11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/98


INDIRIZZO (UE) 2021/832 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

sugli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui pagamenti (BCE/2021/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) necessita della raccolta e della segnalazione di informazioni statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento per adempiere ai propri compiti ai sensi del trattato di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento nell’Unione e la regolare conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

(2)

Le informazioni statistiche segnalate alla BCE dovrebbero essere sia specifiche per Stato membro che su base comparativa, affinché la BCE sia in grado di identificare e monitorare efficacemente gli sviluppi dei sistemi di pagamento e dei mercati dei pagamenti negli Stati membri e di monitorare il loro grado di integrazione. É altresì necessario stabilire norme comuni per il trattamento e la segnalazione di tali informazioni.

(3)

È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le banche centrali nazionali (BCN). Le BCN dovrebbero pertanto segnalare informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1049/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/43) (1) e con la stessa frequenza prevista da tale regolamento. Le BCN dovrebbero inoltre essere tenute a segnalare le informazioni statistiche a loro disposizione a livello nazionale.

(4)

Le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) sono rilevanti anche ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.

(5)

Allo scopo di garantire che le statistiche sui pagamenti segnalate alla BCE siano rappresentative di tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, è opportuno stabilire norme comuni in materia di estrapolazione qualora siano state concesse deroghe relative ad alcuni obblighi di segnalazione ad operatori segnalanti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1049/2013 (BCE/2013/43).

(6)

La BCE aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Database, di seguito «RIAD»), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. Un elenco delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (di seguito, «PSRI») è conservato nel RIAD ai sensi dell’indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (2). È opportuno ottenere informazioni statistiche sulle PSRI direttamente dal RIAD.

(7)

Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni richieste entro una certa data.

(8)

L’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che intendono adottare l’euro dovrebbero elaborare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione di tale adozione dell’euro. Di conseguenza, l’applicazione del presente indirizzo può essere estesa alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per un determinato periodo di riferimento. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di condurre analisi pertinenti, le BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro dovrebbero essere tenute a fornire alla BCE informazioni statistiche relative a un determinato periodo precedente all’adozione dell’euro.

(9)

Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario che la BCE predisponga norme per il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. Per i medesimi motivi, le BCN dovrebbero fornire spiegazioni alla BCE, ogni qualvolta ciò si renda necessario e su richiesta della BCE, sulle informazioni statistiche segnalate, in particolare riguardo ad ogni scostamento dagli obblighi di segnalazione che potrebbe incidere su tali informazioni statistiche o sulla loro qualità.

(10)

È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dovrebbe approvare e specificare un formato di trasmissione elettronica armonizzato.

(11)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterarne l’assetto concettuale sottostante, né da aumentare l’onere di segnalazione. Nell’osservare tale procedura si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC. Tali modifiche di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo dovrebbero essere proposte tramite il Comitato per le statistiche.

(12)

È necessario introdurre una disposizione transitoria per la segnalazione delle informazioni statistiche alla BCE per il periodo di riferimento del 2021, al fine di garantire che non vi siano discontinuità nella segnalazione delle informazioni statistiche.

(13)

Per ragioni di certezza del diritto, le BCN dovrebbero conformarsi al presente indirizzo a partire dalla medesima data di cui all’articolo 2 dell’indirizzo (EU) 2021/835 BCE/2021/16 della Banca centrale europea (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le BCN relativi alle statistiche sui pagamenti da segnalare alla BCE. In particolare, il presente indirizzo specifica le informazioni statistiche da segnalare alla BCE, il trattamento di tali informazioni statistiche, nonché la frequenza e la tempistica di tale segnalazione e le norme da applicare a tale segnalazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

a)

le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), se del caso;

b)

le definizioni di cui all’allegato II al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), se del caso.

Si applica inoltre la seguente definizione:

per «informazioni statistiche» si intendono le «informazioni statistiche» secondo la definizione di cui all’articolo 1, punto 11), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (4).

