23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/386


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/235 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 8, 58 e 161,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ha dimostrato la necessità di modificare il regolamento di esecuzione al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l’archiviazione delle informazioni e per lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 deve essere modificato in modo che i formati e i codici di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (3) si applichino quando gli Stati membri utilizzano i requisiti transitori in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale dell’Unione stabiliti in tale regolamento delegato.

(3)

È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per concedere agli Stati membri che hanno già aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione conformemente ai formati e ai codici in esso contemplati un certo periodo di tempo per adeguarli ai nuovi requisiti in materia di formati e codici stabiliti nel presente regolamento. Più specificamente, si dovrebbe concedere loro un periodo di tempo fino all’avvio della fase 1 del progetto di sdoganamento centralizzato all’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4).

(4)

È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 affinché gli Stati membri siano tenuti ad inviare dati al sistema elettronico di sorveglianza in un formato corrispondente a quello utilizzato per le dichiarazioni doganali pertinenti e che possa essere trattato dal sistema di sorveglianza esistente della Commissione.

(5)

La norma di cui all’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che indica quale sia l’ufficio doganale competente per dichiarare l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5), dovrebbe essere modificata per chiarire che essa deve essere applicata a decorrere dalla data di applicazione di tale regime IVA. Tale data è stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (6).

(6)

L’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. A fini di armonizzazione è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A del presente regolamento.

2.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato B del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).»;"

d)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato C del presente regolamento.»;

2)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica:

a)

l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (*2);

b)

l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

(*2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).»;"

3)

all’articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.»;

4)

nell’indice, dopo l’articolo 350, il titolo I (Disposizioni generali) è così modificato:

a)

il titolo dell’allegato B è sostituito dal seguente:

«Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2)»;

b)

dopo la riga corrispondente ad «Allegato B» è inserita la riga seguente:

«Allegato C — Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis)»;

5)

l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

6)

dopo l’allegato B è inserito un nuovo allegato C che figura nell’allegato II del presente regolamento;

7)

dopo l’allegato 21-02 è inserito un nuovo allegato 21-03 che figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 20 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(6)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).


ALLEGATO I

«ALLEGATO B

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2)

NOTE INTRODUTTIVE

(1)

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(2)

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico.

(3)

La cardinalità a livello di intestazione della dichiarazione (D) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione della dichiarazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali.

(4)

La cardinalità a livello di spedizione master (MC) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello della spedizione master.

(5)

La cardinalità a livello di articolo della spedizione master (MI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo della spedizione master.

(6)

La cardinalità a livello di spedizione house (HC) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello della spedizione house.

(7)

La cardinalità a livello di articolo della spedizione house (HI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo della spedizione house.

(8)

La cardinalità a livello di spedizione delle merci (GS) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di spedizione delle merci.

(9)

La cardinalità a livello di articolo di merce per agenzia governativa (SI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo di merce per agenzia governativa.

(10)

Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II o i codici nazionali, ove previsti.

(11)

I codici nazionali possono essere utilizzati dagli Stati membri per i dati 11 10 000 000 Regime aggiuntivo, 12 01 000 000 Documento precedente (sottodato 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore), 12 02 000 000 Menzioni speciali (sottodato 12 02 008 000 Codice), 12 03 000 000 Documento giustificativo (sottodati 12 03 002 000 Tipo e 12 03 005 000), 12 04 000 000 Riferimento complementare (sottodato 12 04 002 000 Tipo), 14 03 000 000 Dazi e imposizioni (sottodato 14 03 039 000 Tipo di imposta e sottodato 14 03 040 005 Unità di misura e qualificatore), 18 09 000 000 Codice delle merci (sottodato 18 09 060 000 Codice aggiuntivo nazionale), 16 04 000 000 Regione di destinazione e 16 10 000 000 Regione di spedizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

(12)

Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata.

Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

(13)

Sono utilizzati i seguenti riferimenti a elenchi di codici definiti in norme internazionali o in atti giuridici dell'Unione:

 

Nome abbreviato

Fonte

Definizione

1.

Codice del tipo di imballaggio

Raccomandazione 21 dell'UN/ECE

Codice del tipo di imballaggio quale definito nell'ultima versione dell'allegato IV della raccomandazione 21 UN/ECE

2.

Codice valuta

ISO 4217

Codice alfabetico di tre lettere definito dalla norma internazionale ISO 4217

3.

Codice GEONOM

Regolamento (UE) …/… della Commissione

I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166-alpha-2 e per l'Irlanda del Nord il codice “XI”.

4.

UN/LOCODE

Raccomandazione 16 dell'UNECE

UN/LOCODE quale definito nella raccomandazione 16 dell'UNECE

5.

Numero ONU

Accordo ADR

Numero ONU di cui all'allegato A, parte 3, tabella A (Elenco delle merci pericolose) dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

6.

Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto

Raccomandazione 28 dell'UNECE

Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto quale definito nella raccomandazione 28 dell'UNECE

7.

Codice della natura dell'operazione

Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2010 della Commissione

Codice della natura dell'operazione quale definito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione

8.

Codici UPU dell'indicazione della natura dell'articolo

Elenco codici 136 dell'UPU

Codici UPU (Unione postale universale) delle indicazioni della natura dell'articolo UPU, come specificati nell'elenco di codici 136 dell'UPU

9.

Codici CUS

ECICS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche)

Numero CUS (Customs Union and Statistics) assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici.

TITOLO I

Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

CAPO 1

Formati

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati Numero del sottodato

Denominazione del sottodato/della sottocategoria di dati

Denominazione del sottodato/della sottocategoria di dati

Denominazione del sottodato

Formato

Elenco dei codici nel titolo II (S/N)

Note

11 01 000 000

Tipo di dichiarazione

 

 

an..5

S

 

11 02 000 000

Tipo di dichiarazione supplementare

 

 

a1

S

 

11 03 000 000

Numero di articolo

 

 

n..5

N

 

11 04 00 0000

Indicatore di circostanze particolari

 

 

an3

S

 

11 05 000 000

Indicatore di reintroduzione

 

 

n1

S

 

11 06 000 000

Spedizione frazionata

 

 

 

N

 

11 06 001 000

 

Indicatore di spedizione frazionata

 

n1

S

 

11 06 002 000

 

MRN precedente

 

an18

N

 

11 07 000 000

Sicurezza

 

 

n1

S

 

11 08 000 000

Indicatore di serie di dati ridotta

 

 

n1

S

 

11 09 000 000

Regime

 

 

 

N

 

11 09 001 000

 

Regime richiesto

 

an2

S

 

11 09 002 000

 

Regime precedente

 

an2

S

 

11 10 000 000

Regime aggiuntivo

 

 

an3

S

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an2.

12 01 000 000

Documento precedente

 

 

 

N

 

12 01 001 000

 

Numero di riferimento

 

an..70

N

 

12 01 002 000

 

Tipo

 

an4

N

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 01 003 000

 

Tipo di colli

 

an..2

N

Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 13 numero 1.

12 01 004 000

 

Numero di colli

 

n..8

N

 

12 01 005 000

 

Unità di misura e qualificatore

 

an..4

N

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

12 01 006 000

 

Quantità

 

n..16,6

N

 

12 01 079 000

 

Informazioni aggiuntive

 

an..35

N

 

12 01 007 000

 

Identificatore dell'articolo

 

n..5

N

 

12 02 000 000

Menzioni speciali

 

 

 

N

 

12 02 008 000

 

Codice

 

an5

S

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato a1an4.

12 02 009 000

 

Testo

 

an..512

N

 

12 03 000 000

Documento giustificativo

 

 

 

N

 

12 03 001 000

 

Numero di riferimento

 

an..70

N

 

12 03 002 000

 

Tipo

 

an4

N

I codici di documenti, certificati e autorizzazioni dell'Unione o internazionali sono reperibili nella banca dati TARIC. Il formato è a1an3.

Per documenti, certificati e autorizzazioni nazionali gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an3.

12 03 010 000

 

Nome dell'autorità di emissione

 

an..70

N

 

12 03 005 000

 

Unità di misura e qualificatore

an..4

N

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

12 03 006 000

 

Quantità

n..16,6

N

 

12 03 011 000

 

Data di validità

 

an..19

N

 

12 03 012 000

 

Valuta

 

a3

N

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

12 03 013 000

 

Numero di riga dell'articolo nel documento

 

n..5

N

 

12 03 014 000

 

Importo

 

n..16,2

N

 

12 03 079 000

 

Informazioni aggiuntive

 

an..35

N

 

12 04 000 000

Riferimento aggiuntivo

 

 

 

N

 

12 04 001 000

 

Numero di riferimento

 

an..70

N

 

12 04 002 000

 

Tipo

 

an4

N

I codici dell'Unione sono reperibili nella banca dati TARIC. Il formato è a1an3.

Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an3.

12 05 000 000

Documento di trasporto

 

 

 

N

 

12 05 001 000

 

Numero di riferimento

 

an..70

N

 

12 05 002 000

 

Tipo

 

an4

N

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 06 000 000

Numero del carnet TIR

 

 

an..12

N

 

12 07 000 000

Riferimento della richiesta di rinvio

 

 

an..17

N

 

12 08 000 000

Numero di riferimento/UCR

 

 

an..35

N

 

12 09 000 000

LRN

 

 

an..22

N

 

12 10 000 000

Dilazione di pagamento

 

 

an..35

N

 

12 11 000 000

Deposito

 

 

 

N

 

12 11 002 000

 

Tipo

 

a1

S

 

12 11 015 000

 

Identificativo

 

an..35

N

 

12 12 000 000

Autorizzazione

 

 

 

N

 

12 12 002 000

 

Tipo

 

an..4

N

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 12 001 000

 

Numero di riferimento

 

an..35

N

 

12 12 080 000

 

Titolare dell'autorizzazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 01 000 000

Esportatore

 

 

 

N

 

13 01 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 01 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II.

13 01 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 01 018 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

13 01 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 01 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 01 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 02 000 000

Speditore

 

 

 

N

 

13 02 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 02 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.

13 02 028 000

 

Tipologia di persona

 

n1

S

 

13 02 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 02 018 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

13 02 018 023

 

 

Via

an..70

N

 

13 02 018 024

 

 

Via - riga supplementare

an..70

N

 

13 02 018 025

 

 

Numero

an..35

N

 

13 02 018 026

 

 

Casella postale

an..70

N

 

13 02 018 027

 

 

Sottodivisione

an..35

N

 

13 02 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 02 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 02 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 02 029 000

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 02 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 02 029 002

 

 

Tipo

an..3

S

 

13 02 074 000

 

Persona di contatto

 

 

 

 

13 02 074 016

 

 

Nome

an..70

N

 

13 02 074 075

 

 

Numero di telefono

an..35

N

 

13 02 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

an..256

N

 

13 03 000 000

Destinatario

 

 

 

N

 

13 03 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 03 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.

13 03 028 000

 

Tipologia di persona

 

n1

S

Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato

13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).

13 03 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 03 018 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

13 03 018 023

 

 

Via

an..70

N

 

13 03 018 024

 

 

Via - riga supplementare

an..70

N

 

13 03 018 025

 

 

Numero

an..35

N

 

13 03 018 026

 

 

Casella postale

an..70

N

 

13 03 018 027

 

 

Sottodivisione

an..35

N

 

13 03 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 03 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 03 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 03 029 000

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 03 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 03 029 002

 

 

Tipo

an..3

S

Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

13 04 000 000

Importatore

 

 

 

N

 

13 04 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 04 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 04 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 04 018 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

13 04 018 029

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 04 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 04 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 05 000 000

Dichiarante

 

 

 

N

 

13 05 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 05 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 05 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 05 018 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

13 05 018 023

 

 

Via

an..70

N

 

13 05 018 024

 

 

Via - riga supplementare

an..70

N

 

13 05 018 025

 

 

Numero

an..35

N

 

13 05 018 026

 

 

Casella postale

an..70

N

 

13 05 018 027

 

 

Sottodivisione

an..35

N

 

13 05 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 05 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 05 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 05 029 000

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 05 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 05 029 002

 

 

Tipo

an..3

S

Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

13 05 074 000

 

Persona di contatto

 

 

N

 

13 05 074 016

 

 

Nome

an..70

N

 

13 05 074 075

 

 

Numero di telefono

an..35

N

 

13 05 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

an..256

N

 

13 06 000 000

Rappresentante

 

 

 

N

 

13 06 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 06 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione

13 06 030 000

 

Status

 

n1

S

 

13 06 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

13 06 018 023

 

 

Via

an..70

N

 

13 06 018 024

 

 

Via - riga supplementare

an..70

N

 

13 06 018 025

 

 

Numero

an..35

N

 

13 06 018 026

 

 

Casella postale

an..70

N

 

13 06 018 027

 

 

Sottodivisione

an..35

N

 

13 06 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 06 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 06 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 06 029028

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 06 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 06 029 002

 

 

Tipo

an..3

S

Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

13 06 074 000

 

Persona di contatto

 

 

N

 

13 06 074 016

 

 

Nome

an..70

N

 

13 06 074 075

 

 

Numero di telefono

an..35

N

 

13 06 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

an..256

N

 

13 07 000 000

Titolare del regime di transito

 

 

 

N

 

13 07 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 07 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 07 078 000

 

Numero di identificazione del titolare del carnet TIR

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 07 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 07 019 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

13 07 020 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 07 021 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 07 022 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 07 074 000

 

Persona di contatto

 

 

N

 

13 07 074 016

 

 

Nome

an..70

N

 

13 07 074 075

 

 

Numero di telefono

an..35

N

 

13 07 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

an..256

N

 

13 08 000 000

Venditore

 

 

 

N

 

13 08 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 08 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato

1301 017 000 Numero di identificazione.

13 08 028 000

 

Tipologia di persona

 

n1

S

Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato

13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).

13 08 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 08 018 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

13 08 018 023

 

 

Via

an..70

N

 

13 08 018 024

 

 

Via - riga supplementare

an..70

N

 

13 08 018 025

 

 

Numero

an..35

N

 

13 08 018 026

 

 

Casella postale

an..70

N

 

13 08 018 027

 

 

Sottodivisione

an..35

N

 

13 08 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 08 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 08 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 08 029 000

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 08 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 08 029 002

 

 

Tipo

an..3

S

Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

13 09 000 000

Acquirente

 

 

 

N

 

13 09 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 09 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato

1301 017 000 Numero di identificazione.

13 09 028 000

 

Tipologia di persona

 

n1

S

Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato

13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).

13 09 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 09 018 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

13 09 018 023

 

 

Via

an..70

N

 

13 09 018 024

 

 

Via - riga supplementare

an..70

N

 

13 09 018 025

 

 

Numero

an..35

N

 

13 09 018 026

 

 

Casella postale

an..70

N

 

13 09 018 027

 

 

Sottodivisione

an..35

N

 

13 09 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 09 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 09 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 09 029 000

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 09 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 09 029 002

 

 

Tipo

an..3

S

Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

13 10 000 000

Persona che notifica l'arrivo

 

 

 

N

 

13 10 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 10 029 000

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 10 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 10 029 002

 

 

Tipo

an..3

S

Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

13 11 000 000

Persona che presenta le merci

 

 

 

N

 

13 11 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 12 000 000

Trasportatore

 

 

 

N

 

13 12 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 12 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato

1301 017 000 Numero di identificazione.

13 12 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 12 018 023

 

 

Via

an..70

N

 

13 12 018 024

 

 

Via - riga supplementare

an..70

N

 

13 12 018 025

 

 

Numero

an..35

N

 

13 12 018 026

 

 

Casella postale

an..70

N

 

13 12 018 027

 

 

Sottodivisione

an..35

N

 

13 12 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 12 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 12 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 12 029 000

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 12 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 12 029 002

 

 

Tipo

an..3

S

Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

13 12 074 000

 

Persona di contatto

 

 

N

 

13 12 074 016

 

 

Nome

an..70

N

 

13 12 074 075

 

 

Numero di telefono

an..35

N

 

13 12 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

an..256

N

 

13 13 000 000

Parte destinataria della notifica

 

 

 

N

 

13 13 016 000

 

Nome

 

an..70

N

 

13 13 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.

