5.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/133 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2021

che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per stabilire l’organizzazione e la struttura della propria rete di dati al fine di consentire la trasmissione e la ricezione dei dati dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico, è opportuno designare, quale modalità di scambio di tali dati, il sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) (2). EUCARIS è stato sviluppato da e per le amministrazioni pubbliche allo scopo di condividere informazioni sui veicoli immatricolati e sulle patenti di guida.

(2)

Al fine di garantire che i certificati di conformità siano scambiati in maniera uniforme e che gli elementi di dati e i messaggi in essi contenuti siano armonizzati, il formato e la struttura degli elementi di dati dei certificati di conformità dovrebbero basarsi sulla struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML). Il costruttore e l’autorità di omologazione dovrebbero utilizzare i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS per il loro scambio sotto forma di dati strutturati in formato elettronico.

(3)

Al fine di consentire all’autorità di omologazione e al costruttore di attuare nella propria rete di dati le modifiche degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, è necessario stabilire modalità pratiche per tali modifiche.

(4)

Al fine di consentire alle autorità di omologazione, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri nonché ai costruttori di prepararsi all’applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento, è opportuno posticipare la data di applicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore» (CTVM),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modalità di scambio dei dati

1.   Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione globale di un tipo di veicolo una versione elettronica del certificato di conformità redatto in base al formato e alla struttura degli elementi di dati e ai messaggi standardizzati di cui all’articolo 2 tramite qualsiasi punto di accesso nazionale del sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) dell’Unione.

2.   L’autorità di omologazione utilizza EUCARIS come modalità di scambio dei dati del certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 2

Formato e struttura di base degli elementi di dati e messaggi standardizzati

1.   Il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio, di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, si basano sulla struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML).

2.   Il costruttore e l’autorità di omologazione utilizzano i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS per lo scambio dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico.

3.   I messaggi IVI comprendono tutti gli elementi di dati del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 3

Procedura per la modifica degli elementi di dati

1.   Previa consultazione del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione («il forum») di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione informa la parte operativa designata di EUCARIS delle modifiche delle specifiche degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

2.   La parte operativa designata di EUCARIS apporta ai messaggi IVI le necessarie modifiche di cui al paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

3.   La parte operativa designata di EUCARIS pianifica la data o le date di diffusione della versione modificata dei messaggi IVI stabilita conformemente al paragrafo 2 in una sintesi annuale e ne informa il forum e la Commissione all’inizio di ogni anno. Il numero di diffusioni dei messaggi IVI è limitato a due all’anno.

4.   La Commissione comunica al forum la versione modificata dei messaggi IVI e le date di diffusione annuali pianificate da EUCARIS.

5.   Le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri e i costruttori attuano la versione modificata dei messaggi IVI nei loro rispettivi sistemi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

6.   Il certificato di conformità che il costruttore mette a disposizione a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, si basa sui messaggi IVI più recenti che riflettono le ultime modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

7.   La Commissione stabilisce le date di applicazione delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 tenendo conto delle date annuali previste per la diffusione dei messaggi IVI.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Versione consolidata del trattato relativo a un sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (trattato EUCARIS), comprese le modifiche firmate dalle parti l’8 giugno 2017.