15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 448/67


DECISIONE (UE) 2021/2233 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che approva, a nome dell’Unione europea, le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore

[notificata con il numero C(2021) 8893]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («l’accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)

L’articolo 16.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l’altro, esaminare le possibili modifiche dell’accordo o modificarne le disposizioni nei casi da esso espressamente previsti.

(3)

L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo dispone che, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche, il comitato per il commercio adotti, non appena possibile, una decisione per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco contenuto nell’allegato 10-B (Indicazioni geografiche protette) dell’accordo delle denominazioni contenute nell’allegato 10-A (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) dell’accordo.

(4)

L’articolo 10.18 dell’accordo prevede che le parti concordino sulla possibilità di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato 10-B che ciascuna parte deve proteggere.

(5)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di due denominazioni («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») che figuravano nell’allegato 10-A dell’accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell’Unione.

(6)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di una denominazione («Saint-Emilion Grand Cru») che non figurava nell’allegato 10-A dell’accordo e per la quale era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazione geografica dell’Unione.

(7)

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021 la denominazione «Scotch Whisky» dovrebbe essere cancellata dalle denominazioni elencate nell’allegato 10-B dell’accordo in conformità all’articolo 10.18 dello stesso.

(8)

La denominazione «Polish Cherry» non è più protetta nell’Unione e dovrebbe essere cancellata dall’allegato 10-A dell’accordo.

(9)

Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo dovrebbero essere modificati inserendo nell’elenco le tre denominazioni supplementari come indicazioni geografiche protette dell’Unione nell’allegato 10-B e cancellando due di esse dall’allegato 10-A. Inoltre le denominazioni «Scotch Whisky» e «Polish Cherry» dovrebbero essere cancellate rispettivamente dall’allegato 10-B e dall’allegato 10-A, come indicato nel progetto di decisione del comitato per il commercio riportato in allegato e le modifiche dovrebbero essere approvate a nome dell’Unione.

(10)

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10.17, paragrafo 3, e 10.18 dell’accordo non appena possibile, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore contenute nel progetto di decisione del comitato per il commercio sono approvate a nome dell’Unione europea.

Il progetto di decisione del comitato per il commercio figura nell’allegato della presente decisione.

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato per il commercio si basa su tale progetto di decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato per il commercio possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato per il commercio senza che sia necessaria un’ulteriore decisione della Commissione.

Articolo 2

I rappresentanti dell’Unione nel comitato per il commercio sono autorizzati ad approvare la decisione di detto comitato a nome dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).


ALLEGATO

«

PROGETTO DI DECISIONE N. X/2021 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-SINGAPORE

del [data]

che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l’articolo 10.17, paragrafo 3, e l’articolo 10.18,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («l’accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)

L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo dispone che, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche, il comitato per il commercio adotti, non appena possibile, una decisione per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco contenuto nell’allegato 10-B (Indicazioni geografiche protette) dell’accordo delle denominazioni contenute nell’allegato 10-A (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) dell’accordo.

(3)

L’articolo 10.18 dell’accordo prevede che le parti concordino sulla possibilità di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato 10-B che ciascuna parte deve proteggere.

(4)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di due denominazioni («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») che figuravano nell’allegato 10-A dell’accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell’Unione.

(5)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di una denominazione («Saint-Emilion Grand Cru») che non figurava nell’allegato 10-A dell’accordo e per la quale era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazione geografica dell’Unione.

(6)

A norma dell’articolo 10.18 dell’accordo e a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021 la denominazione «Scotch Whisky» dovrebbe essere cancellata dalle denominazioni elencate nell’allegato 10-B.

(7)

La denominazione «Polish Cherry» non è più protetta nell’Unione e dovrebbe essere cancellata dall’allegato 10-A dell’accordo.

(8)

Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo dovrebbero essere modificati inserendo nell’elenco le tre denominazioni supplementari come indicazioni geografiche protette dell’Unione nell’allegato 10-B e cancellando due di esse dall’allegato 10-A. Inoltre le denominazioni «Scotch Whisky» e «Polish Cherry» dovrebbero essere cancellate rispettivamente dall’allegato 10-B e dall’allegato 10-A,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

»

ALLEGATO

«ALLEGATO 10-A

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI DI CUI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE AI FINI DELLA PROTEZIONE COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL TERRITORIO DELLE PARTI

SEZIONE A

Indicazioni geografiche dell’Unione

 

Stato membro

Indicazione geografica

Descrizione o classe del prodotto (1)

1.

Repubblica ceca

Budějovické pivo

Birra

2.

Repubblica ceca

Budějovický měšt’anský var

Birra

3.

Germania

Mittelrhein

Vino

4.

Germania

Rheinhessen

Vino

5.

Germania

Rheingau

Vino

6.

Germania

Mosel

Vino

7.

Germania

Franken

Vino

8.

Germania

Bayerisches Bier

Birra

9.

Germania

Hopfen aus der Hallertau

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Luppolo

10.

Germania

Schwarzwälder Schinken

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

11.

