26.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 68/14 |
DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2021
che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari, le economie e i sistemi finanziari degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa attraverso l’introduzione di modifiche mirate e limitate alla normativa dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. L’obiettivo generale di tali modifiche dovrebbe pertanto consistere nel rimuovere gli oneri burocratici non necessari e introdurre misure attentamente calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche. Tali modifiche dovrebbero evitare di apportare cambiamenti che comportino maggiori oneri amministrativi per il settore e dovrebbero lasciare la risoluzione delle questioni legislative complesse al previsto riesame della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali modifiche formano un pacchetto di misure e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali». |
(2) |
La direttiva 2014/65/UE è stata adottata nel 2014 in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008. Tale direttiva ha notevolmente rafforzato il sistema finanziario dell’Unione e garantito un elevato livello di tutela degli investitori in tutta l’Unione. Potrebbero essere valutati ulteriori sforzi per ridurre la complessità normativa e i costi di conformità delle imprese di investimento e per eliminare le distorsioni della concorrenza, purché nel contempo sia presa sufficientemente in considerazione la tutela degli investitori. |
(3) |
Per quanto riguarda gli obblighi volti a proteggere gli investitori, la direttiva 2014/65/UE non ha pienamente raggiunto l’obiettivo di adottare misure che tengano sufficientemente conto delle peculiarità di ciascuna categoria di investitori, ossiaclienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. Alcuni di tali obblighi non sempre hanno migliorato la tutela degli investitori, ma talvolta hanno ostacolato la regolare esecuzione delle decisioni di investimento. È pertanto opportuno modificare taluni obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE per facilitare la prestazione di servizi di investimento e l’esecuzione di attività di investimento, e tali modifiche andrebbero apportate in un modo equilibrato che tuteli pienamente gli investitori. |
(4) |
L’emissione di obbligazioni è fondamentale per raccogliere capitali e superare la crisi COVID-19. I requisiti in materia di governance del prodotto possono limitare la vendita di obbligazioni. Le obbligazioni senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole sono generalmente considerate prodotti semplici e sicuri, ammissibili per i clienti al dettaglio. Nel caso del rimborso anticipato, un’obbligazione senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole protegge gli investitori dalle perdite, garantendo che tali investitori ricevano un pagamento pari alla somma del valore attuale netto dei pagamenti delle cedole residue e del valore nominale dell’obbligazione che avrebbero percepito se l’obbligazione non fosse stata ritirata. I requisiti in materia di governance del prodotto non dovrebbero pertanto più applicarsi alle obbligazioni senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole. Inoltre, si ritiene che le controparti qualificate abbiano una conoscenza sufficiente degli strumenti finanziari. È pertanto giustificato esentare le controparti qualificate dai requisiti di governance dei prodotti applicabili agli strumenti finanziari commercializzati o distribuiti esclusivamente ad esse. |
(5) |
L’invito a presentare elementi di prova, lanciato dall’autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sull’impatto degli incentivi indebiti e degli obblighi di informativa in merito ai costi e agli oneri ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la consultazione pubblica condotta dalla Commissione hanno entrambe confermato che i clienti professionali e le controparti qualificate non hanno bisogno di informazioni standardizzate e obbligatorie in materia di costi in quanto già ricevono le informazioni necessarie quando negoziano con il loro prestatore di servizi. Le informazioni fornite ai clienti professionali e alle controparti qualificate sono personalizzate in base alle loro esigenze e spesso più dettagliate. I servizi forniti ai clienti professionali e alle controparti qualificate dovrebbero pertanto essere esonerati dagli obblighi di informazione su costi e oneri, salvo per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione del portafoglio, in quanto i clienti professionali che stipulano rapporti di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio non dispongono necessariamente di competenze o conoscenze sufficienti per consentire che tali servizi siano esonerati da detti obblighi. |
(6) |
Le imprese di investimento sono attualmente tenute ad effettuare un’analisi costi-benefici di alcune attività di portafoglio nei casi di rapporti continuativi con i loro clienti in cui avvengano cambiamenti di strumenti finanziari. Le imprese di investimento sono pertanto tenute a ottenere le informazioni necessarie dai loro clienti e ad essere in grado di dimostrare che i vantaggi di tale cambiamento sono superiori ai costi. Poiché tale procedura è eccessivamente onerosa per quanto riguarda i clienti professionali, che tendono a cambiare frequentemente, è opportuno che i servizi loro forniti siano esonerati da tale obbligo. I clienti professionali manterrebbero tuttavia la possibilità di opt-in. Poiché i clienti al dettaglio necessitano di un elevato livello di tutela, tale esenzione dovrebbe essere limitata ai servizi forniti ai clienti professionali. |
