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1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 70/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/365 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2021
che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2007 l’autorità competente della Slovacchia («l’autorità di valutazione competente») ha ricevuto una domanda, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per l’iscrizione del principio attivo cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso nell’allegato I di detta direttiva ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, «igiene umana», descritto nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
Il 19 novembre 2010 l’autorità di valutazione competente ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. |
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(3) |
Il 16 giugno 2020 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3) («l’Agenzia») è stato adottato dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. |
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(4) |
Secondo tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 1 che usano cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
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(5) |
Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: active chlorine released from hypochlorous acid, Product type:1 (Parere del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso; tipo di prodotto: 1); ECHA/BPC/255, adottato il 16 giugno 2020.
ALLEGATO
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Nome comune |
Denominazione IUPAC, numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
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Cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso |
Denominazione IUPAC: Acido ipocloroso N. CE: 232-232-5 N. CAS: 7790-92-3 |
Specifica stabilita per l’acido ipocloroso (peso a secco min. 90,87 % p/p) che rilascia cloro attivo. L’acido ipocloroso è la specie predominante a pH 3,0 - 7,4. |
1o luglio 2021 |
30 giugno 2031 |
1 |
Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione. |
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.