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13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 445/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/2199 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2021
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
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(2) |
Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. |
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(3) |
Il Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia, fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad in Siria, in particolare addestrando e dirigendo le forze siriane e le milizie fedeli al regime. |
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(4) |
Il Consiglio ritiene che due persone coinvolte nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria e tre società che traggono vantaggio dal regime siriano e lo sostengono debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
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1) |
le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A («Persone»):
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2) |
Le entità seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione B («Entità»):
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