(7) |
I clienti con un rapporto continuativo con un’impresa di investimento ricevono relazioni di servizio obbligatorie, periodicamente o sulla base di fattori che fanno scattare l’obbligo. Né le imprese di investimento né i loro clienti professionali o controparti qualificate ritengono utili tali relazioni di servizio. Tali relazioni si sono rivelate in particolare inutili per i clienti professionali e le controparti qualificate in mercati estremamente volatili, dato che sono fornite con alta frequenza e in numero elevato. I clienti professionali e le controparti qualificate spesso reagiscono a tali relazioni di servizio non leggendole, o prendendo decisioni di investimento rapide piuttosto che continuando con una strategia di investimento a lungo termine. Le controparti qualificate non dovrebbero pertanto più ricevere tali relazioni di servizio obbligatorie. Anche i clienti professionali non dovrebbero più ricevere tali relazioni di servizio, però dovrebbero avere la possibilità di riceverle se lo desiderano. |
(8) |
Nel periodo immediatamente successivo alla pandemia di COVID-19, gli emittenti, e in particolare le imprese a bassa e media capitalizzazione, devono essere sostenuti da mercati dei capitali forti. La ricerca sugli emittenti a bassa e media capitalizzazione è fondamentale per aiutare gli emittenti a mettersi in contatto con gli investitori. Tale ricerca aumenta la visibilità degli emittenti e garantisce pertanto un livello adeguato di investimenti e liquidità. Le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a pagare congiuntamente per la fornitura di servizi di ricerca e di esecuzione, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Una delle condizioni dovrebbe essere che la ricerca sia fornita su emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR come espressa dalle quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca. Tale obbligo relativo alla capitalizzazione di mercato dovrebbe essere inteso come riferito sia alle società quotate che a quelle non quotate, fermo restando che, per queste ultime, la voce di bilancio relativa al capitale proprio non abbia superato la soglia di 1 miliardo di EUR. È opportuno inoltre osservare che le società neo-quotate e le società non quotate che esistono da meno di 36 mesi sono incluse nell’ambitodi applicazione purché possano dimostrare che la loro capitalizzazione di mercato non ha superato la soglia di 1 miliardo di EUR, espressa dalle quotazioni di fine anno a partire dalla loro ammissione alla quotazione, o espressa dal capitale proprio per gli esercizi in cui non sono o non erano quotate. Per garantire che anche le società di nuova costituzione che esistono da meno di 12 mesi possano beneficiare dell’esenzione è sufficiente che non abbiano superato la soglia di 1 miliardo di EUR dalla data della loro costituzione. |
(9) |
La direttiva 2014/65/UE ha introdotto obblighi di informazione per le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e altre sedi di esecuzione per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Le relazioni tecniche risultanti contengono un gran numero di informazioni quantitative dettagliate riguardanti la sede di esecuzione, lo strumento finanziario, il prezzo, i costi e la probabilità di esecuzione. Esse sono raramente lette, come dimostrato dal numero molto basso di visualizzazioni sui siti delle sedi di negoziazione, degli internalizzatori sistematici e di altre sedi di esecuzione. La pubblicazione di tali relazioni dovrebbe essere temporaneamente sospesa in quanto non consentono agli investitori e ad altri utenti di effettuare confronti significativi sulla base delle che informazioni che contengono. |
(10) |
Al fine di facilitare la comunicazione tra le imprese di investimento e i loro clienti e, di conseguenza, facilitare il processo di investimento stesso, le informazioni sugli investimenti non dovrebbero più essere fornite su carta bensì, come opzione standard, in formato elettronico. I clienti al dettaglio dovrebbero tuttavia poter richiedere la fornitura di tali informazioni su carta. |
(11) |
La direttiva 2014/65/UE consente alle persone che negoziano derivati su merci o quote di emissioni o derivati su queste ultime su base professionale di avvalersi di un’esenzione dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione come impresa di investimento quando la loro attività di negoziazione è accessoria rispetto alla loro attività principale Attualmente le persone che chiedono l’esezione per attività accessoria sono tenute a notificare ogni anno all’autorità competente interessata che si avvalgono di tale esenzione e a fornire gli elementi a dimostrazione che soddisfano i due test quantitativi per considerare la loro attività di negoziazione accessoria rispetto alla loro attività principale. Il primo criterio mette a confronto le dimensioni dell’attività di negoziazione