13 13 028 000

 

Tipologia di persona

 

n1

S

Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato

13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).

13 13 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

13 13 018 023

 

 

Via

an..70

N

 

13 13 018 024

 

 

Via - riga supplementare

an..70

N

 

13 13 018 025

 

 

Numero

an..35

N

 

13 13 018 026

 

 

Casella postale

an..70

N

 

13 13 018 027

 

 

Sottodivisione

an..35

N

 

13 13 018 020

 

 

Paese

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

13 13 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

13 13 018 022

 

 

Città

an..35

N

 

13 13 029 000

 

Comunicazione

 

 

N

 

13 13 029 015

 

 

Identificativo

an..512

N

 

13 13 029 002

 

 

Tipo

an..3

N

 

13 14 000 000

Attori supplementare della catena di approvvigionamento

 

 

 

N

 

13 14 031 000

 

Ruolo

 

a..3

S

 

13 14 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato

1301 017 000 Numero di identificazione.

13 15 000 000

Dichiarante complementare

 

 

 

N

 

13 15 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 15 032 000

 

Tipo di presentazione complementare

 

an..3

S

 

13 16 000 000

Riferimento fiscale aggiuntivo

 

 

 

N

 

13 16 031 000

 

Ruolo

 

an3

S

 

13 16 034 000

 

Numero di identificazione IVA

 

an..17

N

 

13 17 000 000

Persona che presenta il manifesto doganale delle merci

 

 

 

N

 

13 17 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 18 000 000

Persona che chiede la prova della posizione doganale di merci unionali

 

 

 

N

.

13 18 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 19 000 000

Persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea

 

 

 

N

 

13 19 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 20 000 000

Persona che presta la garanzia

 

 

 

N

 

13 20 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

 

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

13 21 000 000

Persona che paga il dazio doganale

 

 

 

N

 

13 21 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..17

 

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

14 01 000 000

Condizioni di consegna

 

 

 

N

 

14 01 035 000

 

Codice INCOTERM

 

a3

S

I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II.

14 01 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

N

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

14 01 020 000

 

Paese

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

14 01 037 000

 

Luogo

 

an..35

N

 

14 02 000 000

Spese di trasporto

 

 

 

N

 

14 02 038 000

 

Metodo di pagamento

 

a1

S

 

14 03 000 000

Dazi e imposte

 

 

 

N

 

14 03 039 000

 

Tipo di imposta

 

an3

S

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an2.

14 03 038 000

 

Metodo di pagamento

 

a1

S

 

14 03 042 000

 

Importo della tassa da versare

 

n..16,2

N

 

14 03 040 000

 

Base imponibile

 

 

N

 

14 03 040 041

 

 

Aliquota

n..17,3

N

 

14 03 040 005

 

 

Unità di misura e qualificatore

an..4

N

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

14 03 040 006

 

 

Quantità

n..16,6

N

 

14 03 040 014

 

 

Importo

n..16,2

N

 

14 03 040 043

 

 

Importo dell'imposta

n..16,6

N

 

14 16 000 000

Importo totale di dazi e imposte

 

 

n..16,2

N

 

14 17 000 000

Unità monetaria interna

 

 

a3

N

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

14 04 000 000

Aggiunte e detrazioni

 

 

 

N

 

14 04 008 000

 

Codice

 

a2

S

 

14 04 014 000

 

Importo

 

n..16,2

N

 

14 05 000 000

Valuta della fattura

 

 

a3

N

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

14 06 000 000

Importo totale fatturato

 

 

n..16,2

N

 

14 07 000 000

Indicatori di valutazione

 

 

an4

S

 

14 08 000 000

Importo dell'articolo fatturato

 

 

n..16,2

N

 

14 09 000 000

Tasso di cambio

 

 

n..12,5

N

 

14 10 000 000

Metodo di valutazione

 

 

n1

S

 

14 11 000 000

Preferenza

 

 

n3

S

 

14 12 000 000

Valore postale

 

 

 

N

 

14 12 012 000

 

Codice valuta

 

a3

N

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

14 12 0140 00

 

Importo

 

n..16,2

N

 

14 13 000 000

Spese postali

 

 

 

N

 

14 13 012 000

 

Codice valuta

 

a3

N

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

14 13 014 000

 

Importo

 

n..16,2

N

 

14 14 000 000

Valore intrinseco

 

 

 

N

 

14 14 012 000

 

Codice valuta

 

a3

N

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

14 14 014 000

 

Importo

 

n..16,2

N

 

14 15 000 000

Spese di trasporto e assicurazione fino a destinazione

 

 

 

N

 

14 15 012 000

 

Codice valuta

 

a3

N

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

14 15 014 000

 

Importo

 

n..16,2

N

 

15 01 000 000

Data e ora stimate di partenza

 

 

an..19

N

 

15 02 000 000

Data e ora effettive di partenza

 

 

an..19

N

 

15 03 000 000

Data e ora stimate di arrivo

 

 

an..19

N

 

15 04 000 000

Data e ora stimate di arrivo nel porto di scarico

 

 

an..19

N

 

15 05 000 000

Data e ora effettive di arrivo

 

 

an..19

N

 

15 06 000 000

Data della dichiarazione

 

 

an..19

N

 

15 07 000 000

Periodo di validità richiesto per la prova

 

 

n..3

N

 

15 08 000 000

Data e ora di presentazione delle merci

 

 

an..19

N

 

15 09 000 000

Data di accettazione

 

 

an..19

N

 

16 02 000 000

Stato membro destinatario

 

 

 

N

 

16 02 020 000

 

Paese

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 03 000 000

Paese di destinazione

 

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice ISO 3166 alfa-2 del paese.

16 04 000 000

Regione di destinazione

 

 

an..35

N

I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.

16 05 000 000

Luogo di consegna

 

 

 

N

 

16 05 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

N

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

16 05 020 000

 

Paese

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 05 037 000

 

Luogo

 

an..35

N

 

16 06 000 000

Paese di spedizione

 

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 07 000 000

Paese di esportazione

 

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 08 000 000

Paese di origine

 

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 09 000 000

Paese di origine preferenziale

 

 

an..4

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

Se la prova dell'origine si riferisce a una regione/un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

16 10 000 000

Regione di spedizione

 

 

an..9

N

I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.

16 11 000 000

Paesi di transito dei mezzi di trasporto

 

 

 

N

 

16 11 020 000

 

Paese

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 12 000 000

Paese di transito della spedizione

 

 

 

N

 

16 12 020 000

 

Paese

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 13 000 000

Luogo di carico

 

 

 

N

 

16 13 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

N

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

16 13 020 000

 

Paese

 

a2

N

Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 13 037 000

 

Luogo

 

an..35

N

 

16 14 000 000

Luogo di scarico

 

 

 

N

 

16 14 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

N

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

16 14 020 000

 

Paese

 

a2

N

Se il luogo di scarico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di scarico è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 14 037 000

 

Luogo

 

an..35

N

 

16 15 000 000

Ubicazione delle merci

 

 

 

N

Può essere utilizzato un solo tipo di ubicazione delle merci.

16 15 045 000

 

Tipo di ubicazione

 

a1

S

 

16 15 046 000

 

Qualificatore dell'identificazione

 

a1

S

 

16 15 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

N

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

16 15 047 000

 

Ufficio doganale

 

 

N

 

16 15 047 001

 

 

Numero di riferimento

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

16 15 048 000

 

GNSS

 

 

N

 

16 15 048 049

 

 

Latitudine

an..17

N

 

16 15 048 050

 

 

Longitudine

an..17

N

 

16 15 051 000

 

Operatore economico

 

 

N

 

16 15 051 017

 

 

Numero di identificazione

an..17

N

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

16 15 052 000

 

Numero di autorizzazione

 

an..35

N

 

16 15 053 000

 

Identificativo supplementare

 

an..4

N

 

16 15 018 000

 

Indirizzo

 

 

N

 

16 15 018 019

 

 

Via e numero

an..70

N

 

16 15 018 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

16 15 018 022

 

 

Città

an..35

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 15 018 020

 

 

Paese

a2

N

 

16 15 081 000

 

Indirizzo codice postale

 

 

 

 

16 15 081 021

 

 

Codice postale

an..17

N

 

16 15 081 025

 

 

Numero civico

an..35

N

 

16 15 081 020

 

 

Paese

a2

N

 

16 15 074 000

 

Persona di contatto

 

 

N

 

16 15 074 016

 

 

Nome

an..70

N

 

16 15 074 075

 

 

Numero di telefono

an..35

N

 

16 15 074 076

 

 

Indirizzo di posta elettronica

an..256

N

 

16 16 000 000

Luogo di accettazione

 

 

 

N

 

16 16 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

N

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

16 16 020 000

 

Paese

 

a2

N

Se il luogo di accettazione non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di accettazione è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 16 037 000

 

Luogo

 

an..35

N

 

16 17 000 000

Itinerario vincolante

 

 

n1

S

 

17 01 000 000

Ufficio doganale di uscita

 

 

 

N

 

17 01 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

La struttura dell'identificativo dell'ufficio doganale è definita nel titolo II.

17 02 000 000

Ufficio doganale di esportazione

 

 

 

N

 

17 02 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

17 03 000 000

Ufficio doganale di partenza

 

 

 

N

 

17 03 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

17 04 000 000

Ufficio doganale di transito

 

 

 

N

 

17 04 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

17 05 000 000

Ufficio doganale di destinazione

 

 

 

N

 

17 05 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

17 06 000 000

Ufficio doganale di uscita per il transito

 

 

 

N

 

17 06 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

17 07 000 000

Ufficio doganale di prima entrata

 

 

 

N

 

17 07 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

17 08 000 000

Ufficio doganale di prima entrata effettivo

 

 

 

N

 

17 08 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

17 09 000 000

Ufficio doganale di presentazione

 

 

 

N

 

17 09 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

17 10 000 000

Ufficio doganale di controllo

 

 

 

N

 

17 10 001 000

 

Numero di riferimento

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

18 01 000 000

Massa netta

 

 

n..16,6

N

 

18 02 000 000

Unità supplementari

 

 

n..16,6

N

 

18 03 000 000

Massa lorda totale

 

 

n..16,6

N

 

18 04 000 000

Massa lorda

 

 

n..16,6

N

 

18 05 000 000

Descrizione delle merci

 

 

an..512

N

 

18 06 000 000

Imballaggio

 

 

 

N

 

18 06 003 000

 

Tipo di colli

 

an2

N

Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 13 numero 1.

18 06 004 000

 

Numero di colli

 

n..8

N

 

18 06 054 000

 

Marchi di spedizione

 

an..512

N

 

18 07 000 000

Merci pericolose

 

 

 

N

 

18 07 055 000

 

Numero UN

 

an4

N

Numero UN di cui alla nota introduttiva 13 numero 5.

18 08 000 000

Codice CUS

 

 

an9

N

Codice CUS di cui alla nota introduttiva 13 numero 9.

18 09 000 000

Codice delle merci

 

 

 

N

 

18 09 056 000

 

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

 

an6

N

 

18 09 057 000

 

Codice della nomenclatura combinata

 

an2

N

 

18 09 058 000

 

Codice TARIC

 

an2

N

Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

18 09 059 000

 

Codice addizionale TARIC

 

an4

N

Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi).

18 09 060 000

 

Codice addizionale nazionale

 

an..4

N

Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.

18 10 000 000

Tipo di merci

 

 

a..3

N

Codici UPU indicanti la natura dell'articolo di cui alla nota introduttiva 13 numero 8.

19 01 000 000

Indicatore del container

 

 

n1

S

 

19 02 000 000

Numero di riferimento del trasporto

 

 

an..17

N

 

19 03 000 000

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

 

n1

S

 

19 04 000 000

Modo di trasporto interno

 

 

n1

S

Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera.

19 05 000 000

Mezzo di trasporto alla partenza

 

 

 

N

 

19 05 061 000

 

Tipo di identificazione

 

n2

S

 

19 05 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..35

N

 

19 05 062 000

 

Nazionalità

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

19 06 000 000

Mezzo di trasporto all'arrivo

 

 

 

-

 

19 06 061 000

 

Tipo di identificazione

 

n2

S

Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 19 05 061 000 Tipo di identificazione.

19 06 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..35

N

 

19 07 000 000

Materiale di trasporto

 

 

 

N

 

19 07 063 000

 

Numero di identificazione del container

 

an..17

N

 

19 07 044 000

 

Riferimento delle merci

 

n..5

N

 

19 07 064 000

 

Tipo di identificazione e dimensioni del container

 

an..10

S

 

19 07 065 000

 

Stato di riempimento del container

 

an..3

S

 

19 07 066 000

 

Codice del tipo di fornitore del container

 

an..3

S

 

19 08 000 000

Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

 

 

 

N

 

19 08 061 000

 

Tipo di identificazione

 

n2

S

Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 19 05 061 000 Tipo di identificazione.

19 08 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..35

N

 

19 08 062 000

 

Nazionalità

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

19 08 067 000

 

Tipo di mezzo di trasporto

 

an..4

N

Codice del tipo di mezzo di trasporto di cui alla nota introduttiva 13 numero 6.

19 09 000 000

Mezzo di trasporto passivo alla frontiera

 

 

 

N

 

19 09 061 000

 

Tipo di identificazione

 

n2

S

Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 1 905 061 000 Tipo di identificazione.

19 09 017 000

 

Numero di identificazione

 

an..35

N

 

19 09 062 000

 

Nazionalità

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

19 09 067 000

 

Tipo di mezzo di trasporto

 

an..4

N

Codice del tipo di mezzo di trasporto di cui alla nota introduttiva 13 numero 6.

19 10 000 000

Sigilli

 

 

 

N

 

19 10 068 000

 

Numero di sigilli

 

n..4

N

 

19 10 015 000

 

Identificativo

 

an..20

N

 

19 11 000 000

Numero di identificazione del contenitore

 

 

an..35

N

 

99 01 000 000

Numero d'ordine del contingente

 

 

an6

N

 

99 02 000 000

Tipo di garanzia

 

 

an1

S

 

99 03 000 000

Riferimento della garanzia

 

 

 

N

 

99 03 069 000

 

GRN

 

an..24

N

 

99 03 070 000

 

Codice di accesso

 

an..4

N

 

99 03 012 000

 

Valuta

 

a3

N

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

99 03 071 000

 

Importo da coprire

 

n..16,2

N

 

99 03 072 000

 

Ufficio doganale di garanzia

 

an8

N

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

17 01 001 000 Numero di riferimento.

99 03 073 000

 

Altro riferimento della garanzia

 

an..35

N

 

99 04 000 000

Garanzia non valida in

 

 

a2

N

Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

99 05 000 000

Natura dell'operazione

 

 

n..2

N

Codice della natura dell'operazione di cui alla nota introduttiva 13 numero 7.