Germania

Bremer Klaben

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

12.

Grecia

Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)

Vino

13.

Grecia

Σάμος (Samos)

Vino

14.

Spagna

Utiel–requena

Vino

15.

Spagna

Pacharán Navarro

Bevanda spiritosa

16.

Spagna

Sierra Mágina

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

17.

Spagna

Aceite del Baix Ebre-Montsía / Oli del Baix Ebre-Montsía

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

18.

Spagna

Aceite del Bajo Aragón

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

19.

Spagna

Antequera

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

20.

Spagna

Priego de Córdoba

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

21.

Spagna

Sierra de Cadiz

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

22.

Spagna

Sierra de Segura

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

23.

Spagna

Sierra de Cazorla

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

24.

Spagna

Siurana

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

25.

Spagna

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

26.

Spagna

Estepa

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

27.

Spagna

Guijuelo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

28.

Spagna

Jamón de Teruel

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

29.

Spagna

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Salsicce

30.

Spagna

Mahón-Menorca

Formaggi

31.

Spagna

Cítricos Valencianos / Cîtrics Valencians

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrumi

32.

Spagna

Jijona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria - Torrone

33.

Spagna

Turrón de Alicante

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

34.

Spagna

Azafrán de la Mancha

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Zafferano

35.

Francia

Moselle

Vino

36.

Francia

Alsace

Vino

37.

Italia

Pecorino Sardo

Formaggi

38.

Italia

Cappero di Pantelleria

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

39.

Italia

Kiwi Latina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

40.

Italia

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

41.

Italia

Pesca e nettarina di Romagna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

42.

Italia

Pomodoro di Pachino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

43.

Italia

Dolcetto d’Alba

Vino

44.

Italia

Campania

Vino

45.

Italia

Veneto

Vino

46.

Austria

Steirischer Kren

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

47.

Polonia

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Bevanda spiritosa

48.

Portogallo

Bairrada

Vino

49.

Portogallo

Alentejo

Vino

50.

Romania

Cotnari

Vino

51.

Romania

Coteşti

Vino

52.

Romania

Panciu

Vino

53.

Romania

Recaş

Vino

54.

Romania

Odobeşti

Vino

55.

Slovacchia

Vinohradnícka oblas’ Tokaj

Vino

SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore

ALLEGATO 10-B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE A

Indicazioni geografiche dell’Unione

 

Stato membro

Indicazione geografica

Descrizione o classe del prodotto (2)

1.

Cipro

Κουμανδαρία

Vino

2.

Cipro

Ζιβανία/Τζιβανία/

Ζιβάνα/Zivania

Bevanda spiritosa

3.

Repubblica ceca

České pivo

Birra

4.

Repubblica ceca

Českobudějovické pivo

Birra

5.

Repubblica ceca

Žatecký chmel

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Luppolo

6.

Germania

Korn / Kornbrand  (3)

Bevanda spiritosa

7.

Germania

Münchener Bier

Birra

8.

Germania

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Salsicce

9.

Germania

Aachener Printen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

10.

Germania

Nürnberger Lebkuchen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

11.

Germania

Lübecker Marzipan

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

12.

Danimarca

Danablu

Formaggi

13.

Irlanda

Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky

Bevanda spiritosa

14.

Irlanda

Irish cream

Bevanda spiritosa

15.

Grecia

Ούζο / Ouzo (4)

Bevanda spiritosa

16.

Grecia

Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Olive da tavola

17.

Grecia

Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou

Gomme e resine naturali – Gomma da masticare

18.

Grecia

Φέτα / Feta

Formaggi

19.

Spagna

Málaga

Vino

20.

Spagna

Rioja

Vino

21.

Spagna

Jerez / Xérès / Sherry /

Jerez-Xérès-Sherry

Vino

22.

Spagna

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

Vino

23.

Spagna

La Mancha

Vino

24.

Spagna

Cava

Vino

25.

Spagna

Navarra

Vino

26.

Spagna

Valencia

Vino

27.

Spagna

Somontano

Vino

28.

Spagna

Ribera del Duero

Vino

29.

Spagna

Penedès

Vino

30.

Spagna

Bierzo

Vino

31.

Spagna

Empordà

Vino

32.

Spagna

Priorat

Vino

33.

Spagna

Rueda

Vino

34.

Spagna

Rías Baixas

Vino

35.

Spagna

Jumilla

Vino

36.

Spagna

Toro

Vino

37.

Spagna

Valdepeñas

Vino

38.

Spagna

Cataluña / Catalunya

Vino

39.

Spagna

Alicante

Vino

40.

Spagna

Brandy de Jerez

Bevanda spiritosa

41.

Spagna

Baena

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

42.

Spagna

Les Garrigues

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

43.

Spagna

Jabugo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

44.

Spagna

Queso Manchego

Formaggi

45.

Francia

Beaujolais

Vino

46.

Francia

Bordeaux

Vino

47.

Francia

Bourgogne

Vino

48.

Francia

Chablis

Vino

49.

Francia

Champagne

Vino

50.