speculativa dell’entità rispetto all’attività di negoziazione totale nell’Unione sulla base della classe di attività. Il secondo criterio mette a confronto la dimensione dell’attività di negoziazione speculativa, con tutte le classi di attività incluse, e l’attività di negoziazione totale in strumenti finanziari da parte dell’entità a livello di gruppo. Esiste una forma alternativa per il secondo criterio, che consiste nel confrontare il capitale stimato utilizzato per l’attività di negoziazione speculativa e l’effettivo quantitativo di capitale utilizzato a livello di gruppo per l’attività principale. Al fine di stabilire quando un’attività è considerata accessoria, le autorità competenti dovrebbero poter basarsi su una combinazione di elementi quantitativi e qualitativi, a condizioni chiaramente definite. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di fornire orientamenti sulle circostanze in cui le autorità nazionali possono applicare un approccio che combini criteri di soglia quantitativi e qualitativi, nonché di elaborare un atto delegato sui criteri. Le persone che possono essere ammesse all’esenzione per l’attività accessoria, compresi i market maker, sono quelle che negoziano per conto proprio o quelle che forniscono servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati ai clienti o ai fornitori della loro attività principale. L’esenzione dovrebbe essere disponibile per ciascuno di tali casi singolarmente e su base aggregata qualora si tratti di un’attività accessoria alla loro attività principale, quando considerata a livello di gruppo. L’esenzione per attività accessoria non dovrebbe essere disponibile per le persone che applicano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza o appartengono ad un gruppo la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi di investimento o in attività bancarie o nell’agire come market maker in relazione a derivati su merci. |
(12) |
Le autorità competenti devono attualmente stabilire e applicare limiti alle dimensioni di una posizione netta che una persona può detenere in qualsiasi momento in derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti (EEOTC). Poiché il regime dei limiti di posizione si è rivelato svantaggioso per lo sviluppo di nuovi mercati di merci, i mercati di merci nascenti dovrebbero essere esclusi dal regime dei limiti di posizione. I limiti di posizione dovrebbero applicarsi soltanto ai derivati su merci critici o significativi negoziati su sedi di negoziazione e ai loro contratti EEOTC. I derivati critici o significativi sono i derivati su merci con una posizione aperta di almeno 300 000 lotti in media su un periodo di un anno. Data l’importanza cruciale delle merci agricole per i cittadini, i derivati su merci agricole e i loro contratti EEOTC resteranno soggetti all’attuale regime di limiti di posizione. |
(13) |
La direttiva 2014/65/UE non consente esenzioni per copertura per le entità finanziarie. Diversi gruppi a predominanza commerciale che hanno costituito un’entità finanziaria per le loro finalità di negoziazione si sono trovati in una situazione in cui la loro entità finanziaria non ha potuto effettuare tutte le negoziazioni per il gruppo, in quanto non era ammissibile all’esenzione per copertura. È pertanto opportuno introdurre una esenzione per copertura per le entità finanziarie che abbia una portata strettamente delimitata. Tale esenzione dovrebbe essere disponibile quando, nell’ambito di un gruppo prevalentemente commerciale, una persona è stata registrata come impresa di investimento e negozia per conto di tale gruppo commerciale. Per limitare l’esenzione per copertura alle sole entità finanziarie che negoziano per conto delle entità non finanziarie di un gruppo prevalentemente commerciale, è opportuno che l’esenzione si applichi solo alle posizioni detenute da tale entità finanziaria di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo. |
(14) |
Anche nel caso dei contratti liquidi, solo un numero limitato di partecipanti al mercato operano in genere come market maker nei mercati delle merci. Quando tali partecipanti al mercato devono applicare limiti di posizione non sono in grado di essere altrettanto efficaci come market maker. È pertanto opportuno introdurre un’esenzione dal regime dei limiti di posizione per le controparti finanziarie e non finanziarie riguardante le posizioni risultanti da operazioni effettuate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità. |
(15) |
Le modifiche riguardanti il regime dei limiti di posizione sono intese a sostenere lo sviluppo di nuovi contratti energetici e non mirano ad allentare il regime per i derivati su merci agricole. |
(16) |
