attive nel settore dell’acido sulfanilico nella RPC. Le tre società cinesi indicate come principali produttori dal richiedente sembrano tutte essere di proprietà privata. Tuttavia la Commissione ha constatato che nel caso di uno dei tre produttori, Cangzhou Lingang Yueguo Chemical Co., Ltd., l’unità di produzione dell’impresa si trova nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Cangzhou Lingang, un parco chimico nazionale sotto l’influenza diretta del PCC, come dimostra anche la notizia seguente riportata dai media: «La mattina del 17 luglio la sezione di partito del Centro di servizi per i progetti della zona di sviluppo [economico e tecnologico di Lingang] ha tenuto una riunione per celebrare il 99° anniversario della fondazione del partito e l’assemblea semestrale 2020 del partito. Li Guoqing, membro del comitato di lavoro del partito per la zona di sviluppo, vicepresidente del comitato di gestione e segretario del comitato di partito delle entità subordinate, ha partecipato alla riunione e pronunciato un discorso.» (30) Nel caso di un’altra delle società menzionate, Zhejiang Wulong Chemical Industrial Stock Co., Ltd., la Commissione ha constatato, sulla base delle relazioni della Federazione dell’industria e del commercio di tutta la Cina, che l’impresa ha stretti legami con il PCC in quanto «da molti anni è classificata come organizzazione di base avanzata del partito a livello di contea e di città. In questa società, che conta quasi 1 000 dipendenti, l’afflusso di popolazione ha ostacolato i lavori di edificazione del partito. La sezione di partito della società ha pertanto profuso un considerevole impegno per esaminare nuove modalità di edificazione del partito in seno alla società ed estendere i relativi lavori a ogni sua divisione. […] Song Yunchang ha affermato che molti dipendenti della società prestano attenzione solo al lavoro di produzione e non possiedono una profonda comprensione del lavoro di edificazione del partito. I dipendenti, in particolare i membri del partito, possono pertanto migliorare la comprensione ideologica. […] Ogni trimestre la sezione del partito convoca un comitato di sezione per studiare i lavori di edificazione del partito e analizzare la situazione dei suoi membri. Song Yunchang ha affermato che la sezione di partito della società ha anche pensato all’innovazione del sistema.» (31)

(61)

Come sostenuto dal richiedente, un altro dei tre grandi produttori cinesi di acido sulfanilico, Hebei Honggang Chemical Industry Co., Ltd, esporta acido sulfanilico attraverso almeno due società commerciali di proprietà statale (Northeast Pharmaceutical Group Import and Export Trade Co., Ltd. e China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd). Inoltre, secondo quanto affermato dal richiedente, i tre maggiori operatori commerciali di acido sulfanilico (32) sarebbero tutti di proprietà statale e durante i primi sette mesi del 2019 avrebbero esportato più di 4 000 tonnellate di acido sulfanilico, pari al 64 % di tutte le esportazioni dalla RPC in tale periodo.

(62)

Per quanto riguarda i fornitori di fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, come sostenuto dal richiedente e confermato nelle inchieste precedenti, la materia prima principale nella fabbricazione dell’acido sulfanilico è l’anilina, che rappresenta il 35 % dei costi di produzione. Secondo la domanda di riesame e come confermato da altre fonti, uno dei principali produttori di anilina su scala mondiale è la società cinese Wanhua Chemical (o Yantai Wanhua) (33). Nel 2019 Wanhua Chemical è stata classificata come la 37a maggiore società chimica al mondo da una rivista specializzata online (34). Il principale azionista della società è Yantai Guofeng Investment Holdings Ltd (Yantai Guofeng), società interamente in possesso della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC) del governo municipale di Yantai (35). Nella relazione annuale di Wanhua Chemical per il 2019, Yantai Guofeng è indicata come la principale entità controllante di Wanhua Chemical (36). A tale riguardo la Commissione ha inoltre trovato nelle notizie diffuse dai media la conferma che il PCC svolge un ruolo di primo piano nelle operazioni e nei processi decisionali della società: «Zhou Zhe, vicesegretario del comitato di partito di Wanhua, ha dichiarato con emozione: ‘I successi conseguiti da Wanhua negli ultimi 40 anni sono frutto di una vasta esperienza. Ma possono essere riassunti in una sola frase: seguire con determinazione il partito e fare buon uso di ogni politica di riforma adottata dal partito!’ Da Li Jiankui, primo presidente e segretario del partito, a Ding Jiansheng, presidente e segretario di partito della società per azioni, fino a Liao Zengtai, attuale presidente e segretario del partito, il segretario del comitato di partito di Wanhua e il presidente del consiglio di amministrazione sono sempre stati ‘un’unica personà. Ciò garantisce che il comitato di partito svolga un ruolo guida facendo sì che l’impresa mantenga la rotta stabilita, supervisionando l’insieme delle operazioni e assicurando l’attuazione delle decisioni. Per ciascun impianto di produzione, Wanhua garantisce l’esistenza di una sezione del partito cui è attribuito un ruolo di solido baluardo. In tal modo tutti i comunisti sono sempre un passo avanti agli altri nei momenti critici.» (37).

(63)

Si può quindi ritenere che Wanhua Chemical, un importante produttore di anilina nella RPC e nel mondo, sia controllata dallo Stato. Vista la sua posizione, deve anche essere considerata un attore importante sul mercato cinese delle sostanze chimiche, che ha all’attivo numerose interazioni commerciali con il resto del tessuto settoriale, ad esempio in relazione all’approvvigionamento di fattori produttivi (38). Anche altri fornitori di anilina possono essere considerati partecipanti attivi del settore petrolchimico cinese. Per quanto riguarda tale settore, la Commissione ha constatato che, secondo le statistiche nazionali, nel 2015 le imprese di proprietà dello Stato nel settore chimico cinese rappresentavano il 52 % delle attività totali delle società chimiche (39). Le imprese di proprietà dello Stato, in particolare quelle centrali di grandi dimensioni, svolgono tradizionalmente un ruolo dominante nell’industria petrolchimica della RPC grazie alla loro posizione oligopolistica nelle materie prime/a monte, alla facilità di accesso alle risorse governative (fondi, prestiti, terreni ecc.) e alla forte influenza sul processo decisionale delle amministrazioni pubbliche.

(64)

In relazione a quanto precede, il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte di tali società di sua proprietà o da esso controllate, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra le autorità governative e tali società, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle società e di «cellule del partito» nelle strutture societarie (cfr. anche il punto 3.2.2.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore (40). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, il che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (41) . Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nella catena del valore dell’acido sulfanilico e nel settore chimico in generale sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.2.4.

(65)

In ragione dell’elevato livello di intervento pubblico nell’industria chimica cinese, anche all’interno della catena del valore dell’acido sulfanilico, e della quota significativa di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private attive nel settore chimico cinese, compresi i produttori di acido sulfanilico e i produttori dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di quest’ultimo, sono inoltre soggette, direttamente o indirettamente, a supervisione strategica e orientamento, come indicato al punto 3.2.2.5.

3.2.2.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(66)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà (42), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (43)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC ha esercitato pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (44) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (45). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di acido sulfanilico e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(67)

A titolo esemplificativo, i membri delle strutture del PCC si sovrappongono a quelli dell’organo di gestione nel caso di almeno una società (Wanhua Chemical) che, come già menzionato, produce grandi quantità di anilina (il principale fattore produttivo dell’acido sulfanilico). La Commissione ha constatato che l’attuale presidente dell’impresa, Liao Zengtai, riveste anche la carica di segretario di partito. Inoltre uno degli amministratori di Wanhua Chemical e presidente della sua controllante a partecipazione azionaria Yantai Guofeng è membro del PCC e funge da segretario della sezione di partito di quest’ultima impresa. In passato è Stato membro del comitato di partito di Yantai SASAC e capo della sezione di valutazione statistica di quest’ultimo ente pubblico (46). Quale ulteriore esempio per illustrare la presenza del PCC nel tessuto aziendale del settore chimico, nelle strutture di uno dei principali esportatori di acido sulfanilico della RPC, China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group, tutti gli alti dirigenti della società sono affiliati al partito (47). Anche la società stessa riferisce sulle attività interne di partito: «Nel pomeriggio del 18 gennaio il comitato di partito di China Jiangsu International Group Company ha tenuto la revisione annuale 2018 dei lavori del segretario dell’organizzazione del partito per quanto riguarda l’edificazione di base del partito e la conferenza 2019 sulla realizzazione dei lavori di edificazione del partito.» (48) Un altro dei grandi esportatori di acido sulfanilico menzionati in precedenza, Northeast Pharmaceutical Group Import and Export Trade Co., Ltd., afferma che una delle sue politiche societarie consiste nell’«ascoltare le parole del presidente Xi e seguire il partito» e che secondo uno dei suoi valori societari «l’attività di un’impresa deve essere vantaggiosa per il governo» (49).

(68)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.2.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (50). Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell’acido sulfanilico e in altri settori correlati (come quello finanziario e dei materiali) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.2.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(69)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (51).

(70)

L’industria chimica, alla quale appartengono i produttori di acido sulfanilico e i loro fornitori di fattori produttivi, è considerata un settore importante dal governo della RPC. Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore chimico, emanati a livello nazionale, regionale e comunale (52).