99 06 000 000

Valore statistico

 

 

n..16,2

N

 

CAPO 2

Cardinalità

Cardinalità per i livelli di dichiarazione

MC

1x (per dichiarazione)

MI

9,999x (per MC)

HC

99,999x (per MC for entry)

HC

999x (per MC per il transito)

HI

9,999x (per HC)

GS

1x (per dichiarazione in esportazione e importazione)

GS

9,999x (per dichiarazione complementare riepilogativa)

GS

1x (per HC)

SI

9,999x (per GS)

Cardinalità per le categorie di dati

Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati

Denominazione Nome/denominazione del dato

Nome Nome/ denominazione del dato

Cardinalità Dichiarazione

Cardinalità MC

Cardinalità MI

Cardinalità HC

Cardinalità HI

Cardinalità GS

Cardinalità SI

11 01 000 000

Tipo di dichiarazione

 

1x

 

 

 

1x

 

 

11 02 000 000

Tipo di dichiarazione supplementare

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 03 000 000

Numero di articolo

 

 

 

1x

 

1x

 

1x

11 04 000 000

Indicatore di circostanze particolari

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 05 000 000

Indicatore di reintroduzione

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 06 000 000

Spedizione frazionata

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 06 001 000

 

Indicatore di spedizione frazionata

1x

 

 

 

 

 

 

11 06 002 000

 

MRN precedente

1x

 

 

 

 

 

 

11 07 000 000

Sicurezza

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 08 000 000

Indicatore di serie di dati ridotta

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 09 000 000

Regime

 

 

 

 

 

 

 

1x

11 09 001 000

 

Regime richiesto

 

 

 

 

 

 

1x

11 09 002 000

 

Regime precedente

 

 

 

 

 

 

1x

11 10 000 000

Regime aggiuntivo

 

 

 

 

 

 

 

99x

12 01 000 000

Documento precedente

 

9,999x

9,999x

99x

99x

99x

99x

99x

12 01 001 000

 

Numero di riferimento

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 01 002 000

 

Tipo

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 01 003 000

 

Tipo di colli

 

 

1x

 

1x

 

1x

12 01 004 000

 

Numero di colli

 

 

1x

 

1x

 

1x

12 01 005 000

 

Unità di misura e qualificatore

 

 

1x

 

1x

 

1x

12 01 006 000

 

Quantità

 

 

1x

 

1x

 

1x

12 01 079 000

 

Informazioni aggiuntive

 

1x

 

1x

1x

 

 

12 01 007 000

 

Identificatore dell'articolo

 

1x

1x

1x

1x

 

1x

12 02 000 000

Menzioni speciali

 

 

99x

99x

99x

99x

99x

99x

12 02 008 000

 

Codice

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 02 009 000

 

Testo

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 03 000 000

Documento giustificativo

 

 

99x

99x

99x

99x

99x

99x

12 03 001 000

 

Numero di riferimento

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 03 002 000

 

Tipo

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 03 010 000

 

Nome dell'autorità di emissione

 

 

 

 

 

1x

1x

12 03 005 000

 

Unità di misura e qualificatore

 

 

 

 

 

 

1x

12 03 006 000

 

Quantità

 

 

 

 

 

 

1x

12 03 011 000

 

Data di validità

 

 

 

 

 

1x

1x

12 03 012 000

 

Valuta

 

 

 

 

 

 

1x

12 03 013 000

 

Numero di riga dell'articolo nel documento

 

1x

 

 

1x

1x

1x

12 03 014 000

 

Importo

 

 

 

 

 

 

1x

12 03 079 000

 

Informazioni aggiuntive

 

1x

 

 

1x

 

 

12 04 000 000

Riferimento aggiuntivo

 

 

99x

99x

99x

99x

99x

99x

12 04 001 000

 

Numero di riferimento

 

1x

 

1x

1x

1x

1x

12 04 002 000

 

Tipo

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 05 000 000

Documento di trasporto

 

9,999x

99x

 

99x

 

99x

99x

12 05 001 000

 

Numero di riferimento

1x

1x

 

1x

 

1x

1x

12 05 002 000

 

Tipo

1x

1x

 

1x

 

1x

1x

12 06 000 000

Numero del carnet TIR

 

1x

 

 

 

 

 

 

12 07 000 000

Riferimento della richiesta di rinvio

 

1x

 

 

 

 

 

 

12 08 000 000

Numero di riferimento/UCR

 

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 09 000 000

LRN

 

1x

 

 

 

 

 

 

12 10 000 000

Dilazione di pagamento

 

9x

 

 

 

 

 

 

12 11 000 000

Deposito

 

 

1x

 

 

 

1x

 

12 11 002 000

 

Tipo

 

1x

 

 

 

1x

 

12 11 015 000

 

Identificativo

 

1x

 

 

 

1x

 

12 12 000 000

Autorizzazione

 

99x

 

 

 

 

 

99x

12 12 002 000

 

Tipo

1x

 

 

 

 

 

1x

12 12 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

1x

12 12 080 000

 

Titolare dell'autorizzazione

1x

 

 

 

 

 

1x

13 01 000 000

Esportatore

 

1x

 

 

 

 

1x

1x

13 01 016 000

 

Nome

1x

 

 

 

 

1x

1x

13 01 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

1x

1x

13 01 018 000

 

Indirizzo

1x

 

 

 

 

1x

1x

13 02 000 000

Speditore

 

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 016 000

 

Nome

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 017 000

 

Numero di identificazione

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 028 000

 

Tipologia di persona

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 018 000

 

Indirizzo

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 029 000

 

Comunicazione

 

9x

 

9x

 

 

 

13 02 074 000

 

Persona di contatto

 

9x

 

9x

9x

 

 

13 03 000 000

Destinatario

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 016 000

 

Nome

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 017 000

 

Numero di identificazione

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 028 000

 

Tipologia di persona

 

1x

 

1x

 

 

 

13 03 018 000

 

Indirizzo

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 029 000

 

Comunicazione

 

9x

 

9x

 

 

 

13 04 000 000

Importatore

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 04 016 000

 

Nome

1x

 

 

 

 

 

 

13 04 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 04 018 000

 

Indirizzo

1x

 

 

 

 

 

 

13 05 000 000

Dichiarante

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 05 016 000

 

Nome

1x

 

 

 

 

 

 

13 05 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 05 018 000

 

Indirizzo

1x

 

 

 

 

 

 

13 05 029 000

 

Comunicazione

9x

 

 

 

 

 

 

13 05 074 000

 

Persona di contatto

9x

 

 

 

 

 

 

13 06 000 000

Rappresentante

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 06 016 000

 

Nome

1x

 

 

 

 

 

 

13 06 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 06 030 000

 

Status

1x

 

 

 

 

 

 

13 06 018 000

 

Indirizzo

1x

 

 

 

 

 

 

13 06 029 028

 

Comunicazione

9x

 

 

 

 

 

 

13 06 074 000

 

Persona di contatto

9x

 

 

 

 

 

 

13 07 000 000

Titolare del regime di transito

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 07 016 000

 

Nome

1x

 

 

 

 

 

 

13 07 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 07 078 000

 

Numero di identificazione del titolare del carnet TIR

1x

 

 

 

 

 

 

13 07 018 000

 

Indirizzo

1x

 

 

 

 

 

 

13 07 074 000

 

Persona di contatto

1x

 

 

 

 

 

 

13 08 000 000

Venditore

 

 

 

 

 

 

1x

1x

13 08 016 000

 

Nome

 

 

 

 

 

1x

1x

13 08 017 000

 

Numero di identificazione

 

 

 

 

 

1x

1x

13 08 028 000

 

Tipologia di persona

 

 

 

 

 

1x

1x

13 08 018 000

 

Indirizzo

 

 

 

 

 

1x

1x

13 08 029 000

 

Comunicazione

 

 

 

 

 

9x

 

13 09 000 000

Acquirente

 

 

 

 

 

 

1x

1x

13 09 016 000

 

Nome

 

 

 

 

 

1x

1x

13 09 017 000

 

Numero di identificazione

 

 

 

 

 

1x

1x

13 09 028 000

 

Tipologia di persona

 

 

 

 

 

1x

1x

13 09 018 000

 

Indirizzo

 

 

 

 

 

1x

1x

13 09 029 000

 

Comunicazione

 

 

 

 

 

9x

 

13 10 000 000

Persona che notifica l'arrivo

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 10 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 10 029 000

 

Comunicazione

9x

 

 

 

 

 

 

13 11 000 000

Persona che presenta le merci

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 11 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 12 000 000

Trasportatore

 

 

1x

 

1x

 

 

 

13 12 016 000

 

Nome

 

1x

 

 

 

 

 

13 12 017 000

 

Numero di identificazione

 

1x

 

1x

 

 

 

13 12 018 000

 

Indirizzo

 

1x

 

 

 

 

 

13 12 029 000

 

Comunicazione

 

9x

 

 

 

 

 

13 12 074 000

 

Persona di contatto

 

9x

 

 

 

 

 

13 13 000 000

Parte destinataria della notifica

 

 

1x

 

1x

 

 

 

13 13 016 000

 

Nome

 

1x

 

1x

 

 

 

13 13 017 000

 

Numero di identificazione

 

1x

 

1x

 

 

 

13 13 028 000

 

Tipologia di persona

 

1x

 

1x

 

 

 

13 13 018 000

 

Indirizzo

 

1x

 

1x

 

 

 

13 13 029 000

 

Comunicazione

 

9x

 

9x

 

 

 

13 14 000 000

Attori supplementare della catena di approvvigionamento

 

 

99x

99x

99x

99x

99x

99x

13 14 031 000

 

Ruolo

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 14 017 000

 

Numero di identificazione

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 15 000 000

Dichiarante complementare

 

 

1x

 

1x

 

 

 

13 15 017 000

 

Numero di identificazione

 

1x

 

1x

 

 

 

13 15 032 000

 

Tipo di presentazione complementare

 

1x

 

1x

 

 

 

13 16 000 000

Riferimento fiscale aggiuntivo

 

 

 

 

 

 

99x

99x

13 16 031 000

 

Ruolo

 

 

 

 

 

1x

1x

13 16 034 000

 

Numero di identificazione IVA

 

 

 

 

 

1x

1x

13 17 000 000

Persona che presenta il manifesto doganale delle merci

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 17 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 18 000 000

Persona che chiede la prova della posizione doganale di merci unionali

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 18 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 19 000 000

Persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in regime di custodia temporanea

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 19 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 20 000 000

Persona che presta la garanzia

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 20 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

13 21 000 000

Persona che paga il dazio doganale

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 21 017 000

 

Numero di identificazione

1x

 

 

 

 

 

 

14 01 000 000

Condizioni di consegna

 

 

 

 

 

 

1x

 

14 01 035 000

 

Codice INCOTERM

 

 

 

 

 

1x

 

14 01 036 000

 

UN/LOCODE

 

 

 

 

 

1x

 

14 01 020 000

 

Paese

 

 

 

 

 

1x

 

14 01 037 000

 

Luogo

 

 

 

 

 

1x

 

14 02 000 000

Spese di trasporto

 

 

1x

1x

1x

 

 

 

14 02 038 000

 

Metodo di pagamento

 

1x

1x

1x

 

 

 

14 03 000 000

Dazi e imposte

 

 

 

 

 

 

 

99x

14 03 039 000

 

Tipo di imposta

 

 

 

 

 

 

1x

14 03 038 000

 

Metodo di pagamento

 

 

 

 

 

 

99x

14 03 042 000

 

Importo della tassa da versare

 

 

 

 

 

 

1x

14 03 040 000

 

Base imponibile

 

 

 

 

 

 

99x

14 16 000 000

 

Importo totale di dazi e imposte

 

 

 

 

 

 

1x

14 17 000 000

Unità monetaria interna

 

1x

 

 

 

 

 

 

14 04 000 000

Aggiunte e detrazioni

 

 

 

 

 

 

99x

99x

14 04 008 000

 

Codice

 

 

 

 

 

1x

1x

14 04 014 000

 

Importo

 

 

 

 

 

1x

1x

14 05 000 000

Valuta della fattura

 

1x

 

 

 

 

1x

 

14 06 000 000

Importo totale fatturato

 

1x

 

 

 

 

1x

 

14 07 000 000

Indicatori di valutazione

 

 

 

 

 

 

 

1x

14 08 000 000

Importo dell'articolo fatturato

 

 

 

 

 

 

 

1x

14 09 000 000

Tasso di cambio

 

1x

 

 

 

 

 

 

14 10 000 000

Metodo di valutazione

 

 

 

 

 

 

 

1x

14 11 000 000

Preferenza

 

 

 

 

 

 

 

1x

14 12 000 000

Valore postale

 

 

 

 

 

1x

 

1x

14 12 012 000

 

Codice valuta

 

 

 

 

1x

 

1x

14 12 014 000

 

Importo

 

 

 

 

1x

 

1x

14 13 000 000

Spese postali

 

1x

 

 

1x

 

 

 

14 13 012 000

 

Codice valuta

1x

 

 

1x

 

 

 

14 13 014 000

 

Importo

1x

 

 

1x

 

 

 

14 14 000 000

Valore intrinseco

 

 

 

 

 

 

 

1x

14 14 012 000

 

Codice valuta

 

 

 

 

 

 

1x

14 14 014 000

 

Importo

 

 

 

 

 

 

1x

14 15 000 000

Spese di trasporto e assicurazione fino a destinazione

 

 

 

 

 

 

1x

1x

14 15 012 000

 

Codice valuta

 

 

 

 

 

1x

1x

14 15 014 000

 

Importo

 

 

 

 

 

1x

1x

15 01 000 000

Data e ora stimate di partenza

 

1x

 

 

 

 

 

 

15 02 000 000

Data e ora effettive di partenza

 

1x

 

 

 

 

 

 

15 03 000 000

Data e ora stimate di arrivo

 

1x

 

 

 

 

 

 

15 04 000 000

Data e ora stimate di arrivo nel porto di scarico

 

1x

1x

 

 

 

 

 

15 05 000 000

Data e ora effettive di arrivo

 

1x

 

 

 

 

 

 

15 06 000 000

Data della dichiarazione

 

1x

 

 

 

 

 

 

15 07 000 000

Periodo di validità richiesto per la prova

 

1x

 

 

 

 

 

 

15 08 000 000

Data e ora di presentazione delle merci

 

1x

 

 

 

 

 

 

15 09 000 000

Data di accettazione

 

 

 

 

 

 

1x

1x

16 02 000 000

Stato membro destinatario

 

1x

 

 

 

 

 

 

16 02 020 000

 

Paese

1x

 

 

 

 

 

 

16 03 000 000

Paese di destinazione

 

 

1x

 

 

1x

1x

1x

16 04 000 000

Regione di destinazione

 

 

 

 

 

 

1x

1x

16 05 000 000

Luogo di consegna

 

 

1x

 

1x

 

 

 

16 05 036 000

 

UN/LOCODE

 

1x

 

1x

 

 

 

16 05 020 000

 

Paese

 

1x

 

1x

 

 

 

16 05 037 000

 

Luogo

 

1x

 

1x

 

 

 

16 06 000 000

Paese di spedizione

 

 

1x

 

1x

1x

1x

1x

16 07 000 000

Paese di esportazione

 

 

 

 

 

 

1x

1x

16 08 000 000

Paese di origine

 

 

 

 

 

1x

 

1x

16 09 000 000

Paese di origine preferenziale

 

 

 

 

 

 

 

1x

16 10 000 000

Regione di spedizione

 

 

 

 

 

 

 

1x

16 11 000 000

Paesi di transito dei mezzi di trasporto

 

99x

 

 

 

 

 

 

16 11 020 000

 

Paese

1x

 

 

 

 

 

 

16 12 000 000

Paese di transito della spedizione

 

 

99x

 

99x

 

 

 

16 12 020 000

 

Paese

 

1x

 

1x

 

 

 

16 13 000 000

Luogo di carico

 

 

1x

 

 

 

 

 

16 13 036 000

 

UN/LOCODE

 

1x

 

 

 

 

 

16 13 020 000

 

Paese

 

1x

 

 

 

 

 

16 13 037 000

 

Luogo

 

1x

 

 

 

 

 

16 14 000 000

Luogo di scarico

 

 

1x

 

 

 

 

 

16 14 036 000

 

UN/LOCODE

 

1x

 

 

 

 

 

16 14 020 000

 

Paese

 

1x

 

 

 

 

 

16 14 037 000

 

Luogo

 

1x

 

 

 

 

 

16 15 000 000

Ubicazione delle merci

 

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 045 000

 

Tipo di ubicazione

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 046 000

 

