29.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 31/208


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (di seguito «Agenzia») pubblica specifiche di certificazione (di seguito «CS») e le aggiorna regolarmente al fine di garantire che mantengano l’idoneità allo scopo. Un aeromobile la cui progettazione sia stata già certificata non deve tuttavia essere conforme a una versione aggiornata delle specifiche di certificazione all’atto della produzione o mentre è in servizio. A fine di sostenere il mantenimento dell’aeronavigabilità e i miglioramenti della sicurezza, è pertanto opportuno introdurre l’obbligo di conformità di tali aeromobili a requisiti di aeronavigabilità supplementari non inclusi nelle CS iniziali al momento della certificazione della progettazione. Il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (2) definisce detti requisiti di aeronavigabilità supplementari.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (3) ha introdotto all’allegato I, punto 26.60, del regolamento (UE) 2015/640, requisiti di aeronavigabilità supplementari per le condizioni dinamiche dei sedili per passeggeri ed equipaggio di cabina dei velivoli pesanti di nuova produzione la cui progettazione sia stata già certificata dall’Agenzia. I velivoli pesanti il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 18 febbraio 2021 devono conformarsi al punto 26.60. A causa dei ritardi di produzione dei velivoli dovuti alla pandemia di COVID-19, alcuni velivoli per i quali era previsto il rilascio di un certificato di aeronavigabilità prima del 18 febbraio 2021 otterranno il certificato solo dopo tale data. Al fine di evitare di imporre oneri aggiuntivi all’industria a causa della necessità di riqualificare i sedili in tali velivoli per conformarsi alle condizioni dinamiche, i velivoli la cui produzione è stata ritardata dalla pandemia di COVID-19 dovrebbero pertanto essere esentati dall’obbligo di conformarsi al punto 26.60.

(3)

Per questo motivo la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità individuale di cui all’allegato I, punto 26.60, del regolamento (UE) 2015/640, attualmente fissata al 18 febbraio 2021, dovrebbe essere allineata alla data di applicazione dell’elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 di cui all’appendice I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (4), fissata al 26 febbraio 2021. Considerando che si tratta di una differenza minima in termini di tempo, la modifica non comporterebbe un impatto significativo sulla sicurezza aerea. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/640.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 ha introdotto nuovi requisiti di aeronavigabilità relativi all’invecchiamento degli aeromobili. In particolare l’allegato I, punto 26.334, del regolamento (UE) 2015/640 implica che i titolari di certificati di omologazione supplementari rilasciati prima del 1o settembre 2003 dovranno elaborare dati relativi alla tolleranza ai danni a prescindere dal fatto che tali dati siano effettivamente richiesti dagli operatori. Al fine di garantire che l’onere a carico dell’industria sia proporzionato, si è sempre inteso che tali dati debbano essere elaborati se necessari agli operatori e solo su loro richiesta. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2015/640.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento si riferiscono alle modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159, applicabile a decorrere dal 26 febbraio 2021. Per motivi di coerenza anche il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 26 febbraio 2021.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 febbraio 2021, ad eccezione dell’allegato 1, punto 1), che si applica a decorrere dal 16 febbraio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).


ALLEGATO I

L’allegato I al regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:

(1)

il punto 26.60 è sostituito dal seguente:

«26.60   Atterraggio di emergenza — condizioni dinamiche

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, omologati a partire dal 1o gennaio 1958 e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 26 febbraio 2021 devono dimostrare, per ciascun progetto di tipo di sedile omologato per essere occupato durante il rullaggio, il decollo o l’atterraggio, che l’occupante sia protetto se esposto a carichi derivanti dalle condizioni di atterraggio di emergenza. La dimostrazione è effettuata tramite uno dei seguenti mezzi:

a)

prove dinamiche completate con successo;

b)

analisi razionale in grado di assicurare un livello di sicurezza equivalente, sulla base di prove dinamiche di un progetto di tipo di sedile simile.

L’obbligo di cui al primo comma non si applica ai seguenti sedili:

a)

sedili dell’equipaggio di condotta,

b)

sedili dei velivoli con un tasso di occupazione ridotto, utilizzati soltanto per operazioni di trasporto aereo commerciale su voli non di linea on demand;

c)

sedili dei modelli di velivoli inclusi nell’elenco di cui all’appendice 1, tabella A.1, e recanti un numero di serie del costruttore di cui al medesimo elenco.»;

(2)

L’appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 1

Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell’allegato I (parte 26)

Tabella A.1

Titolare del TC

Tipo

Modelli

Numero di serie del costruttore

Disposizioni dell’allegato I (parte 26) che NON si applicano

The Boeing Company

707

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

720

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

Tutti

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

DC-8

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

DC-9

DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14,DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31,DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F,DC-9-32F (C-9 A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51

Tutti

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

MD-90

MD-90-30

Tutti

Da 26.301 a 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Tutti

Da 26.301 a 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

Tutti

Da 26.301 a 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

Tutti

Da 26.301 a 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159 A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

Tutti

Da 26.301 a 26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

Tutti

Da 26.301 a 26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24,24 A,24B,24B-A,24D, 24D-A,24F,24F-A,25,25B,25C,25D,25F

Tutti

Da 26.301 a 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

Tutti

Da 26.301 a 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

Tutti

Da 26.301 a 26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

Tutti

Da 26.301 a 26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

Tutti

Da 26.301 a 26.334

TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY

TU-204

204-120CE

Tutti

Da 26.301 a 26.334

AIRBUS

A320 series

A320-251N, A320-271N

10033, 10242, 10281 e 10360

26.60

AIRBUS

A321 series

A321-271NX, A321-251NX

10071, 10257, 10371 e 10391

26.60.

AIRBUS

A330 series

A330-243, A330-941

1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008, 2011 e 2012

26.60

ATR-GIE Avions de Transport Régional

ATR 72 series

ATR72-212 A

1565,1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642,1649,1657, 1660, 1661

26.60

The Boeing Company

737 series

737-8 e 737-9

43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798 43799, 43917, 43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973, 43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150

26.60

».

ALLEGATO II

Nell’allegato I, punto 26.334, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Su richiesta di un operatore soggetto all’obbligo di conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), il titolare di un’approvazione di modifica rilasciata prima del 1o settembre 2003 deve:

i)

eseguire, per le modifiche e le riparazioni oggetto di pubblicazione individuate in conformità al punto 26.332, lettera a), punti i) e iii), una valutazione della tolleranza ai danni;

ii)

realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, a meno che non sia già stato fatto.

b)

Il titolare di un’approvazione di modifica deve sottoporre all’Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto i):

i)

entro 24 mesi dal ricevimento della richiesta, per le richieste ricevute prima del 26 febbraio 2023; oppure

ii)

prima del 26 febbraio 2025 o entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta (se posteriore), per le richieste ricevute a partire dal 26 febbraio 2023.»