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3.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 72/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/376 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2021
che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2021. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2021. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 incluso si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca diretta dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato del presente regolamento fino al 30 giugno 2021 incluso.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
ALLEGATO
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N. |
02/TQ92 |
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Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
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Stock |
RED/N3M. |
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Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
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Zona |
NAFO 3M |
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Periodo di chiusura |
Dal 10 febbraio 2021, ore 24.00 UTC, al 30 giugno 2021 |