Qualificatore dell'identificazione

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 036 000

 

UN/LOCODE

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 047 000

 

Ufficio doganale

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 048 000

 

GNSS

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 051 000

 

Operatore economico

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 052 000

 

Numero di autorizzazione

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 053 000

 

Identificativo supplementare

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 018 000

 

Indirizzo

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 081 000

 

Indirizzo codice postale

 

1x

 

 

 

1x

 

16 15 074 000

 

Persona di contatto

 

9x

 

 

 

9x

 

16 16 000 000

Luogo di accettazione

 

 

1x

 

1x

 

 

 

16 16 036 000

 

UN/LOCODE

 

1x

 

1x

 

 

 

16 16 020 000

 

Paese

 

1x

 

1x

 

 

 

16 16 037 000

 

Luogo

 

1x

 

1x

 

 

 

16 17 000 000

Itinerario vincolante

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 01 000 000

Ufficio doganale di uscita

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 01 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 02 000 000

Ufficio doganale di esportazione

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 02 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 03 000 000

Ufficio doganale di partenza

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 03 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 04 000 000

Ufficio doganale di transito

 

9x

 

 

 

 

 

 

17 04 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 05 000 000

Ufficio doganale di destinazione

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 05 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 06 000 000

Ufficio doganale di uscita per il transito

 

9x

 

 

 

 

 

 

17 06 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 07 000 000

Ufficio doganale di prima entrata

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 07 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 08 000 000

Ufficio doganale di prima entrata effettivo

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 08 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 09 000 000

Ufficio doganale di presentazione

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 09 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

17 10 000 000

Ufficio doganale di controllo

 

1x

 

 

 

 

 

 

17 10 001 000

 

Numero di riferimento

1x

 

 

 

 

 

 

18 01 000 000

Massa netta

 

 

 

 

 

1x

 

1x

18 02 000 000

Unità supplementari

 

 

 

 

 

 

 

1x

18 03 000 000

Massa lorda totale

 

1x

1x

 

1x

 

 

 

18 04 000 000

Massa lorda

 

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

18 05 000 000

Descrizione delle merci

 

 

 

1x

 

1x

 

1x

18 06 000 000

Imballaggio

 

 

 

99x

 

99x

 

99x

18 06 003 000

 

Tipo di colli

 

 

1x

 

1x

 

1x

18 06 004 000

 

Numero di colli

 

 

1x

 

1x

 

1x

18 06 054 000

 

Marchi di spedizione

 

 

1x

 

1x

 

1x

18 07 000 000

Merci pericolose

 

 

 

99x

 

99x

 

 

18 07 055 000

 

Numero UN

 

 

1x

 

1x

 

 

18 08 000 000

Codice CUS

 

 

 

1x

 

1x

 

1x

18 09 000 000

Codice delle merci

 

 

 

1x

 

1x

 

1x

18 09 056 000

 

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

 

 

1x

 

1x

 

1x

18 09 057 000

 

Codice della nomenclatura combinata

 

 

1x

 

1x

 

1x

18 09 058 000

 

Codice TARIC

 

 

 

 

 

 

1x

18 09 059 000

 

Codice addizionale TARIC

 

 

 

 

 

 

99x

18 09 060 000

 

Codice addizionale nazionale

 

 

 

 

 

 

99x

18 10 000 000

Tipo di merci

 

 

 

 

 

1x

 

1x

19 01 000 000

Indicatore del container

 

 

1x

 

1x

 

1x

 

19 02 000 000

Numero di riferimento del trasporto

 

9x

 

 

 

 

 

 

19 03 000 000

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

1x

1x

 

 

 

1x

 

19 04 000 000

Modo di trasporto interno

 

 

1x

 

 

 

1x

 

19 05 000 000

Mezzo di trasporto alla partenza

 

 

999x

 

999x

 

999x

 

19 05 061 000

 

Tipo di identificazione

 

1x

 

 

 

1x

 

19 05 017 000

 

Numero di identificazione

 

1x

 

 

 

1x

 

19 05 062 000

 

Nazionalità

 

1x

 

 

 

1x

 

19 06 000 000

Mezzo di trasporto all'arrivo

 

 

1x

 

 

 

1x

 

19 06 061 000

 

Tipo di identificazione

 

1x

 

 

 

1x

 

19 06 017 000

 

Numero di identificazione

 

1x

 

 

 

1x

 

19 07 000 000

Materiale di trasporto

 

 

9,999x

9,999x

9,999x

9,999x

9,999x

 

19 07 063 000

 

Numero di identificazione del container

 

1x

1x

1x

1x

1x

 

19 07 044 000

 

Riferimento delle merci

 

9,999x

 

 

 

9,999x

 

19 07 064 000

 

Tipo di identificazione e dimensioni del container

 

1x

1x

1x

1x

 

 

19 07 065 000

 

Stato di riempimento del container

 

1x

1x

1x

1x

 

 

19 07 066 000

 

Codice del tipo di fornitore del container

 

1x

1x

1x

1x

 

 

19 08 000 000

Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

 

1x

9x

 

 

 

1x

 

19 08 061 000

 

Tipo di identificazione

1x

1x

 

 

 

1x

 

19 08 017 000

 

Numero di identificazione

1x

1x

 

 

 

1x

 

19 08 062 000

 

Nazionalità

1x

1x

 

 

 

1x

 

19 08 067 000

 

Tipo di mezzo di trasporto

1x

 

 

 

 

 

 

19 09 000 000

Mezzo di trasporto passivo alla frontiera

 

 

999x

 

999x

999x

 

 

19 09 061 000

 

Tipo di identificazione

 

1x

 

1x

1x

 

 

19 09 017 000

 

Numero di identificazione

 

1x

 

1x

1x

 

 

19 09 062 000

 

Nazionalità

 

1x

 

1x

1x

 

 

19 09 067 000

 

Tipo di mezzo di trasporto

 

1x

 

1x

1x

 

 

19 10 000 000

Sigilli

 

 

99x

99x

99x

99x

 

 

19 10 068 000

 

Numero di sigilli

 

1x (*1)

1x (*1)

1x (*1)

1x (*1)

 

 

19 10 015 000

 

Identificativo

 

1x

1x

1x

1x

 

 

19 11 000 000

Numero di identificazione del contenitore

 

 

9,999x

 

9,999x

 

 

 

99 01 000 000

Numero d'ordine del contingente

 

 

 

 

 

 

 

1x

99 02 000 000

Tipo di garanzia

 

9x

 

 

 

 

 

 

99 03 000 000

Riferimento della garanzia

 

99x

 

 

 

 

 

 

99 03 069 000

 

GRN

1x

 

 

 

 

 

 

99 03 070 000

 

Codice di accesso

1x

 

 

 

 

 

 

99 03 012 000

 

Valuta

1x

 

 

 

 

 

 

99 03 071 000

 

Importo da coprire

1x

 

 

 

 

 

 

99 03 072 000

 

Ufficio doganale di garanzia

1x

 

 

 

 

 

 

99 03 073 000

 

Altro riferimento della garanzia

1x

 

 

 

 

 

 

99 04 000 000

Garanzia non valida in

 

99x

 

 

 

 

 

 

99 05 000 000

Natura dell'operazione

 

 

 

 

 

 

1x

1x

99 06 000 000

Valore statistico

 

 

 

 

 

 

 

1x

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

(1)

Introduzione

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le dichiarazioni e le notifiche presentate per via elettronica.

(2)

Codici

11 01 000 000 Tipo di dichiarazione

Codice

Descrizione

Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato B, titolo I, Regolamento delegato (UE) 2015/2446

C

Merci unionali non vincolate ad un regime di transito

D3

CO

Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale di cui alla colonna B3 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure produzione sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) o della direttiva 2008/118/CE (2) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alle colonne B4 e H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

B3, B4, H1, H5, I1

EX

Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne B1, B2 e C1 e per la riesportazione di cui alla colonna B1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

B1, B2, C1

IM

Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Per il vincolo delle merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 o I1

T

Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno, disciplinate dall'articolo 294 del presente regolamento.

D1, D2, D3

T1

Merci vincolate al regime di transito unionale esterno.

D1, D2, D3

T2

Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 227 del codice, tranne ove si applichi l'articolo 293, paragrafo 2.

D1, D2, D3

T2F

Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

D1, D2, D3

T2L

Prova attestante la posizione doganale di merci unionali.

E1, E2

T2LF

Prova attestante la posizione doganale di merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.

E1, E2

T2LSM

Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

E1

T2SM

Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

D1, D2

TD

Merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, del codice.

D3

TIR

Merci vincolate al regime TIR (Transport Internationaux Routiers).

D1, D2

X

Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

D3

11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare

A

per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice)

B

per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice)

C

per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del codice)

D

per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice

E

per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice

F

per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'articolo 171 del codice

R

Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione a norma dell'articolo 249 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 337 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

X

per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E

S

per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate di natura generale o periodica codificate come C ed F

Z

per una dichiarazione complementare di natura generale o periodica nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice

U

per una dichiarazione complementare riepilogativa relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F

V

per una dichiarazione complementare riepilogativa nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice

11 04 000 000 Indicatore di circostanze particolari

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codici

Descrizione

A20

Dichiarazione sommaria di uscita - Spedizioni per espresso

F10

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme completo di dati - Polizza di carico diretta contenente le informazioni necessarie del destinatario

F11

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme completo di dati - Polizza di carico principale (master) con sottostanti polizze di carico emesse da spedizionieri contenenti (house) le informazioni necessarie del destinatario al livello della polizza di carico di primo livello emessa da uno spedizioniere

F12

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master)

F13

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico diretta

F14

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house)

F15

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme parziale di dati - Polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house) contenente le informazioni necessarie del destinatario

F16

Trasporto via mare e per vie navigabili interne — Insieme di dati parziale — Informazioni necessarie che devono essere fornite dal destinatario al livello più basso del contratto di trasporto (polizza di carico house di livello più basso, in cui la polizza di carico principale (master) non è una polizza di carico diretta)

F20

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima del carico

F21

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo principale (master) presentata prima dell'arrivo

F22

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) presentata prima dell'arrivo - Insieme di dati parziale presentato da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F23

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 senza numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master)

F24

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 con numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master)

F25

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master) presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F26

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e contenente informazioni complementari sulla lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house)

F27

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo

F28

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima del carico - Lettera di trasporto aereo diretta

F29

Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo - Lettera di trasporto aereo diretta

F30

Spedizioni per espresso — Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo

F31

Spedizioni per espresso su trasporto aereo di merci generale — Insieme completo di dati presentato prima dell'arrivo dall'operatore espresso

F32

Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Insieme di dati minimo

da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, second

o comma

F33

Spedizione per espresso su trasporto aereo di merci generale — Insieme di dati parziale — Lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) presentata prima dell'arrivo — Insieme di dati parziale fornito da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F40

Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Informazioni sul documento di trasporto su strada principale (master)

F41

Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Informazioni sul documento di trasporto per ferrovia principale (master)

F42

Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Lettera di trasporto aereo principale (master) contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione

F43

Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F44

Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F45

Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master)

F50

Modo di trasporto su strada

F51

Modo di trasporto per ferrovia

G4

Dichiarazione di custodia temporanea

G5

Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea

11 05 000 000 Indicatore di reintroduzione

I codici applicabili sono:

0

No (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per merci che entrano per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione)

1

Sì (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per merci che sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite)

11 06 001 000 Indicatore di spedizione frazionata

I codici applicabili sono:

0

No (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per una spedizione principale (master) completa)

1

Sì (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per una spedizione principale (master) frazionata)

11 07 000 000 Sicurezza

I codici applicabili sono:

Codice

Descrizione

Spiegazione

0

N.

La dichiarazione non è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione sommaria di entrata

1

ENS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di entrata

2

EXS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita

3

ENS e EXS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita e una dichiarazione sommaria di entrata

11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta

I codici applicabili sono:

0

No (le merci non sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

1

Sì (le merci sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

11 09 000 000 Regime

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale.

Ad esempio: riesportazione di merci importate in regime di perfezionamento attivo e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171). (Prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; terza operazione — riesportazione = 3151).

Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

00

Indica che non esiste un regime precedente (a).

01

Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Esempio

:

Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Germania e proseguono a destinazione delle Isole Canarie.

07

Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate.

Esempi

:

Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

10

Esportazione definitiva

Esempio

:

Esportazione di merci unionali verso un paese terzo, ma anche spedizione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE.

11

Esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci non unionali siano vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Spiegazione

:

Esportazione anticipata (EX-IM) a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice.

Esempio

:

Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco dell'Unione prima che le foglie di tabacco non unionale siano vincolate al regime del perfezionamento attivo.

21

Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo, se non coperta dal codice 22.

Esempio

:

Regime di perfezionamento passivo a norma degli articoli da 259 a 262 del codice. L'applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio) non è coperta da questo codice.

22

Esportazione temporanea diversa da quella prevista ai codici 21 e 23.

Il presente codice riguarda le seguenti situazioni:

applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio (3));

esportazione temporanea di merci dal territorio dell'Unione a fini di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera senza che debbano essere versati dazi doganali alla reimportazione.

23

Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

Esempio

:

Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc.

31

Riesportazione

Spiegazione

:

Riesportazione di merci non unionali a seguito di un regime speciale.

Esempio

:

Le merci sono vincolate al regime di deposito doganale e successivamente dichiarate per essere riesportate.

40

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

Esempi:

Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise

Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania

Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

42

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione

:

L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA.

Esempi

:

Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale.

Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

43

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio

:

Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione.

44

Uso finale

Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

Esempio

:

Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea.

Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

45

Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale

Spiegazione

:

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempi

:

Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale il pagamento delle accise è sospeso.

Prodotti sottoposti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro.

46

Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

Spiegazione

:

Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

Esempio

:

Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo.

48

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose.

Spiegazione

:

Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

51

Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo

Spiegazione

:

perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

53

Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea.

Spiegazione

:

Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea.

Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice.

Esempio

:

Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

54

Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

Spiegazione

:

Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

Esempio

:

Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

61

Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.

Spiegazione

:

Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

63

Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione

:

L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA.

Esempi

:

Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

Prodotti sottoposti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

68

Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempio

:

Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale.

71

Vincolo delle merci al regime di deposito doganale

76

Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice.

Esempio

:

Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7)).

A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice).

In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione.

77

Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Esempio

:

Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12)).

78

Vincolo di merci al regime di zona franca a)

95

Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate.

Esempio

:

Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

96

Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Esempio

:

Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso.

Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali

Colonne [intestazione della tabella nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446]

Dichiarazioni

Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso

B1

Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione

10, 11, 23, 31

B2

Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento passivo

21, 22

B3

Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali

76, 77

B4

Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

10

C1

Dichiarazione semplificata di esportazione

10, 11, 23, 31

H1

Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68

H2

Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale

71

H3

Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea

53

H4

Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo

51

H5

Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

40, 42, 61, 63, 95, 96

H6

Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica

01, 07, 40

H7

Dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

4 000

I1

Dichiarazione semplificata di importazione

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

11 10 000 000 Regime aggiuntivo

Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito:

Axx

Perfezionamento attivo (articolo 256 del codice)

Bxx

Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

Cxx

Franchigie (regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (4))

Dxx

Ammissione temporanea (regolamento delegato (UE) 2015/2446)

Exx

Prodotti agricoli

Fxx

Altro

Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)

Codice

Descrizione

 

Importazione

A04

Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)

A10

Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo


Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

Codice

Descrizione

 

Importazione

B02

Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci)

B03

Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard)

B06

Prodotti trasformati rispediti - solo IVA

 

Esportazione

B51

Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo

B52

Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia

B53

Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA

B54

Solo perfezionamento passivo IVA


Franchigie dai dazi doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio)  (*2)

Codice

Descrizione

N. dell'articolo

C01

Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

3

C02

Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio

12, paragrafo 1

C03

Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio

12, paragrafo 2

C04

Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

17

C06

Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

21

C07

Spedizioni di valore trascurabile

23

C08

Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

25

C09

Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione

28

C10

Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro

34

C11

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009

42

C12

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009

43

C13

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

44-45

C14

Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione

51

C15

Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

53

C16

Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

54

C17

Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

57

C18

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

59

C19

Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

60

C20

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti

61, paragrafo 1 a)

C21

Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti

66

C22

Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).

