27.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/73 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 12 e l’articolo 75, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 e dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 ha messo a disposizione le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa («EURI») istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (4) nei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. Le relative norme per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero pertanto essere modificate.

(2)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità a disposizione degli Stati membri per utilizzare la loro dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022 nei programmi prorogati e incorporare le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI, è opportuno aumentare il numero massimo di modifiche di cui a detto articolo e posticipare il termine per presentare le domande di ultima modifica del programma. Inoltre occorre chiarire che il numero massimo di modifiche non dovrebbe applicarsi alle domande di modifica dei programmi di sviluppo rurale qualora a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/2220 siano necessarie modifiche per prorogare la durata dei programmi di sviluppo rurale e incorporare le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI.

(3)

Il regolamento (UE) 2020/2220 prevede che per i programmi di sviluppo rurale prorogati vengano stabiliti per il 2025 i target finali fissati nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. È pertanto necessario specificare che gli indicatori di tale quadro si riferiscono ai risultati previsti entro il 31 dicembre 2025. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 esclude l’applicazione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione alle risorse aggiuntive provenienti dall’EURI. Pertanto i risultati finanziati con le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI dovrebbero essere esclusi dai target finali del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.

(4)

Il regolamento (UE) 2020/2220 prevede che le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI siano oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea di principio, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Saranno pertanto necessarie specifiche distinte nelle descrizioni delle misure pertinenti dei programmi di sviluppo rurale e dei programmi quadro nazionali qualora le operazioni siano sostenute dalle risorse aggiuntive provenienti dall’EURI. I piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale, dei quadri nazionali e delle reti rurali nazionali dovrebbero inoltre indicare separatamente le risorse aggiuntive dell’EURI.

(5)

Inoltre, nel piano di indicatori per le misure selezionate, il totale parziale dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata finanziata dalle risorse aggiuntive dell’EURI dovrebbero essere indicati separatamente. Nelle relazioni annuali sull’attuazione, la comunicazione sulle spese impegnate per misura e per aspetto specifico dovrebbe indicare la parte degli impegni finanziati dalle risorse aggiuntive dell’EURI.

(6)

A norma dell’articolo 8, lettera h), punto ii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un’aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 1, e all’articolo 39 bis del suddetto regolamento, quando uno Stato membro applica una soglia minima di perdita inferiore al 30 %, e per l’assistenza tecnica, il piano di finanziamento deve comprendere una tabella indicante il contributo totale dell’Unione preventivato e l’aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Poiché le stesse norme si applicano al contributo proveniente dalle risorse aggiuntive dell’EURI, il piano di finanziamento dovrebbe indicare, se del caso, per ciascuna di tali misure e per ciascun tipo di operazione, il contributo dell’EURI preventivato e il tasso di partecipazione dell’EURI.

(7)

Il regolamento (UE) 2020/2220 ha modificato gli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la soglia minima di perdita che gli Stati membri possono definire nei rispettivi programmi di sviluppo rurale sulla base della quale gli agricoltori possono essere compensati per le perdite nell’ambito dei fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e dello strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori. Di conseguenza, e ai fini delle relazioni all’OMC, le spese per tutti gli strumenti di gestione del rischio disciplinati dall’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e laddove la soglia minima di perdita è inferiore al 30 % devono essere preventivate e comunicate separatamente. Il piano di indicatori deve specificare di conseguenza questi nuovi requisiti di programmazione e pianificazione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

(9)

Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le modifiche dei programmi del tipo descritto all’articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:

a)

può essere presentata un’unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l’eccezione dell’anno 2025, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l’adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori;

b)

possono essere presentate quattro proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione.»;

iii)

al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell’Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).»;"

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all’articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 30 settembre 2022.

Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2025.»;

2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

(3)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

al punto 7, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

i target finali per il 2025. Tali obiettivi non tengono conto dei finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 12, degli aiuti di Stato sotto forma di finanziamenti integrativi di cui al punto 13 e delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;

b)

al punto 8, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno. Per le misure o parti delle misure finanziate dalle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è fornita una descrizione separata.»;

c)

il punto 10 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Piano di finanziamento, costituito da tabelle strutturate distinte per le lettere da a) a d), che indicano separatamente per lo strumento dell’Unione europea per la ripresa le informazioni di cui alla lettera e):»;

ii)

alla lettera c), il punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

per le operazioni attuate in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora lo Stato membro decida di fissare la soglia minima di perdita tra il 20 e il 30 %, e per gli interventi attuati in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, e dell’articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione applicabile del FEASR e il tasso di partecipazione indicativo.»;

iii)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013:

i)

il contributo annuo;

ii)

il tasso di partecipazione applicabile alle misure sovvenzionate;

iii)

la ripartizione per misura e per aspetto specifico;

iv)

la partecipazione per l’assistenza tecnica;

v)

quando una misura o un tipo di operazione sono attuati con la partecipazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e un sostegno indicativo a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario;

vi)

per le operazioni attuate in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora lo Stato membro decida di fissare la soglia minima di perdita tra il 20 e il 30 %, e per gli interventi attuati in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, e dell’articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione applicabile dello strumento dell’Unione europea per la ripresa e il tasso di partecipazione indicativo.»;

d)

il punto 11 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per ciascun aspetto specifico, gli obiettivi quantificati, corredati dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata delle misure selezionate per trattare gli aspetti specifici, compresi i totali parziali di tali risultati previsti e della spesa totale pianificata finanziata dalle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

la spesa pubblica totale pianificata relativa al sostegno a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove la soglia minima di perdita è inferiore al 30 %.»;

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Tabella riassuntiva, per regione e per anno, del contributo totale del FEASR allo Stato membro per l’intero periodo di programmazione, escluse le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, e separatamente il contributo di tali risorse aggiuntive allo Stato membro per gli anni 2021 e 2022»;

b)

al punto 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno. Per le misure o parti delle misure finanziate dalle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è fornita una descrizione separata;»

3)

nella parte 3, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Piano di finanziamento, che stabilisce:

a)

il contributo annuo del FEASR, escluse le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b)

il contributo totale dell’Unione e il tasso di partecipazione del FEASR;

c)

per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013:

i)

il contributo annuo;

ii)

il contributo totale e il tasso di partecipazione.».


ALLEGATO II

L’allegato VII, punto 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Informazioni sull’esecuzione del PSR quale misurata sulla base di indicatori comuni e specifici, nonché sui progressi compiuti in relazione agli obiettivi fissati per ciascun aspetto specifico e sui risultati realizzati rispetto a quelli pianificati secondo quanto indicato nel piano di indicatori. A partire dalla relazione annuale di attuazione da presentare nel 2017, i progressi realizzati con riguardo ai target intermedi e finali stabiliti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (tabella F). Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite mediante i dati sugli impegni finanziari per misura e per aspetto specifico, insieme ai progressi previsti verso i target finali.»;

2)

al secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico, con indicazione distinta di tali informazioni per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;».