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17.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 454/7 |
INDIRIZZO (UE) 2021/2253 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 novembre 2021
che stabilisce i principi del quadro etico dell'Eurosistema (BCE/2021/49)
(rifusione)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con gli articoli 5 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre apportare svariate modifiche all’indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) (1). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione dell’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11). |
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(2) |
Al fine di esercitare le funzioni affidate alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito l’«Eurosistema») ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Eurosistema rispetta i principi di indipendenza, responsabilità e trasparenza e mantiene i più elevati standard di etica professionale e integrità, senza alcuna tolleranza verso condotte inappropriate e molestie. Un quadro di governance che preservi tali principi e standard è un elemento fondamentale per garantire la credibilità dell'Eurosistema ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei soggetti vigilati, delle controparti di politica monetaria e dei cittadini dell’Unione. |
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(3) |
In quest'ottica e quale miglioramento dell’indirizzo BCE/2002/6 della Banca centrale europea (2) applicabile in precedenza, nel 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11), che stabilisce i principi di un quadro etico comune per l’Eurosistema (di seguito, il «quadro etico dell'Eurosistema») che preservi la credibilità e la reputazione dell’Eurosistema, nonché la fiducia del pubblico nell’integrità e imparzialità dei componenti degli organi e dei membri del personale della BCE e delle BCN dell’Eurosistema. |
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(4) |
Il Consiglio direttivo ritiene che per mantenere i più elevati standard di etica professionale e integrità sia opportuno sviluppare ulteriormente le regole comuni e norme minime vigenti volte a prevenire l'insider trading e l'abuso di informazioni non pubbliche dell’Eurosistema, nonché a gestire e prevenire i conflitti di interesse. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene importante che la BCE e le BCN adottino misure per impedire persino la parvenza di insider trading, abuso di informazioni non pubbliche o di eventuali conflitti di interesse. Mentre è opportuno che la BCE e le BCN dispongano di un certo margine nella definizione del quadro più adeguato per tali misure, al contempo è importante, al fine di tutelare adeguatamente la reputazione dell'Eurosistema, che un insieme di misure armonizzate, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di operazioni finanziarie private di natura critica, si applichi come minimo ai membri del personale della BCE e delle BCN nell’esercizio delle funzioni dell'Eurosistema. Tali misure armonizzate dovrebbero altresì applicarsi ai componenti di un organo interno che abbia funzioni amministrative e/o consultive direttamente o indirettamente collegate all’attuazione delle funzioni dell’Eurosistema esercitate dalle BCN. |
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(5) |
Per preservare ulteriormente la fiducia dei soggetti vigilati, delle controparti di politica monetaria e dei cittadini dell’Unione nella completa imparzialità professionale dei membri del personale della BCE e delle BCN, nonché dei componenti degli organi di queste ultime, è opportuno evitare la percezione di conflitti di interesse. A tal fine, è opportuno che ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato sia richiesto di rispettare precise norme e standard quando effettuano operazioni finanziarie private, in particolare laddove tali operazioni coinvolgano soggetti regolamentati. |
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(6) |
Sebbene il quadro etico dell’Eurosistema si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni dell’Eurosistema, per garantire la più ampia coerenza possibile tra le norme di integrità e buona governance delle BCN e delle autorità nazionali competenti (ANC), il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea (BCE/2015/12) (3) che stabilisce i principi di un quadro etico dell’Eurosistema per il Meccanismo di vigilanza unico (di seguito, il «quadro etico dell'MVU») applicabili all’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della BCE e delle ANC. |
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(7) |
I principi stabiliti dall'indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) sono stati integrati dalle prassi di attuazione del quadro etico dell'Eurosistema («Eurosystem Ethics Framework Implementation, EEFI») (4) approvate dal Consiglio direttivo e recepite nelle norme e nelle prassi interne adottate da ciascuna banca centrale dell'Eurosistema. Tali prassi EEFI, tra cui in particolare la prassi di attuazione n. 4 relativa alla funzione di conformità, dovrebbero essere integrate nel quadro etico rivisto dell’Eurosistema, in modo da salvaguardare il principio dell'autonomia organizzativa di ciascuna banca centrale dell'Eurosistema. |
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(8) |
Per garantire che il quadro etico dell’Eurosistema continui a riflettere norme adeguate e migliori pratiche che tengano conto dello stato dell'arte nella comunità delle banche centrali e tra le istituzioni dell’Unione, l’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) prevede un riesame periodico da parte del Consiglio direttivo. L’entrata in vigore del codice di condotta per le alte cariche della BCE (5) (di seguito, il «Codice unico») ha ulteriormente migliorato gli standard uniformi di etica professionale per tutti i componenti degli organi di alto livello della BCE e per i loro supplenti. In tale contesto, il Consiglio direttivo ritiene necessario adeguare le norme vigenti previste dal quadro etico dell'Eurosistema. |
