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25.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/4 |
INDIRIZZO (UE) 2021/827 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 29 aprile 2021
che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 5.2, 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito degli sviluppi economici e statistici degli ultimi anni è divenuto necessario riesaminare e aggiornare gli obblighi di segnalazione per i conti finanziari trimestrali al fine di garantire che tali requisiti siano ancora rilevanti per le analisi economiche. |
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(2) |
Diventa sempre più importante disporre di una disaggregazione più dettagliata del settore delle altre istituzioni finanziarie (AIF) per l'analisi del finanziamento e della connessione di tale settore. È necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti all'indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea (1) per richiedere la segnalazione delle disaggregazioni del settore degli AIF. |
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(3) |
Per meglio comprendere la globalizzazione e le fusioni e acquisizioni transfrontaliere, è necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti nell’indirizzo BCE/2013/24 per consentire la suddivisione degli investimenti diretti all'estero (IDE) in funzione di strumenti finanziari selezionati sulla base delle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) [Capitolo 7, disposizione 7.98 (rubriche di registrazione per gli IDE) e allegato A, tabella 18.14 (relazioni tra le rubriche funzionali del BPM6 e le rubriche di strumenti finanziari del SEC)]. |
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(4) |
La segnalazione del sottosettore della banca centrale nei conti finanziari trimestrali è stata introdotta nel 2019 su base volontaria. Tale segnalazione dovrebbe ora essere richiesta dall’indirizzo BCE/2013/24 in modo da ricomprendere l’intera serie di obblighi di segnalazione nazionali rilevanti. |
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(5) |
Inoltre, è necessario modificare l’obbligo di segnalazione dei dati nazionali per attività e passività finanziarie stabilito nell'indirizzo BCE/2013/24 per consentire ulteriori disaggregazioni per strumento per assicurazioni vita e diritti pensionistici, al fine di supportare le analisi della stabilità economica e finanziaria. |
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(6) |
È necessario modificare l’obbligo di cui all'indirizzo BCE/2013/24 relativo alla comunicazione di informazioni esplicative su eventi specifici di rilievo e sui motivi delle revisioni dei conti finanziari nazionali trimestrali, per tener conto di eventi o revisioni inferiori allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell'area dell'euro ma significativi a livello nazionale. |
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(7) |
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (3), gli Stati membri dovrebbero organizzare i propri compiti nel settore statistico e cooperare pienamente con il Sistema europeo di banche centrali al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. |
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(8) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2013/24, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2013/24 è modificato come segue:
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1) |
all'articolo 1, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. per “area dell’euro” si intende il territorio economico degli Stati membri dell’area dell’euro, della Banca centrale europea (BCE), del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF);»; |
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2) |
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli obblighi in materia di “dati supplementari” comprendono le operazioni e le consistenze per il periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. I dati supplementari di cui alla colonna “H” delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche), e di cui alla colonna “B”, righe 3 e 17, delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non finanziarie) possono essere segnalati su base volontaria.»; |
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3) |
all’articolo 2, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
all'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I settori di controparte “residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali” e “residenti al di fuori dell’area dell’euro” di cui alle righe da 16 a 29 delle tabelle da 3 a 7 e alle righe da 15 a 27 delle tabelle 8 e 9 dell’allegato I sono adattate al fine di rispecchiare la composizione dell’area dell’euro alla data di segnalazione. Tale aggiustamento è effettuato ogni qualvolta uno Stato membro adotta l’euro. I dati inviati sono rivisti in conformità ai differenti obblighi di segnalazione dei dati precisati ai paragrafi 2, 3 e 4, sulla base delle migliori stime.»; |
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5) |
all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. In via derogatoria rispetto ai paragrafi da 1 a 5, le BCN non sono tenute a trasmettere nessuno dei seguenti dati:
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6) |
all'articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Unitamente ai dati segnalati ai sensi dei paragrafi da 2 a 5, le BCN inviano informazioni esplicative riguardo a:
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7) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La BCE pubblica gli aggregati dell’area dell’euro che essa compila, nonché i «dati nazionali» raccolti ai sensi dell’articolo 2, come indicato nei paragrafi da 3 a 5 dello stesso, secondo quanto ritenuto pertinente dal CST, fatta eccezione per i dati relativi alle celle nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da 3 a 7 e nelle righe da 15 a 27 delle tabelle 8 e 9 dell’allegato I (concernenti i settori di controparte “residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali” e “residenti al di fuori dell’area dell’euro”).»; |
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8) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le BCN segnalano i “dati supplementari” descritti all'articolo 2, paragrafo 2, alla BCE entro 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. Il Comitato esecutivo può ridurre tale termine a 82 giorni civili, ove opportuno, tenuto conto del parere del CST. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo della propria decisione. La BCE notifica alle BCN ogni modifica del periodo di segnalazione con almeno un anno di anticipo rispetto alla prima data di segnalazione a cui tale modifica si applica. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni esplicative associate entro 87 giorni civili dalla fine del trimestre di riferimento.»; |
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9) |
l'allegato I è sostituito dall'allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o giugno 2021.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 aprile 2021.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).