67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

C23

Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

C24

Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

C25

Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

C26

Merci importate e destinate alle vittime di calamità

74

C27

Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

81, lett. a)

C28

Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti

82, lett. a)

C29

Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato

85

C30

Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale

86

C31

Stampati a carattere pubblicitario

87

C32

Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile

90, lett. a)

C33

Merci importate per esami, analisi o prove

95

C34

Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

102

C35

Documentazione a carattere turistico

103

C36

Documentazione di varia natura

104

C37

Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

105

C38

Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

106

C39

Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

107

C40

Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra

112

C41

Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

113

C42

Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno)

9, paragrafo 1

C43

Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)

10

C44

Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione

20

C45

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione

35

C46

Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali.

38

C47

Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo

39

C48

Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA

41

C49

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose

61, paragrafo 1, lett. b)

C50

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito

61, paragrafo 1, lettera c)

C51

Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

81, lett. b)

C52

Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione

81, lett. c)

C53

Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale

81, lettera d)

C54

Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti

82, lett. b)

C55

Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia

82, lett. c)

C56

Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine

89

C57

Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile

90, paragrafo 1, lett. b)

C58

Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione

90, paragrafo 1, lettera c)

C59

Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile

90, paragrafo 1, lettera d)

C60

Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a)

C61

Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1 a)

 

Franchigia dai dazi all'esportazione

 

C71

Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo

115

C72

Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione

121

C73

Spedizioni di valore trascurabile

114

C74

Prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento ottenuti nel territorio doganale dell'Unione su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione.

116

C75

Sementi destinate a essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio doganale in prossimità immediata di tale paese terzo.

119


Ammissione temporanea

Codice

Descrizione

N. dell'articolo

D01

Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)

208 e 209

D02

Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)

210 e 211

D03

Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne

212

D04

Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva

219

D05

Materiale destinato al conforto dei marittimi

220

D06

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

221

D07

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

222

D08

Animali (di età minima di dodici mesi)

223

D09

Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

224

D10

Supporti del suono, di immagini o d'informazione

225

D11

Materiale promozionale

225

D12

Materiali professionali

226

D13

Materiali pedagogici e scientifici

227

D14

Imballaggi, pieni

228

D15

Imballaggi, vuoti

228

D16

Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

229

D17

Utensili e strumenti speciali

230

D18

Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni

231, lett. a)

D19

Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita

231, lett. b)

D20

Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)

231, lett. c)

D21

Campioni

232

D22

Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi)

233

D23

Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita

234, paragrafo 1

D24

Spedizioni in visione (sei mesi)

234, paragrafo 2

D25

Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato

234, paragrafo 3, lett. a)

D26

Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta

234, paragrafo 3, lett. b)

D27

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

235

D28

Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico

236, lett. b)

D29

Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi

236, lett. a)

D30

Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio

216

D51

Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione

206


Prodotti agricoli

Codice

Descrizione

 

Importazione

E01

Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6)

E02

Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011) (*3)

 

Esportazione

E51

Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, oggetto di un titolo di esportazione.

E52

Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, che non richiedono un titolo di esportazione

E53

Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantitativi limitati, che non richiedono un titolo di esportazione

E61

Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, subordinati a un titolo di restituzione.

E62

Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, non subordinati a un titolo di restituzione.

E63

Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantità limitata, senza un titolo di restituzione.

E64

Approvvigionamento di merci ammissibili alle restituzioni (articolo 33 del regolamento (CE) n. 612/2009) (*4)

E65

Entrata nel deposito di approvvigionamento (articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009)

E71

Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo


Altro

Codice

Descrizione

 

Importazione

F01

Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)

F02

Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole)

F03

Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci riparate o riattate)

F04

Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice)

F05

Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE)

F06

Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

F07

Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice)

F15

Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)

F16

Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale

F21

Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F22

Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F44

Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'articolo 86, paragrafo 3, del codice

F45

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) (*5)

F46

Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice

F47

Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice

F48

Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE

F49

Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE

 

Esportazione

F61

Approvvigionamento e rifornimento di combustibile

F65

Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice

F75

Merci spedite nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)

12 01 000 000 Documento precedente

12 01 001 000 Numero di riferimento

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo

Contenuto

Formato

Esempi

1

Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

n2

21

2

Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2)

a2

RO

3

Identificativo unico del messaggio per anno e per paese

an 12

9876AB889012

4

Identificativo del regime

a1

B

5

Cifra di controllo

an1

1

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime

Codice

Regime

A

Solo esportazione

B

Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita

C

Solo dichiarazione sommaria di uscita

D

Notifica di riesportazione

E

Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

J

Solo dichiarazione di transito

K

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

L

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

M

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione sommaria di entrata

P

Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci

R

Solo dichiarazione di importazione

S

Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

T

Solo dichiarazione sommaria di entrata

U

Dichiarazione di custodia temporanea

V

Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali

W

Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

Z

Notifica di arrivo

12 01 002 000 Tipo

I documenti precedenti devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei documenti e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

12 02 000 000 Menzioni speciali

12 02 008 000 Codice

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre:

Codice 0xxxx - categoria generale

Codice 1xxxx - importazione

Codice 2xxxx - transito

Codice 3xxxx - esportazione

Codice 4xxxx - altro

Codice

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

00100

Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione doganale

“Autorizzazione semplificata”

00700

Articolo 176, paragrafo 1, lettera c), e articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento del perfezionamento attivo

“PA” e il pertinente numero di autorizzazione o “numero INF”

00800

Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)

“PA MCP”

00900

Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento dell'ammissione temporanea

“AT” e il pertinente numero di autorizzazione

01000

Articolo 36, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961

Il bagaglio personale di un agente diplomatico è esente da ispezione.

“Merci diplomatiche - Esenzione dall'ispezione”

10600

Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario.

“Destinatario sconosciuto”

20100

Articolo 18 del “regime comune di transito” (*6)

Esportazione da un paese di transito comune soggetta a restrizioni o esportazione dall'Unione soggetta a restrizioni

 

20200

Articolo 18 del “regime comune di transito” (*6)

Esportazione da un paese di transito comune soggetta a dazi o esportazione dall'Unione soggetta a dazi

 

20300

Articolo 18 del “regime comune di transito”

Esportazione

“Esportazione”

30300

Articolo 254, paragrafo 4, lettera b), del codice

Esportazioni di merci soggette al regime di uso finale

“E-U”

30500

Articolo 329, paragrafo 7

Richiesta che l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico per il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell'Unione sia l'ufficio doganale di uscita.

Ufficio doganale di uscita

30600

Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

“Destinatario sconosciuto”

30700

Articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Richiesta di un bollettino di informazione INF 3

“INF3”

40100

Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali

“Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali”

12 03 000 000 Documento giustificativo

12 03 002 000 Tipo

a)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

b)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad es.: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo

12 04 002 000 Tipo

a)

I riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

b)

I riferimenti aggiuntivi devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

12 05 000 000 Documento di trasporto

12 05 002 000 Tipo

I documenti di trasporto devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei documenti di trasporto e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

12 11 000 000 Deposito

12 11 002 000 Tipo

Carattere che identifica il tipo di deposito:

R

Deposito doganale pubblico di tipo I

S

Deposito doganale pubblico di tipo II

T

Deposito doganale pubblico di tipo III

U

Deposito doganale privato

V

Strutture di deposito per la custodia temporanea di merci

S

Deposito non doganale

Z

Zona franca

13 01 000 000 Esportatore

1301 017 000 Numero di identificazione

La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente:

Campo

Contenuto

Formato

1

Codice paese

a2

2

Numero di identificazione unico

rilasciato in un paese terzo

an..15

Codice paese: si utilizza il codice paese definito nel titolo I per il dato 1 301 018 020 (Esportatore - Indirizzo - Paese).

13 02 000 000 Speditore

13 02 028 000 Tipologia di persona

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1

Persona fisica

2

Persona giuridica

3

Associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

13 02 029 000 Comunicazione

13 02 029 002 Tipo

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

EM

Posta elettronica

TE

Telefono

13 06 000 000 Rappresentante

13 06 030 000 Status

Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome e dell'indirizzo completi:

2

Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

3

Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

 

13 14 000 000 Attore supplementare della catena di approvvigionamento

13 14 031 000 Ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

CS

Consolidatore

Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

FW

Spedizioniere

Parte che organizza la spedizione di merci

MF

Fabbricante

Parte che fabbrica le merci

WH

Depositario

Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

13 15 000 000 Dichiarante complementare

13 15 032 000 Tipo di presentazione complementare

Possono essere utilizzati i seguenti tipi di presentazione supplementare:

Tipo

Descrizione

1

Presentazione a livello house

2

Presentazione al sottolivello house (sub-house)

13 16 000 000 Riferimento fiscale aggiuntivo

13 16 031 000 Ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

FR1

Importatore

Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE

FR2

Acquirente

Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE

FR3

Rappresentante fiscale

Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore

FR4

Titolare dell'autorizzazione di dilazione di pagamento

Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE

FR5

Venditore (IOSS)

Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva

FR7

Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA

Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE

13 16 034 000 Numero di identificazione IVA

Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue:

Campo

Contenuto

Formato

1

Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL)

a2

2

Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi

di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE

an..15

Se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, si indica il codice IVA speciale attribuito per avvalersi di tale regime.

14 01 000 000 Condizioni di consegna

14 01 035 000 Codice INCOTERM

I codici e le dichiarazioni da inserire sono i seguenti:

Codice Incoterm

Incoterm - CCI/CEE Significato

Luogo da precisare

Codici applicabili a tutti i modi di trasporto

EXW (Incoterm 2020)

Franco fabbrica

Luogo di consegna convenuto

FCA (Incoterm 2020)

Franco vettore

Luogo di consegna convenuto

CPT (Incoterm 2020)

Trasporto pagato fino a

Luogo di destinazione convenuto

CIP (Incoterm 2020)

Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a

Luogo di destinazione convenuto

DPU (Incoterm 2020)

Reso al luogo di destinazione scaricato

Luogo di destinazione convenuto

DAP (Incoterm 2020)

Reso al luogo di destinazione

Luogo di destinazione convenuto

DDP (Incoterm 2020)

Reso sdoganato

Luogo di destinazione convenuto

DAT (Incoterm 2010)

Reso al terminal

Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

Codici applicabili al trasporto marittimo e in acque interne

FAS (Incoterm 2020)

Franco sotto bordo

Porto d'imbarco convenuto

FOB (Incoterm 2020)

Franco a bordo

Porto d'imbarco convenuto

CFR (Incoterm 2020)

Costo e nolo

Porto di destinazione convenuto

CIF (Incoterm 2020)

Costo, assicurazione e nolo

Porto di destinazione convenuto

XXX

Altre condizioni di consegna

Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

14 02 000 000 Spese di trasporto

14 02 038 000 Metodo di pagamento

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

A

Pagamento in contanti

B

Pagamento con carta di credito

C

Pagamento con assegno

D

Altri (per esempio, con addebito su un conto)

H

Trasferimento elettronico dei fondi

S

Titolare del conto presso il trasportatore

Z

Non prepagato

14 03 000 000 Dazi e imposte

14 03 039 000 Tipo di imposta

I codici applicabili sono i seguenti:

A00

Dazio all'importazione

A30

Dazi antidumping definitivi

A35

Dazi antidumping provvisori

A40

Dazi compensativi definitivi

A45

Dazi compensativi provvisori

B00

IVA

C00

Dazio all'esportazione

E00

Dazi percepiti per altri paesi

14 03 038 000 Metodo di pagamento

I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

A

Pagamento in contanti

B

Pagamento con carta di credito

C

Pagamento con assegno

D

Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)

E

Dilazione di pagamento

G

Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE)

H

Trasferimento elettronico dei fondi

J

Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi

K

Credito accise o rimborso accise

O

Garanzia presso l'organismo d'intervento

P

Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale

R

Garanzia dell'importo da corrispondere

S

Garanzia individuale

T

Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale

U

Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente

V

Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale

14 04 000 000 Aggiunte e detrazioni

14 04 008 000 Codice

Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice):

AB

commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto

AD

container e imballaggio

AE

materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate

AF

utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate

AG

materiali consumati nella produzione delle merci importate

AH

i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate

AI

corrispettivi (royalty) e diritti di licenza

AJ

proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore

AK

le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea

AL

pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice)

AN

Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice)

BA

le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione

BB

le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione

BC

i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci

BD

gli oneri per interessi

BE

le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate

BF

le commissioni di acquisto.

BG

detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

14 07 000 000 Indicatori di valutazione

Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è “0” o “1”.

Ciascuna cifra “1” o “0” indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione.

1a cifra: relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no

2a cifra: restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice

3a cifra: la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice

4a cifra: la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore.

Esempio: se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice “1 000”.

14 10 000 000 Metodo di valutazione

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

Codice

Articolo pertinente del codice

Metodo

1

70

Valore di transazione delle merci importate

2

74, paragrafo 2, lettera a)

Valore di transazione di merci identiche

3

74, paragrafo 2, lettera b)

Valore di transazione di merci similari

4

74, paragrafo 2, lettera c)

Metodo deduttivo

5

74, paragrafo 2, lettera d)

Metodo del valore calcolato

6

74, paragrafo 3

Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

14 11 000 000 Preferenza

Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

I codici applicabili sono:

(1)

Prima cifra del codice

1

Regime tariffario “erga omnes”

2

Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

3

Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2

4

Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea

(2)

Le due cifre seguenti del codice

00

Nessuno dei casi seguenti

10

Sospensione tariffaria

18

Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto

19

Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente

20

Contingente tariffario (*7)

25

Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (*7)

28

Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (*7)

50

Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

16 15 000 000 Ubicazione delle merci

Utilizzare il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

16 15 045 000 Tipo di ubicazione

Per il tipo di luogo utilizzare i codici indicati di seguito:

A

Luogo designato

B

Luogo autorizzato

C

Luogo approvato

D

Altro

16 15 046 000 Qualificatore dell'identificazione

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore

Identificativo

Descrizione

T

Indirizzo codice postale

Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.

U

UN/LOCODE

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

V

Identificativo dell'ufficio doganale

Utilizzare i codici specificati nel dato 1 701 000 000 Ufficio doganale di uscita

W

Coordinate GNSS

Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest.

Esempi: 44.424896o/8.774792o o

50.838068o/ 4.381508o

X

Codice EORI

Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 13 01 017 000 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più siti, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il luogo di cui trattasi.

S

Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.

Z

Indirizzo

Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

Se il codice “X” (codice EORI) o “Y” (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

16 17 000 000 Itinerario vincolante

I codici applicabili sono:

0

Le merci non sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

1

Le merci sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita

17 01 001 000 Numero di riferimento.

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3;

i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire “000”.