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(9) |
Al fine di creare un forum interistituzionale di scambio su questioni di etica e conformità e su problematiche relative all’attuazione dell’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e dell’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), il Consiglio direttivo ha istituito la task force composta da funzionari esperti in materia di etica e conformità (Ethics and Compliance Officers Task Force, ECTF). Alla luce della crescente importanza di tali questioni e della conseguente necessità di perseguire standard più ambiziosi a livello dell'Eurosistema, nonché di sostenere un'attuazione coerente del quadro etico dell'Eurosistema, il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno assegnare all'ECTF maggiori responsabilità e trasformarlo in una Conferenza permanente su etica e conformità (Ethics and Compliance Conference, ECC). Tali maggiori responsabilità dovrebbero consentire all’Eurosistema di affrontare in maniera adeguata le sfide inerenti alla natura dinamica degli standard di integrità e di buona governance. |
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(10) |
Per garantire la coerenza generale di tali quadri etici, è opportuno che i concetti principali riguardanti i conflitti di interesse, l'accettazione di doni e le manifestazioni di cortesia nonché il divieto di abuso di informazioni non pubbliche di cui all’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e all’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) siano ulteriormente sviluppati e allineati al Codice unico. In particolare, è opportuno che i controlli preliminari all’assunzione e le restrizioni successive alla cessazione del rapporto di impiego siano estese al di là dei membri del personale di grado elevato dell’Eurosistema che riferiscono direttamente al livello esecutivo, al fine di rispondere efficacemente alle preoccupazioni relative alle «porte girevoli» tra le banche centrali e il settore privato, in particolare i partecipanti ai mercati finanziari. |
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(11) |
Sebbene il quadro etico dell’Eurosistema si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni dell’Eurosistema, è tuttavia auspicabile che le banche centrali dell’Eurosistema applichino norme di comportamento equivalenti ai componenti dei loro organi, ai membri del loro personale e ad altri soggetti che esercitano funzioni non afferenti all'Eurosistema. |
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(12) |
Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la normativa nazionale applicabile, in particolare le disposizioni in materia di impiego. |
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(13) |
Le disposizioni del presente indirizzo dovrebbero lasciare impregiudicati il Codice unico e gli obblighi di condotta etica stabiliti in settori specifici che soddisfano, come minimo, i principi del quadro etico dell'Eurosistema, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente indirizzo si applica alle banche centrali dell'Eurosistema nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema stesso. Al riguardo, le norme interne adottate dalle banche centrali dell'Eurosistema in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai membri del loro personale ed ai componenti dei loro organi.
2. Per quanto è giuridicamente possibile, le banche centrali dell'Eurosistema perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo anche alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema che non sono membri del personale delle banche centrali dell'Eurosistema.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo:
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(1) |
per «Banca centrale dell’Eurosistema» si intende la Banca centrale europea o una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro; |
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(2) |
per «funzione dell'Eurosistema» si intende una funzione affidata all'Eurosistema sulla base del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea; |
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(3) |
per «quadro etico dell'Eurosistema» si intendono le disposizioni del presente indirizzo come attuate da ciascuna banca centrale dell'Eurosistema; |
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(4) |
per «informazioni non pubbliche» si intendono le informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che riguardano l’esercizio di funzioni dell’Eurosistema da parte delle banche centrali dell’Eurosistema e che non sono state rese pubbliche; |
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(5) |
per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni non pubbliche, di carattere preciso, che, se rese pubbliche, sono suscettibili di avere un effetto significativo sul prezzo delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari; |
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(6) |
per «membro del personale» si intende una persona che abbia un rapporto di lavoro con una banca centrale dell'Eurosistema, a meno che a tale persona non siano affidate esclusivamente funzioni non afferenti all’esercizio di funzioni dell’Eurosistema; |
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(7) |
per «componente di un organo» si intende un componente di un organo decisionale o di altri organi interni delle banche centrali dell'Eurosistema, che non sia un membro del personale, a meno che a tale componente di un organo non siano affidate esclusivamente funzioni non afferenti all’esercizio di funzioni dell’Eurosistema; |
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(8) |
per «soggetto regolamentato» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
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(9) |
per «conflitto di interessi» si intende una situazione in cui interessi personali possono influenzare, o essere percepiti come tali da influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni e delle responsabilità; |
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(10) |