(71)

Nello specifico, per quanto riguarda le olefine, il gruppo di prodotti chimici cui appartiene il benzene (la materia prima per l’anilina, che costituisce il principale fattore produttivo dell’acido sulfanilico), una particolare attenzione alla relativa produzione è riscontrabile nel Tredicesimo piano quinquennale nazionale (53). Le olefine sono inoltre disciplinate dalle disposizioni del Tredicesimo piano quinquennale per l’industria chimica e petrolchimica (2016-2020), attraverso il quale lo Stato stabilisce percorsi di sviluppo per specifici sottosettori chimici, compresa la gestione della catena di approvvigionamento e della catena del valore, e definisce inoltre obiettivi di industrializzazione, tutti fattori che possono avere un impatto diretto sulle forze di mercato in tali sottosettori. Nel caso delle olefine, lo Stato ordina di: «Accelerare la realizzazione di progetti petrolchimici fondamentali. […] Prepararsi all’uso delle risorse sia internazionali che nazionali, sviluppare adeguatamente la conversione del metanolo in olefine e la deidrogenazione del propano in propilene, aumentare la quota di prodotti non a base di petrolio nel volume di produzione di etilene e propilene, migliorare la capacità di sicurezza dell’approvvigionamento» (54) e annuncia l’intenzione di «promuovere in modo ordinato la realizzazione di sette importanti basi petrolchimiche industriali e di grandi progetti, rafforzare la capacità di garantire la disponibilità di olefine, idrocarburi aromatici e altri prodotti di base e migliorare l’integrazione della raffinazione». (55)

(72)

Altri documenti strategici cinesi di alto profilo, come gli orientamenti del Consiglio di Stato sull’adeguamento strutturale, sulla trasformazione e sulla crescita della redditività dell’industria petrolchimica, hanno fissato tra i loro obiettivi principali anche la gestione dei modelli di approvvigionamento per quanto riguarda le olefine: «La struttura della capacità produttiva deve essere progressivamente ottimizzata. […] La capacità di garantire l’approvvigionamento di olefine, idrocarburi aromatici e altre materie prime di base deve essere notevolmente rafforzata». (56)

(73)

Le disposizioni dei piani e degli orientamenti nazionali trovano riscontro nei documenti di pianificazione provinciale, come il Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria chimica nella provincia di Jiangsu (2016-2020), che stabilisce in particolare le misure che ciascuna regione dovrebbe intraprendere in relazione alla base industriale e alla sua capacità, nonché alle fonti di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le olefine: «La base petrolchimica di Nanjing deve garantire l’integrazione e lo sviluppo di prodotti raffinati, olefine e idrocarburi aromatici [e] assicurare lo sviluppo ad alto valore dei prodotti a valle» (57). Analogamente, le olefine rientrano anche nl Tredicesimo piano per l’industria petrolchimica della provincia di Hebei, con il quale le autorità mirano a indirizzare i modelli di sviluppo strutturale per specifici segmenti industriali, unitamente al controllo della capacità, ordinando in particolare di: «Accelerare lo sviluppo del glicole etilenico da carbone, sviluppare gradualmente le olefine da carbone (metanolo), aumentare la capacità produttiva delle olefine non a base di petrolio, costruire impianti per la conversione del carbone in idrocarburi aromatici in luoghi appropriati delle zone costiere, aumentare il livello di concentrazione dell’industria e crescere, […]» (58).

(74)

La Commissione ha inoltre constatato che un’altra materia prima utilizzata per la produzione di acido sulfanilico, l’acido solforico, era soggetta a politiche pubbliche nella provincia di Hebei, nell’ambito del Tredicesimo piano per l’industria petrolchimica della provincia di Hebei, relativamente al controllo della nuova capacità produttiva: «[Hebei deve] […] applicare rigorosamente le condizioni di ingresso nel settore, controllare qualsiasi nuovo progetto riguardante la capacità produttiva di coke, alcali caustici, carbonato di sodio, acido solforico, PVC prodotto mediante carburo di calcio, metanolo, coloranti ecc.»  (59)

(75)

Il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore chimico utilizzando un’ampia gamma di strumenti, ad esempio fornendo sovvenzioni statali, in particolare ai produttori di anilina, la principale materia prima utilizzata nella produzione di acido sulfanilico. Le relazioni annuali di Wanhua Chemicals, un importante produttore di anilina, confermano che la società ha ricevuto i seguenti importi di sovvenzioni pubbliche: 907 milioni di RMB nel 2019 (60); 1 miliardo di RMB nel 2018; 1,3 miliardi di RMB nel 2017 (61).

(76)

Inoltre la Commissione ha constatato che Wanhua Chemicals, in quanto società controllata dallo Stato, è stata recentemente incaricata della realizzazione di un progetto di portata nazionale, che evidenzia la stretta relazione con lo Stato, da cui la società trae beneficio. «Nell’ottobre 2019 l’ente nazionale di standardizzazione (National Standardization Administration) della Cina ha inviato una risposta formale in cui approvava Yantai Wanhua Chemical Group Co., Ltd. quale impresa incaricata della preparazione e della realizzazione della base nazionale per l’innovazione delle norme tecniche (nuovi materiali chimici).» (62)

(77)

Inoltre, per quanto riguarda il benzene, il fattore produttivo di natura chimica utilizzato per produrre l’anilina, la Commissione ha constatato che la RPC applica una tassa all’esportazione del 40 % (63). Non è tuttavia applicato alcun dazio all’esportazione sui prodotti a valle del benzene, compreso l’acido sulfanilico.

(78)

Attraverso questi e altri mezzi le materie prime utilizzate per produrre acido sulfanilico sono soggette all’intervento pubblico e il governo della RPC dirige e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore chimico.

(79)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione di anilina in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.2.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(80)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela di diritti e interessi legittimi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (64).

(81)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni (65). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (66). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (67).

(82)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di acido sulfanilico sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni prodotte dal mantenimento in attività di imprese insolventi e dalle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. Sulla base degli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano pienamente applicabili anche al settore chimico, compresi il settore dell’acido sulfanilico e i settori che fabbricano le materie prime utilizzate per la sua produzione.

(83)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

3.2.2.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(84)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (68). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (69). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (70). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(85)

Non sono stati presentati elementi di prova a sostegno del fatto che il settore chimico, compreso quello della produzione di acido sulfanilico, non sia sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese sopra descritto. Il settore dell’acido sulfanilico subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la produzione del prodotto oggetto del riesame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.2.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(86)

L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(87)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (71) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (72) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (73). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (74).

(88)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova inconfutabili, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(89)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (75).

(90)

A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (76). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato.

(91)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(92)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(93)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(94)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(95)

Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore dell’acido sulfanilico sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. La Commissione ha inoltre stabilito che un importante produttore di anilina (la principale materia prima utilizzata per la produzione di acido sulfanilico) ha beneficiato di sovvenzioni pubbliche (cfr. il considerando 75). Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.2.2.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(96)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.2.1 a 3.2.2.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.2.6 a 3.2.2.8 e alla parte B della relazione.

(97)

La Commissione rammenta che per fabbricare acido sulfanilico è necessaria una gamma di fattori produttivi. A tale riguardo la RPC è uno dei maggiori produttori di anilina, la principale materia prima in tale processo di produzione (cfr. il considerando 62). Quando i produttori di acido sulfanilico acquistano/appaltano tali fattori produttivi nella RPC, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(98)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell’acido sulfanilico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova indicanti il contrario.

3.2.2.10.   Conclusioni

(99)

Dall’analisi esposta ai punti da 3.2.2.2 a 3.2.2.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nell’economia interna in generale e nel settore chimico (compreso il prodotto oggetto del esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(100)

La Commissione ha pertanto provveduto al calcolo del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita ottenuti da una fonte appropriata, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.2.3.   Fonte appropriata

3.2.3.1.   Osservazioni generali

(101)

La scelta della fonte si è basata sui criteri seguenti, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (77);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese.

(102)

Come indicato ai considerando 30 e 31, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 7 maggio, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 25 settembre. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Mediante queste note la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare l’India una fonte appropriata per i motivi di cui ai considerando 103, 104 e 105. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione a tale riguardo.

3.2.3.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e produzione del prodotto oggetto del riesame

(103)

Nella nota del 7 maggio sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che il prodotto oggetto del riesame sembra essere prodotto solo in India e negli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») (78), nessuno di questi due paesi è un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri di cui al considerando 101.

(104)

Poiché non è riuscita a trovare un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC per quanto riguarda la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto del riesame, nella nota del 7 maggio sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che avrebbe cercato un paese con un livello di sviluppo diverso da quello della RPC, in cui si produce il prodotto oggetto del riesame, che rispecchi prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo comma. La Commissione ha osservato che l’India presenta un livello di sviluppo economico inferiore a quello della RPC. Pertanto, nei casi in cui sarebbe necessario calcolare un margine di dumping preciso, tale paese non sarebbe adeguato a causa del suo livello di sviluppo economico inferiore a quello della RPC. Poiché tuttavia la presente inchiesta si configura come un riesame in previsione della scadenza in cui ci si interroga sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping indipendentemente dal livello effettivo, la Commissione ha esaminato se l’India potesse costituire in via eccezionale la base per stabilire i costi di produzione e di vendita nelle circostanze del caso di specie. A tale riguardo la Commissione ha osservato che il valore normale determinato sulla base di questo approccio molto prudente ha già evidenziato un dumping significativo, come concluso al punto 3.2.7. La Commissione ha concluso che non era pertanto necessario esaminare altre alternative.