19 01 000 000 Indicatore del container

I codici applicabili sono:

0

Merci non trasportate in container

1

Merci trasportate in container

19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

1

Trasporto via mare

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

9

Altro modo di trasporto (propulsione propria)

19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza

19 05 061 000 Tipo di identificazione

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

10

Numero IMO di identificazione della nave

11

Nome della nave

20

Numero del vagone

21

Numero del treno

30

Numero di immatricolazione del veicolo stradale

31

Numero di immatricolazione del rimorchio stradale

40

Numero del volo IATA

41

Numero di registrazione dell'aeromobile

80

Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)

81

Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

19 07 000 000 Materiale di trasporto

19 07 064 000 Tipo di identificazione e dimensioni del container

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Descrizione

1

Cisterna con rivestimento “dime”

2

Cisterna con rivestimento epossidico

6

Cisterna pressurizzata

7

Cisterna refrigerante

9

Cisterna di acciaio inossidabile

10

Container refrigerato di 40 piedi senza controllo attivo della temperatura

12

Europaletta - 80 × 120 cm

13

Paletta scandinava - 100 × 120 cm

14

Rimorchio

15

Container refrigerato di 20 piedi senza controllo attivo della temperatura

16

Paletta scambiabile

17

Semirimorchio

18

Container cisterna di 20 piedi

19

Container cisterna di 30 piedi

20

Container cisterna di 40 piedi

21

Container IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

22

Container IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

23

Container IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

24

Cisterna frigorifera di 20 piedi

25

Cisterna frigorifera di 30 piedi

26

Cisterna frigorifera di 40 piedi

27

Container cisterna IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

28

Container cisterna IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

29

Container cisterna IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

30

Cisterna frigorifera IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

31

Container di 30 piedi con controllo della temperatura

32

Cisterna frigorifera IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

33

Cassa mobile di lunghezza inferiore a 6,15 metri

34

Cassa mobile di lunghezza compresa fra 6,15 metri e 7,82 metri

35

Cassa mobile di lunghezza compresa fra 7,82 metri e 9,15 metri

36

Cassa mobile di lunghezza compresa fra 9,15 metri e 10,90 metri

37

Cassa mobile di lunghezza compresa fra 10,90 metri e 13,75 metri

38

Paletta a cassa (“Totebin”)

39

Container di 20 piedi con controllo della temperatura

40

Container di 40 piedi con controllo della temperatura

41

Container refrigerato di 30 piedi senza controllo attivo della temperatura

42

Rimorchi doppi

43

Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto apribile (“open top”)

44

Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto fisso (“closed top”)

45

Container di lunghezza interna di 40 piedi con tetto fisso (“closed top”)

19 07 000 000 Stato di riempimento del container

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Descrizione

Significato

A

Vuoto

Indica che il container è vuoto.

B

Non vuoto

Indica che il container non è vuoto.

19 07 066 000 Codice del tipo di fornitore del container

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Descrizione

1

Fornito dallo spedizioniere

2

Fornito dal vettore

99 02 000 000 Tipo di garanzia

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

0

Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)

1

Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice)

2

Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice)

3

Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice)

4

Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160)

5

Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) (articolo 89, paragrafo 9, del codice)

8

Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice)

B

Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR

R

Garanzia non richiesta per le merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio (articolo 89, paragrafo 8, lettera a), del codice)

C

Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice)

D

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

E

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

F

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

G

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

H

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice)

I

Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice)

J

Garanzia non richiesta per il tragitto tra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di passaggio - articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

TITOLO III

Versioni linguistiche e relativi codici

Versioni linguistiche

Codici

BG Ограничена валидност

CS Omezená platnost

DA Begrænset gyldighed

DE Beschränkte Geltung

EE Piiratud kehtivus

EL Περιορισμένη ισχύς

ES Validez limitada

FR Validité limitée

HR Ograničena valjanost

IT Validità limitata

LV Ierobežots derīgums

LT Galiojimas apribotas

HU Korlátozott érvényű

MT Validità limitata

NL Beperkte geldigheid

PL Ograniczona ważność

PT Validade limitada

RO Validitate limitată

SL Omejena veljavnost

SK Obmedzená platnost'

FI Voimassa rajoitetusti

SV Begränsad giltighet

EN Limited validity

Validità limitata - 99200

BG Освободено

CS Osvobození

DA Fritaget

DE Befreiung

EE Loobutud

EL Απαλλαγή

ES Dispensa

FR Dispense

HR Oslobođeno

IT Dispensa

LV Derīgs bez zīmoga

LT Leista neplombuoti

HU Mentesség

MT Tneħħija

NL Vrijstelling

PL Zwolnienie

PT Dispensa

RO Dispensă

SL Opustitev

SK Upustenie

FI Vapautettu

SV Befrielse

EN Waiver

Dispensa - 99201

BG Алтернативно доказателство

CS Alternativní důkaz

DA Alternativt bevis

DE Alternativnachweis

EE Alternatiivsed tõendid

EL Εναλλακτική απόδειξη

ES Prueba alternativa

FR Preuve alternative

HR Alternativni dokaz

IT Prova alternativa

LV Alternatīvs pierādījums

LT Alternatyvusis įrodymas

HU Alternatív igazolás

MT Prova alternattiva

NL Alternatief bewijs

PL Alternatywny dowód

PT Prova alternativa

RO Probă alternativă

SL Alternativno dokazilo

SK Alternatívny dôkaz

FI Vaihtoehtoinen todiste

SV Alternativt bevis

EN Alternative proof

Prova alternativa - 99202

BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава)

CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)

DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt…… (navn og land)

DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……. (nimi ja riik)

EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina…… (nombre y país)

FR Différences: marchandises présentées au bureau…… (nom et pays) …… (nom et pays)

HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts)

LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)

HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż)

NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange- bracht …… (naam en land)

PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)

PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara)

SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država)

SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina).

FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99 203

BG Извеждането от ……… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č …

DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. …

DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/ Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piir- anguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

ES Salida de …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …

FR Sortie de…… soumise à des restrictions ou à des impositions par le Règlement ou la directive/ décision no …

HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br. …

IT Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …

LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,

HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir¬ ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfize- ésénekkötelezettsége alá esik

MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall- restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o…

RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impo- zitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …

SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. …

SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….

FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬ vin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

EN Exit from ……… subject to restrictions or charges under Regulation /Directive/Decision No …

Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … - 99 204

BG Одобрен изпращач

CS Schválený odesílatel

DA Godkendt afsender

DE Zugelassener Versender

EE Volitatud kaubasaatja

EL Εγκεκριμένος αποστολέας

ES Expedidor autorizado

FR Expéditeur agréé

HR Ovlašteni pošiljatelj

IT Speditore autorizzato

LV Atzītais nosūtītājs

LT Įgaliotasis siuntėjas

HU Engedélyezett feladó

MT Awtorizzat li jibgħat

NL Toegelaten afzender

PL Upoważniony nadawca

PT Expedidor autorizado

RO Expeditor agreat

SL Pooblaščeni pošiljatelj

SK Schválený odosielateľ

FI Valtuutettu lähettäjä

SV Godkänd avsändare

EN Authorised consignor

Speditore autorizzato — 99206

BG Освободен от подпис

CS Podpis se nevyžaduje

DA Fritaget for underskrift

DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE Allkirjanõudest loobutud

EL Δεν απαιτείται υπογραφή

ES Dispensa de firma

FR Dispense de signature

HR Oslobođeno potpisa

IT Dispensa dalla firma

LV Derīgs bez paraksta

LT Leista nepasirašyti

HU Aláírás alól mentesítve

MT Firma mhux meħtieġa

NL Van ondertekening vrijgesteld

PL Zwolniony ze składania podpisu

PT Dispensada a assinatura

RO Dispensă de semnătură

SL Opustitev podpisa

SK Upustenie od podpisu

FI Vapautettu allekirjoituksesta

SV Befrielse från underskrift

EN Signature waived

Dispensa dalla firma - 99207

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO GENERALNEJ

PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE PIIRAMATU KASUTAMINE

ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR UTILISATION NON LIMITÉE

HR NEOGRANIČENA UPORABA

IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MT UŻU MHUX RISTRETT

NL GEBRUIK ONBEPERKT

PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO UTILIZARE NELIMITATĂ

SL NEOMEJENA UPORABA

SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN UNRESTRICTED USE

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209

BG Разни

CS Různí

DA Diverse

DE Verschiedene

EE Erinevad

EL Διάφορα

ES Varios

FR Divers

HR Razni

IT Vari

LV Dažādi

LT Įvairūs

HU Többféle

MT Diversi

NL Diverse

PL Różne

PT Diversos

RO Diverși

SL Razno

SK Rôzne

FI Useita

SV Flera

EN Various

Vari - 99211

BG Насипно

CS Volně loženo

DA Bulk

DE Lose

EE Pakendamata

EL Χύμα

ES A granel

FR Vrac

HR Rasuto

IT Alla rinfusa

LV Berams(lejams)

LT Nesupakuota

HU Ömlesztett

MT Bil-kwantità

NL Los gestort

PL Luzem

PT A granel

RO Vrac

SL Razsuto

SK Voľne ložené

FI Irtotavaraa

SV Bulk

EN Bulk

Alla rinfusa - 99212

BG Изпращач

CS Odesílatel

DA Afsender

DE Versender

EE Saatja

EL Αποστολέας

ES Expedidor

FR Expéditeur

HR Pošiljatelj

IT Speditore

LV Nosūtītājs

LT Siuntėjas

HU Feladó

MT Min jikkonsenja

NL Afzender

PL Nadawca

PT Expedidor

RO Expeditor

SL Pošiljatelj

SK Odosielateľ

FI Lähettäjä

SV Avsändare

EN Consignor»

Speditore - 99213


(*1)  La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.

(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(*2)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(*4)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(*5)  Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

(*6)  Convenzione relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

(*7)  Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza.

(*8)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).


ALLEGATO II

«ALLEGATO C

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS)

NOTE INTRODUTTIVE

1.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico, nonché alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.

3.

Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

4.

Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II.

5.

Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6.

La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali.

7.

La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione.

8.

Gli Stati membri possono utilizzare i codici nazionali per i dati 1/11 Regime aggiuntivo, 2/2 Menzioni speciali, 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari, 4/3 Calcolo delle imposte (tipo di imposta), 4/4 Calcolo delle imposte (base imponibile) e 6/17 Codice delle merci (codici aggiuntivi nazionali). Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

TITOLO I

Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

Numero d'ordine del dato

Denominazione del dato

Formato del dato

(Tipo/Lunghezza)

Elenco dei codici nel titolo II

(S/N)

Cardinalità a livello di intestazione

Cardinalità a livello di articolo

Note

1/1

Tipo di dichiarazione

a2

S

1x

 

 

1/2

Tipo di dichiarazione supplementare

a1

S

1x

 

 

1/6

Numero di articolo

n..5

N

 

1x

 

1/8

Firma/autenticazione

an..35

N

1x

 

 

1/10

Regime

Codice regime richiesto: an2 +

Codice regime precedente: an2

S

 

1x

 

1/11

Regime aggiuntivo

Codici unionali: a1 + an2

OPPURE

Codici nazionali: n1 + an2

S

 

99x

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

2/1

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Tipo di documento precedente: an..3 +

Riferimento del documento precedente: an..35 +

Identificatore degli articoli: n..5 +

Tipo di colli: an..2

Numero di colli: n..8

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

Quantità: n..16,6

S

9,999x

99x

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

2/2

Menzioni speciali

Versione codificata

(Codici unionali): n1 + an4

OPPURE

(codici nazionali): a1 + an4

OPPURE

Descrizione con testo libero: an..512

S

99x

99x

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

2/3

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3 + (se applicabile)

Identificativo del documento: an..35

OPPURE

Tipo di documento (codici nazionali): n1 + an3 + (se applicabile)

Identificativo del documento: an..35

+ (se applicabile) Nome dell'autorità di emissione: an..70 +

Data di validità: n8 (aaaammgg) +

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

Quantità: n..16,6 +

Codice valuta: a3 +

Importo: n..16,2

S

99x

99x

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

2/4

Numero di riferimento/UCR

an..35

N

1x

1x

Questo dato può assumere la forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti.

2/5

LRN

an..22

N

1x

 

 

2/6

Dilazione di pagamento

an..35

N

1x

 

 

2/7

Identificazione del deposito

Tipo di deposito: a1 +

Identificativo del deposito: an..35

S

1x

 

 

3/1

Esportatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Codice paese:

I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori (1) per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, è possibile utilizzare il codice “00200” insieme a un elenco degli esportatori a norma delle note descritte per il dato 3/1 Esportatore al titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3/2

N. di identificazione dell'esportatore

an..17

N

1x

1x

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II.

3/15

Importatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/16

N. di identificazione dell'importatore

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/17

Dichiarante

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/18

N. di identificazione del dichiarante

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/19

Rappresentante

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/20

N. di identificazione del rappresentante

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

n1

S

1x

 

 

3/24

Venditore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/25

N. di identificazione del venditore

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/26

Acquirente

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/27

N. di identificazione dell'acquirente

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/37

N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento

Codice ruolo: a..3 +

Identificativo: an..17

S

99x

99x

I codici ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento sono definiti nel titolo II.

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/39

Numero di identificazione del titolare dell'autorizzazione

Codice del tipo di autorizzazione: an..4 +

Identificativo: an..17

N

99x

 

Per il codice del tipo di autorizzazione devono essere utilizzati i codici definiti nell'allegato A per il dato 1/1 Tipo di codice domanda/decisione.

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/40

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Codice ruolo: an3 +

Numero di identificazione IVA: an..17

S

99x

99x

I codici ruolo dei riferimenti fiscali aggiuntivi sono definiti nel titolo II.

3/41

N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione preventiva di una dichiarazione doganale

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/45

N. di identificazione della persona che presta la garanzia

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/46

N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

4/1

Condizioni di consegna

Versione codificata: Codice INCOTERM: a3 + UN/LOCODE: an..17

OPPURE

Descrizione con testo libero:

Codice INCOTERM: a3 + codice paese: a2 + nome del luogo: an..35

S

1x

 

I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II. Il codice previsto per la descrizione del luogo deve essere conforme alla struttura dell'UN/LOCODE. Se non esiste alcun codice UN/LOCODE per il luogo, utilizzare il codice paese indicato per il dato 3/1 Esportatore seguito dal nome del luogo.

4/3

Calcolo delle imposte — Tipo di imposta

Codici unionali: a1 + n2

OPPURE

Codici nazionali: n1 + an2

S

 

99x

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

4/4

Calcolo delle imposte — Base imponibile

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..6 +

Quantità: n..16,6

OPPURE

Importo: n..16,2

N

 

99x

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori sarà an.. 6, ma non sarà mai un formato n.. 6, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato sarà n..6.

4/5

Calcolo delle imposte — Aliquota d'imposta

n..17,3

N

 

99x

 

4/6

Calcolo delle imposte — Importo della tassa da versare

n..16,2

N

 

99x

 

4/7

Calcolo delle imposte - Totale

n..16,2

N

 

1x

 

4/8

Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento

a1

S

 

99x

 

4/9

Aggiunte e detrazioni

Codice: a2 +

Importo: n..16,2

S

99x

99x

 

4/10

Valuta della fattura

a3

N

1x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

4/11

Importo totale fatturato

n..16,2

N

1x

 

 

4/12

Unità monetaria interna

a3

N

1x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

4/13

Indicatori di valutazione

an4

S

 

1x

 

4/14

Prezzo/importo dell'articolo

n..16,2

N

 

1x

 

4/15

Tasso di cambio

n..12,5

N

1x

 

 

4/16

Metodo di valutazione

n1

S

 

1x

 

4/17

Preferenza

n3 (n1+n2)

S

 

1x

La Commissione pubblicherà periodicamente l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e note.

4/18

Valore

Codice valuta: a3 +

Valore: n..16,2

N

 

1x

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

4/19

Spese di trasporto a destinazione finale

Codice valuta: a3 +

Importo: n..16,2

N

1x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

5/8

Codice del paese di destinazione

a2

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166 alfa-2.

5/9

Codice della regione di destinazione

an..9

N

1x

1x

I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.

5/14

Codice paese di spedizione/esportazione

a2

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/15

Codice del paese di origine

a2

N

 

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/16

Codice del paese di origine preferenziale

an..4

N

 

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Se la prova dell'origine si riferisce a un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

5/23

Ubicazione delle merci

Paese: a2 +

Tipo di ubicazione: a1 +

Qualificatore dell'identificazione: a1 +

In forma codificata:

Identificazione dell'ubicazione: an..35 +

Identificativo supplementare: n..3

OPPURE

Descrizione con testo libero

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

S

1x

 

La struttura del codice è definita nel titolo II.