per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, per un membro del personale o un componente di un organo, incluso, tra l’altro, un beneficio per un membro diretto della famiglia (genitore, figlio, fratello o sorella), coniuge o partner; |
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(11) |
per «operazioni a breve termine» si intende l'acquisto e la successiva vendita di uno strumento finanziario, oppure la vendita e il successivo riacquisto del medesimo strumento finanziario entro 90 giorni di calendario; |
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(12) |
per «attività preesistente» si intende un’attività vietata che era stata acquistata da un componente di un organo o da un membro del personale prima del divieto dell’attività o prima che il divieto divenisse applicabile nei loro confronti, oppure di cui sono entrati in possesso in un momento successivo, a causa di circostanze sulle quali non esercitavano alcuna influenza; |
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(13) |
per «vantaggio» si intende un dono, un’ospitalità o un’altra utilità, di carattere finanziario, in natura o di altro tipo, che non costituisca la remunerazione concordata per i servizi forniti, e a cui il beneficiario non ha diritto ad altro titolo; |
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(14) |
per «impresa di assicurazione» si intende un soggetto che rientra in una o più delle definizioni di cui all’articolo 13, punti da 1) a 6), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), sempre che sia inserito nel Register of Insurance Undertakings (Registro delle compagnie di assicurazione) dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. |
Articolo 3
Disposizioni nazionali contrastanti e applicabilità di quadri etici diversi
1. Qualora la normativa nazionale applicabile non consenta a una BCN di dare attuazione a una disposizione del presente indirizzo, questa ne informa la BCE senza indebito ritardo e adotta le misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l’ostacolo posto da tale normativa nazionale, così da conseguire l’attuazione armonizzata del presente indirizzo in tutto l’Eurosistema.
2. Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicate norme deontologiche più rigorose stabilite dalle banche centrali dell’Eurosistema che sono applicabili ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi.
CAPO II
Standard di condotta etica
PARTE 1
PRINCIPI GENERALI
Articolo 4
Principi generali
1. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che, nello svolgimento dei loro compiti e responsabilità, i membri del loro personale e i membri dei loro organi rispettino i più elevati standard di condotta etica.
2. Nell'adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1, le banche centrali dell’Eurosistema adottano in particolare le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi agiscano con onestà, indipendenza, imparzialità, rispetto e discrezione evitando qualsiasi forma di condotta inappropriata o molestia, e senza alcuna considerazione per l’interesse personale, preservando e promuovendo la fiducia del pubblico nei confronti dell’Eurosistema.
Articolo 5
Interazioni con soggetti esterni
Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi che si incontrano con soggetti esterni, in particolare con rappresentanti provenienti dal settore dei servizi finanziari, (a) mantengano neutralità e parità di trattamento nelle loro interazioni con tali soggetti esterni; (b) osservino un periodo di silenzio di sette giorni prima di qualsiasi riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo durante il quale si astengono da discorsi o da altri interventi che potrebbero influenzare le aspettative sulle imminenti decisioni di politica monetaria; (c) conservano verbali concisi delle riunioni e (d) evitano qualunque comportamento che potrebbe essere percepito come una concessione di vantaggi a soggetti esterni, compresi vantaggi di natura commerciale o di prestigio.
PARTE 2
PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Articolo 6
Conflitti di interesse
1. Le banche centrali dell'Eurosistema prevedono l'adozione di meccanismi atti a gestire situazioni in cui un candidato che sarà nominato membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante, tra l'altro, da precedenti attività lavorative, partecipazioni finanziarie, attività private o da rapporti personali.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano disposizioni interne che impongono ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tale situazione. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, questo sia debitamente registrato e che sussistano e siano adottate misure appropriate per risolvere tale conflitto o attenuarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.
3. Le banche centrali dell'Eurosistema si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai membri del loro personale e dai componenti dei loro organi, compresi appropriati requisiti di notifica e periodi di incompatibilità.
4. Le banche centrali dell'Eurosistema, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del loro personale e da componenti dei loro organi durante i periodi di congedo non retribuito.
Articolo 7
Divieto di ricevere vantaggi
1. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano disposizioni interne che vietino ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi di richiedere, ricevere o accettare promesse relative alla ricezione, per sé stessi o per altri, di qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con lo svolgimento dei propri doveri e responsabilità d'ufficio.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema possono precisare nelle proprie norme interne deroghe al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, autorità nazionali competenti, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, nonché dal mondo accademico, e per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie ad assicurare che tali deroghe non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei membri del loro personale e dei componenti dei loro organi.
