8.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 80/1


RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/402 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2021

relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 e le misure eccezionali necessarie per contenere la diffusione del virus e proteggere le vite umane hanno causato uno shock economico vasto e protratto in tutta l’Unione europea. Nel terzo trimestre del 2020, il PIL dell’UE risultato inferiore di quasi il 4,2 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. A partire dalla seconda metà del 2020 vi è stata una ripresa forte ma non completa, e si prevede che la recrudescenza delle infezioni porterà a una moderata contrazione e rinvierà la ripresa alla seconda metà del 2021 (1).

(2)

La risposta politica alla pandemia di COVID-19, sia a livello nazionale che di UE, è stata determinante per limitarne l’impatto socioeconomico. Il ricorso a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di conservazione dei posti di lavoro ha finora contribuito a contenere l’aumento della disoccupazione rispetto al calo dell’attività economica. A livello dell’UE il tasso di disoccupazione è aumentato di meno di un punto percentuale tra il primo e il terzo trimestre del 2020. Le politiche hanno beneficiato di finanziamenti flessibili dai fondi strutturali e di investimento europei nell’ambito delle iniziative di investimento in risposta al coronavirus (CRII (2) e CRII Plus (3)) e dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (4).

(3)

Guardando al futuro, i cambiamenti dei modelli di consumo indotti dalla crisi e la duplice transizione ecologica e digitale, affiancati dal Green Deal europeo (5) e dalla Strategia digitale europea (6), trasformeranno le nostre economie. Alcuni settori potrebbero non riprendersi completamente per qualche tempo, o non riprendersi affatto, e alcune imprese potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie in seguito alla crisi (7). Se da un lato il Green Deal europeo dà impulso alla nostra strategia di crescita e la transizione verso un’economia più verde dovrebbe creare, entro il 2050, fino a 2 milioni di nuovi posti di lavoro nell’UE (8), in alcuni settori e regioni i posti di lavoro saranno a rischio di delocalizzazione. Questi sviluppi potrebbero portare a un aumento della disoccupazione nel breve periodo, mentre la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità potrebbe richiedere tempo, in funzione delle prospettive economiche e della disponibilità di forza lavoro qualificata. L’aumento della disoccupazione e una prolungata inattività comporterebbero una perdita di competenze, che potrebbe avere effetti permanenti per le persone interessate e per l’economia nel suo complesso. In assenza di misure efficaci di sviluppo delle competenze e di riqualificazione professionale, la disoccupazione rischia di divenire duratura.

(4)

A pagare il prezzo più alto dell’assenza di un’adeguata risposta politica saranno probabilmente i giovani. Tra il primo e il terzo trimestre del 2020 il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato tre volte più del tasso di disoccupazione generale (9). Un ingresso ritardato nel mercato del lavoro potrebbe segnare questa generazione per gli anni a venire.

(5)

È inoltre probabile che la crisi avrà effetti negativi sulla situazione del mercato del lavoro per i gruppi che in esso sono sottorappresentati o si trovano in una posizione svantaggiata, come le donne, i lavoratori anziani, le persone scarsamente qualificate, con disabilità o che vivono in zone rurali e remote, le persone LGBTIQ, gli appartenenti al gruppo etnico dei rom e ad altre minoranze etniche o razziali particolarmente a rischio di esclusione o discriminazione e le persone provenienti da un contesto migratorio. In particolare, se da un lato oggi il tasso medio di occupazione delle donne nell’UE è più elevato che mai, dall’altro molte donne incontrano ancora ostacoli nell’accedere al mercato del lavoro e a rimanervi, e il loro tasso di occupazione dovrebbe essere migliorato (10).