L’attuale regime sui limiti di posizione non riconosce neanche le caratteristiche peculiari dei derivati cartolarizzati. I derivati cartolarizzati sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE. Il mercato dei derivati cartolarizzati è caratterizzato da un elevato numero di emissioni diverse, ciascuna registrata presso un depositario centrale di titoli per una dimensione specifica, e qualsiasi possibile incremento rispetta un’apposita procedura debitamente approvata dall’autorità competente pertinente. Ciò è in contrasto con i contratti derivati su merci, per i quali l’ammontare di posizioni aperte, e quindi la dimensione di una posizione, è potenzialmente illimitato. Al momento dell’emissione, l’emittente o l’intermediario incaricato della distribuzione dell’emissione detiene il 100 % di quest’ultima, il che crea problemi all’applicazione stessa di un regime sui limiti di posizione. Inoltre, la maggior parte dei derivati cartolarizzati è quindi in definitiva detenuta da un ampio numero di investitori al dettaglio, il che non pone lo stesso rischio di abuso di posizione dominante o in merito a condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento paragonabile a quello per i contratti derivati su merci. Il concetto di mese di scadenza e di altri mesi, per i quali devono essere stabiliti i limiti di posizione in conformità dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, non è peraltro applicabile ai derivati cartolarizzati. I derivati cartolarizzati dovrebbero pertanto essere esclusi dall’applicazione del regime dei limiti di posizione e dei requisiti in materia di comunicazione. |
(17) |
Dall’entrata in vigore della direttiva 2014/65/UE non è stato identificato alcun contratto derivato su merci considerato «il medesimo». A causa del concetto di «medesimo strumento derivato su merci» contenuto in tale direttiva, la metodologia per calcolare il limite di posizione per gli altri mesi (other months) è dannosa per la sede di negoziazione con il mercato meno liquido quando le sedi di negoziazione sono in concorrenza per i derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche. Pertanto, il riferimento al «medesimo contratto» contenuto nella direttiva 2014/65/UE dovrebbe essere soppresso. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di concordare sul fatto che i derivati su merci negoziati nelle rispettive sedi di negoziazione hanno lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, nel qual caso l’autorità competente centrale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 6, primo comma della direttiva 2014/65/UE dovrebbe fissare il limite di posizione. |
(18) |
Esistono differenze significative nel modo in cui le posizioni sono gestite dalle sedi di negoziazione dell’Unione. I controlli sulla gestione delle posizioni dovrebbero pertanto essere rafforzati ove necessario. |
(19) |
Al fine di garantire l’ulteriore sviluppo dei mercati delle merci denominati in euro nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda: la procedura per richiedere un’esenzione per le posizioni derivanti da operazioni intraprese per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità; la procedura con la quale un’entità finanziaria appartenente ad un gruppo prevalentemente commerciale può chiedere un’esenzione per copertura per le posizioni detenute di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie di tale gruppo prevalentemente commerciale; il chiarimento del contenuto dei controlli di gestione delle posizioni; e l’elaborazione di criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(20) |
Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) è la politica faro dell’Unione per conseguire la decarbonizzazione dell’economia in linea con il Green Deal europeo. Lo scambio di quote di emissioni e dei relativi derivati è soggetto alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e costituisce un elemento importante del mercato del carbonio dell’Unione. L’esenzione per l’attività accessoria di cui alla direttiva 2014/65/UE consente a taluni partecipanti al mercato di operare sui mercati delle quote di emissioni senza dover essere autorizzati come imprese di investimento, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. In considerazione dell’importanza di mercati finanziari ordinati, adeguatamente regolamentati e vigilati, del ruolo importante del sistema ETS ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione e del ruolo che un mercato secondario efficiente delle quote di emissioni svolge nel sostenere il funzionamento dell’ETS, è essenziale che l’esenzione per l’attività accessoria sia adeguatamente concepita per contribuire a tali obiettivi. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui gli scambi di quote di emissioni avvengono in sedi di negoziazione di paesi terzi. Al fine di garantire la tutela della stabilità finanziaria dell’Unione, l’integrità del mercato, la tutela degli investitori e la parità di condizioni e di assicurare che l’ETS continui a funzionare in modo trasparente e solido per garantire riduzioni delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe monitorare l’ulteriore sviluppo degli scambi di quote di emissioni e dei relativi derivati nell’Unione e nei paesi terzi, valutare l’impatto dell’esenzione per l’attività accessoria sull’ETS e, ove necessario, proporre opportune modifiche per quanto riguarda la portata e l’applicazione di tale esenzione. |
(21) |
Al fine di fornire maggiore chiarezza giuridica, evitare un inutile onere amministrativo per gli Stati membri e garantire un quadro giuridico uniforme per le imprese di investimento, che rientreranno nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) a decorrere dal 26 giugno 2021, è opportuno rinviare la data di recepimento della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) per quanto riguarda le misure applicabili alle imprese di investimento. Al fine di garantire un’applicazione coerente del quadro giuridico applicabile alle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 67 della direttiva (UE) 2019/2034, é pertanto opportuno prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2019/878 fino al 26 giugno 2021 per quanto riguarda le imprese di investimento. |