Articolo 3

Informazioni statistiche da segnalare relative alle statistiche sui pagamenti

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’allegato III al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) su base aggregata a livello nazionale.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’allegato al presente indirizzo su base aggregata a livello nazionale.

3.   Ai fini del paragrafo 1, qualora le BCN concedano deroghe agli operatori segnalanti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), le BCN estrapolano il 100 % della copertura, garantendo che le informazioni statistiche necessarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento siano segnalate.

4.   Se le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2 non sono disponibili oppure non possono essere segnalate dalle BCN, queste sono tenute a:

a)

richiedere informazioni supplementari agli operatori segnalanti; oppure

b)

utilizzare dati provvisori; oppure

c)

utilizzare stime, la cui metodologia è definita da ciascuna BCN tenendo conto delle specificità nazionali.

Ai fini del presente paragrafo, le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per giustificare l’approccio adottato.

Articolo 4

Tempestività

1.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente indirizzo in conformità all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).

2.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, su base semestrale come indicato nella pertinente tabella dell’allegato al presente indirizzo e come segue:

a)

per la segnalazione su base semestrale delle informazioni statistiche per il periodo da gennaio a giugno, entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di novembre successivo alla fine della prima metà dell’anno a cui si riferiscono;

b)

per la segnalazione su base semestrale delle informazioni statistiche per il periodo da luglio a dicembre, entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di maggio successivo alla fine della seconda metà dell’anno a cui si riferiscono;

c)

per la segnalazione su base semestrale con una disaggregazione trimestrale, si applicano i paragrafi a) e b).

3.   Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione alle BCN nella forma di un calendario delle segnalazioni per l’anno successivo.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell’euro

1.   Se uno Stato membro la cui moneta non è l’euro (di seguito, «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro») adotta l’euro successivamente all’entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro segnala alla BCE le informazioni statistiche relative alle statistiche sui pagamenti per i cinque anni precedenti all’adozione dell’euro da parte dello Stato membro e solo a partire dall’adesione all’Unione di tale Stato membro.

2.   Le BCN compilano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 come se lo Stato membro fosse appartenuto all’area dell’euro per tutti i periodi di riferimento. A tale scopo, le BCN possono utilizzare informazioni statistiche segnalate alla BCE prima dell’adozione dell’euro da parte dello Stato membro in conformità agli schemi di segnalazione adattati dalla BCE per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro. Le BCN segnalano le informazioni statistiche in conformità agli obblighi e ai modelli che erano applicabili agli Stati membri dell’area dell’euro nei rispettivi periodi di riferimento, salvo che la BCE e le BCN si accordino per escludere alcune informazioni statistiche, tenuto debito conto dell’onere di segnalazione della BCN.

Articolo 6

Verifica

1.   Fatti salvi il regolamento (CE) n. 2533/98 e il regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), le BCN sorvegliano e garantiscono la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE ai sensi dell’articolo 3. In particolare, le BCN verificano entrambi i seguenti elementi:

a)

che le informazioni segnalate ai sensi del presente indirizzo siano conformi alle regole di convalida fornite e aggiornate dalla BCE;

b)

la coerenza tra le informazioni statistiche trimestrali e semestrali ai sensi dell’articolo 3.

2.   Qualora le BCN identifichino discrepanze a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo, comunicano alla BCE gli esiti delle verifiche senza indebito ritardo.

Articolo 7

Revisioni

1.   Ove necessario, le BCN rivedono le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 3 che si riferiscono al precedente periodo di segnalazione di riferimento, garantendo al contempo la coerenza tra le informazioni statistiche segnalate con differenti frequenze, compresi i casi in cui tale coerenza richieda revisioni di altri periodi di segnalazione di riferimento (revisioni ordinarie). Le BCN segnalano qualsiasi revisione ordinaria durante la segnalazione periodica.