5/26

Ufficio doganale di presentazione

an8

N

1x

 

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/27

Ufficio doganale di controllo

an8

N

1x

 

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/31

Data di accettazione

n8 (aaaammgg)

N

1x

1x

 

6/1

Massa netta (kg)

n..16,6

N

 

1x

 

6/2

Unità supplementari

n..16,6

N

 

1x

 

6/5

Massa lorda (kg)

n..16,6

N

1x

1x

 

6/8

Descrizione delle merci

an..512

N

 

1x

 

6/9

Tipo di colli

an..2

N

 

99x

L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente della raccomandazione UNECE 21.

6/10

Numero di colli

n..8

N

 

99x

 

6/11

Marchi di spedizione

an..512

N

 

99x

 

6/13

Codice CUS

an8

N

 

1x

Codice assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).

6/14

Codice della merce - codice della nomenclatura combinata

an..8

N

 

1x

 

6/15

Codice della merce - codice TARIC

an2

N

 

1x

Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

6/16

Codice della merce - codice/i aggiuntivo/i TARIC

an4

N

 

99x

Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi).

6/17

Codice merci — Codice o codici aggiuntivi nazionali

an..4

N

 

99x

Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.

6/18

Totale dei colli

n..8

N

1x

 

 

6/19

Tipo di merci

an..3

N

 

1x

Si deve utilizzare l'elenco di codici 136 UPU.

7/2

Container

n1

S

1x

 

 

7/4

Modo di trasporto fino alla frontiera

n1

S

1x

 

 

7/5

Modo di trasporto interno

n1

N

1x

 

Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera.

7/9

Identità del mezzo di trasporto all'arrivo

Tipo di identificazione: n2 +

Numero di identificazione: an..35

N

1x

 

Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.

7/10

Numero di identificazione del container

an..17

N

9,999x

9,999x

 

7/15

Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

a2

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

8/1

Numero d'ordine del contingente

an6

N

 

1x

 

8/2

Tipo di garanzia

Tipo di garanzia: an 1

S

9x

 

 

8/3

Riferimento della garanzia

GRN: an..24 +

Codice di accesso: an..4 +

Codice valuta: a3 +

Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

Ufficio doganale di garanzia: an8

OPPURE

Altro riferimento della garanzia: an..35+

Codice di accesso: an..4 +

Codice valuta: a3 +

Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

Ufficio doganale di garanzia: an8

N

99x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

8/5

Natura dell'operazione

n..2

N

1x

1x

Devono essere utilizzati i codici di una cifra elencati nella colonna A della tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 113/2010 (2) della Commissione (2). Se si utilizzano dichiarazioni doganali su supporto cartaceo, tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella n. 24.

Gli Stati membri possono eventualmente prevedere una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella. Se si utilizzano dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo, la seconda cifra deve essere inserita nella parte destra della casella n. 24.

8/6

Valore statistico

n..16,2

N

 

1x

 

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

CODICI

1.   INTRODUZIONE

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni e notifiche standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

2.   CODICI

1/1.   Tipo di dichiarazione

IM

:

Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Per il vincolo di merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato D, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

CO

:

Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) o della direttiva 2008/118/CE (4) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alla colonna H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato D, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

1/2.   Tipo di dichiarazione supplementare

A

per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice)

B

per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice)

C

per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del codice)

D

per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice

E

per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice

F

per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'articolo 171 del codice

R

Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione a norma dell'articolo 249 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 337 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

X

per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E

S

per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F

Z

per una dichiarazione complementare nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice.

1/10.   Regime

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale.

Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

00

Indica che non esiste un regime precedente (a).

01

Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Esempio

:

Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Germania e proseguono a destinazione delle Isole Canarie.

07

Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate.

Esempi

:

Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

40

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

Esempi:

Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise

Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania

Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

42

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione

:

L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi.

Esempi

:

Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale.

Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

43

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio

:

Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione.

44

Uso finale

Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

Esempio

:

Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea.

Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

45

Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale

Spiegazione

:

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempi

:

Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale il pagamento delle accise è sospeso.

Prodotti sottoposti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro.

46

Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

Spiegazione

:

Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

Esempio

:

Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo.

48

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose.

Spiegazione

:

Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

51

Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo

Spiegazione

:

perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

53

Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea.

Spiegazione

:

Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea.

Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice.

Esempio

:

Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

54

Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

Spiegazione

:

Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

Esempio

:

Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

61

Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.

Spiegazione

:

Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

63

Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione

:

L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi.

Esempi

:

Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

Prodotti sottoposti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

68

Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempio

:

Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale.

71

Vincolo delle merci al regime di deposito doganale

76

Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice.

Esempio

:

Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7)).

A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice).

In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione.

77

Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Esempio

:

Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12)).

78

Vincolo di merci al regime di zona franca a)

95

Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate.

Esempio

:

Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

96

Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

Esempio

:

Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso.

Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali

Colonne (intestazione della tabella nell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446)

Dichiarazioni

Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso

H1

Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68

H2

Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale

71

H3

Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea

53

H4

Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo

51

H5

Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

40, 42, 61, 63, 95, 96

H6

Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica

01, 07, 40

I1

Dichiarazione semplificata di importazione

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

1/11.   Regime aggiuntivo

Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito:

Perfezionamento attivo

Axx

Perfezionamento passivo

Bxx

Franchigie

Cxx

Ammissione temporanea

Dxx

Prodotti agricoli

Exx

Altro

Fxx


Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)

Codice

Descrizione

 

Importazione

A04

Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)

A10

Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo


Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

Codice

Descrizione

 

Importazione

B02

Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci)

B03

Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard)

B06

Prodotti trasformati rispediti - solo IVA


Franchigie dai dazi doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio)  (*1)

Codice

Descrizione

N. dell'articolo

C01

Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

3

C02

Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio

12, paragrafo 1

C03

Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio

12, paragrafo 2

C04

Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

17

C06

Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

21

C07

Spedizioni di valore trascurabile

23

C08

Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

25

C09

Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione

28

C10

Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro

34

C11

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009

42

C12

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009

43

C13

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

44-45

C14

Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione

51

C15

Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

53

C16

Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

54

C17

Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

57

C18

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

59

C19

Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

60

C20

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti

61, paragrafo 1 a)

C21

Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti

66

C22

Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).

67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

C23

Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

C24

Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

C25

Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

C26

Merci importate e destinate alle vittime di calamità

74

C27

Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

81, lett. a)

C28

Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti

82, lett. a)

C29

Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato

85

C30

Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale

86

C31

Stampati a carattere pubblicitario

87

C32

Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile

90, lett. a)

C33

Merci importate per esami, analisi o prove

95

C34

Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

102

C35

Documentazione a carattere turistico

103

C36

Documentazione di varia natura

104

C37

Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

105

C38

Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

106

C39

Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

107

C40

Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra

112

C41

Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

113

C42

Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno)

9, paragrafo 1

C43

Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)

10

C44

Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione

20

C45

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione

35

C46

Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali.

38

C47

Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo

39

C48

Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA

41

C49

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose

61, paragrafo 1, lett. b)

C50

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito

61, paragrafo 1, lettera c)

C51

Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

81, lett. b)

C52

Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione

81, lett. c)

C53

Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale

81, lettera d)

C54

Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti

82, lett. b)

C55

Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia

82, lett. c)

C56

Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine

89

C57

Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile

90, paragrafo 1, lett. b)

C58

Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione

90, paragrafo 1, lettera c)

C59

Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile

90, paragrafo 1, lettera d)

C60

Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a)

C61

Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1 a)


Ammissione temporanea

Codice

Descrizione

N. dell'articolo

D01

Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)

208 e 209

D02

Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)

210 e 211

D03

Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne

212

D04

Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva

219

D05

Materiale destinato al conforto dei marittimi

220

D06

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

221

D07

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

222

D08

Animali (di età minima di dodici mesi)

223

D09

Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

224

D10

Supporti del suono, di immagini o d'informazione

225

D11

Materiale promozionale

225

D12

Materiali professionali

226

D13

Materiali pedagogici e scientifici

227

D14

Imballaggi, pieni

228

D15

Imballaggi, vuoti

228

D16

Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

229

D17

Utensili e strumenti speciali

230

D18

Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni

231, lett. a)

D19

Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita

231, lett. b)

D20

Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)

231, lett. c)

D21

Campioni

232

D22

Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi)

233

D23

Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita

234, paragrafo 1

D24

Spedizioni in visione (sei mesi)

234, paragrafo 2

D25

Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato

234, paragrafo 3, lett. a)

D26

Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta

234, paragrafo 3, lett. b)

D27

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

235

D28

Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico

236, lett. b)

D29

Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi

236, lett. a)

D30

Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio

216

D51

Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione

206


Prodotti agricoli

Codice

Descrizione

Importazione

 

E01

Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6)

E02

Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011) (*2)  (*3)


Altro

Codice

Descrizione

 

Importazione

F01

Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)

F02

Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole)

F03

Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci riparate o riattate)

F04

Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice)

F05

Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE)

F06

Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

F07

Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice)

F15

Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)

F16

Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale

F21

Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F22

Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F44

Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'articolo 86, paragrafo 3, del codice

F45

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) (*4)

F46

Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice

F47

Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice

F48

Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE

F49

Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE

2/1.   Dichiarazione semplificata/Documento precedente

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–).

1.   Il primo elemento (an..3)

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti esposto di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: Elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei container

235

Bolle di consegna

270

Distinta del carico

271

Fattura proforma

325

Dichiarazione di custodia temporanea

337

Dichiarazione sommaria di entrata

355

Fattura commerciale

380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere (house)

703

Polizza di carico principale (master)

704

Polizza di carico

705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house)

714

Lettera di vettura ferroviaria

720

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale (master)

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documenti di trasporto multimodale/combinato

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Dichiarazione di transito comune/unionale - Spedizioni miste (T)

820

Dichiarazione di transito comune/unionale esterno (T1)

821

Dichiarazione di transito comune/unionale interno (T2)

822

Documento di controllo T5

823

Prova della posizione doganale di merci unionali T2L

825

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

CLE

Bollettino d'informazione INF3

IF3

Manifesto di carico - procedura semplificata

MNS

Dichiarazione/Notifica MRN

MRN

Dichiarazione di transito unionale interno - articolo 227 del codice

T2F

Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF

T2G

Prova T2M

T2M

Dichiarazione semplificata

SDE

Altro

ZZZ

Il codice “CLE” incluso in questo elenco corrisponde a “data e riferimento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante” (articolo 182, paragrafo 1, del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg.

2.   Il secondo elemento (an..35)

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo

Contenuto

Formato

Esempi

1

Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

n2

15

2

Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2)

a2

RO

3

Identificativo unico del messaggio per anno e per paese

an 12

9876AB889012

4

Identificativo del regime

a1

B

5

Cifra di controllo

an1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime

Codice

Regime

Colonne corrispondenti nella tabella del titolo I, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

A

Solo esportazione

B1, B2, B3 o C1

B

Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita

Combinazioni di A1 o A2 con B1, B2, B3 o C1

C

Solo dichiarazione sommaria di uscita

A1 o A2

D

Notifica di riesportazione

A3

E

Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

B4

J

Solo dichiarazione di transito

D1, D2 o D3

K

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

Combinazioni di D1, D2 o D3 con A1 o A2

L

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

Combinazioni di D1, D2 o D3 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5

M

Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci

E1, E2

R

Solo dichiarazione di importazione

H1, H2, H3, H4, H6, H7 (*5) o I1

S

Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

Combinazioni di H1, H2, H3, H4, H6, H7 (*5) o I1 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5

T

Solo dichiarazione sommaria di entrata

F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c o F5

V

Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali

H5

3.   Il terzo elemento (n..5)

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nella dichiarazione sommaria o nel documento precedente.

Esempi:

l'articolo interessato della dichiarazione era al 5o posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero “238544”. Il codice corrispondente è pertanto “821-238544-5” (“821” per il regime di transito, “238544” per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e “5” per il numero dell'articolo);

le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l'MRN “16DE9876AB889012R1”. Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto “SDE-16DE9876AB889012R1” (“SDE” per la dichiarazione semplificata, “16DE9876AB889012R1” per l'MRN del documento).

Se il documento di cui sopra è redatto utilizzando la dichiarazione in dogana su carta (DAU), l'abbreviazione si compone dei codici previsti per la prima suddivisione del dato 1/1 Tipo di dichiarazione (IM, CO e UE).

Se, in caso di dichiarazioni di transito su carta, occorre inserire più di un riferimento e gli Stati membri prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 2/2 Menzioni speciali.

2/2.   Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione unionale non preveda che il codice sostituisca il testo.

Esempio: in caso d'identità tra dichiarante e speditore, si deve inserire il codice 00300.

La legislazione unionale prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite nei dati diversi dal dato 2/2 Menzioni speciali. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni da inserire specificamente nel dato 2/2 Menzioni speciali.

Menzioni speciali - Codice XXXXX

Categoria generale — Codice 0xxxx

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione in dogana

“Autorizzazione semplificata”

00100

Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Numerosi documenti o parti

“Vari”

00200

Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Identità tra dichiarante e speditore

“Speditore”

00300

Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Identità tra dichiarante e esportatore

“Esportatore”

00400

Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Identità tra dichiarante e importatore

“Importatore”

00500

Articolo 176, paragrafo 1, lettera c), e articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento del perfezionamento attivo

“PA” e il pertinente numero di autorizzazione o “numero INF”

00700

Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)

“PA MCP”

00800

Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento dell'ammissione temporanea

“AT” e il pertinente numero di autorizzazione

00900


Importazione: Codice 1xxxx

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

“Destinatario sconosciuto”

10600


Altro: Codice 4xxxx

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali

“Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali”

40100

2/3.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

b)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad esempio: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

2/7.   Identificazione del deposito

Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di due elementi:

il carattere che identifica il tipo di deposito:

R

Deposito doganale pubblico di tipo I

S

Deposito doganale pubblico di tipo II

T

Deposito doganale pubblico di tipo III

U

Deposito doganale privato

V

Strutture di deposito per la custodia temporanea di merci

S

Deposito non doganale

Z

Zona franca

il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro al momento del rilascio dell'autorizzazione quando tale autorizzazione è rilasciata.

3/1.   Esportatore

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni in dogana su carta e gli Stati membri prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 2/2 Menzioni speciali.

3/2.   N. di identificazione dell'esportatore

Il codice EORI è strutturato nel modo seguente:

Campo

Contenuto

Formato

1

Identificativo dello Stato membro (codice paese)

a2

2

Identificativo unico in uno Stato membro

an..15

Codice paese: Si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo I per quanto riguarda il codice paese del dato 3/1 Esportatore.

