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11.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/424 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 461 bis,
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(1) |
Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei «Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato», volta ad affrontare le carenze nel trattamento prudenziale delle attività del portafoglio di negoziazione delle banche (2). |
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(2) |
Il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente non è pienamente operativo per la mancanza delle specifiche tecniche. Dette specifiche dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. |
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(3) |
I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria specificano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per gli strumenti con opzionalità. Il calcolo prevede un certo numero di fasi, tra cui figurano le modalità per applicare gli shock ai fattori di rischio e quelle per aggregare il rischio di curvatura dei fattori di rischio. Per quanto concerne i fattori di rischio del rischio di cambio, il calcolo deve essere corretto per evitare il doppio conteggio dei rischi di curvatura. In assenza di tale correzione è possibile che si verifichi questo doppio conteggio poiché nei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB i fattori di rischio del rischio di cambio sono espressi utilizzando la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni. |
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(4) |
Gli strumenti senza opzionalità dovrebbero essere soggetti unicamente a requisiti di fondi propri per il rischio delta del sottostante non esotico (o dei sottostanti on esotici) degli strumenti, ma non per il rischio di curvatura. I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB, tuttavia, offrono agli enti l’opzione di assoggettare tutti gli strumenti, compresi quelli senza opzionalità, ai requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura. Questa opzione può essere utile per gli enti che gestiscono e coprono posizioni con e senza opzionalità congiuntamente. Tuttavia, per evitare che tale opzione sia utilizzata principalmente al fine di ridurre i requisiti di fondi propri, l’ente che intende esercitarla dovrebbe essere tenuto a comunicare la sua intenzione di utilizzare tale opzione alla sua autorità competente, che dovrebbe avere la possibilità di rifiutare l’uso dell’opzione. Lo stesso dovrebbe applicarsi quando l’ente non intende più avvalersi di detta opzione. |
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(5) |
Per quanto riguarda il trattamento delle posizioni in organismi di investimento collettivo (OIC), il metodo look-through è il più accurato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC poiché si basa sulla composizione effettiva degli OIC anziché su un’approssimazione della loro composizione. Tuttavia il metodo look-through può essere utilizzato solo se vengono rispettate alcune condizioni rigorose. Gli enti dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare altri metodi, a condizione che siano a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell’OIC e che possano ottenere quotazioni giornaliere. In tale situazione, gli enti possono creare un portafoglio ipotetico per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato della posizione nell’OIC. Detti enti dovrebbero inoltre avere la possibilità di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati incluse nell’OIC utilizzando un metodo semplificato nel caso in cui non vi siano informazioni sufficienti per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito sulla base dei metodi esistenti. Tale possibilità dovrebbe essere allineata con il metodo semplificato applicabile alle posizioni in derivati incluse negli OIC assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione. Dato il numero di ipotesi che gli enti devono formulare quando si avvalgono di tale metodo, il suo uso dovrebbe essere soggetto all’approvazione dell’autorità competente a livello di ogni singolo OIC. |
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(6) |
Inoltre, gli enti dovrebbero avere l’opzione di trattare una posizione in un OIC che riproduce un indice come una posizione diretta in tale indice ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Questo metodo dovrebbe essere consentito se la differenza di rendimento annualizzato tra l’OIC e l’indice che riproduce rimane inferiore all’1 % su un periodo di 12 mesi. Se i dati sono disponibili per meno di 12 mesi, gli enti dovrebbero chiedere l’autorizzazione della rispettiva autorità competente per utilizzare tale metodo. |
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(7) |
In tutti gli altri casi, le posizioni in OIC dovrebbero essere assegnate all’esterno del portafoglio di negoziazione e trattate di conseguenza ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di tali posizioni. |
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(8) |
I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB propongono un metodo basato su una «valuta di base» come metodo supplementare per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura dei fattori di rischio del rischio di cambio. In linea con tale metodo, nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato gli enti dovrebbero poter scegliere una valuta diversa dalla valuta da essi utilizzata per le segnalazioni al fine di esprimere i fattori di rischio del rischio di cambio. Questo metodo dovrebbe essere consentito se l’ente soddisfa una serie di condizioni relative alla gestione da parte dell’ente del rischio di cambio e dovrebbe essere soggetto all’approvazione delle autorità di vigilanza. |
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(9) |
I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità dei fattori di rischio del tasso privo di rischio, dell’inflazione e ai fattori del rischio di base cross currency, ai fattori di rischio di differenziali creditizi per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni della categoria 11 di cui all’articolo 325 quintricies, tabella 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all’interno dell’ACTP, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all’esterno dell’ACTP, dei fattori di rischio azionario e dei fattori di rischio di posizione in merci. I fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità di tali fattori di rischio nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineati ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB. |
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(10) |
I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano le correlazioni infracategoria per i fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, le correlazioni infracategoria per il rischio azionario e le correlazioni tra categorie per il rischio azionario. Le correlazioni applicabili nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013. |
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(12) |
Gli enti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per attuare le modifiche al metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato introdotte dal presente regolamento delegato. L’applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe pertanto essere differita, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
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(1) |
l’articolo 325 sexies è così modificato:
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(2) |
l’articolo 325 octies è sostituito dal seguente: «Articolo 325 octies Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura 1. Gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 2 per ciascun fattore di rischio degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura, ad eccezione dei fattori di rischio di cui al paragrafo 3. Per un dato fattore di rischio, gli enti effettuano i suddetti calcoli su base netta per tutte le posizioni degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura che presentano tale fattore di rischio. 2. Per un dato fattore di rischio k incluso in uno o più strumenti di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di detto fattore di rischio (