(105)

In seguito alla domanda, le informazioni a disposizione della Commissione hanno dimostrato che in India erano presenti diversi produttori del prodotto oggetto del riesame.

(106)

La Commissione ha quindi verificato i necessari dati finanziari disponibili al pubblico in India per tali produttori. La Commissione si è concentrata sulle società con un conto profitti e perdite disponibile al pubblico, che presentasse dati relativi al periodo dell’inchiesta di riesame indicanti un’attività redditizia in tale periodo. La Commissione ha reperito online le relazioni annuali certificate per il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 di Aarti Industries Limited («Aarti») e Daikaffil Chemicals India Limited.

(107)

Daikaffil India Limited ha concluso un accordo di collaborazione con una società straniera. Sul sito web di Daikaffil (79) si legge che questa società straniera ha sorvegliato e controllato direttamente la qualità della produzione di Daikaffil India Limited in tutte le sue linee di produzione, ha fornito tecnologia a titolo gratuito e ha accettato accordi di riacquisto di alcune produzioni. Affermazioni analoghe figurano nei rendiconti finanziari della società. Le informazioni raccolte sembrano indicare che in tali circostanze Daikaffil non sostiene i costi di produzione in cui incorrono altre società produttrici di acido sulfanilico. Questa situazione incide sulle SGAV e sul profitto di Daikaffil.

(108)

Nessuna delle parti interessate ha contestato la scelta dell’India per stabilire i costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni per i produttori esportatori o l’adeguatezza dei dati finanziari forniti da Aarti Industries Limited ai fini della presente inchiesta. Aarti Industries Limited si concentra su un’ampia categoria di prodotti al fine di realizzare economie di scala e sinergie, una strategia che si riscontra nei produttori di acido sulfanilico in paesi con un livello di sviluppo più elevato rispetto all’India. Anche se si tratta di una società appartenente a un gruppo più grande, le attività di gestione di Aarti Industries Limited sono risultate analoghe a quelle del richiedente in ragione delle sue attività variegate e dei suoi risultati.

3.2.3.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti in India

(109)

La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in India e ha osservato quanto segue:

sono state effettuate importazioni dei fattori produttivi che, come indicato nella nota del 7 maggio e nella nota del 25 settembre, sono necessari per la produzione del prodotto oggetto del riesame;

lo Stato indiano del Maharashtra ospita un numero significativo di imprese del settore chimico e di produttori di acido sulfanilico. Se disponibili, sono stati utilizzati dati specifici dello Stato indiano del Maharashtra anziché dati relativi all’intera India;

la tariffa dell’energia elettrica a uso industriale durante il periodo dell’inchiesta di riesame era disponibile sotto forma di dati forniti dalla commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Maharashtra;

i prezzi del gas naturale per il periodo dell’inchiesta di riesame erano prontamente disponibili sotto forma di dati forniti dalla cellula di pianificazione e analisi petrolifera in India (che fa parte del ministero indiano del Petrolio e del gas naturale);

sul sito web del ministero indiano della Statistica sono pubblicati i salari medi annui. Sul sito web dell’ufficio del lavoro indiano sono disponibili i salari minimi nei settori manifatturieri e per singolo Stato.

(110)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito deve comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi. Come indicato sopra, il produttore esportatore indiano Aarti disponeva di rendiconti finanziari disponibili al pubblico che potevano essere utilizzati come indicatori per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti.

3.2.3.4.   Conclusioni sull’India come fonte appropriata

(111)

Alla luce dell’analisi che precede, l’India è stata eccezionalmente considerata una fonte appropriata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per i costi e i prezzi esenti da distorsioni. La società Aarti è stata selezionata per ottenere i dati finanziari necessari.

3.2.4.   Fattori produttivi

(112)

Come indicato nella nota del 7 maggio e nella nota del 25 settembre, la Commissione ha analizzato tutti i dati disponibili per i fattori produttivi individuati. La Commissione ha deciso di utilizzare le fonti e le unità di misura indicate di seguito per determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dell’acido sulfanilico

Fattore produttivo

Codice SA

Fonte dei dati

Valore unitario esente da distorsioni

Acido solforico; oleum

2807 00

Global Trade Atlas (GTA) (80)

70,15 EUR/tm

Anilina e suoi sali

2921 41

Global Trade Atlas (GTA)

1 342,59 EUR/tm

Carbone attivo

3802 10

Global Trade Atlas (GTA)

2 835,95 EUR/tm

Acqua demineralizzata

[N/D]

Tariffa dell’acqua a uso industriale nello Stato indiano del Maharashtra

0,06 EUR/m3

Acqua fredda

[N/D]

Tariffa dell’acqua a uso industriale nello Stato indiano del Maharashtra

0,06 EUR/m3

Lavoro

[N/D]

Ufficio del lavoro indiano (dati globali sul salario medio annuo in India estrapolati per il Maharashtra)

0,92 EUR/h

Energia elettrica

[N/D]

Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Maharashtra

0,118 EUR/kWh

Gas naturale

2711 21

Cellula di pianificazione e analisi petrolifera in India

0,11 EUR/Nm3

Vapore

[N/D]

Dati del richiedente

Percentuale dei costi variabili

3.2.4.1.   Materie prime

(113)

Le materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame sono l’acido solforico e l’anilina (81). Per i sali, oltre a queste due materie prime si impiegano anche sodio, potassio o calcio. Poiché nei riesami in previsione della scadenza non è tenuta a calcolare l’esatto margine di dumping, la Commissione ha deciso di non tenere conto del costo supplementare di tali materiali nel calcolo del valore normale dei sali. Questo approccio semplificato si è tradotto in un margine di dumping più prudente.

(114)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento del produttore appropriato, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo cif all’importazione in India indicata nel GTA, a cui sono stati aggiunti i dazi all’importazione e le spese di trasporto sul mercato interno. Il prezzo cif all’importazione in India è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio. (82)

(115)

La Commissione ha escluso le importazioni dalla RPC in India, avendo concluso al punto 3.2.2 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi applicati sul mercato interno della RPC in ragione della sussistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni presenti sul mercato interno cinese non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che le medesime distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Sono stati analogamente esclusi (83) anche i dati relativi alle importazioni in India da paesi non membri dell’OMC, che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base stabilisce che i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. Dopo aver escluso le importazioni dalla RPC verso l’India, il volume delle importazioni di acido solforico da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo (75,3 % del volume totale delle importazioni in India). Poiché il volume delle importazioni di anilina in India da paesi terzi diversi dalla RPC è limitato, la Commissione si è adoperata per trovare altri valori di riferimento rappresentativi.

(116)

La Commissione non ha riscontrato alcun prezzo di riferimento rappresentativo internazionale esente da distorsioni per l’anilina nel mercato libero. La Cina rimane il principale attore mondiale, con quasi il 50 % della capacità globale di anilina, seguita dall’Europa occidentale e dagli Stati Uniti (84). Inoltre il libero mercato dell’anilina nell’Unione e negli Stati Uniti è limitato (85). Circa il 90 % dell’anilina prodotta a livello mondiale è destinata alla produzione di MDI (86), un materiale isolante. Il richiedente è l’unico produttore europeo di anilina a non essere integrato nella produzione di MDI (87).

(117)

Secondo quanto sostenuto dal richiedente, il prezzo medio dell’anilina importata in India negli ultimi cinque anni era di 1,95 USD/kg e mai inferiore a 1,50 USD/kg (ossia 1,32 EUR/kg) (88). La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento il prezzo più prudente dell’anilina indicato dal richiedente, vale a dire 1,32 EUR/kg.

(118)

Al fine di stabilire il valore normale secondo il metodo della Commissione, a tali prezzi all’importazione dovrebbero essere di norma aggiunti i dazi all’importazione dei fattori produttivi e dei materiali importati in India, nonché le spese di trasporto sul mercato interno. Per l’acido solforico la Commissione ha applicato il dazio all’importazione dell’India disponibile nel software World Integrated Trade Solution della Banca mondiale (89), ai rispettivi livelli, a seconda del paese d’origine dei volumi importati. Inoltre la Commissione ha aggiunto le spese di trasporto sul mercato interno calcolate per tonnellata sulla base delle quotazioni delle consegne riportate in una relazione della Banca mondiale (90). Per il valore di riferimento adottato per l’anilina, la Commissione ha aggiunto il trasporto sul mercato interno.

3.2.4.2.   Materiali di consumo

(119)

I materiali di consumo consistono in carbone attivo, acqua demineralizzata e acqua fredda.