(6)

Per passare gradualmente dalle misure di emergenza adottate nel contesto della pandemia a quelle necessarie per agevolare il processo di riallocazione della forza lavoro e dei capitali nella fase di ripresa è necessario un approccio strategico a livello nazionale e dell’UE. L’UE e gli Stati membri dovrebbero agire insieme per promuovere una ripresa dinamica, fonte di occupazione e inclusiva, e agevolare la transizione verde e digitale nel mercato europeo del lavoro. Occorre prestare attenzione ai rischi legati al graduale esaurimento delle misure di emergenza senza che siano state poste in essere nuove politiche efficaci a sostegno di lavoratori e imprese durante la ripresa.

(7)

Per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro nel contesto della ripresa e della duplice transizione è necessario un insieme coerente di politiche attive del mercato del lavoro, che comprenda incentivi temporanei all’assunzione e alla transizione, politiche in materia di competenze e servizi per l’impiego migliorati (di seguito «sostegno attivo ed efficace all’occupazione» o «misure EASE») e sfrutti appieno i fondi dell’UE disponibili a tal fine.

(8)

Un sostegno all’occupazione tempestivo e ben concepito può andare a vantaggio di lavoratori e imprese, nonché dell’economia e della società in generale. Con un sostegno rapido e attivo i lavoratori dei settori economici colpiti dalla crisi hanno maggiori probabilità di trovare un lavoro di qualità nei settori in espansione, come quelli dell’ecologia e del digitale, o nei settori con modelli imprenditoriali innovativi, ma anche nell’economia sociale e in settori che registrano carenza di personale qualificato, come quelli della sanità e dell’assistenza.

(9)

Gli incentivi temporanei all’assunzione possono promuovere efficacemente la creazione di posti di lavoro di qualità in un contesto di crescita economica modesta nelle fasi iniziali della ripresa. È opportuno che tali incentivi siano mirati e concepiti in modo da agevolare le transizioni professionali e la creazione di posti di lavoro che non ci sarebbero stati senza tali incentivi. I destinatari possono essere gruppi vulnerabili e sottorappresentati, compresi i giovani che si accingono a entrare nel mercato del lavoro. In particolare, il sostegno agli apprendistati può essere efficace per sviluppare le competenze richieste sul mercato del lavoro e aiutare i giovani a trovare un’occupazione. Gli incentivi alla transizione, che incoraggiano nuovi datori di lavoro ad assumere lavoratori a rischio di delocalizzazione, possono inoltre contribuire ad agevolare tali transizioni e ad aumentare la disponibilità di competenze nei settori in espansione. Il sostegno all’imprenditorialità, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e agli imprenditori sociali, compreso il sostegno per affrontare alcune delle principali sfide per le PMI, quali gli obblighi normativi, i ritardi di pagamento e l’accesso ai finanziamenti, può costituire un’utile integrazione di queste misure.

(10)

La letteratura economica mostra che gli incentivi all’assunzione possono comportare incrementi medi dell’occupazione maggiori rispetto ad altri tipi di politiche attive del mercato del lavoro. Hanno infatti, insieme ai programmi di formazione, i maggiori effetti a medio e lungo termine, poiché migliorano l’occupabilità dei lavoratori e le loro competenze. Gli incentivi all’assunzione e alla transizione, abbinati alla formazione sul posto di lavoro, possono essere più efficaci rispetto ad altri tipi di formazione nel fornire competenze utili per il mercato del lavoro. Il rischio che tali incentivi possano contribuire a creare posti di lavoro che sarebbero stati creati in ogni caso può essere attenuato tramite misure mirate, monitoraggio e prescrizioni volte al mantenimento della forza lavoro. Questo rischio è comunque inferiore in un contesto di crisi, nel quale è più probabile che le misure di assunzione e riqualificazione abbiano un effetto positivo (11).

(11)

Opportunità di miglioramento del livello delle competenze orientate alle esigenze del mercato del lavoro possono portare vantaggi per tutte le imprese e tutti i lavoratori, in particolare se delocalizzati o a rischio di delocalizzazione, nel contesto di cambiamenti strutturali significativi sul mercato del lavoro. Queste misure dovrebbero basarsi su un’analisi delle competenze e su un approccio individualizzato, che garantisca ai lavoratori il diritto di accedere a una formazione su misura. Un ruolo importante possono svolgere i corsi di formazione di breve durata, che possono essere certificati tramite microcredenziali, e il sostegno ai partenariati tra portatori di interessi pubblici e privati.

