25.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/4


INDIRIZZO (UE) 2021/827 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 aprile 2021

che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 5.2, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito degli sviluppi economici e statistici degli ultimi anni è divenuto necessario riesaminare e aggiornare gli obblighi di segnalazione per i conti finanziari trimestrali al fine di garantire che tali requisiti siano ancora rilevanti per le analisi economiche.

(2)

Diventa sempre più importante disporre di una disaggregazione più dettagliata del settore delle altre istituzioni finanziarie (AIF) per l'analisi del finanziamento e della connessione di tale settore. È necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti all'indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea (1) per richiedere la segnalazione delle disaggregazioni del settore degli AIF.

(3)

Per meglio comprendere la globalizzazione e le fusioni e acquisizioni transfrontaliere, è necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti nell’indirizzo BCE/2013/24 per consentire la suddivisione degli investimenti diretti all'estero (IDE) in funzione di strumenti finanziari selezionati sulla base delle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) [Capitolo 7, disposizione 7.98 (rubriche di registrazione per gli IDE) e allegato A, tabella 18.14 (relazioni tra le rubriche funzionali del BPM6 e le rubriche di strumenti finanziari del SEC)].

(4)

La segnalazione del sottosettore della banca centrale nei conti finanziari trimestrali è stata introdotta nel 2019 su base volontaria. Tale segnalazione dovrebbe ora essere richiesta dall’indirizzo BCE/2013/24 in modo da ricomprendere l’intera serie di obblighi di segnalazione nazionali rilevanti.

(5)

Inoltre, è necessario modificare l’obbligo di segnalazione dei dati nazionali per attività e passività finanziarie stabilito nell'indirizzo BCE/2013/24 per consentire ulteriori disaggregazioni per strumento per assicurazioni vita e diritti pensionistici, al fine di supportare le analisi della stabilità economica e finanziaria.

(6)

È necessario modificare l’obbligo di cui all'indirizzo BCE/2013/24 relativo alla comunicazione di informazioni esplicative su eventi specifici di rilievo e sui motivi delle revisioni dei conti finanziari nazionali trimestrali, per tener conto di eventi o revisioni inferiori allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell'area dell'euro ma significativi a livello nazionale.

(7)

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (3), gli Stati membri dovrebbero organizzare i propri compiti nel settore statistico e cooperare pienamente con il Sistema europeo di banche centrali al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2013/24,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/24 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   per “area dell’euro” si intende il territorio economico degli Stati membri dell’area dell’euro, della Banca centrale europea (BCE), del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF);»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli obblighi in materia di “dati supplementari” comprendono le operazioni e le consistenze per il periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. I dati supplementari di cui alla colonna “H” delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche), e di cui alla colonna “B”, righe 3 e 17, delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non finanziarie) possono essere segnalati su base volontaria.»;

3)

all’articolo 2, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

dati su operazioni, consistenze e altre variazioni di volume (operazioni e consistenze solo per la riga 46 della tabella 2 “operazioni finanziarie nette/patrimonio finanziario netto”) relativamente al periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento; e

b)

dati su operazioni e consistenze per il periodo dal primo trimestre del 1999 fino al terzo trimestre del 2012. Per il periodo dal primo trimestre del 1999 fino al quarto trimestre del 2002 tali dati sono segnalati sulla base delle migliori stime. I dati di cui alle colonne “J” e “K” delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I (la disaggregazione per famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) possono essere segnalati su base volontaria.»;

4)

all'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I settori di controparte “residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali” e “residenti al di fuori dell’area dell’euro” di cui alle righe da 16 a 29 delle tabelle da 3 a 7 e alle righe da 15 a 27 delle tabelle 8 e 9 dell’allegato I sono adattate al fine di rispecchiare la composizione dell’area dell’euro alla data di segnalazione. Tale aggiustamento è effettuato ogni qualvolta uno Stato membro adotta l’euro. I dati inviati sono rivisti in conformità ai differenti obblighi di segnalazione dei dati precisati ai paragrafi 2, 3 e 4, sulla base delle migliori stime.»;