(120)

Per il carbone attivo la Commissione ha applicato lo stesso metodo utilizzato per l’acido solforico (cfr. il punto sulle materie prime di cui sopra). Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, con un’incidenza del 50,8 % sui volumi totali importati in India. La Commissione ha quindi aggiunto le spese di trasporto sul mercato interno calcolate per tonnellata sulla base delle quotazioni delle consegne riportate nella relazione della Banca mondiale di cui al punto precedente.

(121)

Per l’acqua demineralizzata e l’acqua fredda la Commissione ha fatto ricorso alla tariffa dell’acqua applicata nel 2018 per le industrie che utilizzano acqua per la produzione o il raffreddamento nel Maharashtra (91).

3.2.4.3.   Lavoro

(122)

Dalle indagini periodiche sulla popolazione attiva condotte dal ministero indiano della Statistica (92) risulta che il salario medio annuo è in genere il doppio rispetto al salario minimo (93). La Commissione ha utilizzato la più recente analisi dei dati sul lavoro in India effettuata dall’ufficio del lavoro indiano (ossia la relazione «Indian Labour Statistics 2017») (94), da cui si evincono i salari minimi nel Maharashtra nel settore dell’industria chimica/farmaceutica, e ha moltiplicato per due il salario minimo per un anno.

3.2.4.4.   Energia elettrica

(123)

La commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Maharashtra pubblica il prezzo dell’energia elettrica per le società (utilizzatori industriali) operanti nel Maharashtra (95). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica a uso industriale durante l’esercizio finanziario indiano 2019/2020 (ossia i prezzi prevalenti nella seconda metà del periodo dell’inchiesta di riesame).

3.2.4.5.   Gas naturale

(124)

La cellula di pianificazione e analisi petrolifera in India (che fa parte del ministero indiano del Petrolio e del gas naturale) pubblica regolarmente sul suo sito web (96) il prezzo del gas naturale in India. La Commissione ha utilizzato i prezzi pubblicati per il periodo dell’inchiesta di riesame (97).

3.2.4.6.   Vapore

(125)

In mancanza di altri dati, per stabilire i costi del vapore la Commissione ha applicato il metodo utilizzato nella domanda, che è stato verificato dalla Commissione durante il controllo incrociato a distanza. Il vapore è un elemento «energetico» il cui costo è stato calcolato come percentuale di determinati costi variabili effettivamente sostenuti dal richiedente nella sua attività di produzione di acido sulfanilico durante il periodo dell’inchiesta di riesame (98).

3.2.4.7.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(126)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(127)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati del richiedente (99), la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(128)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Aarti, per il periodo dal 1o aprile 2018 al 31 marzo 2019, estratti dai conti certificati disponibili sul sito web della società.

3.2.5.   Calcolo

(129)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(130)

Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di acido sulfanilico. I tassi di consumo indicati dal richiedente sono stati verificati dalla Commissione durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in India.

(131)

In secondo luogo, sono state calcolate le spese generali di produzione. Il calcolo di tali spese generali di produzione è spiegato al considerando 127. La percentuale ottenuta è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(132)

In terzo luogo, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti, calcolati sulla base dei rendiconti finanziari di Aarti (cfr. punto 3.2.3.3). La Commissione ha aggiunto al costo di produzione esente da distorsioni le voci indicate di seguito:

SGAV, che rappresentavano il 23,6 % dei costi totali di produzione di Aarti, e

profitti pari al 20,4 % dei costi totali di produzione di Aarti.

(133)

In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.6.   Prezzo all’esportazione

(134)

A causa dell’omessa collaborazione i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all’esportazione la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni cinesi riportati nella banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, e da Eurostat.

(135)

Trattandosi di prezzi di costo, assicurazione e nolo («cif»), sono stati adeguati a livello franco fabbrica detraendo un importo adeguato per le spese di trasporto (53 EUR/t) e per i costi assicurativi (0,2 %) tra la RPC e la frontiera dell’Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal richiedente (100).

3.2.7.   Confronto e margine di dumping

(136)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito come stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione franco fabbrica verso l’Unione. La Commissione ha seguito un approccio prudente e ha confrontato il valore normale costruito per l’acido sulfanilico con i prezzi all’esportazione dell’acido sulfanilico e dei suoi sali (importazioni con il codice TARIC 2921420060 e con il codice TARIC 2921420040). La Commissione non ha tuttavia tenuto conto delle importazioni effettuate con il codice TARIC 2921420090 (Derivati dell’anilina e loro sali – Altro), in quanto tale codice potrebbe comprendere prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame.

(137)

Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 41,7 %.

3.2.8.   Conclusioni sulla persistenza del dumping

(138)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.   Probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

(139)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, il rapporto tra il livello dei prezzi nell’Unione e i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

(140)

A causa dell’omessa collaborazione delle autorità cinesi e dei produttori/esportatori nella RPC, la Commissione ha basato la sua valutazione sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

3.3.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(141)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha concluso che la capacità disponibile nella RPC era compresa tra 65 500 e 82 000 tonnellate. All’epoca la capacità inutilizzata di acido sulfanilico nella RPC era stimata tra 13 100 e 16 400 tonnellate.

(142)

L’attuale domanda di riesame in previsione della scadenza comprende un elenco di 44 produttori cinesi di acido sulfanilico e stima che nel 2019 la capacità produttiva di acido sulfanilico fosse compresa tra 75 000 e 190 000 tonnellate. Nel 2017 la capacità produttiva di acido sulfanilico nella RPC è stata stimata a 98 506 tonnellate per 14 produttori cinesi (101). Dal 2017 sono state aggiunte le capacità produttive di produttori quali Hebei Honggang Chemical Co., Ltd. e Cangzhou Lingang Yueguo Chemical Co., Ltd. (102) Inoltre gran parte delle apparecchiature di produzione utilizzate per fabbricare coloranti, pigmenti e prodotti chimici organici nella RPC può essere utilizzata anche per produrre acido sulfanilico (103).

(143)

Alla luce delle proiezioni basate sulla domanda pregressa e sulle esportazioni, nonché delle informazioni di mercato relative alla RPC, attualmente la capacità inutilizzata di acido sulfanilico nella RPC risulta essere compresa tra 35 000 e 65 000 tonnellate, il che rappresenta come minimo ben oltre il quintuplo del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.2.   Prezzi in altri mercati di esportazione

(144)

La Commissione ha effettuato un’estrazione dal GTA dei valori e dei volumi relativi alle esportazioni dalla RPC di derivati dell’anilina e dei suoi sali (104) (non sono disponibili dati relativi al solo acido sulfanilico) per il periodo 2015-2019 per paese di destinazione. Da un’analisi dei prezzi all’esportazione emerge che, oltre alle vendite negli Stati Uniti, le esportazioni cinesi di derivati dell’anilina e dei suoi sali verso l’Unione sono quelle che presentano i prezzi più elevati. La combinazione di prodotti per paese di destinazione non è nota, ma la differenza tra i prezzi praticati nell’Unione e in altri mercati di esportazione è significativa. Nel 2019 il prezzo medio di vendita dei derivati dell’anilina e dei suoi sali nell’Unione era 3,2 volte superiore a quello di altri mercati di esportazione. In assenza di misure antidumping è quindi probabile un aumento delle vendite cinesi nell’Unione. Tali importazioni avverrebbero presumibilmente a prezzi di dumping inferiori a quelli dell’unico produttore dell’Unione.

3.3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(145)

La RPC è il principale paese esportatore al mondo di acido sulfanilico per quantità (105). Alla luce dei piani messi in atto dal governo della RPC (cfr. punto 3.2.2) e dei siti web dei produttori cinesi pertinenti (106), è evidente che i produttori cinesi di acido sulfanilico presentano esportazioni significative.

(146)

L’analisi dell’estrazione dal GTA di cui al considerando 144 ha dimostrato che nel 2019 le esportazioni cinesi di derivati dell’anilina e dei suoi sali ammontavano a circa 82 milioni di tonnellate. La maggior parte di tali esportazioni è stata destinata all’Oman, al Pakistan, al Brasile, all’India e al Vietnam. Anche se la combinazione di prodotti esportati può differire e i dati sono più ampi rispetto al prodotto oggetto del riesame, si osserva che il prezzo medio delle esportazioni cinesi di derivati dell’anilina e dei suoi sali verso paesi terzi era molto inferiore rispetto al prezzo medio delle esportazioni nell’Unione. Dall’inchiesta è emerso che la domanda di acido sulfanilico era concentrata negli Stati Uniti, in Europa, in Messico, in Brasile e in Giappone (107). Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i prezzi dell’acido sulfanilico sarebbero elevati; tuttavia, dopo l’introduzione di misure antidumping, l’accesso al mercato statunitense sembra essere soggetto a restrizioni per i produttori cinesi di acido sulfanilico (108). L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di domanda e di prezzi è quindi evidente.

3.3.4.   Conclusioni sul probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

(147)

In considerazione della notevole capacità produttiva e inutilizzata della RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento dei volumi oggetto di dumping.