(22) |
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle modifiche alle direttive 2013/36/UE (9) e (UE) 2019/878, e in particolare per evitare eventuali effetti destabilizzanti per gli Stati membri, è opportuno prevedere che tali modifiche siano applicabili a decorrere dal 28 dicembre 2020. Pur prevedendo un’applicazione retroattiva delle modifiche, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono comunque rispettate in quanto le modifiche non ledono i diritti e gli obblighi degli operatori economici o dei singoli. |
(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2013/36/UE, 2014/65/UE e (UE) 2019/878. |
(24) |
La presente direttiva modificativa mira a integrare il diritto dell’Unione vigente e i suoi obiettivi possono pertanto essere realizzati meglio a livello dell’Unione piuttosto che attraverso iniziative nazionali diverse. I mercati finanziari sono di per sé transfrontalieri e lo stanno diventando sempre più. A causa di tale integrazione, un intervento nazionale isolato sarebbe molto meno efficace e porterebbe alla frammentazione dei mercati, con conseguente arbitraggio regolamentare e distorsione della concorrenza. |
(25) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire perfezionare il vigentediritto dell’Unione per garantire l’applicazione di obblighi uniformi e appropriati che si applichino alle imprese di investimento in tutta l’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(26) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(27) |
Data la necessità di introdurre quanto prima misure mirate per sostenere la ripresa economica dalla crisi COVID-19, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
1) |
L’articolo 2 è così modificato:
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2) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
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3) |
è inserito l’articolo seguente: «A rticolo 16 bis Esenzioni dai requisiti in materia di governance del prodotto Un’impresa di investimento è esentata dai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, commi da secondo a quinto, e all’articolo 24, paragrafo 2, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.»; |
4) |
l’articolo 24 è così modificato:
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5) |
all’articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Quando prestano consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio che comporta cambiamenti di strumenti finanziari, le imprese di investimento ottengono le informazioni necessarie in merito all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.»; |
6) |
all’articolo 27, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «L’obbligo di comunicazione periodica al pubblico stabilito dal presente paragrafo non si applica fino al 28 febbraio 2023. La Commissione europea provvede al riesame globale dell’adeguatezza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente paragrafo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022.»; |
7) |
all’articolo 27, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «La Commissione europea provvede al riesame globale dell’adeguatezza degli obblighi di informazione periodica stabiliti dal presente paragrafo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022.»; |
8) |
è inserito l’articolo seguente: «A rticolo 29 bis Servizi forniti a clienti professionali 1. I requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 4, lettera c), non si applicano ad altri servizi prestati a clienti professionali che non siano la consulenza in materia di investimenti e la gestione del portafoglio. 2. I requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 25, paragrafo 6, non si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all’impresa di investimento, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dei diritti previsti da tali disposizioni. 3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento tengano un registro delle comunicazioni dei clienti di cui al paragrafo 2.»; |
9) |
all’articolo 30, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti, e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini abbiano la possibilità di determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi all’articolo 24, ad eccezione del suo paragrafo 5 bis, all’articolo 25, all’articolo 27 e all’articolo 28, paragrafo 1, per quanto riguarda tali operazioni o qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.»; |
10) |
l’articolo 57 è così modificato:
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11) |
l’articolo 58, è così modificato:
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12) |
all’articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai meccanismi di segnalazione autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, agli enti creditizi in relazione ai servizi o alle attività di investimento e ai servizi accessori e alle succursali di imprese di paesi terzi, di disporre di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni potenziali o effettive al loro interno attraverso un canale specifico, indipendente e autonomo.»; |
