7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 437/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2164 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2021

che permette al Belgio di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale

[notificata con il numero C(2021) 8670]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo migliore dal punto di vista dell’ambiente o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 nel rispetto della restrizione che ne prevede l’utilizzo solo in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso.

(2)

A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri e sono forniti in bombole per gas (3).

(3)

L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4).

(4)

Il 30 luglio 2021, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).

(5)

Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino ad altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, il che metterebbe seriamente a rischio il patrimonio culturale.

(6)

L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi in oggetti appartenenti al patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è portata al 99 % circa, con un’assenza quindi quasi totale di ossigeno residuo. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.

(7)

Secondo le informazioni trasmesse dal Belgio, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi utilizzabile per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali senza danneggiarli e che protegge efficacemente il patrimonio culturale dagli organismi nocivi in tutti i loro stadi evolutivi.

(8)

Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali – Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.

(9)

Esistono altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, come le tecniche di shock termico (ad alte o basse temperature). A tal fine è possibile usare anche biocidi contenenti altri principi attivi. Tuttavia secondo il Belgio nessuna di queste tecniche è esente da limiti, in quanto alcuni materiali rischiano di essere danneggiati durante il trattamento.

(10)

Come indicato nella domanda, le istituzioni culturali utilizzano raramente altri principi attivi a causa del loro profilo di pericolosità. Dopo il trattamento con tali sostanze, infatti, i residui presenti sugli oggetti trattati possono essere progressivamente rilasciati nell’ambiente, il che comporta un rischio per la salute umana. Inoltre le sostanze possono reagire con i materiali di cui sono costituiti gli oggetti del patrimonio culturale, provocando alterazioni irreversibili, in particolare sulla loro superficie.

(11)

Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto in bombole non costituisce un’alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. I trattamenti con azoto contenuto in bombole genererebbero inoltre costi elevati per le istituzioni culturali.

(12)

Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi (ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici), invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l’obiettivo di abbandonare l’uso di principi attivi più pericolosi nella gestione integrata delle specie nocive. Inoltre gli investimenti precedentemente effettuati per l’acquisizione di strutture e attrezzature per i trattamenti anossici con azoto generato in situ andrebbero persi.

(13)

In varie riunioni (5) del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 è stata discussa un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ.

(14)

Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall’Austria, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimersi. La grande maggioranza delle 1 487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare alcuni materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo, necessario per il trattamento di alcuni materiali, dell’umidità relativa nell’area di trattamento.

(15)

Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale, ossia il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti, hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, iscrizione che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. La presentazione della domanda è prevista per il secondo semestre del 2021. La valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tuttavia tempo.

(16)

Dalla domanda emerge che in Belgio non sono disponibili alternative appropriate, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla loro non idoneità al trattamento di tutti i materiali.

(17)

Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Belgio e che non sono disponibili alternative appropriate. Al Belgio dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.

(18)

L’eventuale iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).

(3)  L’elenco dei prodotti autorizzati è disponibile all’indirizzo: https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products.

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(5)  83a, 84a, 85a e 86a riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0.