PARTE 3
SEGRETO PROFESSIONALE E PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI NON PUBBLICHE
Articolo 8
Segreto professionale e divieto di divulgazione di informazioni non pubbliche
Tenendo presente gli obblighi di segreto professionale derivanti dall’articolo 37 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi rispettino gli obblighi di segreto professionale ad essi applicabili e sia loro vietato divulgare informazioni non pubbliche a soggetti terzi, se non a seguito di autorizzazione.
Articolo 9
Divieto di abuso di informazioni non pubbliche
1. Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi sia vietato abusare di informazioni non pubbliche.
2. Il divieto di abuso di informazioni non pubbliche comprende, come minimo, l'uso di informazioni non pubbliche: (a) per operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti; e b) al fine di raccomandare o indurre terze parti ad agire sulla base di tali informazioni non pubbliche.
Articolo 10
Principi generali relativi alle operazioni finanziarie private
Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi siano tenuti, a adottare cautela, esercitare moderazione e adottare un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo quando effettuano operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti.
Articolo 11
Specifiche restrizioni alle operazioni finanziarie private di natura critica
1. Tenuto conto di considerazioni sull’efficacia, l'efficienza e la proporzionalità, le banche centrali dell’Eurosistema adottano norme interne applicabili ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso, nello svolgimento dei compiti dell’Eurosistema, a informazioni in grado di influenzare il mercato su base non occasionale (di seguito, le «persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato»), introducendo le restrizioni specifiche stabilite nel paragrafo 2 relative alle operazioni finanziarie private che sono strettamente collegate allo svolgimento di compiti dell’Eurosistema, o possano essere percepite come tali (di seguito, le «operazioni finanziarie private di natura critica»).
2. Le norme interne di cui al paragrafo 1 devono:
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a) |
vietare le operazioni finanziarie private di natura critica in:
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b) |
limitare le operazioni finanziarie private di natura critica, in particolare in:
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c) |
limitare le operazioni a breve termine. |
3. Tenuto conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità, le norme interne adottate ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), possono consistere in una o più delle seguenti restrizioni della pertinente operazione:
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a) |
un divieto; |
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b) |
necessità di preventiva autorizzazione; |
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c) |
necessità di segnalazione preventiva o successiva; |
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d) |
un periodo di divieto durante il quale tale operazione non può essere condotta. |
4. Nelle loro norme interne, le banche centrali dell'Eurosistema: i) dispongono che i soggetti con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato segnalino le proprie attività preesistenti ogniqualvolta tali attività facciano sorgere un conflitto di interesse rispetto al loro coinvolgimento nei compiti dell'Eurosistema; e ii) stabiliscono una procedura per garantire che i conflitti di interesse provocati dalle attività preesistenti siano risolti entro un ragionevole periodo di tempo, compresa la possibilità di chiedere che le attività preesistenti che fanno sorgere conflitti di interesse siano vendute entro un periodo di tempo ragionevole. Le banche centrali dell’Eurosistema possono disporre nelle proprie norme interne che le attività preesistenti che non destano conflitti di interesse possano essere conservate.
5. Le banche centrali dell'Eurosistema precisano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali le persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato che affidano la gestione delle proprie attività finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.
6. Le banche centrali dell'Eurosistema possono adottare norme interne che applicano le restrizioni di cui al presente articolo ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi diversi dalle persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato.
7. Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per adeguare le loro norme interne che impongono specifiche restrizioni sulle operazioni finanziarie di natura critica di cui al paragrafo 2 per rispecchiare le decisioni del Consiglio direttivo.
CAPO III
Collaborazione e attuazione del quadro etico dell’eurosistema
Articolo 12
Funzioni indipendenti di controllo dell'etica e/o della conformità
1. Le Banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie al fine di assicurare la presenza di una funzione di controllo dell’etica e/o della conformità dedicata, che si configura come una funzione di gestione dei rischi fondamentale, a sostegno dei propri organi decisionali nell’attuazione del quadro etico dell'Eurosistema. La funzione di controllo dell’etica e/o della conformità è dotata della levatura, dell’autorità e dell’indipendenza necessarie all’esercizio delle proprie funzioni. Riferisce direttamente, sul piano gerarchico o funzionale, al massimo livello dirigenziale in seno alla relativa banca centrale dell'Eurosistema. È dotata di risorse adeguate per assolvere ai propri compiti, tenersi al corrente dei pertinenti sviluppi e mantenere aggiornate le conoscenze dei suoi esperti.
