2.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 71/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/370 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2021

che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia («il procedimento antidumping»), in seguito a una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association - «Eurofer» («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia («i paesi interessati»). Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(3)

Il 21 dicembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che suffragava ulteriormente la sua domanda di registrazione contenuta nella denuncia. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame fossero sottoposte a registrazione ai fini dell’applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.

(4)

Un produttore esportatore operante in entrambi i paesi interessati, il gruppo Jindal, ha presentato osservazioni in risposta alla domanda.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(5)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)

Il denunciante ha sostenuto che, sulla base delle ultime statistiche disponibili, si era verificato un aumento sostanziale delle importazioni in seguito all’apertura dell’inchiesta, il che avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che, in considerazione delle pratiche di dumping di cui il prodotto in esame è stato oggetto in passato, delle numerose misure istituite e delle inchieste aperte, gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dai paesi interessati.

(7)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore di un eventuale dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

(8)

Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall’India e dall’Indonesia siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova indicati nella denuncia sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del dumping sulla base di un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione. Nel complesso, vista anche l’entità dei presunti margini di dumping, pari al 48,8 % per l’India e compresi tra il 15,6 % e il 34,4 % per l’Indonesia, tali elementi di prova hanno dimostrato in modo sufficiente che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.

(9)

La denuncia ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all’industria dell’Unione, compreso l’andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell’industria dell’Unione.

(10)

Tali informazioni figuravano sia nella versione non riservata della denuncia sia nell’avviso di apertura del presente procedimento pubblicato il 30 settembre 2020. Essendo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all’inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. La Commissione ha pertanto ritenuto, su tale base, che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati del dumping, della sua portata e del presunto pregiudizio.

(11)

La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.2.   Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

(12)

La Commissione ha analizzato questo criterio sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati disponibili nella banca dati Surveillance 2. Per accertare se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento dopo l’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha innanzitutto definito i periodi di tempo da confrontare. Da un lato, essa ha valutato i dati relativi alle importazioni dall’India e dall’Indonesia a seguito dell’apertura dell’inchiesta antidumping (ossia il momento in cui gli importatori erano informati, o avrebbero dovuto essere informati, delle pratiche di dumping) fino al periodo più recente, ossia da ottobre 2020 a gennaio 2021. Dall’altro lato, la Commissione ha calcolato le importazioni indiane e indonesiane per lo stesso lasso di tempo durante il periodo dell’inchiesta («PI»), ossia da ottobre 2019 a gennaio 2020, oltre al volume medio mensile delle importazioni durante l’intero PI.

(13)

Dal confronto emerge che il volume medio mensile delle importazioni dall’India e dall’Indonesia ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Volume delle importazioni dai paesi interessati (tonnellate)

Volume delle importazioni (media mensile)

Periodo dell’inchiesta (luglio 2019 – giugno 2020)

Ottobre 2019 – gennaio 2020

Periodo successivo all’apertura (ottobre 2020 – gennaio 2021)

Scostamento

Periodo successivo all’apertura vs periodo dell’inchiesta (%)

Periodo successivo all’apertura vs ottobre 2019 – gennaio 2020 (%)

India

8 984

10 918

6 321

-30

-42

Indonesia

7 622

7 432

13 048

71

76

Paesi interessati

16 606

18 350

19 370

17

6

(14)

Sulla base di questi dati statistici la Commissione ha riscontrato che il volume medio mensile delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dai paesi interessati nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021, ossia dopo l’apertura del procedimento antidumping, era del 17 % superiore rispetto al volume medio mensile delle importazioni durante il PI e del 6 % superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

(15)

Il gruppo Jindal ha affermato che l’analisi ai fini della registrazione dovesse basarsi sul periodo successivo all’apertura dell’inchiesta antidumping, mentre Eurofer ha fornito dati per il periodo successivo al PI. Il gruppo Jindal ha sostenuto che nelle osservazioni del denunciante non vi erano elementi di prova di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping e che i dati Eurostat indicavano un calo delle importazioni dall’India nell’ottobre 2020 rispetto al PI (ossia 8 650 tonnellate nell’ottobre 2020 rispetto a una media mensile di 9 058 tonnellate durante il PI). Secondo il gruppo Jindal, i volumi delle importazioni dall’Indonesia si sono concentrati nel primo mese di ogni trimestre e hanno registrato un calo nell’ottobre 2020 rispetto ad aprile e luglio 2020 (ossia 21 532 tonnellate nell’ottobre 2020, contro 22 299 tonnellate nell’aprile 2020 e 26 787 tonnellate in luglio 2020). Il gruppo Jindal ha pertanto concluso che non vi è stato alcun aumento delle importazioni e che questo criterio non era quindi soddisfatto.

