25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/53 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

(2)

Il 18 gennaio 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse le seguenti voci:

«31.

NOME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1948 circa. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Direttore dei Servizi segreti militari»;

«33.

NOME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi. DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1939, Bagdad. CITTADINANZA: Irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: Ministro del petrolio (1996-2003); Capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, inizio anni '90».