2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/141


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1270 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 51, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)

Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)

A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (5), ha evidenziato la necessità di chiarire che le società di gestione debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti degli investitori. Le società di gestione dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. La direttiva 2010/43/UE della Commissione (7) non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire che le procedure interne e le modalità organizzative siano attuate correttamente e rispettate, è necessario chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni delle società di gestione riflettono i rischi di sostenibilità e che per analizzare tali rischi sono necessarie capacità e conoscenze tecniche.

(4)

Per evitare una disparità di condizioni tra le società di gestione e le società di investimento che non hanno designato una società di gestione e per evitare la frammentazione, l’incoerenza e l’imprevedibilità nel funzionamento del mercato interno che ne deriverebbero, le norme relative all’integrazione dei rischi di sostenibilità dovrebbero applicarsi anche alle società di investimento, tenuto conto del principio di proporzionalità.

(5)

Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi degli OICVM, le società di gestione dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Tra di essi rientrano i conflitti di interesse derivanti dalla remunerazione o dalle operazioni personali dei membri del personale interessati, quelli che potrebbero dar luogo a greenwashing, vendite improprie o travisamento di strategie di investimento e quelli tra diversi OICVM gestiti dalla stessa società di gestione.

(6)

A norma del regolamento (UE) 2019/2088 le società di gestione o le società di investimento che, per obbligo o per scelta, prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono tenute a comunicare le loro politiche di dovuta diligenza riguardanti tali effetti. Al fine di garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2019/2088 e la direttiva 2010/43/UE, tale obbligo dovrebbe riflettersi nella direttiva 2010/43/UE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/43/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2010/43/UE

La direttiva 2010/43/UE è così modificata:

(1)

all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti 11 e 12:

«11)

“rischio di sostenibilità”: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

12)

“fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"

(2)

all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.»;

(3)

all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri assicurano che le società di gestione si dotino delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.»;

(4)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Obbligo per le società di investimento di integrare i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM

Gli Stati membri assicurano che le società di investimento integrino i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività delle società stesse.»;

(5)

all’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

sia responsabile dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a f).»;

(6)

all’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli Stati membri assicurano che le società di gestione, quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi degli OICVM, includano i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni.»;

(7)

all’articolo 23 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tenere conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Gli Stati membri assicurano che, ove le società di gestione o, se del caso, le società di investimento prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità come indicato all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2088 o come richiesto all’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del suddetto regolamento, le predette società di gestione o società di investimento tengano conto di tali effetti negativi principali nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»;

(8)

all’articolo 38, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La politica di gestione dei rischi include tutte le procedure necessarie per permettere alla società di gestione di valutare, per ogni OICVM che gestisce, l’esposizione dell’OICVM ai rischi di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l’esposizione dell’OICVM a qualsiasi altro rischio, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni OICVM gestito.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il 31 luglio 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(2)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(7)  Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).