Francia

Graves

Vino

51.

Francia

Médoc

Vino

52.

Francia

Saint-Emilion

Vino

53.

Francia

Sauternes

Vino

54.

Francia

Haut-Médoc

Vino

55.

Francia

Côtes-du-Rhône

Vino

56.

Francia

Languedoc / Coteaux du Languedoc

Vino

57.

Francia

Côtes du Roussillon

Vino

58.

Francia

Châteauneuf-du-Pape

Vino

59.

Francia

Côtes de Provence

Vino

60.

Francia

Margaux

Vino

61.

Francia

Touraine

Vino

62.

Francia

Anjou

Vino

63.

Francia

Pays d’Oc

Vino

64.

Francia

Val de Loire

Vino

65.

Francia

Cognac

Bevanda spiritosa

66.

Francia

Armagnac

Bevanda spiritosa

67.

Francia

Calvados

Bevanda spiritosa

68.

Francia

Comté

Formaggi

69.

Francia

Reblochon / Reblochon de Savoie

Formaggi

70.

Francia

Roquefort

Formaggi

71.

Francia

Camembert de Normandie

Formaggi

72.

Francia

Brie de Meaux

Formaggi

73.

Francia

Emmental de Savoie

Formaggi

74.

Francia

Pruneaux d’Agen

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Prugne secche cotte

75.

Francia

Huîtres de Marennes Oléron

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Ostriche

76.

Francia

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Anatre

77.

Francia

Jambon de Bayonne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

78.

Francia

Huile d’olive de Haute-Provence

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

79.

Francia

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

Olio essenziale – Lavanda

80.

Francia

Saint-Emilion Grand Cru

Vino

81.

Italia

Aceto Balsamico tradizionale di Modena

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Salse

82.

Italia

Aceto Balsamico di Modena

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Salse

83.

Italia

Cotechino Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

84.

Italia

Zampone Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

85.

Italia

Bresaola della Valtellina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

86.

Italia

Mortadella Bologna

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

87.

Italia

Prosciutto di Parma

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

88.

Italia

Prosciutto di San Daniele

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

89.

Italia

Prosciutto Toscano

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

90.

Italia

Provolone Valpadana

Formaggi

91.

Italia

Taleggio

Formaggi

92.

Italia

Asiago

Formaggi

93.

Italia

Fontina

Formaggi

94.

Italia

Gorgonzola

Formaggi

95.

Italia

Grana Padano

Formaggi

96.

Italia

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggi

97.

Italia

Parmigiano Reggiano

Formaggi

98.

Italia

Pecorino Romano

Formaggi

99.

Italia

Pecorino Toscano

Formaggi

100.

Italia

Arancia Rossa di Sicilia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

101.

Italia

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

102.

Italia

Grappa

Bevanda spiritosa

103.

Italia

Chianti

Vino

104.

Italia

Marsala

Vino

105.

Italia

Asti

Vino

106.

Italia

Barbaresco

Vino

107.

Italia

Barolo

Vino

108.

Italia

Acqui / Brachetto d’Acqui

Vino

109.

Italia

Brunello di Montalcino

Vino

110.

Italia

Vino nobile di Montepulciano

Vino

111.

Italia

Bolgheri Sassicaia

Vino

112.

Italia

Franciacorta

Vino

113.

Italia

Lambrusco di Sorbara

Vino

114.

Italia

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vino

115.

Italia

Montepulciano d’Abruzzo

Vino

116.

Italia

Soave

Vino

117.

Italia

Sicilia

Vino

118.

Italia

Toscano / Toscana

Vino

119.

Italia

Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco

Vino

120.

Italia

Bardolino Superiore

Vino

121.

Austria

Tiroler Speck

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

122.

Ungheria

Tokaj / Tokaji

Vino

123.

Ungheria

Törkölypálinka

Bevanda spiritosa

124.

Ungheria

Pálinka

Bevanda spiritosa

125.

Ungheria

Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

126.

Austria

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Bevanda spiritosa

127.

Austria

Inländerrum

Bevanda spiritosa

128.

Polonia

Polska Wódka / Polish Vodka

Bevanda spiritosa

129.

Portogallo

Queijo S. Jorge

Formaggi

130.

Portogallo

Madeira / Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madeira Wine / Madeira Wein / Madera / Vino di Madera / Madeira Wijn

Vino

131.

Portogallo

Porto / vinho do Porto / Port / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn

Vino

132.

Portogallo

Douro

Vino

133.

Portogallo

Dão

Vino

134.

Portogallo

Vinho Verde

Vino

135.

Romania

Dealu Mare

Vino

136.

Romania

Murfatlar

Vino

137.

Romania

Târnave

Vino

138.

Finlandia

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka finlandés

Bevanda spiritosa

139.

Finlandia

Suomalainen Marjalikööri /Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Frutlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Bevanda spiritosa

140.

Svezia

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Bevanda spiritosa

SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore

»

(1)  Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(2)  Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(3)  Prodotto di Germania, Austria o Belgio (comunità germanofona).

(4)  Prodotto della Grecia o di Cipro.