(16)

La Commissione rileva innanzitutto che il denunciante ha fornito statistiche sulle importazioni per il periodo dell’inchiesta, per il terzo trimestre del 2020 e per il periodo successivo all’apertura, vale a dire fino a ottobre 2020. Anche il gruppo Jindal ha fornito dati relativi agli stessi periodi indicati dal denunciante, fino al mese di ottobre 2020. L’analisi della Commissione si basa sui dati più recenti relativi al periodo che termina a gennaio 2021, come specificato nella tabella 1. Come illustrato al considerando 12, la media mensile delle importazioni pertinenti dopo il PI per il periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 è stata confrontata con la media mensile delle importazioni per il periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020 e con la media mensile del volume delle importazioni durante l’intero PI. Il periodo compreso tra il PI e l’apertura dell’inchiesta, ovvero il terzo trimestre del 2020, non è stato preso in considerazione nella presente valutazione. I dati pertinenti presi in considerazione dalla Commissione, cumulati per i paesi interessati, hanno evidenziato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni successivamente all’apertura, sia rispetto al periodo dell’inchiesta sia rispetto al periodo corrispondente durante il PI. L’argomentazione del gruppo Jindal secondo cui non si sarebbe verificato alcun ulteriore e sostanziale aumento dall’India e dall’Indonesia dopo l’apertura è risultata inesatta alla luce dei dati più recenti di cui dispone la Commissione. L’argomentazione del gruppo Jindal secondo cui le importazioni dall’Indonesia fossero concentrate nel primo mese di ogni trimestre non ha modificato la conclusione secondo cui vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dai paesi interessati sulla base dei dati pertinenti relativi alle importazioni. Questa concentrazione delle importazioni è probabilmente collegata ai meccanismi del contingente tariffario in franchigia doganale nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio («misure di salvaguardia») (3), in cui l’apertura di nuove partite di contingenti tariffari in franchigia doganale all’inizio di ciascun trimestre determina generalmente volumi elevati di importazioni concentrati nelle prime fasi dei trimestri. Le argomentazioni del gruppo Jindal sono state pertanto respinte.

(17)

Il denunciante ha sostenuto che si è verificato un aumento delle importazioni dai paesi interessati a causa della liberalizzazione dei contingenti tariffari sul prodotto in esame a seguito del riesame delle misure di salvaguardia (4) e che si poteva prevedere un ulteriore aumento delle importazioni, con un conseguente pregiudizio aggiuntivo, causato dalle modifiche apportate ai contingenti tariffari a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (5). Il denunciante ha osservato che di conseguenza il contingente «altri paesi» sarebbe stato adeguato al rialzo di oltre 13 000 tonnellate e che tale aumento avrebbe dato all’Indonesia l’opportunità di aumentare ulteriormente le sue esportazioni verso l’UE. Il gruppo Jindal ha respinto tale argomentazione in quanto infondata e speculativa. Allo stesso tempo, il gruppo Jindal ha sostenuto che l’ulteriore liberalizzazione delle misure di salvaguardia ha determinato soltanto un aumento delle importazioni da altri paesi terzi diversi dai paesi interessati.

(18)

L’adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha comportato una riduzione dei contingenti specifici per paese, con un conseguente aumento del contingente per altri paesi. Mentre l’India dispone di un contingente specifico per paese, l’Indonesia deve effettuare le importazioni nel quadro del contingente globale condiviso con altri paesi. L’Indonesia ha utilizzato sistematicamente gran parte del contingente globale dall’entrata in vigore delle misure di salvaguardia e le importazioni del gennaio 2021 (quasi 30 000 tonnellate del contingente globale del primo trimestre del 2021 per altri paesi, pari a 46 536 tonnellate) indicano un ulteriore aumento delle importazioni dall’Indonesia. Pertanto l’uscita del Regno Unito non ha comportato solo un aumento delle importazioni da altri paesi terzi diversi dai paesi interessati, come sostenuto dal gruppo Jindal. Gli elementi di prova disponibili sostengono dunque l’argomentazione del denunciante secondo cui è probabile che le importazioni dall’Indonesia aumentino ulteriormente dopo l’adeguamento a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

(19)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio

(20)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dall’India e dall’Indonesia a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo, che potrebbe gravemente compromettere gli effetti riparatori di eventuali dazi antidumping definitivi.

(21)

Come stabilito nella sezione 3.2, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni, considerate nel loro insieme, del prodotto in esame nel periodo successivo all’apertura dell’inchiesta.

