1.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 70/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/365 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2021

che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2007 l’autorità competente della Slovacchia («l’autorità di valutazione competente») ha ricevuto una domanda, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per l’iscrizione del principio attivo cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso nell’allegato I di detta direttiva ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, «igiene umana», descritto nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 19 novembre 2010 l’autorità di valutazione competente ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

(3)

Il 16 giugno 2020 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3) («l’Agenzia») è stato adottato dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(4)

Secondo tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 1 che usano cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)   Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: active chlorine released from hypochlorous acid, Product type:1 (Parere del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso; tipo di prodotto: 1); ECHA/BPC/255, adottato il 16 giugno 2020.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC,

numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso

Denominazione IUPAC: Acido ipocloroso

N. CE: 232-232-5

N. CAS: 7790-92-3

Specifica stabilita per l’acido ipocloroso (peso a secco min. 90,87 % p/p) che rilascia cloro attivo.

L’acido ipocloroso è la specie predominante a pH 3,0 - 7,4.

1o luglio 2021

30 giugno 2031

1

Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.