5)

all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In via derogatoria rispetto ai paragrafi da 1 a 5, le BCN non sono tenute a trasmettere nessuno dei seguenti dati:

a)

in ogni momento, i dati relativi a trimestri precedenti al primo trimestre dell’anno in cui il relativo Stato membro ha aderito all’Unione;

b)

prima di giugno 2022, i “dati nazionali” e i “dati supplementari” relativi alla disaggregazione settoriale delle altre istituzioni finanziarie (AIF) (colonne “E.1”, “E.2” ed “E.3” delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I);

c)

prima di marzo 2024, i “dati nazionali” e i “dati supplementari” relativi alla disaggregazione settoriale delle altre istituzioni finanziarie (colonne “E.1”, “E.2” ed “E.3” delle tabelle da 4 a 9, righe da 8 a 10 e righe da 22 a 24 delle tabelle da 3 a 7 e righe da 7 a 9 e righe da 20 a 22 delle tabelle 8 e 9 dell’allegato I);

d)

prima di marzo 2023, i “dati nazionali” di cui al paragrafo 3, lettera a), relativi agli investimenti diretti all'estero (righe 2, 12, 16, 22, 24, 43 e 45 delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I);

e)

prima di marzo 2023, i “dati nazionali” di cui al paragrafo 3, lettera a), relativi alle ulteriori disaggregazioni per strumento per assicurazioni vita e diritti pensionistici (righe 33 e 34 e righe 37 e 38 delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I);

f)

in ogni momento, i dati di cui alle lettere b), c) e d) per il periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al terzo trimestre del 2013;

g)

in ogni momento, i dati di cui alla lettera e) per il periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al terzo trimestre del 2016.»;

6)

all'articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Unitamente ai dati segnalati ai sensi dei paragrafi da 2 a 5, le BCN inviano informazioni esplicative riguardo a:

a)

eventi specifici di rilievo osservati in relazione al trimestre di riferimento se la dimensione degli eventi specifici di rilievo è pari almeno allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell’area dell’euro, se la dimensione è significativa a livello nazionale o se la BCE richiede tali informazioni; e

b)

i motivi delle revisioni, in comparazione con gli ultimi “dati nazionali” segnalati alla BCE ai sensi del presente indirizzo, se l’ampiezza delle variazioni ai dati conseguenti a tali revisioni è pari almeno allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell’area dell’euro, se l’ampiezza è significativa a livello nazionale o se la BCE richiede tali informazioni.»;

7)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE pubblica gli aggregati dell’area dell’euro che essa compila, nonché i «dati nazionali» raccolti ai sensi dell’articolo 2, come indicato nei paragrafi da 3 a 5 dello stesso, secondo quanto ritenuto pertinente dal CST, fatta eccezione per i dati relativi alle celle nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da 3 a 7 e nelle righe da 15 a 27 delle tabelle 8 e 9 dell’allegato I (concernenti i settori di controparte “residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali” e “residenti al di fuori dell’area dell’euro”).»;

8)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN segnalano i “dati supplementari” descritti all'articolo 2, paragrafo 2, alla BCE entro 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. Il Comitato esecutivo può ridurre tale termine a 82 giorni civili, ove opportuno, tenuto conto del parere del CST. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo della propria decisione. La BCE notifica alle BCN ogni modifica del periodo di segnalazione con almeno un anno di anticipo rispetto alla prima data di segnalazione a cui tale modifica si applica. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni esplicative associate entro 87 giorni civili dalla fine del trimestre di riferimento.»;

9)

l'allegato I è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o giugno 2021.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 aprile 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

(2)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(3)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.


ALLEGATO

L'allegato I all'indirizzo BCE/2013/24 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

OBBLIGHI RELATIVI AI DATI DA SEGNALARE

Sintesi degli obblighi in materia di dati

Articolo

Contenuto

Tabelle

Tipologia di dati

Periodo di riferimento

Prima data di segnalazione

Tempestività

Osservazioni

Consistenze

Operazioni

Altre variazioni di volume

2, paragrafo 2

4, paragrafo 1

Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione dei soggetti diversi dalle AIF

 

T1 — Attività finanziarie

 

T2 — passività

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)

Image 1

Image 2

 

2012, trim. 4 in avanti

Set. 2014

Fine del trimestre di riferimento (t)+85

(Informazioni esplicative a t+87)

Celle in nero nella colonna H su base volontaria

Celle in nero nella colonna B, righe 3 e 17, delle tabelle T4 e T5 su base volontaria

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 2

4, paragrafo 1

Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione delle AIF

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

Image 3

Image 4

 