(22)

Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all’importazione del prodotto in esame sulla base della banca dati Surveillance 2. Il prezzo medio in euro delle importazioni dai paesi interessati è diminuito in media del 12 %, se si confronta il periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021 con lo stesso periodo dell’anno precedente, e del 10 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta, come indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Prezzi all’importazione dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

Prezzo medio all’importazione

Periodo dell’inchiesta (luglio 2019 – giugno 2020)

Ottobre 2019 – gennaio 2020

Periodo successivo all’apertura (ottobre 2020 – gennaio 2021)

Diminuzione del prezzo (%) Periodo successivo all’apertura vs periodo dell’inchiesta

Diminuzione del prezzo (%) Periodo successivo all’apertura vs ottobre 2019 – gennaio 2020

India

2 076

2 122

1 898

-9

-11

Indonesia

1 972

2 007

1 780

-10

-11

Paesi interessati

2 028

2 075

1 818

-10

-12

(23)

Il denunciante ha sostenuto che l’aumento delle importazioni ha coinciso con un aumento dei costi delle materie prime, in particolare del nichel e del ferro-cromo, che sono oggetto di asserite distorsioni nei paesi interessati, con una conseguente pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. Il gruppo Jindal ha contestato tale aumento del prezzo del ferro-cromo e ha fatto notare che l’aumento del prezzo del nichel non può aver causato un pregiudizio in ragione della sua tendenza ciclica.

(24)

Dopo aver registrato un aumento di oltre il 10 % dal primo trimestre del 2020, il prezzo del ferro-cromo è rimasto stabile negli ultimi tre trimestri del 2020 ed è aumentato del 3 % nel 2021. Il prezzo del nichel sulla Borsa londinese dei metalli è aumentato di circa il 40 % dalla fine del periodo dell’inchiesta. Sebbene il prezzo storico del nichel si sia rivelato volatile, il gruppo Jindal non ha fornito alcuna prova di una chiara tendenza ciclica. In effetti la Commissione ha osservato un aumento dei prezzi delle materie prime dall’apertura dell’inchiesta, il che ha comportato un’ulteriore contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione, in quanto tali aumenti di prezzo non hanno potuto riflettersi sul prezzo del prodotto in esame a causa delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati. Tale contrazione dei prezzi è stata dimostrata anche dai dati del denunciante sul calo dell’EBITDA dell’industria dell’Unione.

(25)

Il denunciante ha inoltre fornito indicazioni del fatto che gli importatori accumulano scorte del prodotto in esame, il che potrebbe causare un pregiudizio aggiuntivo all’industria dell’Unione, soprattutto in considerazione dell’aumento del costo delle materie prime, e potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore di qualsiasi dazio antidumping da applicare.

(26)

Inoltre il gruppo Jindal ha fatto notare che la domanda di registrazione non teneva conto della riduzione della domanda causata dalla pandemia di COVID-19.

(27)

La Commissione osserva che tale argomentazione è legata a considerazioni relative al nesso di causalità e all’attribuzione, che non sono direttamente pertinenti nell’analisi per la registrazione delle importazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. In ogni caso, la Commissione ritiene che qualsiasi diminuzione della domanda dovuta alla pandemia abbia fatto sì che l’aumento dei volumi delle importazioni a prezzi più bassi potesse oggettivamente solo peggiorare la situazione dell’industria dell’Unione e quindi probabilmente compromettere ulteriormente l’effetto riparatore dei dazi definitivi. Questa argomentazione è stata dunque respinta.

(28)

Alla luce della sua collocazione nel tempo, del volume e di altre circostanze, come la politica dei prezzi dei produttori esportatori, l’aumento del costo delle materie prime e l’indicazione di attività di accumulo di scorte da parte degli importatori del prodotto in esame, l’ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell’apertura dell’inchiesta potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi non vengano applicati con effetto retroattivo.

(29)

La Commissione ha quindi concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto.

4.   PROCEDURA

(30)

La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(31)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate, a condizione che queste ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(32)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(33)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.

(34)

Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, per il prodotto in esame i margini di dumping stimati sono pari al 48,8 % per l’India e sono compresi tra il 15,6 % e il 34,4 % per l’Indonesia, mentre il livello di eliminazione del pregiudizio è pari al 33,9 % per l’India e al 44,1 % per l’Indonesia. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra questi, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, qualora la Commissione accertasse che per l’India e/o l’Indonesia sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, ossia che il margine di dumping potrebbe essere considerato tale da riflettere il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare per le importazioni da questi paesi potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(35)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e sono originari dell’India e dell’Indonesia.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 del 1.2.2019, pag. 27).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).

(5)  Avviso relativo all’adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2021 (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 36).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).