(12)

Efficaci politiche che promuovano le transizioni professionali dovrebbero essere accompagnate da servizi per l’impiego efficienti, con una capacità istituzionale rafforzata e in grado di fornire un sostegno su misura alle persone in cerca di lavoro tramite un maggiore ricorso agli strumenti digitali.

(13)

Il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (12) e il quadro di qualità per i tirocini (13) forniscono orientamenti e migliori pratiche che diventeranno ancora più utili nel contesto della ripresa. In particolare le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero ricevere sostegno all’offerta di tirocini, per esempio tramite bonus temporanei per l’assunzione o riduzioni del costo del lavoro, a seconda dei casi.

(14)

Alle parti sociali spetta il compito fondamentale di contribuire a ricostruire meglio le nostre economie, contribuendo nel contempo ad affrontare, tramite il dialogo, le conseguenze occupazionali e sociali della pandemia e le sfide della duplice transizione. Il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni promuove, tra l’altro, il loro coinvolgimento nelle operazioni di ristrutturazione, nell’anticipazione dei cambiamenti e nell’individuazione del fabbisogno di competenze.

(15)

Nel contesto delle ristrutturazioni aziendali sarà fondamentale agevolare la riallocazione della forza lavoro. La direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) garantisce alle imprese sane che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a strumenti di allerta precoce e a quadri di ristrutturazione preventiva per continuare a operare. Il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (15) descrive le migliori pratiche per l’anticipazione del fabbisogno di competenze e di formazione nei processi di ristrutturazione aziendale.

(16)

La nuova strategia industriale per l’Europa (16) si pone l’obiettivo di costruire un’industria europea competitiva, a impatto climatico zero, pulita, circolare e digitalizzata. Essa ruota intorno agli ecosistemi industriali europei, che comprendono tutti gli attori che operano in una catena del valore: dalle imprese al mondo accademico, agli enti di ricerca, ai prestatori di servizi e ai loro fornitori. L’individuazione degli ecosistemi può fornire un quadro utile per la mappatura del fabbisogno di competenze.

(17)

In base al pilastro europeo dei diritti sociali, ognuno ha diritto a ricevere un sostegno per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma, compreso il sostegno alla ricerca di un impiego e alla formazione, mentre per le condizioni di lavoro dovrebbero essere rispettati determinati criteri di qualità (17).

(18)

Per promuovere l’inclusività sono necessarie pari opportunità nelle transizioni nel mercato del lavoro, a prescindere da sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale. Gli adulti con bassa qualifica o con un basso livello di competenze e le persone provenienti da un contesto migratorio dovrebbero rimanere al centro dell’attenzione. Analogamente, nessun territorio dovrebbe essere lasciato indietro, dalle grandi città alle zone rurali, costiere o remote in tutta l’UE, comprese le regioni ultraperiferiche.

(19)

Il pacchetto di sostegno all’occupazione giovanile (18) è stato adottato in considerazione delle difficoltà incontrate dai giovani nell’UE, per offrire loro un trampolino di lancio verso una stabile integrazione nel mercato del lavoro. In risposta, gli Stati membri hanno adottato due raccomandazioni del Consiglio volte a rafforzare sia la garanzia per i giovani (19) che l’istruzione e la formazione professionale (20) e stanno ora attuando tali raccomandazioni.

(20)

L’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (21) delinea un piano globale a sostegno dello sviluppo di maggiori e migliori competenze per agevolare l’adattamento a un mercato del lavoro in evoluzione. Il patto per le competenze (22) invita inoltre organizzazioni pubbliche e private a unire le forze e ad adottare misure concrete per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione delle persone in Europa.