dove:
3. In deroga al paragrafo 2, per le curve dei fattori di rischio che rientrano nelle classi di rischio generico di tasso di interesse (GIRR), di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 6 a livello dell’intera curva anziché a livello di ciascun fattore di rischio che appartiene alla curva. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, dove xk è una curva di fattori di rischio attribuiti alle classi di rischio generico di tasso di interesse, di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, sik è la somma delle sensibilità delta al fattore di rischio della curva per tutti i tenori della curva. 4. Per determinare un requisito di fondi propri a livello di categoria per il rischio di curvatura, gli enti aggregano, secondo la seguente formula, le posizioni di rischio di curvatura nette al rialzo e al ribasso, calcolate conformemente al paragrafo 2, di tutti i fattori di rischio assegnati a tale categoria conformemente alla sezione 3, sottosezione 1:
dove:
5. In deroga al paragrafo 4, per i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria della categoria 18 dell’articolo 325 quintricies, della categoria 18 dell’articolo 325 octotricies, della categoria 25 dell’articolo 325 quadragies e della categoria 11 dell’articolo 325 triquadragies si utilizza la formula seguente:
6. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per classe di rischio (RCCR) aggregando tutti i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria all’interno di una determinata classe di rischio come segue:
dove:
7. Il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura è la somma dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura della classe di rischio calcolato conformemente al paragrafo 6 per tutte le classi di rischio alle quali appartiene almeno un fattore di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1.»; |
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(3) |
all’articolo 325 nonies, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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(4) |
gli articoli 325 decies e 325 undecies sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 325 decies Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante 1. Gli enti utilizzano il metodo look-through per gli strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante conformemente a quanto segue:
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono calcolare un’unica sensibilità a una posizione su uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura a condizione che lo strumento di capitale quotato o l’indice di credito quotato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3. In questo caso gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
3. Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
4. L’ente utilizza, coerentemente nel tempo, solo il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui al paragrafo 2 per tutti gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3. L’ente chiede l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente prima di passare da un metodo all’altro. 5. Per un indice o altro strumento multi-sottostante, gli input di sensibilità per il calcolo del rischio delta e del rischio di curvatura sono coerenti, indipendentemente dai metodi utilizzati per tale strumento. 6. Gli indici o gli strumenti multi-sottostante che comportano altri rischi residui in conformità dell’articolo 325 duovicies, paragrafo 5, sono soggetti alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4. Articolo 325 undecies Trattamento degli organismi di investimento collettivi 1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei seguenti metodi:
L’ente che utilizza uno dei metodi di cui alla lettera b) applica il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui al presente capo, sezione 5, e la maggiorazione per i rischi residui di cui al presente capo, sezione 4, se il regolamento di gestione dell’OIC implica che alcune esposizioni nell’OIC sono soggette a tali requisiti di fondi propri. L’ente che utilizza il metodo di cui alla lettera b), punto ii), può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell’OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 3. 2. In deroga al paragrafo 1, se un ente ha una posizione in un OIC che riproduce un indice di riferimento in modo che la differenza di rendimento annualizzato tra l’OIC e l’indice di riferimento che riproduce, negli ultimi 12 mesi, sia inferiore all’1 % in termini assoluti, al netto di onorari e commissioni, l’ente può considerare tale posizione come una posizione nell’indice di riferimento che riproduce. L’ente verifica il rispetto di tale condizione quando assume la posizione e, successivamente, almeno una volta all’anno. Tuttavia, se i dati relativi agli ultimi 12 mesi non sono pienamente disponibili, l’ente può, previa autorizzazione dell’autorità competente, utilizzare una differenza di rendimento annualizzato relativa a un periodo inferiore a 12 mesi. 3. L’ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per le sue posizioni in OIC. Tuttavia, l’ente utilizza uno solo di questi metodi per tutte le posizioni nello stesso OIC. 4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli enti effettuano i calcoli secondo le seguenti disposizioni:
I requisiti di fondi propri per tutte le posizioni nello stesso OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma sono calcolati su base autonoma come portafoglio separato secondo il metodo di cui al presente capo. 5. L’ente può utilizzare i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), solo se l’OIC soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 132, paragrafo 3, e all’articolo 132, paragrafo 4, lettera a).»; |
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(5) |
l’articolo 325 octodecies è così modificato:
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(6) |
all’articolo 325 duotricies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i seguenti: Tabella 3
2. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio dell’1,6 % a tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency.»; |
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(7) |
all’articolo 325 quintricies, paragrafo 1, la tabella 4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4
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(8) |
all’articolo 325 septricies, la tabella 5 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5
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(9) |
all’articolo 325 octotricies, la tabella 6 è sostituita dalla seguente: «Tabella 6
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(10) |
all’articolo 325 quadragies, paragrafo 1, la tabella 7 è sostituita dalla seguente: «Tabella 7
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(11) |
all’articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, la tabella 8 è sostituita dalla seguente: «Tabella 8
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(12) |
l’articolo 325 quaterquadragies è così modificato:
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(13) |
gli articoli 325 quinquadragies e 325 sexquadragies sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 325 quinquadragies Correlazioni tra categorie per il rischio azionario Il parametro di correlazione c è applicato all’aggregazione di sensibilità tra categorie diverse. Esso è fissato come segue rispetto alle categorie della tabella 8 dell’articolo 325 triquadragies:
Articolo 325 sexquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono i seguenti: Tabella 9
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(14) |
all’articolo 325 novoquadragies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A tutte le sensibilità ai fattori di rischio del rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.»; |
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(15) |
all’articolo 325 unquinquagies, paragrafo 3, la tabella 11 è sostituita dalla seguente: «Tabella 11
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, «Minimum capital requirements for market risk». La pubblicazione è disponibile sul sito web della Banca dei regolamenti internazionali (www.bis.org).