2.   Ove necessario, le BCN rivedono in qualunque momento le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 3 che non sono revisioni ordinarie (revisioni straordinarie), previa approvazione della BCE, e forniscono spiegazioni nel segnalare tali revisioni.

Articolo 8

Note esplicative

Ove necessario, le BCN forniscono spiegazioni alla BCE in merito agli scostamenti dagli obblighi di segnalazione dovuti a specificità nazionali e discontinuità strutturali, inclusi gli effetti su tali informazioni statistiche. Le BCN forniscono inoltre tali spiegazioni su richiesta della BCE.

Articolo 9

Trasmissione

1.   Le BCN trasmettono le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.

2.   Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

Articolo 10

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta qualsiasi modifica di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo necessaria, purché tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 11

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per il primo trimestre del 2022.

2.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche semestrali con una disaggregazione trimestrale da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche relative al primo e al secondo trimestre del 2022.

3.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche semestrali da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche relative al primo semestre del 2022.

4.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche annuali con una disaggregazione semestrale da segnalare ai sensi del presente indirizzo inizia con le informazioni statistiche per il primo e il secondo semestre del 2022.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

Per il periodo di riferimento del 2021, le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni:

a)

le informazioni statistiche annuali di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013, come applicabile al 31 dicembre 2021;

b)

le informazioni statistiche annuali di cui all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2014/15 e alla parte 16 dell’allegato II a tale indirizzo, come applicabile al 31 dicembre 2021.

Articolo 13

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Articolo 14

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

(2)  Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

(3)  Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (cfr. pag. 335 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).


ALLEGATO

Le celle evidenziate in grigio rappresentano gli obblighi di segnalazione. Sotto la pertinente tabella del presente allegato è inserita una definizione degli indicatori di cui non è fornita una definizione nel regolamento (UE) n. 1409/2019 (BCE/2013/43). Le informazioni statistiche da segnalare in conformità all’articolo 3 del presente indirizzo dovrebbero essere segnalate a prescindere dall’esistenza effettiva del fenomeno sottostante e persino quando sono nulle. Si utilizza «-» con uno stato di osservazione M per indicare che il fenomeno non esiste.

La tabella A è segnalata su base semestrale e, ove indicato, con una scomposizione trimestrale. La tabella A integra la tabella 1 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43). Le informazioni statistiche relative ai prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale si riferiscono alla «media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva». Altri dati sulle consistenze segnalati nella tabella A si riferiscono ai dati di fine periodo.

Tabella A

Istituzioni che forniscono servizi di pagamento a non-IFM

(fine periodo, numero in unità effettive, valore in milioni di euro, Geo 0)

 

Numero

Valore

Autorità bancarie centrali

 

 

Numero di uffici

 

 

Numero di depositi overnight

 

 

 

 

 

Enti creditizi

 

 

Mezzi di regolamento utilizzati da enti creditizi

 

 

Depositi overnight in euro detenuti presso altri enti creditizi (trimestralmente)

 

 

Prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale (media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva)

 

 

Enti creditizi giuridicamente costituiti nel paese segnalante

 

 

Numero di uffici

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

Succursali degli enti creditizi aventi sede nell’area dell’euro

 

 

Numero di uffici

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

Succursali degli enti creditizi al di fuori dell’area dell’euro aventi sede nel SEE

 

 

Numero di uffici

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

Succursali degli enti creditizi non aventi sede nel SEE

 

 

Numero di uffici

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

 

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Numero di istituzioni

 

 

Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica

 

 

di cui:

 

 

Emessi da istituti di moneta elettronica che sono IFM

 

 

 

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Numero di istituzioni

 

 

di cui:

 

 

Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP)

 

 

Prestatore di servizi di informazione sui conti (Account information service provider, AISP)

 

 

Numero di uffici

 

 

 

 

 

Altri PSP ed emittenti di moneta elettronica

 

 

Numero di istituzioni

 

 

Numero di uffici

 

 