13) |
all’articolo 89, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 65, paragrafo 7, e all’articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014. 3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 65, paragrafo 7, e all’articolo 79, paragrafo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 16, paragrafo 12, dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 13, dell’articolo 25, paragrafo 8, dell’articolo 27, paragrafo 9, dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 5, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’articolo 33, paragrafo 8, dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 4, dell’articolo 58, paragrafo 6, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 65, paragrafo 7, o dell’articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
14) |
all’articolo 90 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione riesamina l’impatto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), per quanto riguarda le quote di emissioni o i relativi derivati e, se del caso, correda tale riesame di una proposta legislativa volta a modificare tale esenzione. In tale contesto la Commissione valuta le negoziazioni di quote di emissioni e dei relativi derivati nell’Unione e nei paesi terzi, l’impatto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), sulla tutela degli investitori, l’integrità e la trasparenza dei mercati delle quote di emissioni e dei relativi derivati e l’opportunità di adottare misure in relazione alla negoziazione che si svolge nelle sedi di paesi terzi.». |
Articolo 2
Modifiche della direttiva (UE) 2019/878
All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 28 dicembre 2020, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi:
a) |
alle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui riguardano gli istituti di credito; |
b) |
all’articolo 1, punti 1 e 9, della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, nella misura in cui concernono gli istituti di credito e le imprese di investimento. |
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 29 dicembre 2020. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punto 21 e all’articolo 1, punto 29, lettere a), b) e c), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 84 e l’articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 e le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punti 52 e 53, della presente direttiva per quanto riguarda gli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro il 26 giugno 2021, le misure necessarie per osservare le disposizioni di cui alla presente direttiva nella misura in cui riguardano le imprese di investimento, ad eccezione delle misure di cui al primo comma, lettera b).
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.».
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
All’articolo 94, paragrafo 2, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente testo:
«Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente di cui all’articolo 92, paragrafo 3, ad eccezione dei membri del personale nelle imprese di investimento, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:
a) |
le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo; |
b) |
l’unità operativa rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa in questione; e |
c) |
le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate. |
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che si applicano alle imprese di investimento, il potere di cui all’articolo 94, paragrafo 2, della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) continua ad applicarsi fino al 26 giugno 2021.
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 novembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 febbraio 2022.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. In deroga al paragrafo 1, le modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2020.
Articolo 5
Riesame
Entro il 31 luglio 2021, sulla base di una consultazione pubblica che deve essere condotta dalla Commissione, la Commissione riesamina, tra l’altro: a) il funzionamento della struttura dei mercati dei valori mobiliari, rispecchiando la nuova realtà economica dopo il 2020, le questioni relative ai dati e alla qualità dei dati connesse alla struttura del mercato e le norme in materia di trasparenza, incluse le questioni relative ai paesi terzi; b)le norme sulla ricerca; c) le norme su tutte le forme di pagamento ai consulenti e il loro livello di qualifica professionale; d) la governance del prodotto; e) la comunicazione delle perdite ef) la classificazione dei clienti. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021
Per il Parlamento europeo
Il president
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 30.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021.
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(6) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(7) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
(8) Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).
(9) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).