(21)

I pacchetti di misure «EASE» otterranno la massima efficacia se saranno accompagnati dalle giuste condizioni quadro, tra cui moderne istituzioni del mercato del lavoro, eliminazione degli ostacoli agli investimenti, alla costituzione, alla crescita e all’uscita dal mercato di imprese, sistema fiscale e previdenziale favorevole, pubblica amministrazione efficiente, in un contesto globale di finanze pubbliche sostenibili. L’attuazione delle relative raccomandazioni specifiche per paese, adottate dal Consiglio nel quadro del semestre europeo, è quanto mai importante per promuovere la ripresa economica e fare in modo che produca effetti duraturi.

(22)

Per far fronte alle sfide del mercato del lavoro nel quadro della ripresa e della duplice transizione è necessario dedicare risorse adeguate al finanziamento delle misure EASE. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi, come principio orizzontale, che non si verifichi un doppio finanziamento a valere sui programmi e sugli strumenti dell’Unione e inoltre che dette misure di sostegno siano concepite in modo da rispettare, ove siano da applicarsi, le norme sugli aiuti di Stato.

(23)

Le misure di politica attiva del lavoro e le misure volte a potenziare la capacità dei servizi pubblici per l’impiego possono essere ammissibili al sostegno a titolo dei fondi strutturali, segnatamente il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (23) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (24), nonché del Fondo per una transizione giusta (25), del Fondo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per i lavoratori espulsi dal lavoro (26), dell’assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU) (27) e della riserva di adeguamento alla Brexit (28). Gli Stati membri possono inoltre beneficiare dello strumento di sostegno tecnico (29) per l’elaborazione e l’attuazione di riforme nei settori delle competenze e delle politiche attive del mercato del lavoro.

(24)

Le misure delineate nella presente raccomandazione a sostegno della creazione di posti di lavoro e dell’occupazione, volte ad affrontare le sfide individuate nelle relative raccomandazioni specifiche per paese, possono essere sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza nell’ambito di coerenti pacchetti di riforme e investimenti. Le misure EASE proposte dagli Stati membri nei loro piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero rispettare i criteri di ammissibilità e di valutazione stabiliti nel regolamento che istituisce il dispositivo (30). Di norma, detto dispositivo non può finanziare le spese correnti, salvo in casi debitamente motivati; può infatti finanziare solo riforme e investimenti che abbiano un impatto duraturo e che determinino un cambiamento strutturale dell’amministrazione o delle politiche interessate. I finanziamenti a titolo del dispositivo saranno erogati solo a seguito della valutazione positiva della Commissione in merito alle singole misure proposte dagli Stati membri e all’approvazione dei piani da parte del Consiglio nonché del conseguimento soddisfacente dei corrispondenti traguardi e obiettivi.

(25)

Le conclusioni del Consiglio sul semestre europeo 2021 (31) incoraggiano gli Stati membri a includere nei loro piani per la ripresa e la resilienza riforme e investimenti essenziali nei settori del mercato del lavoro, della politica sociale, dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione e formazione. Negli orientamenti della Commissione agli Stati membri (32) si sottolinea che i piani dovrebbero rappresentare l’occasione per promuovere una forte risposta politica favorendo una transizione nelle politiche occupazionali, dal mantenimento dell’occupazione alla creazione di posti di lavoro di qualità fino al sostegno delle transizioni professionali, al fine di agevolare e accelerare i cambiamenti strutturali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Alla luce delle sfide del mercato del lavoro derivanti dalla pandemia di COVID-19, dalla transizione in atto dai settori in declino alle attività economiche che presentano maggiore potenziale di crescita e valore strategico nel contesto delle transizioni verde e digitale e dai cambiamenti demografici, gli Stati membri dovrebbero promuovere una ripresa fonte di occupazione, incoraggiare lo sviluppo di competenze e sostenere le persone nella transizione verso nuovi posti di lavoro di qualità, in linea con gli orientamenti che seguono.

Pacchetti strategici coerenti a sostegno delle transizioni nel mercato del lavoro

2.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare pacchetti strategici coerenti, che prevedano una combinazione di misure temporanee e permanenti, per affrontare le sfide del mercato del lavoro innescate dalla pandemia e operare con successo le transizioni verde e digitale.

