25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/51 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2021
che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento « trans-resveratrolo » a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), da utilizzare negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in forma di capsule o compresse destinate agli adulti. |
(4) |
Il 31 gennaio 2020 la società DSM Nutritional Products Europe («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «trans-resveratrolo». Il richiedente ha chiesto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento trans-resveratrolo, e in particolare di eliminare la specificazione di «capsule o compresse» quali uniche forme consentite per gli integratori alimentari indicate nell’elenco dell’Unione. |
(5) |
Il richiedente ritiene che tale modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo sia necessaria, in quanto consentirebbe di utilizzare il trans-resveratrolo negli integratori alimentari non solo in forma di capsule o compresse. |
(6) |
Per diversi nuovi alimenti attualmente autorizzati negli integratori alimentari e figuranti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti non è stata specificata alcuna forma. Pertanto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo garantirebbe condizioni d’uso coerenti per gli integratori alimentari e consentirebbe agli operatori del settore alimentare di adattarsi meglio alle preferenze dei consumatori. |
(7) |
La Commissione non ha chiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, in quanto la modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo, che consiste nell’eliminare la specificazione delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari, non determina alcun effetto sulla salute umana. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo per autorizzarne l’uso negli integratori alimentari sotto qualsiasi forma, ai livelli massimi precedentemente autorizzati. |
(8) |
I livelli massimi di trans-resveratrolo negli integratori alimentari autorizzati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 e indicati nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti rimangono invariati. Le considerazioni sulla sicurezza in base alle quali è stato autorizzato il trans-resveratrolo negli integratori alimentari rimangono invariate e l’eliminazione della specificazione delle forme degli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento «trans-resveratrolo» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l’immissione sul mercato del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 53).
(4) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(5) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce «Trans-resveratrolo» nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è sostituita dalla seguente:
Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
Tutela dei dati |
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«Trans-resveratrolo |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta |
150 mg/giorno |