3.3.5.   Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

(148)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso, sulla base dei dati disponibili, che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti la persistenza del dumping.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(149)

Durante il periodo in esame il prodotto simile è stato fabbricato da un unico produttore dell’Unione. La società costituisce «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(150)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata determinata tra 1 900 e 2 300 tonnellate, sulla base delle informazioni fornite dall’industria dell’Unione. L’analisi è stata effettuata sulla base dei dati forniti dall’unico produttore dell’Unione del prodotto simile, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell’Unione

(151)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi:

sui volumi delle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e

sui volumi delle importazioni di acido sulfanilico e dei suoi sali (a livello dei codici TARIC a 10 cifre) comunicati da Eurostat.

(152)

In considerazione del fatto che l’industria dell’Unione è costituita da un unico produttore, al fine di rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali è necessario presentare le informazioni di cui alle tabelle seguenti in forma indicizzata.

(153)

In linea con la nota al fascicolo del 18 novembre 2020 (109), la Commissione ha seguito un approccio prudente e per l’analisi del pregiudizio ha utilizzato solo le importazioni classificate con i codici TARIC 2921420060 (acido sulfanilico) e 2921420040 (solfanilato di sodio, che è un sale di acido sulfanilico ottenuto trattando l’acido sulfanilico con idrossido di sodio). La Commissione ha tuttavia ignorato le importazioni effettuate con il codice TARIC 2921420090 (Derivati dell’anilina e loro sali – Altro) in quanto tale codice potrebbe comprendere prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame e non è stato possibile utilizzare un metodo adeguato per identificare la percentuale del prodotto oggetto del riesame nell’ambito di tale codice.

(154)

Dall’inchiesta è emerso che il mercato dell’Unione per l’acido sulfanilico si è ampliato per la prima volta nel secondo anno del periodo in esame. Successivamente tuttavia il consumo è diminuito, ma nel periodo dell’inchiesta di riesame è rimasto leggermente al di sopra del livello del 2016.

Tabella 2

Consumo dell’Unione (indice di volume)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo dell’Unione

100

113

104

105

Fonte: produttore dell’Unione ed Eurostat.

4.3.   Importazioni dalla RPC

a)    Volumi delle importazioni e quota di mercato

(155)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC nell’Unione in base ai dati di Eurostat e alla quota di mercato delle importazioni confrontando tali volumi con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 3.

(156)

Il volume totale delle importazioni dalla RPC è aumentato costantemente durante tutto il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i volumi delle importazioni sono stati superiori del 66 % rispetto al 2016.

(157)

Le importazioni dalla RPC sono aumentate costantemente fino a rappresentare più di un terzo delle importazioni totali nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(158)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha esaminato le importazioni di acido sulfanilico e dei suoi sali, come risulta, tra l’altro, dalla definizione del prodotto in esame di cui ai considerando del regolamento che istituisce le misure provvisorie (110). Nel dispositivo del regolamento la Commissione ha tuttavia descritto per omissione il prodotto oggetto delle misure solo come acido sulfanilico. La questione ha assunto rilievo nel 2015.

(159)

Nel 2015, dopo la conclusione del precedente riesame in previsione della scadenza, una revisione della classificazione tariffaria dell’Unione ha introdotto un nuovo codice TARIC per il solfanilato di sodio (codice TARIC 2921420040). Alla fine del 2014 e all’inizio del 2015 i Paesi Bassi (111) e l’Italia (112) hanno inoltre emanato decisioni sulle informazioni tariffarie vincolanti («ITV») che classificano i sali di acido sulfanilico con il codice TARIC 2921420090 (Derivati dell’anilina e loro sali – Altro).

(160)

Le statistiche di Eurostat sulle importazioni mostrano che tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta di riesame i volumi delle importazioni dalla RPC classificate con il codice TARIC 2921420090 hanno oscillato tra 1 500 e 3 000 tonnellate (113). Le modifiche apportate alla classificazione tariffaria nel 2015 e le due ITV non hanno avuto alcuna incidenza sull’andamento fluttuante di tale codice TARIC.

(161)

Al contrario, i volumi importati dalla RPC con il codice TARIC 2921420060 (acido sulfanilico) sono nettamente diminuiti dopo il 2014. Nel periodo 2010-2014 i volumi delle importazioni hanno subito oscillazioni tra le 100 e le 800 tonnellate all’anno (114). Dal 2015 non hanno mai superato le 65 tonnellate. Inoltre i volumi delle importazioni dalla RPC con il codice TARIC 2921420040 (solfanilato di sodio) sono aumentati da circa 35 tonnellate nel 2015 a oltre 1 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(162)

La Commissione ha pertanto ritenuto che i produttori esportatori cinesi abbiano sfruttato la situazione descritta ai considerando 158 e 159 e che durante il periodo in esame abbiano ripreso le importazioni di sali di acido sulfanilico con i codici TARIC non esplicitamente contemplati dal dispositivo delle misure antidumping.

Tabella 3

Importazioni dalla RPC (tonnellate, intervalli)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

RPC

600 – 670

550 – 600

750 – 800

1 050 – 1 100

Indice (2016 = 100)

100

90

119

166

Fonte: Eurostat.

(163)

Come spiegato ai considerando da 158 a 161, le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono aumentate dopo il 2015, quando è stato introdotto il codice TARIC per il solfanilato di sodio. Nel 2016 le importazioni cinesi rappresentavano il 14 % del mercato dell’Unione. La loro quota di mercato è diminuita nel 2017, ma si è ripresa e ha continuato a crescere per il resto del periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC hanno raggiunto il 22 % della quota di mercato dell’Unione.

Tabella 4

Quota di mercato dell’Unione (%)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

RPC in %

14

11

16

22

Indice (2016 = 100)

100

80

115

158

Fonte: calcoli basati sulle informazioni fornite dal produttore dell’Unione e da Eurostat.

b)    Prezzi all’importazione e undercutting dei prezzi

(164)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati di Eurostat. Il prezzo medio all’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC è quasi raddoppiato durante il periodo in esame. Il prezzo all’importazione dell’acido sulfanilico, l’unica componente del prodotto oggetto del riesame attualmente sottoposta alle misure, e il prezzo all’importazione dei suoi sali hanno tuttavia seguito tendenze divergenti.

(165)

Il prezzo all’importazione dell’acido sulfanilico dalla RPC è diminuito durante il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo all’importazione è calato di quasi il 10 % rispetto all’inizio del periodo in esame. La Commissione ha ritenuto che il prezzo massimo raggiunto nel 2018 non fosse rappresentativo, in quanto corrispondeva a sole 4 tonnellate di acido sulfanilico importate dalla RPC.

(166)

Il prezzo all’importazione dei sali di acido sulfanilico dalla RPC ha evidenziato un andamento opposto. Il prezzo all’importazione dei sali è aumentato costantemente fino a raggiungere, nel periodo dell’inchiesta di riesame, quasi il 190 % del valore registrato nel 2016.

Tabella 5

Prezzo all’importazione (EUR/t)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo dell’acido sulfanilico in EUR/t

1 271

1 070

2 315

1 157

Indice (2016 = 100)

100

84

182

91

Prezzo dei sali di acido sulfanilico  (115) in EUR/t

714

1 046

1 198

1 333

Indice (2016 = 100)

100

146

168

187

Prezzo medio del prodotto oggetto del riesame in EUR

720

1 049

1 204

1 325

Indice (2016 = 100)

100

146

167

184

Fonte: Eurostat.

(167)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e, di conseguenza, a causa della mancanza di informazioni esatte sui tipi di prodotto importati, la Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi sulla base delle importazioni per codice TARIC e dell’ipotesi che i tipi di prodotto rientranti negli specifici codici TARIC importati dalla RPC siano analoghi a quelli fabbricati e venduti dall’unico produttore dell’Unione.

(168)

La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata del prezzo di vendita del prodotto oggetto del riesame dell’unico produttore dell’Unione, praticato sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguato a livello franco fabbrica; e

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dai produttori della RPC (dati Eurostat) per il prodotto oggetto del riesame proveniente dalla RPC per codice TARIC, a livello di costo, assicurazione, nolo («cif»), con un adeguamento al prezzo allo sbarco, compreso un importo per i dazi doganali convenzionali e per i costi successivi all’importazione.

(169)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(170)

Tenendo conto dell’approccio descritto al considerando 153, il confronto ha evidenziato, per le importazioni dalla RPC di tipi di prodotto comparabili in base alla classificazione dei codici TARIC, un margine medio di undercutting del 13,3 % sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.4.   Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla RPC

(171)

Durante tutto il periodo in esame la maggior parte delle importazioni totali dell’Unione proveniva dagli Stati Uniti. Le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate tra il 2016 e il 2017 e hanno in seguito subito una flessione continua; nel periodo dell’inchiesta di riesame sono tuttavia rimaste del 5 % al di sopra del livello del 2016. La loro quota di mercato è aumentata di 8 punti percentuali tra il 2016 e il 2018, per poi scendere al livello del 32 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(172)

L’andamento delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC è stato fortemente influenzato dalle importazioni dagli Stati Uniti e ha quindi seguito la stessa evoluzione in termini di volumi delle importazioni. La quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC è rimasta piuttosto stabile durante il periodo in esame. Le importazioni da paesi terzi rappresentavano il 38-41 % del mercato dell’Unione.