2013, trim. 4 in avanti

Giu. 2022

t+85

(Informazioni esplicative a t+87)

Celle in nero nelle colonne da E.1 a E.3

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 2

4, paragrafo 1

Dati supplementari, solo celle in nero — disaggregazione delle AIF

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)

Image 5

Image 6

 

2013, trim. 4 in avanti

Mar. 2024

t+85

(Informazioni esplicative a t+87)

Celle in nero nelle colonne da E.1 a E.3, righe da 8 a 10 e da 22 a 24

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera a)

2, paragrafo 5

3, paragrafo 2

3, paragrafo 3, lettere a), b)

4, paragrafo 2

Dati nazionali, tutte le celle — disaggregazione per: diversi dagli IDE, assicurazioni e pensioni e AIF

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

 

T3 — depositi (w-t-w)

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)

Image 7

Image 8

Image 9

2012, trim. 4 in avanti

Sep2014

t+97

Accompagnati da informazioni esplicative

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

2, paragrafo 3, lettera a)

3, paragrafo 3, lettera a) e 4, paragrafo 2

Dati nazionali — IDE

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

Image 10

Image 11

Image 12

2013, trim. 4 in avanti

Mar. 2023

t+97

Dati nelle righe 2, 12, 16, 22, 24, 43 e 45

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera a)

3, paragrafo 3, lettera a) e 4, paragrafo 2

Dati nazionali — assicurazioni e pensioni

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

Image 13

Image 14

Image 15

2016, trim. 4 in avanti

Mar. 2023

t+97

Dati nelle righe 33 e 34 e 37 e 38

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera a)

3, paragrafo 3, lettere a), b)

4, paragrafo 2

Dati nazionali — disaggregazione per AIF

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

Image 16

Image 17

Image 18

2013, trim. 4 in avanti

Giu. 2022

t+97

Dati nelle colonne da E.1 a E.3

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera a)

3, paragrafo 3, lettere a), b)

4, paragrafo 2

Dati nazionali — disaggregazione per AIF

 

T3 — depositi (w-t-w)

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 — prestiti a lungo termine (w-t-w)

 

T6 — titoli di debito a breve termine (w-t-w)

 

T7 — titoli di debito a lungo termine (w-t-w)

 

T8 — azioni quotate (w-t-w)

 

T9 — quote o partecipazioni in fondi di investimento (w-t-w)

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2013, trim. 4 in avanti

Mar. 2024

t+97

Dati nelle colonne da E.1 a E.3 delle tabelle da T.4 a T.9

Dati nelle righe da 8 a 10 e da 22 a 24 delle tabelle da T3 a T7 e righe da 20 a 22 delle tabelle da T8 a T9

Accompagnati da informazioni esplicative

2, paragrafo 3, lettera b)

2, paragrafo 5

3, paragrafo 2

3, paragrafo 3, lettera c)

4, paragrafo 2

Dati nazionali, tutte le celle — serie storica

 

T1 — Attività finanziarie,

 

T2 — passività

 

T3 — depositi (w-t-w)

 

T4 — prestiti a breve termine (w-t-w)

 

T5 —prestiti a lungo termine (w-t-w)

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1999, trim. 1–2012, trim. 3

Set. 2017

t+97

Accompagnati da informazioni esplicative

Colonne J, K di T1 e T2 su base volontaria

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

Migliori stime per 1999, trim. 1–2012, trim. 4

2, paragrafo 4

2, paragrafo 5

3, paragrafo 2

3, paragrafo 3, lettere a), b)

4, paragrafo 2

Dati nazionali, tutte le celle

 

T6 — titoli di debito a breve termine (w-t-w)

 

T7 — titoli di debito a lungo termine (w-t-w)

 

T8 — azioni quotate (w-t-w)

 

T9 — quote di fondi di investimento (w-t-w)

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2013, trim. 4 in avanti

Set. 2015

t+97

Accompagnati da informazioni esplicative

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle T6 e T7 e nelle righe da 15 a 27 delle tabelle da T8 a T9 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro

Dati nelle righe da 16 a 29 delle tabelle T6 e T7 e nelle righe da 15 a 27 delle tabelle da T8 a T9, non pubblicati

ALLEGATO I

Tabella 1

Attività finanziarie1), 2)

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Tabella 2

Passività1), 2)

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Tabella 7

Titoli di debito a lungo termine (F.32)1)

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