(2) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I all'indirizzo BCE/2013/24 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
OBBLIGHI RELATIVI AI DATI DA SEGNALARE
Sintesi degli obblighi in materia di dati
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Articolo |
Contenuto |
Tabelle |
Tipologia di dati |
Periodo di riferimento |
Prima data di segnalazione |
Tempestività |
Osservazioni |
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Consistenze |
Operazioni |
Altre variazioni di volume |
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2, paragrafo 2 4, paragrafo 1 |
Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione dei soggetti diversi dalle AIF |
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2012, trim. 4 in avanti |
Set. 2014 |
Fine del trimestre di riferimento (t)+85 (Informazioni esplicative a t+87) |
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2, paragrafo 2 4, paragrafo 1 |
Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione delle AIF |
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2013, trim. 4 in avanti |
Giu. 2022 |
t+85 (Informazioni esplicative a t+87) |
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2, paragrafo 2 4, paragrafo 1 |
Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione delle AIF |
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2013, trim. 4 in avanti |
Mar. 2024 |
t+85 (Informazioni esplicative a t+87) |
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2, paragrafo 3, lettera a) 2, paragrafo 5 3, paragrafo 2 3, paragrafo 3, lettere a), b) 4, paragrafo 2 |
Dati nazionali, tutte le celle — disaggregazione per: diversi dagli IDE, assicurazioni e pensioni e AIF |
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2012, trim. 4 in avanti |
Sep2014 |
t+97 |
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2, paragrafo 3, lettera a) 3, paragrafo 3, lettera a) e 4, paragrafo 2 |
Dati nazionali — IDE |
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2013, trim. 4 in avanti |
Mar. 2023 |
t+97 |
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2, paragrafo 3, lettera a) 3, paragrafo 3, lettera a) e 4, paragrafo 2 |
Dati nazionali — assicurazioni e pensioni |
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2016, trim. 4 in avanti |
Mar. 2023 |
t+97 |
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2, paragrafo 3, lettera a) 3, paragrafo 3, lettere a), b) 4, paragrafo 2 |
Dati nazionali — disaggregazione per AIF |
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2013, trim. 4 in avanti |
Giu. 2022 |
t+97 |
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2, paragrafo 3, lettera a) 3, paragrafo 3, lettere a), b) 4, paragrafo 2 |
Dati nazionali — disaggregazione per AIF |
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2013, trim. 4 in avanti |
Mar. 2024 |
t+97 |
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2, paragrafo 3, lettera b) 2, paragrafo 5 3, paragrafo 2 3, paragrafo 3, lettera c) 4, paragrafo 2 |
Dati nazionali, tutte le celle — serie storica |
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1999, trim. 1–2012, trim. 3 |
Set. 2017 |
t+97 |
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2, paragrafo 4 2, paragrafo 5 3, paragrafo 2 3, paragrafo 3, lettere a), b) 4, paragrafo 2 |
Dati nazionali, tutte le celle |
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2013, trim. 4 in avanti |
Set. 2015 |
t+97 |
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ALLEGATO I
Tabella 1
Attività finanziarie1), 2)
Tabella 2
Passività1), 2)
Tabella 7
Titoli di debito a lungo termine (F.32)1)