Tabella 6

Volumi delle importazioni e quote di mercato dei paesi terzi diversi dalla RPC (tonnellate, %)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

India – volume delle importazioni

270-300

70-100

70-100

270-300

Indice (2016 = 100)

100

30

28

100

India – quota di mercato in %

6

2

2

6

Svizzera – volume delle importazioni

0-1

0

0

0

Indice (2016 = 100)

100

0

0

0

Svizzera – quota di mercato in %

> 0,01

0

0

0

Stati Uniti – volume delle importazioni

1 450 -1 500

2 000 -2 050

1 900 -1 950

1 550 -1 600

Indice (2016 = 100)

100

137

129

105

Stati Uniti – quota di mercato in %

32

39

40

32

Tutti i paesi terzi tranne la RPC – volume delle importazioni

1 720 – 1 800

2 070 – 2 150

1 970 – 2 050

1 720 – 1 900

Indice (2016 = 100)

100

120

113

104

Tutti i paesi terzi tranne la RPC – quota di mercato in %

38

40

41

38

Fonte: Eurostat.

(173)

I prezzi all’importazione del prodotto oggetto del riesame originario di paesi terzi diversi dalla RPC sono rimasti ben al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni cinesi, oscillando tra circa 1 400 EUR/tonnellata nel 2017 e quasi 1 700 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.5.   Situazione economica dell’industria

4.5.1.   Osservazioni generali

(174)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(175)

Non è stato applicato alcun campionamento per quanto riguarda l’industria dell’Unione. Pertanto la valutazione della situazione economica dell’industria è stata effettuata in riferimento all’unico produttore dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione.

(176)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori sulla base dei dati presentati dal produttore dell’Unione nella domanda di riesame e delle risposte al questionario sottoposte a controllo incrociato fornite da tale produttore.

(177)

Tali dati sono stati considerati rappresentativi della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(178)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(179)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari e fattori che incidono sui prezzi, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(180)

Nel periodo in esame, tra il 2016 e il 2018, la produzione è diminuita. Nonostante una lieve ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame, è rimasta inferiore dell’11 % rispetto al livello del 2016.

(181)

La capacità produttiva è rimasta invariata durante tutto il periodo in esame.

(182)

Con una capacità produttiva stabile, l’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento della produzione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame è pertanto calato dell’11 % (ossia di 8 punti percentuali) rispetto al 2016. Inoltre già nel 2016 l’utilizzo degli impianti era al di sotto di un livello ottimale.

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Produzione in tonnellate (indice)

100

99

79

89

Capacità produttiva in tonnellate (indice)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti in %

71

70

56

63

Fonte: risposte al questionario.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(183)

A seguito di un aumento del consumo dell’Unione nel 2017, anche il produttore dell’Unione è riuscito ad aumentare il volume delle vendite. Nella seconda parte del periodo in esame il volume delle vendite è tuttavia diminuito e nel periodo dell’inchiesta di riesame è stato dell’11 % inferiore rispetto al livello del 2016.

(184)

L’unico produttore dell’Unione ha inoltre subito una perdita in termini di quota di mercato durante il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la sua quota di mercato era di 8 punti percentuali inferiore rispetto a quella del 2016.

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite in tonnellate (indice)

100

115

92

89

Quota di mercato in % (indice)

48

49

43

40

Fonte: risposte al questionario.

4.5.2.3.   Crescita

(185)

Dal 2016 fino alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame il consumo dell’Unione è aumentato costantemente. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è però diminuito a causa della crescente concorrenza delle importazioni a basso prezzo dalla RPC. Ciò ha comportato una perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(186)

Il livello occupazionale dell’industria dell’Unione è diminuito tra il 2016 e il 2018 per poi aumentare in termini relativi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale riguardo va osservato che l’industria dell’Unione occupa un numero limitato di persone nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Un lieve aumento del numero di dipendenti si è pertanto tradotto in un’impennata dell’occupazione, se espresso come indice dell’anno base 2016. Di conseguenza, l’aumento dell’occupazione nel periodo in esame non ha potuto essere interpretato come un chiaro segnale di ripresa.

(187)

Nel 2017 la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per equivalente a tempo pieno (ETP), è aumentata del 15 % rispetto al 2016. Per il resto del periodo in esame la produttività è diminuita. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i volumi di produzione inferiori al livello del 2016, combinati con un numero di dipendenti superiore al livello del 2016, hanno fatto sì che la produttività raggiungesse solo il 78 % del livello del 2016.

Tabella 9

Occupazione e produttività

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Occupazione in ETP (indice)

100

86

71

114

Produttività in tonnellate/ETP (indice)

100

115

110

78

Fonte: risposte al questionario.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(188)

L’inchiesta ha stabilito la persistenza del dumping da parte della RPC e il fatto che l’entità dei margini di dumping di cui al considerando 137 è nettamente superiore al livello minimo.

(189)

Inoltre durante il periodo dell’inchiesta di riesame il livello delle importazioni dalla RPC è stato considerevole, attestandosi al 22 % del mercato dell’Unione.

(190)

Il riesame in previsione della scadenza ha dimostrato che le misure in vigore non hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(191)

Tra il 2016 e il 2017 il prezzo medio unitario praticato dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è aumentato dell’8 %. Negli ultimi due anni del periodo in esame il prezzo è tuttavia diminuito e nel periodo dell’inchiesta di riesame è rimasto del 4 % al di sopra del livello del 2016.

(192)

Analogamente, il costo di produzione è aumentato durante il periodo in esame. L’entità della crescita ha superato notevolmente l’aumento dei prezzi di vendita. Nel 2018 il costo di produzione unitario è quindi aumentato del 20 %. Nonostante un calo nel periodo dell’inchiesta di riesame, è rimasto superiore del 10 % rispetto al livello del 2016. Questo andamento, combinato con il prezzo di vendita più elevato solo del 4 %, ha inciso sulla redditività del produttore dell’Unione.

Tabella 10

Prezzo unitario e costo unitario nel mercato dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo unitario dell’Unione ad acquirenti indipendenti in EUR/tonnellata (indice)

100

108

107

104

Costo unitario di produzione dell’Unione in EUR/tonnellata (indice)

100

104

120

110

Fonte: risposte al questionario.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(193)

Il costo medio del lavoro è aumentato considerevolmente tra il 2016 e il 2018. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il costo del lavoro per dipendente è sceso a un livello comparabile a quello del 2016.

Tabella 11

Costo del lavoro

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo del lavoro nell’Unione in EUR/ETP (indice)

100

119

133

102

Fonte: risposte al questionario.

4.5.3.3.   Scorte

(194)

Le scorte hanno registrato un andamento positivo tra il 2016 e il 2018. Durante tale periodo il quantitativo delle scorte finali è diminuito del 70 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame è però tornato ad aumentare considerevolmente, raggiungendo quasi lo stesso livello del 2016.

Tabella 12

Scorte

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali in tonnellate (indice)

100

62

29

97

Fonte: risposte al questionario.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(195)

Durante il periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione, espressa in percentuale delle vendite nette, è aumentata nel 2017. A tale aumento ha fatto seguito un brusco declino e il produttore dell’Unione è rimasto in perdita per il resto del periodo in esame, compreso il periodo dell’inchiesta di riesame. Ciò è stato causato principalmente dal fatto che i costi di produzione hanno raggiunto un picco nel 2018, ma in concorrenza con le crescenti importazioni a basso prezzo dalla RPC il produttore dell’Unione non è stato in grado di aumentare il proprio prezzo di vendita a un livello adeguato.

(196)

L’utile sul capitale investito («ROI»), espresso in percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti, ha sostanzialmente seguito l’andamento della redditività. Tra il 2016 e il 2017 è aumentato, registrando valori negativi nella seconda parte del periodo in esame.

Tabella 13

Redditività e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività in % (indice)

100

309

-59

-76

Utile sul capitale investito in % (indice)

100

355

-57

-71

Fonte: risposte al questionario.

(197)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative ha seguito l’andamento della redditività. Il suo valore è cresciuto di oltre sei volte tra il 2016 e il 2017. Nel 2018 è sceso a un terzo del valore registrato nel 2017. Il flusso di cassa netto ha continuato a diminuire e nel periodo dell’inchiesta di riesame ha registrato valori fortemente negativi.

Tabella 14

Flusso di cassa

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Flusso di cassa in EUR (indice)

100

648

217

-163

Fonte: risposte al questionario.

(198)

Gli investimenti annuali dell’industria dell’Unione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti costantemente durante tutto il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il valore degli investimenti netti è stato del 77 % inferiore rispetto al 2016.

(199)

Il produttore dell’Unione ha classificato come sensibili le informazioni sulla sua capacità di ottenere capitale. Pertanto la Commissione non è in grado di rendere pubbliche le risultanze al riguardo.

Tabella 15

Investimenti

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Investimenti netti (EUR, indice)

100

72

56

23

Fonte: risposte al questionario.