3.

Tali pacchetti strategici dovrebbero essere costituiti dalle tre componenti indicate nella presente raccomandazione: i) incentivi all’assunzione e alla transizione e sostegno all’imprenditorialità; ii) opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione e misure di sostegno; iii) maggiore sostegno dei servizi per l’impiego alle transizioni professionali. Dette componenti, denominate di seguito le «misure EASE», dovrebbero in particolare:

essere integrate dall’attuazione delle relative raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio nel quadro del semestre europeo;

basarsi sulla mappatura del fabbisogno di competenze e delle eventuali carenze nei vari settori economici e nelle varie regioni, tra cui gli ecosistemi industriali definiti dalla «Nuova strategia industriale per l’Europa», per individuare quali presentano le maggiori potenzialità per la creazione di posti di lavoro di qualità e agevolare la transizione verso un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con il Green Deal europeo;

concentrarsi in modo specifico sulle transizioni verde e digitale, anche basandosi sulle sfide e sulle opportunità individuate nei piani nazionali per l’energia e il clima, con particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e sottorappresentati sul mercato del lavoro, in particolare i giovani e le donne.

4.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ad anticipare il fabbisogno di capitale umano, anche avvalendosi di diagnosi congiunte, sostegno personalizzato ai lavoratori e partnership esterne per fornire sostegno ai lavoratori, in linea con il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

5.

Gli Stati membri dovrebbero ricorrere al dialogo sociale e coinvolgere le parti sociali nell’elaborazione, nell’attuazione e nella valutazione delle politiche da essi definite per affrontare le sfide del mercato del lavoro poste dalla crisi COVID-19.

i)   Incentivi all’assunzione e alla transizione e sostegno all’imprenditorialità

6.

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di incentivi all’assunzione e alla transizione per promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l’occupabilità dei lavoratori, accompagnando le transizioni del mercato del lavoro dai settori in declino a quelli in espansione, compresi i settori verde e digitale. I regimi adottati a tale scopo dovrebbero essere mirati, temporanei, prevedere un sostegno che diminuisce gradualmente e includere garanzie adeguate affinché i posti di lavoro di nuova creazione siano validi e vengano mantenuti anche dopo la scadenza degli incentivi. Dovrebbero inoltre comprendere, quale caratteristica peculiare, una forte componente di formazione attinente al mercato del lavoro e tenere conto, se del caso, della dimensione regionale delle esigenze del mercato del lavoro.

7.

Gli Stati membri dovrebbero introdurre o rafforzare regimi di sostegno per apprendistati e tirocini retribuiti, in particolare nelle micro, piccole e medie imprese e nei settori che maggiormente risentono della carenza di personale qualificato. Detti regimi dovrebbero prevedere una forte componente di formazione ed essere soggetti a monitoraggio e valutazione, offrendo un percorso verso un’integrazione stabile nel mercato del lavoro. Il sostegno dovrebbe essere collegato ai quadri che promuovono la qualità del lavoro, come il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità o il quadro di qualità per i tirocini.

8.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’imprenditorialità mediante sovvenzioni, prestiti e fondi di avviamento, che vadano di pari passo con un migliore accesso alla protezione sociale per i lavoratori autonomi. Le misure dovrebbero fornire un sostegno sia finanziario sia non finanziario agli imprenditori, a chi avvia una nuova attività e ai potenziali imprenditori. Per chi proviene da gruppi sottorappresentati e svantaggiati, nonché per i progetti sociali, verdi e digitali, il sostegno previsto dovrebbe essere personalizzato in modo inclusivo.

ii)   Opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione e misure di sostegno

9.

Gli Stati membri dovrebbero mettere in atto strategie globali in materia di competenze per i diversi settori economici ed ecosistemi, sostenendo a tale scopo la collaborazione fra imprese, parti sociali, istituti di istruzione e formazione, servizi pubblici per l’impiego e altri portatori di interessi, nell’ambito degli ecosistemi industriali e delle catene del valore o delle regioni nel loro insieme, in linea con il patto per le competenze e agevolando la mobilità intersettoriale e geografica, anche al fine di consentire le transizioni verde e digitale.