Numero dei depositi overnight detenuti presso non IFM

 

 

Valore dei depositi overnight detenuti presso non IFM (trimestralmente)

 

 

 

 

 

Numero totale degli istituti di pagamento che operano nel paese su base transfrontaliera

 

 

di cui:

 

 

numero di istituti di pagamento che prestano servizi tramite una succursale stabilita

 

 

numero di istituti di pagamento che prestano servizi tramite un agente

 

 

numero di istituti di pagamento che prestano servizi senza stabilire una succursale né tramite un agente

 

 

Numero di uffici — numero delle sedi di attività nel paese segnalante. Ogni sede di attività costituita nello stesso paese segnalante è contata separatamente. Sono inclusi solo gli uffici (indipendentemente dalla loro dimensione e orario di operatività) che forniscono servizi di pagamento con compensazione e regolamento senza contante, mentre gli uffici mobili non sono inclusi. La sede dell’amministrazione centrale dell’istituzione è considerata come un ufficio se fornisce servizi di pagamento con compensazione e regolamento senza contante.

Mezzi di regolamento utilizzati da enti creditizi — attività o crediti su attività che possono essere utilizzati da enti creditizi per i pagamenti.

Prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale (media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva) — valore totale del credito accordato dalla banca centrale agli istituti di credito e rimborsato nell’ambito della stessa giornata lavorativa. Questa è la media del valore giornaliero massimo di scoperti simultanei ed effettivi infragiornalieri o prelievi sui meccanismi di credito infragiornaliero durante il giorno per tutti gli enti creditizi considerati nel loro insieme. Tutti i giorni durante il periodo di mantenimento, compresi i fine settimana e le festività pubbliche, sono considerati nella media.

Succursale di un ente creditizio avente sede nell’area dell’euro — una succursale (situata nel paese segnalante) di un ente creditizio legalmente costituito fuori dal paese segnalante ma nell’area dell’euro.

Succursale di un ente creditizio non avente sede nel SEE — una succursale (situata nel paese segnalante) di un ente creditizio legalmente costituito in un paese non appartenente al SEE fuori dal paese segnalante e fuori dal SEE.

Succursale di un ente creditizio avente sede nel SEE (fuori dell’area dell’euro) — una succursale (situata nel paese segnalante) di un ente creditizio legalmente costituito in un paese del SEE fuori dal paese segnalante e fuori dall’area dell’euro.

Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessi da istituti di moneta elettronica che sono IFM — valore delle monete elettroniche emesse da istituti di moneta elettronica la cui attività principale consiste nell’intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, e che sono di conseguenza inclusi nel settore delle IFM.

Istituti di pagamento che operano nel paese su base transfrontaliera — istituti di pagamento situati fuori dal paese segnalante, ma che operano nello stesso tramite una succursale stabilita, un agente o tramite accesso remoto.

La tabella B è segnalata su base semestrale. La tabella B integra la tabella 7 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43). Il numero dei partecipanti si riferisce ai dati di fine periodo.

Tabella B

Partecipazione a sistemi di pagamento selezionati: TARGET2

(fine periodo, unità iniziali, Geo 1)

 

Numero

Sistema componente di TARGET2

 

Numero di partecipanti

 

Partecipanti diretti

 

Enti creditizi

 

Autorità bancarie centrali

 

Altri partecipanti diretti

 

Amministrazioni pubbliche

 

Organismi di compensazione e regolamento

 

Altre istituzioni finanziarie

 

Altro

 

Partecipanti indiretti

 

Sistema componente di TARGET2 — «sistema componente TARGET2» come definito all’articolo 2, paragrafo 2, dell’Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (1).

La tabella C è segnalata su base semestrale. La tabella C integra la tabella 8 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43). Le operazioni di pagamento sono segnalate come flussi lordi, ossia totali, per il periodo. Le informazioni sono segnalate con una disaggregazione Geo 0, Geo 1 e Geo 2, come indicato nella tabella.