2. Le responsabilità della funzione di controllo dell’etica e/o della conformità in relazione al quadro etico dell'Eurosistema comprendono: (a) fornire pareri e orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione del quadro etico dell'Eurosistema; (b) sensibilizzare ed condurre attività di formazione obbligatoria; (c) individuare e valutare i rischi di conformità; (d) monitorare e controllare la conformità; (e) segnalare i casi di non conformità; (f) elaborare le norme e le prassi interne delle pertinenti banche centrali dell’Eurosistema, ovvero contribuire alla loro elaborazione; e (g) predisporre il rapporto annuale della pertinente banca centrale dell’Eurosistema di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
3. Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che le loro funzioni di controllo dell’etica e/o della conformità siano coinvolte, in modo corretto e tempestivo, nelle questioni che possono avere un impatto sul quadro etico dell'Eurosistema.
4. La funzione di controllo dell’etica e/o della conformità delle banche centrali dell’Eurosistema tratta le informazioni ottenute nell’esercizio delle proprie responsabilità con la massima riservatezze ed elabora e conserva i dati personali in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
5. Nei casi in cui la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità delle banche centrali dell'Eurosistema svolga e adempia altri compiti e doveri, le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che tali compiti e doveri siano compatibili con la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità stessa o con i compiti e i doveri dell'unità organizzativa alla quale la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità è collegata a livello organizzativo.
Articolo 13
Verifica sul rispetto delle norme
1. Le banche centrali dell'Eurosistema si dotano di una procedura per verificare il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. Il monitoraggio comprende, in particolare, il rispetto delle norme interne che attuano le specifiche restrizioni applicabili alle operazioni finanziarie private di natura critica, come previsto all'articolo 11 e, se del caso, controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc.
2. La verifica sul rispetto delle norme lascia impregiudicate le norme interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui un membro del loro personale o un componente dei loro organi siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.
Articolo 14
Segnalazione del mancato rispetto delle norme e provvedimenti conseguenti
1. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano norme interne in materia di segnalazione delle irregolarità (whistleblowing) nonché procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. Tali norme e procedure interne includono misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancato rispetto delle norme.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per garantire che ai casi di potenziale mancato rispetto delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.
3. Le banche centrali dell'Eurosistema segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo qualsiasi evento di rilievo legato al mancato rispetto delle loro norme interne di attuazione del presente indirizzo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo e il Comitato esecutivo, in conformità alle procedure interne applicabili e informano parallelamente il Comitato di Audit e l’ECC.
CAPO IV
Disposizioni Finali
Articolo 15
Relazioni e riesame
1. Le banche centrali dell'Eurosistema trasmettono all'ECC la loro relazione annuale sull'attuazione del presente indirizzo al fine di scambiare informazioni sull'attuazione del presente indirizzo e di preparare future revisioni e/o agevolare lo sviluppo di approcci comuni, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2.
2. Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo almeno ogni tre anni a decorrere dalla data ultima in cui le norme e le misure di attuazione dell’indirizzo avrebbero dovuto essere applicate come definita all'articolo 17, paragrafo 2, oppure su raccomandazione dell’ECC.
Articolo 16
Abrogazione
1. L’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) è abrogato.
2. I riferimenti all’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato al presente indirizzo.
Articolo 17
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Le banche centrali dell’Eurosistema adottano le misure necessarie per l'attuazione e l’osservanza del presente indirizzo, e le norme e le misure di attuazione del presente indirizzo a partire dal 1° giugno 2023. Le BCN informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano ad essa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 1° aprile 2023.
Articolo 18
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2021.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.06.2015, pag. 23).
(2) Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 settembre 2002, sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2002/6) (GU L 270 del 8.10.2002, pag. 14).
(3) Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 29).
(4) Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices, del 12 marzo 2015, disponibili su EUR-Lex.
(5) Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (GU C 89 dell’8.3.2019, pag. 2).
(6) Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).
(7) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n .795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).
(10) Eurosystem oversight policy framework, versione rivista (luglio 2016), disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo: www.ecb.europa.eu.
(11) Revised oversight framework for retail payment systems, febbraio 2016, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo: www.ecb.europa.eu.
(12) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Tavola di concordanza
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Indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) |
Presente indirizzo |
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Articolo 1 |
Articolo 2 |
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Articolo 2 |
Articolo 1 |
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Articolo 3 |
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Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 13 |
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Articolo 6 |
Articolo 14 |
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Articolo 7 |
Articolo 9 |
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Articolo 8 |
Articolo 11 |
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Articolo 9 |
Articolo 6 |
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Articolo 10 |
Articolo 7 |
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Articolo 11 |
Articolo 16 |
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Articolo 12 |
Articolo 17 |
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Articolo 13 |
Articolo 15 |
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Articolo 14 |
Articolo 18 |