4.6.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(200)

Dall’inchiesta è emerso che le importazioni di prodotti a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate dopo il precedente riesame in previsione della scadenza. Tale andamento è stato reso possibile, in particolare, dalla situazione descritta ai considerando 158 e 159 e dalle conseguenti importazioni del prodotto oggetto del riesame con codici TARIC non esplicitamente contemplati dalle misure antidumping. Per l’industria dell’Unione ciò ha comportato una diminuzione della produzione e dei volumi di vendita che si è tradotta in un peggioramento della sua situazione finanziaria complessiva.

(201)

I macroindicatori e i microindicatori esaminati hanno dimostrato che, nonostante i dazi antidumping, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(202)

La Commissione ha concluso al considerando 200 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Oltre a tale conclusione la Commissione ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se in caso di scadenza delle misure esistesse il rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

(203)

A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, i prezzi in altri mercati, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’incidenza delle importazioni dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.1.   Capacità produttiva inutilizzata

(204)

Come indicato ai considerando da 141 a 143, gli esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le loro esportazioni. Tale capacità inutilizzata è stata stimata tra 35 000 e 65 000 tonnellate, pari ad oltre cinque volte almeno il consumo nell’Unione.

5.2.   Prezzi in altri mercati di esportazione

(205)

Come spiegato al considerando 144, i produttori cinesi hanno esportato l’acido sulfanilico e i suoi sali in tutti i paesi terzi, ad eccezione degli Stati Uniti, a prezzi inferiori a quelli che erano in grado di praticare sul mercato dell’Unione. Inoltre la differenza di prezzo era significativa, in quanto nel 2019 il prezzo medio di vendita dei derivati dell’anilina e dei loro sali nell’Unione era di oltre tre volte superiore a quello di altri mercati di esportazione.

5.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(206)

Poiché, come descritto ai considerando 145 e 146, sul mercato dell’Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati dei paesi terzi, in caso di scadenza delle misure è probabile che vengano nuovamente dirette verso il mercato dell’Unione quantità significative che attualmente sono esportate verso i mercati di tali paesi terzi.

(207)

Su tale base, in assenza di misure, i produttori cinesi aumenterebbero verosimilmente la loro presenza sul mercato dell’Unione in termini sia di volume sia di quota di mercato e a prezzi di dumping probabilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, come spiegato ai considerando da 164 a 169.

5.4.   Incidenza delle importazioni dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(208)

Se le misure venissero lasciate scadere, potrebbe verificarsi un aumento delle importazioni dalla RPC, data l’attrattiva del mercato dell’Unione di cui ai considerando 205 e 206. Tali importazioni avverrebbero probabilmente a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione o eserciterebbero quanto meno una forte pressione al ribasso sul livello non pregiudizievole dei prezzi dell’industria dell’Unione, come indicato ai considerando da 164 a 169.

5.5.   Conclusioni sul rischio della persistenza del pregiudizio notevole

(209)

Con il probabile arrivo di importazioni cinesi in volumi elevati a prezzi di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe costretta a ridurre la produzione o ad abbassare i prezzi. La capacità inutilizzata della RPC è tale per cui anche un piccolo spostamento delle vendite verso l’Unione inciderebbe negativamente sull’industria dell’Unione, soprattutto perché le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi hanno dimostrato che i prezzi praticati sul mercato dell’Unione potrebbero diminuire, causando un ulteriore undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione. La diminuzione dei volumi di produzione o dei prezzi di vendita da parte dell’industria dell’Unione causerebbe un ulteriore deterioramento della sua redditività e di altri indicatori di prestazione.

(210)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che, in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, sussiste il rischio della persistenza del pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(211)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(212)

Come indicato al considerando 208, in caso di scadenza delle misure antidumping l’industria dell’Unione subirebbe probabilmente un ulteriore grave deterioramento della sua situazione. Il mantenimento delle misure andrebbe quindi a vantaggio dell’industria dell’Unione, in quanto il produttore dell’Unione avrebbe la possibilità di aumentare i propri volumi di vendita e la quota di mercato e di migliorare la redditività e la sua situazione economica complessiva.

(213)

Al contrario, l’abrogazione delle misure metterebbe seriamente a repentaglio la redditività dell’industria dell’Unione, in quanto si verificherebbe un probabile spostamento delle importazioni cinesi verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi considerevoli, che causerebbe a sua volta la persistenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(214)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha individuato 25 importatori e/o utilizzatori dell’Unione. Tutte le società sono state informate dell’apertura del riesame in previsione della scadenza. Nessuna di esse ha collaborato all’inchiesta o si è registrata come parte interessata.

(215)

Come spiegato al considerando 34, l’acido sulfanilico ha cinque aree di applicazione principali: sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari, tinture speciali e industria farmaceutica. Da precedenti inchieste è emerso che il prodotto oggetto del riesame rappresentava una quota trascurabile, pari a circa l’1 % dei costi di produzione dei produttori di prodotti farmaceutici e di tinture speciali. Tuttavia esso contribuiva nell’ordine del 4-12 % ai costi di produzione dei produttori di sbiancanti ottici e di additivi per calcestruzzo. Poiché nessuno degli utilizzatori o degli importatori ha collaborato all’inchiesta, si può concludere che le misure non abbiano avuto su di essi un’incidenza negativa sostanziale.

(216)

Inoltre il prodotto oggetto del riesame è attualmente fabbricato solo in quattro economie in tutto il mondo: Cina, India, l’Unione e gli Stati Uniti. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’estensione delle misure contribuirebbe a preservare una varietà già limitata di fonti per gli utilizzatori di acido sulfanilico.

(217)

La Commissione ha dunque concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario all’interesse degli importatori e degli utilizzatori.

6.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(218)

La Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento in vigore delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. Il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione e non danneggerebbe la situazione degli utilizzatori e degli importatori dell’Unione.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(219)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, sulla persistenza del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sull’acido sulfanilico e sui suoi sali originari della RPC.

(220)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti.

(221)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (116), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(222)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso un parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico e dei suoi sali attualmente classificati con il codice NC ex 2921 42 00 (codici TARIC 2921420040, 2921420060 e 2921420061), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto specificato al paragrafo 1, è la seguente:

Paese

Dazio definitivo (%)

Repubblica popolare cinese

33,7

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il l’11 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1).

(4)  Decisione 2002/611/CE della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell’India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36).

(5)  Regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17).

(6)  Decisione 2004/255/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell’India (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29).

(7)  Decisione 2006/37/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell’India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52).

(8)  Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l’altro, dell’India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India dopo un esame in previsione della scadenza, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97, e un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, e che modifica il regolamento (CE) n. 1000/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1346/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 82).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1347/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che abroga il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 101).

(13)   GU C 140 del 16.4.2019, pag. 10.

(14)   GU C 425 del 18.12.2019, pag. 39.

(15)  Nota verbale del 27 gennaio 2020.

(16)  Rif. n. t20.001169.

(17)  Come chiarito nella nota al fascicolo del 18 novembre 2020, rif. n. t20.007508. A parte il consenso del richiedente, la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in merito alla nota al fascicolo.

(18)  Cfr. note a piè di pagina relative alle singole società ai punti successivi.

(19)   «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(20)  Relazione, capitolo 2, pag. 6-7.

(21)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(22)  Consultabile all’indirizzohttp://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(23)  Relazione, capitolo 2, pag. 20-21.

(24)  Relazione, capitolo 3, pag. 41, 73-74.

(25)  Relazione, capitolo 6, pag. 120-121.

(26)  Relazione, capitolo 6, pag. 122-135.

(27)  Relazione, capitolo 7, pag. 167-168.

(28)  Relazione, capitolo 8, pag. 169-170, 200-201.

(29)  Relazione, capitolo 2, pag. 15-16; relazione, capitolo 4, pag. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pag. 108-109.

(30)  Cfr.:http://www.czcip.gov.cn/zonghexinxi/r-24281.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(31)  Cfr.:https://www.acfic.org.cn/gdgsl_362/zj/zjgslgz/200901/t20090123_23197.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(32)  Northeast Pharmaceutical Group Import and Export Trade Co., Ltd., China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Co., Ltd. e Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation.

(33)  Cfr.:https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/18/2002467/0/en/Global-Aniline-Market-Opportunities-to-2025-Innovations-in-the-Production-of-Aniline-from-Biomass.html ehttps://teletype.in/@skr-tt/rkrLj4e3Q (ultima consultazione di entrambi: 26 ottobre 2020).

(34)  Cfr.:https://cen.acs.org/business/finance/CENs-Global-Top-50-chemical/97/i30 (ultima consultazione: 26 ottobre 2020).

(35)  Cfr.http://gzw.yantai.gov.cn/art/2019/8/21/art_9289_2493465.html (ultima consultazione: 26 ottobre 2020).

(36)  Cfr.:http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600309_2019_n.pdf, pag. 52-54 (ultima consultazione: 26 ottobre 2020).