10.

Gli Stati membri dovrebbero aggiornare l’analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno di competenze, anche a livello regionale, transfrontaliero e settoriale, affinché i dati confluiscano nei programmi di istruzione e formazione e siano di ausilio ai servizi pubblici per l’impiego. Le singole persone e i portatori di interessi dovrebbero avere ampio accesso all’analisi del fabbisogno di competenze.

11.

Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che l’offerta di istruzione e formazione soddisfi le esigenze del mercato del lavoro. In particolare, i programmi di istruzione e formazione professionale (IFP) dovrebbero offrire una combinazione equilibrata di conoscenze e competenze professionali, generando inoltre opportunità di apprendimento basato sul lavoro e di apprendistati, con particolare attenzione ai giovani. Corsi di breve durata e maggiormente in linea con le esigenze del mondo del lavoro possono agevolare percorsi professionali flessibili, anche per i meno giovani.

12.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare a tutte le persone in età adulta, a prescindere dalla loro attuale posizione sul mercato del lavoro, il diritto a una formazione di qualità garantita e all’orientamento professionale, al fine di rispondere alle loro esigenze professionali future. Abbinare questo diritto, ove possibile, a congedi retribuiti a fini di formazione può massimizzarne il potenziale.

13.

Gli Stati membri dovrebbero rafforzare le capacità di riconoscimento e convalida dell’apprendimento e dell’esperienza acquisiti al di fuori del settore formale dell’istruzione e della formazione, per fare sì che i lavoratori possano dare comunicazione delle loro competenze ai potenziali datori di lavoro, promuovendone in tal modo un’efficiente riallocazione, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale e con la sua valutazione del 2020. In tale contesto, le microcredenziali possono agevolare la portabilità e il riconoscimento dei risultanti dell’apprendimento acquisiti durante corsi o esperienze di apprendimento di breve durata.

iii)   Maggiore sostegno dei servizi per l’impiego alle transizioni professionali

14.

Gli Stati membri dovrebbero fornire alle persone in cerca di lavoro un sostegno personalizzato, che comprenda servizi di consulenza, orientamento e tutoraggio, valutazione e convalida delle competenze, assistenza nella ricerca di un impiego, sostegno all’imprenditorialità e, ove necessario, indirizzamento ai servizi sociali. Un’attenzione specifica dovrebbe essere dedicata ai giovani, in particolare a quelli che entrano nel mercato del lavoro, e alla lotta ai pregiudizi di genere e ad altre forme di discriminazione.

15.

Gli Stati membri dovrebbero offrire sostegno ai lavoratori interessati da ristrutturazioni aziendali, in stretta collaborazione con le imprese in cerca di competenze e forza lavoro supplementari. Detto sostegno potrebbe prevedere percorsi professionali personalizzati e la dotazione delle competenze necessarie per il passaggio a mansioni diverse nell’ambito della stessa impresa, piani di reinserimento lavorativo oppure una formazione esterna e il ricollocamento in altre imprese, unitamente all’agevolazione della mobilità transfrontaliera e alla promozione del riconoscimento o della convalida delle competenze.

16.

Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i servizi pubblici per l’impiego dispongano delle capacità operative necessarie per fornire direttamente le diverse forme di sostegno indicate o per contribuire in altro modo ad erogarle. Dovrebbero essere promosse le attività di sensibilizzazione svolte dai servizi pubblici per l’impiego, in collaborazione con i servizi sociali, riservando un’attenzione particolare ai giovani inattivi o disoccupati di lunga durata difficili da raggiungere.

Possibilità di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione

17.

Gli Stati membri dovrebbero destinare risorse adeguate al finanziamento delle misure EASE, garantendo al contempo che non si verifichi un doppio finanziamento delle misure a valere sui programmi e sugli strumenti dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le misure di sostegno siano concepite in modo da rispettare, ove siano da applicarsi, le norme sugli aiuti di Stato.