La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente:

Campo

Contenuto

Formato

1

Codice paese

a2

2

Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo

an..15

3/21.   Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2

Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

3

Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/37.   N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento

Questo dato è costituito da due elementi:

1.   Codice ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

CS

Consolidatore

Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

FW

Spedizioniere

Parte che organizza la spedizione di merci

MF

Fabbricante

Parte che fabbrica le merci

WH

Depositario

Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

2.   N. di identificazione della parte

La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/40.   N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Questo dato è costituito da due elementi:

1.   Codice ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

FR1

Importatore

Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE

FR2

Acquirente

Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE

FR3

Rappresentante fiscale

Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore

FR4

Titolare dell'autorizzazione di dilazione di pagamento

Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE

FR5

Venditore (IOSS)

Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva

FR7

Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA

Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE

2.   Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue:

Campo

Contenuto

Formato

1

Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL)

a2

2

Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE

an..15

4/1.   Condizioni di consegna

I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni sono i seguenti:

Prima suddivisione

Significato

Seconda suddivisione

Codice Incoterm

Incoterm - CCI/CEE

Luogo da precisare

Codici applicabili a tutti i modi di trasporto

EXW (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Franco fabbrica

Luogo di consegna convenuto

FCA (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Franco vettore

Luogo di consegna convenuto

CPT (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Trasporto pagato fino a

Luogo di destinazione convenuto

CIP (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a

Luogo di destinazione convenuto

DAT (Incoterm 2010)

Reso al terminal

Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

DPU (Incoterm 2020)

Reso al luogo di destinazione scaricato

Luogo di destinazione convenuto

DAP (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Reso al luogo di destinazione

Luogo di destinazione convenuto

DDP (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Reso sdoganato

Luogo di destinazione convenuto

Codici applicabili al trasporto marittimo e in acque interne

FAS (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Franco sotto bordo

Porto d'imbarco convenuto

FOB (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Franco a bordo

Porto d'imbarco convenuto

CFR (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Costo e nolo

Porto di destinazione convenuto

CIF (Incoterm 2010

o Incoterm 2020)

Costo, assicurazione e nolo

Porto di destinazione convenuto

XXX

Altre condizioni di consegna

Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

4/3.   Calcolo delle imposte — Tipo di imposta

I codici applicabili sono i seguenti:

A00

Dazio all'importazione

A30

Dazi antidumping definitivi

A35

Dazi antidumping provvisori

A40

Dazi compensativi definitivi

A45

Dazi compensativi provvisori

B00

IVA

C00

Dazio all'esportazione

E00

Dazi percepiti per altri paesi

4/8.   Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento

I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

A

Pagamento in contanti

B

Pagamento con carta di credito

C

Pagamento con assegno

D

Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)

E

Dilazione di pagamento

G

Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE)

H

Trasferimento elettronico dei fondi

J

Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi

K

Credito accise o rimborso accise

P

Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale

R

Garanzia dell'importo da corrispondere

S

Garanzia individuale

T

Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale

U

Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente

V

Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale

O

Garanzia presso l'organismo d'intervento

4/9.   Aggiunte e detrazioni

Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice):

AB

commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto

AD

container e imballaggio

AE

materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate

AF

utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate

AG

materiali consumati nella produzione delle merci importate

AH

i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate

AI

corrispettivi (royalty) e diritti di licenza

AJ

proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore

AK

le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea

AL

pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice)

AN

Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice):

BA

le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione

BB

le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione

BC

i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci

BD

gli oneri per interessi

BE

le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate

BF

le commissioni di acquisto.

BG

detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

4/13.   Indicatori di valutazione

Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è “0” o “1”.

Ciascuna cifra “1” o “0” indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione.

1a cifra

:

relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no

2a cifra

:

restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice

3a cifra

:

la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice

4a cifra

:

la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore.

Esempio

:

se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice "1000".

4/16.   Metodo di valutazione

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

Codice

Articolo pertinente del codice

Metodo

1

70

Valore di transazione delle merci importate

2

74, paragrafo 2, lettera a)

Valore di transazione di merci identiche

3

74, paragrafo 2, lettera b)

Valore di transazione di merci similari

4

74, paragrafo 2, lettera c)

Metodo deduttivo

5

74, paragrafo 2, lettera d)

Metodo del valore calcolato

6

74, paragrafo 3

Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

4/17.   Preferenza

Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

I codici applicabili sono:

(1)   Prima cifra del codice

1

Regime tariffario “erga omnes”

2

Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

3

Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2

4

Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea

(2)   Le due cifre seguenti del codice

00

Nessuno dei casi seguenti

10

Sospensione tariffaria

18

Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto

19

Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente

20

Contingente tariffario (*6)

25

Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (*6)

28

Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (*6)

50

Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

5/23.   Ubicazione delle merci

Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 3/1 Esportatore.

Per il tipo di luogo utilizzare i codici indicati di seguito:

A

Luogo designato

B

Luogo autorizzato

C

Luogo approvato

D

Altro

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore

Identificativo

Descrizione

T

Codice postale

Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.

U

UN/LOCODE

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

V

Identificativo dell'ufficio doganale

Utilizzare i codici specificati nel dato 17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita

W

Coordinate GNSS

Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest.

Esempi: 44.424896o/8.774792o o

50.838068o/ 4.381508o

X

Codice EORI

Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più siti, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.

S

Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.

Z

Indirizzo

Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

Se il codice “X” (codice EORI) o “Y” (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

7/2.   Container

I codici applicabili sono:

0

Merci non trasportate in container

1

Merci trasportate in container

7/4.   Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

1

Trasporto via mare

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

9

Modo sconosciuto (propulsione propria)

8/2.   Tipo di garanzia

Codici relativi ai tipi di garanzia

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

0

Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)

1

Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice)

2

Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice)

3

Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice)

4

Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160)

5

Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) (articolo 89, paragrafo 9, del codice)

I

Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice)

8

Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice)

B

Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR

C

Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice)

D

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

E

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c, del codice)

F

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c, del codice)

G

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

H

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice)

TITOLO III

Versioni linguistiche e relativi codici

Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici

Versioni linguistiche

Codici

BG Ограничена валидност

CS Omezená platnost

DA Begrænset gyldighed

DE Beschränkte Geltung

EE Piiratud kehtivus

EL Περιορισμένη ισχύς

ES Validez limitada

FR Validité limitée

HR Ograničena valjanost

IT Validità limitata

LV Ierobežots derīgums

LT Galiojimas apribotas

HU Korlátozott érvényű

MT Validità limitata

NL Beperkte geldigheid

PL Ograniczona ważność

PT Validade limitada

RO Validitate limitată

SL Omejena veljavnost

SK Obmedzená platnost

FI Voimassa rajoitetusti

SV Begränsad giltighet

EN Limited validity

Validità limitata - 99200

BG Освободено

CS Osvobození

DA Fritaget

DE Befreiung

EE Loobutud

EL Απαλλαγή

ES Dispensa

FR Dispense

HR Oslobođeno

IT Dispensa

LV Derīgs bez zīmoga

LT Leista neplombuoti

HU Mentesség

MT Tneħħija

NL Vrijstelling

PL Zwolnienie

PT Dispensa

RO Dispensă

SL Opustitev

SK Upustenie

FI Vapautettu

SV Befrielse

EN Waiver

Dispensa - 99201

BG Алтернативно доказателство

CS Alternativní důkaz

DA Alternativt bevis

DE Alternativnachweis

EE Alternatiivsed tõendid

EL Εναλλακτική απόδειξη

ES Prueba alternativa

FR Preuve alternative

HR Alternativni dokaz

IT Prova alternativa

LV Alternatīvs pierādījums

LT Alternatyvusis įrodymas

HU Alternatív igazolás

MT Prova alternattiva

NL Alternatief bewijs

PL Alternatywny dowód

PT Prova alternativa

RO Probă alternativă

SL Alternativno dokazilo

SK Alternatívny dôkaz

FI Vaihtoehtoinen todiste

SV Alternativt bevis

EN Alternative proof

Prova alternativa - 99202

BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава)

CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)

DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt…… (navn og land)

DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……. (nimi ja riik)

EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina…… (nombre y país)

FR Différences: marchandises présentées au bureau…… (nom et pays) …… (nom et pays)

HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts)

LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)

HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż)

NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange- bracht …… (naam en land)

PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)

PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara)

SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država)

SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina).

FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99

BG Извеждането от ……… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č …

DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. …

DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/ Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piir- anguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

ES Salida de …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …

FR Sortie de…… soumise à des restrictions ou à des impositions par le Règlement ou la directive/ décision no …

HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br. …

IT Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …

LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,

HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir¬ ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfize- ésénekkötelezettsége alá esik

MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall- restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o…

RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impo- zitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …

SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. …

SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….

FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬ vin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

EN Exit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation /Directive/Decision No …

Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … — 99204

BG Одобрен изпращач

CS Schválený odesílatel

DA Godkendt afsender

DE Zugelassener Versender

EE Volitatud kaubasaatja

EL Εγκεκριμένος αποστολέας

ES Expedidor autorizado

FR Expéditeur agréé

HR Ovlašteni pošiljatelj

IT Speditore autorizzato

LV Atzītais nosūtītājs

LT Įgaliotasis siuntėjas

HU Engedélyezett feladó

MT Awtorizzat li jibgħat

NL Toegelaten afzender

PL Upoważniony nadawca

PT Expedidor autorizado

RO Expeditor agreat

SL Pooblaščeni pošiljatelj

SK Schválený odosielateľ

FI Valtuutettu lähettäjä

SV Godkänd avsändare

EN Authorised consignor

Speditore autorizzato — 99206

BG Освободен от подпис

CS Podpis se nevyžaduje

DA Fritaget for underskrift

DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE Allkirjanõudest loobutud

EL Δεν απαιτείται υπογραφή

ES Dispensa de firma

FR Dispense de signature

HR Oslobođeno potpisa

IT Dispensa dalla firma

LV Derīgs bez paraksta

LT Leista nepasirašyti

HU Aláírás alól mentesítve

MT Firma mhux meħtieġa

NL Van ondertekening vrijgesteld

PL Zwolniony ze składania podpisu

PT Dispensada a assinatura

RO Dispensă de semnătură

SL Opustitev podpisa

SK Upustenie od podpisu

FI Vapautettu allekirjoituksesta

SV Befrielse från underskrift

EN Signature waived

Dispensa dalla firma - 99207

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE PIIRAMATU KASUTAMINE

ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR UTILISATION NON LIMITÉE

HR NEOGRANIČENA UPORABA

IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MT UŻU MHUX RISTRETT

NL GEBRUIK ONBEPERKT

PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO UTILIZARE NELIMITATĂ

SL NEOMEJENA UPORABA

SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN UNRESTRICTED USE

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209

BG Разни

CS Různí

DA Diverse

DE Verschiedene

EE Erinevad

EL Διάφορα

ES Varios

FR Divers

HR Razni

IT Vari

LV Dažādi

LT Įvairūs

HU Többféle

MT Diversi

NL Diverse

PL Różne

PT Diversos

RO Diverși

SL Razno

SK Rôzne

FI Useita

SV Flera

EN Various

Vari - 99211

BG Насипно

CS Volně loženo

DA Bulk

DE Lose

EE Pakendamata

EL Χύμα

ES A granel

FR Vrac

HR Rasuto

IT Alla rinfusa

LV Berams(lejams)

LT Nesupakuota

HU Ömlesztett

MT Bil-kwantità

NL Los gestort

PL Luzem

PT A granel

RO Vrac

SL Razsuto

SK Voľne ložené

FI Irtotavaraa

SV Bulk

EN Bulk

Alla rinfusa - 99212

BG Изпращач

CS Odesílatel

DA Afsender

DE Versender

EE Saatja

EL Αποστολέας

ES Expedidor

FR Expéditeur

HR Pošiljatelj

IT Speditore

LV Nosūtītājs

LT Siuntėjas

HU Feladó

MT Min jikkonsenja

NL Afzender

PL Nadawca

PT Expedidor

RO Expeditor

SL Pošiljatelj

SK Odosielateľ

FI Lähettäjä

SV Avsändare

EN Consignor»

Speditore - 99213


(1)  OJ L 328, 28.11.2012, p. 7-15.

(2)  Commission Regulation (EU) No 113/2010 of 9 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards trade coverage, definition of the data, compilation of statistics on trade by business characteristics and by invoicing currency, and specific goods or movements (OJ L 37, 10.2.2010, p. 1).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(*3)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(*4)  Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

(*5)  H7 quale definito nell'allegato B, titolo I, capo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. È limitato alle situazioni in cui la dichiarazione di importazione è indicata come documento precedente in una dichiarazione successiva.

(*6)  Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza.

(*7)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).


ALLEGATO III

«ALLEGATO 21-03

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 1

N. del dato (1)

Nome/denominazione del dato/della classe (2)

Nome/denominazione del sottodato/della sottocategoria

Nome del sottodato

11 01 000 000

Tipo di dichiarazione

 

 

11 02 000 000

Tipo di dichiarazione supplementare

 

 

11 03 000 000

Numero di articolo

 

 

11 09 001 000

Regime

Regime richiesto

 

11 09 002 000

Regime

Regime precedente

 

11 10 000 000

Regime aggiuntivo

 

 

12 03 001 000

Documento giustificativo

Numero di riferimento

 

12 03 002 000

Documento giustificativo

Tipo

 

12 03 010 000

Documento giustificativo

Nome dell'autorità di emissione

 

12 04 001 000

Riferimento aggiuntivo

Numero di riferimento

 

12 04 002 000

Riferimento aggiuntivo

Tipo

 

12 05 001 000

Documento di trasporto

Numero di riferimento

 

12 05 002 000

Documento di trasporto

Tipo

 

12 12 001 000

Autorizzazione

Numero di riferimento

 

12 12 002 000

Autorizzazione

Tipo

 

12 12 080 000

Autorizzazione

Titolare dell'autorizzazione

 

13 01 017 000

Esportatore

Numero di identificazione

 

13 01 018 020

Esportatore

 

Paese

13 03 017 000

Destinatario

Numero di identificazione

 

13 04 017 000

Importatore

Numero di identificazione

 

13 04 018 020

Importatore

 

Paese

13 05 017 000

Dichiarante

Numero di identificazione

 

13 16 031 000

Riferimenti fiscali aggiuntivi

Ruolo

 

13 16 034 000

Riferimenti fiscali aggiuntivi

Numero di identificazione IVA

 

14 03 039 000

Dazi e imposte

Tipo di imposta

 

14 03 038 000

Dazi e imposte

Metodo di pagamento

 

14 03 042 000

Dazi e imposte

Importo della tassa da versare

 

14 03 040 000

Dazi e imposte

Base imponibile

 

14 03 040 041

Dazi e imposte

 

Aliquota

14 03 040 005

Dazi e imposte

 

Unità di misura e qualificatore

14 03 040 006

Dazi e imposte

 

Quantità

14 03 040 014

Dazi e imposte

 

Importo

14 10 000 000

Metodo di valutazione

 

 

14 11 000 000

Preferenza

 

 

16 03 000 000

Paese di destinazione

 

 

16 06 000 000

Paese di spedizione

 

 

16 08 000 000

Paese di origine

 

 

16 09 000 000

Paese di origine preferenziale

 

 

18 01 000 000

Massa netta

 

 

18 02 000 000

Unità supplementari

 

 

18 04 000 000

Massa lorda

 

 

18 05 000 000

Descrizione delle merci

 

 

18 06 004 000

Imballaggio

Numero di colli

 

18 09 056 000

Codice delle merci

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

 

18 09 057 000

Codice delle merci

Codice della nomenclatura combinata

 

18 09 058 000

Codice delle merci

Codice TARIC

 

18 09 059 000

Codice delle merci

Codice addizionale TARIC

 

18 09 060 000

Codice delle merci

Codice addizionale nazionale

 

19 01 000 000

Indicatore del container

 

 

19 03 000 000

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

 

19 04 000 000

Modo di trasporto interno

 

 

19 07 063 000

Materiale di trasporto

Numero di identificazione del container

 

99 01 000 000

Numero d'ordine del contingente

 

 

99 06 000 000

Valore statistico

 

 

- -

Data di accettazione della dichiarazione (3)

 

 

- -

Numero della dichiarazione (riferimento unico) (4)

 

 

- -

Emittente (5)

 

 


(1)  I formati e le cardinalità dei requisiti in materia di dati della colonna “N. del dato” sono gli stessi indicati nell'allegato B.

(2)  Per la classe di dati stampati in corsivo, solo gli attributi indicati sono soggetti a sorveglianza.

(3)  Il formato di questa informazione deve essere “aaaammgg”. La cardinalità di questa informazione deve essere “1x” a livello di dichiarazione.

(4)  Il formato di questa informazione deve essere conforme al formato dell'MRN quale definito nel sottoelemento di dati numero 12 01 001 000. La cardinalità di questa informazione deve essere “1x” a livello di dichiarazione.

(5)  Il formato di questa informazione deve essere conforme al formato del dato numero 16 03 000 000. Utilizzare il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3, dell'allegato B. La cardinalità di questo dato deve essere “1x” a livello di dichiarazione.»