Tabella C

Pagamenti elaborati da sistemi di pagamento selezionati: TARGET2

(totale per il periodo; numero di operazioni in milioni; valore delle operazioni in milioni di euro)

 

Inviate

 

Numero

Valore

Sistema componente di TARGET2

 

 

Bonifici e addebiti diretti

Geo 1

Geo 1

All’interno dello stesso sistema componente di TARGET2

Geo 0

Geo 0

Ad un altro sistema componente di TARGET2

Geo 2

Geo 2

Ad un sistema componente di TARGET2 dell’area dell’euro

Geo 2

Geo 2

Ad un sistema componente di TARGET2 non appartenente all’area dell’euro

Geo 2

Geo 2

di cui:

 

 

TIPS

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Tasso di concentrazione

Geo 1

Geo 1

Per TARGET2 la definizione di «transfrontaliero» si basa sulla ubicazione della componente e non del partecipante, come nel caso degli altri sistemi di pagamento.

TIPS — «servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET» (TARGET instant payment settlement service), come definito all’articolo 1 dell’allegato II all’indirizzo BCE/2012/27.

La tabella D è segnalata su base semestrale e con una disaggregazione Geo 3, se non altrimenti indicato. Le operazioni di pagamento sono segnalate come flussi lordi, ovvero totali, per il periodo.

Tabella D

Attività dei PSP per tipo di servizio di pagamento

(totale per il periodo; numero di operazioni in milioni; valore delle operazioni in milioni di euro, Geo 3)

 

Inviate

 

Numero

Valore

Bonifici

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

 

 

 

Addebiti diretti

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

 

 

 

Operazioni di pagamento basate su carta (eccetto carte con la sola funzione di moneta elettronica)  (2)

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

 

 

 

Operazioni di pagamento con moneta elettronica emessa da PSP residenti

 

 

Con carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

Tramite conti di moneta elettronica (operazioni avviate tramite una carta)

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

Tramite conti di moneta elettronica (operazioni da conto a conto)

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

 

 

 

Depositi di contante allo sportello  (3)

 

 

Enti creditizi

Geo 1

Geo 1

Istituti di moneta elettronica

Geo 1

Geo 1

Uffici dei conti correnti postali

Geo 1

Geo 1

Istituti di pagamento

Geo 1

Geo 1

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Prelievi di contante allo sportello

 

 

Enti creditizi

Geo 1

Geo 1

Istituti di moneta elettronica

Geo 1

Geo 1

Uffici dei conti correnti postali

Geo 1

Geo 1

Istituti di pagamento

Geo 1

Geo 1

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Rimessa di denaro

 

 

Enti creditizi

 

 

Istituti di moneta elettronica

 

 

Uffici dei conti correnti postali

 

 

Istituti di pagamento

 

 

Autorità pubbliche: i) BCE e BCN e ii) Stati membri o amministrazioni locali

 

 

La disaggregazione geografica necessaria applica le classificazioni utilizzate nel regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) e al contempo include la disaggregazione geografica «Geo 2» che fa riferimento esclusivamente alle operazioni transfrontaliere. Le disaggregazioni geografiche sono:

Disaggregazioni geografiche

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Nazionali

Nazionali e transfrontaliere combinate

Transfrontaliere

Nazionali

Disaggregazioni per singolo paese per tutti i paesi del SEE

Transfrontaliere al di fuori del SEE


(1)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(2)  Per operazioni di pagamento basate su carta transfrontaliere, la residenza della controparte e l’ubicazione del punto di vendita dovrebbero essere segnalate insieme.

(3)  I depositi in contante allo sportello rientrano nella categoria delle operazioni ricevute in quanto i fondi vengono accreditati sul conto del servizio di pagamento dell’utente. Sebbene la tabella D includa informazioni sulle operazioni di pagamento inviate, i depositi di contante allo sportello dovrebbero essere inclusi nella segnalazione.