18.

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno del sostegno disponibile a livello dell’UE a titolo dei fondi strutturali, segnatamente il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo per una transizione giusta, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), dell’assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU), della riserva di adeguamento alla Brexit e dello strumento di sostegno tecnico (SST) per elaborare e attuare le misure EASE.

19.

Gli Stati membri dovrebbero includere le misure EASE nei piani per la ripresa e la resilienza trasmessi alla Commissione ai fini del sostegno nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. In linea con le condizioni stabilite nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l’ammissibilità di tali misure dipenderà da vari criteri, tra cui la coerenza con l’ambito di applicazione e gli obiettivi del dispositivo, il contributo ad affrontare le sfide individuate nelle relative raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio nel quadro del semestre europeo nonché la complementarità e il coordinamento con altri programmi e strumenti dell’UE, nell’intento di utilizzare appieno e in modo ottimale il sostegno disponibile.

20.

Gli Stati membri dovrebbero monitorare e valutare le misure EASE, in modo da poter attuare ulteriori politiche e interventi basati su dati concreti, garantendo un uso efficiente delle risorse e una buona redditività degli investimenti, e riferire mediante i quadri esistenti in merito all’esperienza acquisita e ai progressi conseguiti nella promozione dell’occupazione e nel sostegno alle transizioni professionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

Per la Commissione

Nicolas SCHMIT

Membro della Commissione


(1)  Commissione europea (2021): Previsioni economiche per l’Europa — Inverno 2021 (dati provvisori). European Economy, Institutional Paper 144 (febbraio 2021).

(2)  Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

(6)  Commissione europea (2020), Strategia dell’UE «Plasmare il futuro digitale dell’Europa».

(7)  Secondo un’analisi condotta dalla Banca dei regolamenti internazionali, entro la fine del 2021 è possibile attendersi un netto aumento dei fallimenti aziendali in tutte le economie avanzate. Cfr.: R. Banerjee, G. Cornelli, E. Zakrajšek (2020) «The outlook for business bankruptcies» Bollettino BRI n. 30.

(8)  Commissione europea (2019), Employment and Social Developments in Europe 2019.

(9)  Tra il primo e il terzo trimestre del 2020 il tasso di disoccupazione nell’UE delle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni è aumentato del 3 % a fronte di un aumento del tasso di disoccupazione complessivo dello 0,8 %. Fonte: Eurostat.

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 [COM(2020) 152 final].

(11)  «I programmi per una politica attiva del mercato del lavoro tendono a conseguire un successo maggiore se i partecipanti accedono a un programma durante un periodo di congiuntura negativa e ne escono in una fase di prosperità economica.», D. Card, J. Kluve, A. Weber (2018). What works? A meta-analysis of recent active labor market program evaluations. Journal of the European Economic Association, 16(3), pagg. 894-931, p34.

(12)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(13)  Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

(15)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni [COM(2013) 882 final].

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una nuova strategia industriale per l’Europa [COM(2020) 102 final].

(17)  Consiglio dell’Unione europea (2017), Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali.

(18)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione [COM(2020) 276 final].

(19)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani, 2020/C 372/01 (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

(20)  Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza, 2020/C 417/01 (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(21)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza [COM(2020) 274 final].

(22)  Commissione europea (2020), Il patto per le competenze.

(23)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus («FSE+«) [COM(2018) 382 final].

(24)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione[COM(2018) 372 final).

(25)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta [COM(2020) 22 final].

(26)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) [COM (2018) 380 final].

(27)  Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

(28)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit [COM(2020) 854 final].

(29)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce che istituisce uno strumento di sostegno tecnico [COM(2020) 409 final].

(30)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(31)  Conclusioni del Consiglio sul semestre europeo 2021: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la crescita sostenibile 2021.

(32)  SWD(2021) 12 final, parti 1/2.