(37)  Cfr. articolo sul servizio online specializzato PUdaily: Wanhuàs Pursuit of Reform — An Exemplar of Chinàs State-owned Enterprise Reform, 10 giugno 2019,http://www.pudaily.com/News/NewsView.aspx?nid=77913 (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(38)  Cfr. la descrizione della società dell’accordo di Wanhua con l’impresa di proprietà dello Stato Sinopec Nanjing Chemical relativo alla cooperazione strategica per quanto riguarda l’anilina: « L ’8 febbraio Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Ltd. e Sinopec Nanjing Chemical Co., Ltd. hanno tenuto la cerimonia di firma della cooperazione strategica riguardante l’anilina nell’antica città di Nanjing. I partecipanti hanno ripercorso insieme i 10 anni della loro cooperazione commerciale bilaterale in materia di anilina, illustrando in breve la positiva esperienza di cooperazione, e hanno poi ampiamente discusso la futura relazione strategica di cooperazione e raggiunto un accordo per quanto riguarda l’espansione della cooperazione e lo sviluppo congiunto a lungo termine. L’accordo di cooperazione strategica sull’anilina, firmato tra Yantai Wanhua e Nanjing Chemical Co., Ltd. (Nanhua), fornisce a Yantai Wanhua una garanzia stabile e a basso costo per la fornitura di materie prime destinate alla produzione di anilina durante la sua rapida fase di sviluppo. Allo stesso tempo migliora le capacità di resistenza al rischio economico di entrambe le società, creando in tal modo condizioni favorevoli per l’ulteriore cooperazione e sviluppo di entrambe le parti.» 9.2.2012.https://www.whchem.com/en/newsmedia/news/271.shtml (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(39)  Dati per il 2015 sulla base dell’annuario statistico cinese 2016, Istituto nazionale di statistica della Cina.

(40)  Relazione, capitolo 3, pag. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108.

(41)  Relazione, capitolo 5, pag. 104-109.

(42)  Relazione, capitolo 5, pag. 100-101.

(43)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(44)  Relazione, capitolo 2, pag. 31-32.

(45)  Consultabile all’indirizzohttps://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(46)  Cfr. il sito web della società:https://www.whchem.com/cn/aboutus/management/directorboard.shtml (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(47)  Cfr. il sito web della società:http://www.zjgj.com/intro/21.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(48)  Cfr. il sito web della società:http://www.zjgj.com/intro/2540.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(49)  Cfr. il sito web della società:http://www.nepharm.com.cn/article/index/cid/88.html (ultima consultazione: 28 ottobre 2020).

(50)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(51)  Relazione, capitolo 4, pag. 41-42, 83.

(52)  Relazione, capitolo 16, pag. 406-424.

(53)  Relazione, capitolo 16, pag. 401.

(54)  Relazione, capitolo 16, pag. 411.

(55)  Tredicesimo piano quinquennale per l’industria chimica e petrolchimica, sezione III.7.

(56)  Documento n. 57 del Consiglio di Stato. 23 luglio 2016, sezione I.3.http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/03/content_5097173.htm (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(57)  Relazione, capitolo 16, pag. 419.

(58)  Relazione, capitolo 16, pag. 424.

(59)  Relazione, capitolo 4, pag. 70.

(60)  Cfr.:http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600309_2019_n.pdf, pag. 160 (ultima consultazione: 28 ottobre 2020).

(61)  Cfr.:http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600309_2018_n.pdf, pag. 138 (ultima consultazione: 28 ottobre 2020).

(62)  Cfr.:http://www.yantai.gov.cn/art/2020/6/28/art_20330_2762266.html (ultima consultazione: 28 ottobre 2020).

(63)  http://transcustoms.com/China_HS_Code/China_Tariff.asp?HS_Code=2902200000 (ultima consultazione: 29 ottobre 2020)

(64)  Relazione, capitolo 6, pag. 138-149.

(65)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(66)  Relazione, capitolo 9, pag. 213-215.

(67)  Relazione, capitolo 9, pag. 209-211.

(68)  Relazione, capitolo 13, pag. 332-337.

(69)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(70)  Relazione, capitolo 13, pag. 337-341.

(71)  Relazione, capitolo 6, pag. 114-117.

(72)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(73)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(74)  Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135.

(75)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(76)  Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135.

(77)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto,https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(78)  A livello mondiale l’acido sulfanilico è prodotto nell’Unione, negli Stati Uniti, nella RPC e in India.

(79)  http://www.daikaffil.com/collaboration.html (ultima consultazione: 24 novembre 2020).

(80)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(81)  Si tratta delle materie prime per la produzione dell’acido sulfanilico e non dei suoi sali.

(82)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).

(83)  Questi paesi non membri dell’OMC sono l’Azerbaigian, la Bielorussia, la Corea del Nord, il Turkmenistan e l’Uzbekistan.

(84)  https://www.reportsanddata.com/report-detail/aniline-market.

(85)  Alla pagina 6 del fascicolo 10-K di Huntsman Corporation presentato alla SEC il 13 febbraio 2020 si fa riferimento all’assenza di un «mercato» significativo per l’anilina, in quanto i fabbricanti di MDI sono integrati in un impianto di produzione di anilina o hanno un contratto di fornitura a lungo termine. Per i dettagli consultare il sito webhttps://www.huntsman.com/investors/financials/sec-filings/content/0001558370-20-000780/0001558370-20-000780.pdf.

(86)  Cfr. pag. 7 della domanda di riesame.

(87)  Cfr. pag. 7 della domanda di riesame.

(88)  Cfr. t20.003680.

(89)  Disponibile all’indirizzohttps://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx (ultima consultazione: 7 gennaio 2020); sebbene sia richiesta la registrazione, l’accesso alla banca dati è gratuito.

(90)  Cfr. pag. 84 della relazionehttps://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf.

(91)  https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-govt-increases-water-tariff-for-industries-using-it-as-raw-material/articleshow/62573525.cms.

(92)  http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Annual_Report_PLFS_2018_19_HL.pdf.

(93)  Il salario medio annuo in India durante il periodo dell’inchiesta di riesame era di circa 192 000 INR (cfr. i dati su salari/stipendi dei dipendenti regolari nella dichiarazione 17, «Annual Report, PLFS, 2018-19», pagina 60, scaricabile tramite il link nella precedente nota a piè di pagina). La relazione «Indian Labour Statistics 2017» indica che nel 2014 la retribuzione minima annua dei lavoratori del settore manifatturiero indiano era in generale superiore a 100 000 INR/anno.

(94)  http://www.labourbureaunew.gov.in/UserContent/ILS_2017.pdf.

(95)  https://www.merc.gov.in/faces/merc/common/outputClient.xhtml.

(96)  https://www.ppac.gov.in/.

(97)  Cfr. pag. 33 dihttps://www.ppac.gov.in/WriteReadData/Reports/202005260522443480671SnapshotofIndiasOilGasdata,April2020.pdf.

(98)  Cfr. t20.007552. Le informazioni dettagliate sui costi fornite dal richiedente sono di natura riservata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base e non possono essere presentate.

(99)  Per una ripartizione, cfr. t20.007552.

(100)  Cfr. t20.006886.

(101)  Cfr. pagg. 1-16 della pubblicazione 4680 della commissione statunitense per il commercio internazionale sull’acido sulfanilico originario della Cina e dell’India, inchieste n. 701-TA-318 e 731-TA-538 e 561 (quarto riesame) dell’aprile 2017 («la relazione USITC dell’aprile 2017»).

(102)  Pagina 33 della domanda.

(103)  Cfr. pag. 22 della relazione USITC dell’aprile 2017.

(104)  I derivati dell’anilina e i suoi sali comprendono il prodotto oggetto del riesame. Si tratta di una categoria più ampia rispetto all’acido sulfanilico e ai suoi sali.

(105)  Cfr. pagg. 1-19 della relazione USITC dell’aprile 2017.

(106)  Per Hebei Honggang Chemical Industry Co., Ltd. cfr.http://en.hebhonggang.com/comcontent_detail/i=2&comContentId=2.html (ultima consultazione: 24 novembre 2020); per Cangzhou Lingang Yueguo Chemical Co., Ltd. cfr.http://www.y-gchem.com/about_en.html (ultima consultazione: 24 novembre 2020); per Orichem International Ltd cfr.http://www.orichem.com/ (ultima consultazione: 24 novembre 2020).

(107)  Cfr. pagg. 1-18 della relazione USITC dell’aprile 2017. Cfr. nota a piè di pagina 98.

(108)  Cfr. pag. 10 della relazione USITC dell’aprile 2017. Cfr. nota a piè di pagina 98.

(109)  Rif. n. t20.007508.

(110)  Regolamento (CE) n. 575/2002 della Commissione, del 3 marzo 2002, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India (GU L 87 del 4.4.2002, pag. 28).

(111)  Rif. n. NLRTD-2014-1999. Disponibile all’indirizzohttps://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang = en (ultima consultazione: 30 novembre 2020).

(112)  Rif. n. ITIT-2014-0509C-277100. Disponibile all’indirizzohttps://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang = en (ultima consultazione: 30 novembre 2020).

(113)  Gli anni 2010 e 2011 sono stati del tutto eccezionali, con importazioni dalla RPC rispettivamente superiori a 5 000 tonnellate e inferiori a 1 200 tonnellate.

(114)  Il 2013 è stato un anno eccezionale, con un volume delle importazioni appena superiore a 10 tonnellate.

(115)  Come indicato al considerando 153, i sali di acido sulfanilico sono limitati al solfanilato di sodio.

(116)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).