25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/51 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2021

che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento « trans-resveratrolo » a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), da utilizzare negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in forma di capsule o compresse destinate agli adulti.

(4)

Il 31 gennaio 2020 la società DSM Nutritional Products Europe («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «trans-resveratrolo». Il richiedente ha chiesto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento trans-resveratrolo, e in particolare di eliminare la specificazione di «capsule o compresse» quali uniche forme consentite per gli integratori alimentari indicate nell’elenco dell’Unione.

(5)

Il richiedente ritiene che tale modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo sia necessaria, in quanto consentirebbe di utilizzare il trans-resveratrolo negli integratori alimentari non solo in forma di capsule o compresse.

(6)

Per diversi nuovi alimenti attualmente autorizzati negli integratori alimentari e figuranti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti non è stata specificata alcuna forma. Pertanto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo garantirebbe condizioni d’uso coerenti per gli integratori alimentari e consentirebbe agli operatori del settore alimentare di adattarsi meglio alle preferenze dei consumatori.

(7)

La Commissione non ha chiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, in quanto la modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo, che consiste nell’eliminare la specificazione delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari, non determina alcun effetto sulla salute umana. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo per autorizzarne l’uso negli integratori alimentari sotto qualsiasi forma, ai livelli massimi precedentemente autorizzati.

(8)

I livelli massimi di trans-resveratrolo negli integratori alimentari autorizzati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 e indicati nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti rimangono invariati. Le considerazioni sulla sicurezza in base alle quali è stato autorizzato il trans-resveratrolo negli integratori alimentari rimangono invariate e l’eliminazione della specificazione delle forme degli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento «trans-resveratrolo» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

2.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l’immissione sul mercato del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 53).

(4)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(5)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce «Trans-resveratrolo» nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Trans-resveratrolo

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trans-resveratrolo».

2.

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l’indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.»

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta

150 mg/giorno