30.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/1


DECISIONE (UE) 2021/2084 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2021

relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici dell'Unione, il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione, il quale disciplina il quadro politico e giuridico per i partenariati europei con partner del settore pubblico o privato, o entrambi. I partenariati europei costituiscono un elemento fondamentale dell'approccio strategico di Orizzonte Europa. Sono istituiti per realizzare gli impegni e le priorità dell'Unione individuati da Orizzonte Europa e garantiscono un chiaro impatto per l'Unione, i suoi cittadini e l'ambiente, che può essere conseguito in modo più efficace tramite un partenariato, grazie a una visione strategica condivisa nei confronti della quale i partner hanno assunto un impegno, piuttosto che dall'Unione da sola.

(2)

In particolare, si prevede che i partenariati europei nell'ambito del pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa (Pilastro II) svolgano un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi strategici di accelerare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS dell'ONU), degli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici (4) («accordo di Parigi»), nonché delle transizioni verso un'Europa verde e digitale, contribuendo al contempo a una ripresa resiliente dal punto di vista sociale, economico e ambientale. I partenariati europei sono fondamentali per affrontare sfide transfrontaliere complesse che richiedono un approccio integrato. Consentono di affrontare le disfunzioni trasformative, sistematiche e del mercato riunendo una vasta gamma di operatori di tutte le catene di valore, di tutti i settori della ricerca e dell'innovazione e di tutti gli ecosistemi industriali per collaborare all'elaborazione di una visione comune e alla sua traduzione in tabelle di marcia concrete e in un'attuazione coordinata delle attività. Inoltre, rendono possibile concentrare sforzi e risorse sulle priorità comuni per fronteggiare le complesse sfide future, in modo da apportare benefici alla società.

(3)

Al fine di conseguire risultati in termini di priorità e impatto, i partenariati europei dovrebbero essere istituiti attraverso un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti in tutta Europa, tra i quali l'industria, gli istituti di istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca, gli organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, che sostengono o svolgono attività di ricerca e innovazione. I partenariati europei dovrebbero inoltre costituire una delle misure destinate a rafforzare la cooperazione e le sinergie a livello internazionale tra i partner del settore pubblico e quelli del settore privato e tra di essi, anche aderendo a programmi di ricerca e innovazione e a investimenti transfrontalieri in tali ambiti che apportano vantaggi reciproci per i cittadini e le imprese.

(4)

È opportuno istituire un partenariato europeo sulla metrologia. Tale partenariato è destinato a essere un mezzo di consegna più efficace degli inviti tradizionali a presentare proposte o di partenariati cofinanziati nell’ambito dei programmi di lavoro preparati nell'ambito dei relativi poli tematici del pilastro II.

(5)

Il partenariato europeo sulla metrologia («partenariato sulla metrologia») dovrebbe attuare la sua missione e i suoi obiettivi in modo chiaro, semplice e flessibile al fine di aumentare la sua attrattiva per l'industria, le piccole e medie imprese (PMI) e gli altri portatori di interessi pertinenti.

(6)

Il partenariato sulla metrologia dovrebbe promuovere e premiare l'eccellenza scientifica e sostenere l'adozione e l'uso sistematico dei risultati della ricerca e dell'innovazione generati nell'Unione, anche assicurando che nell'esecuzione delle sue attività si tenga conto delle conoscenze scientifiche più avanzate e dei risultati della ricerca fondamentale. Esso dovrebbe anche adoperarsi per garantire che i risultati delle sue azioni siano adottati e impiegati dall'industria e dagli innovatori e, in ultima analisi, nella società.

(7)

Al fine di garantire l'eccellenza scientifica e in linea con l'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il partenariato sulla metrologia dovrebbe promuovere la libertà accademica in tutti gli Stati partecipanti, in particolare la libertà di svolgere ricerca scientifica, e i più elevati standard di integrità scientifica.

(8)

In linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/695, tutti gli Stati membri e paesi terzi associati a Orizzonte Europa dovrebbero avere la facoltà di partecipare al partenariato sulla metrologia. Al fine di garantire la complementarità nello Spazio economico europeo (SEE) e con altri paesi vicini, altri paesi terzi dovrebbero poter partecipare al partenariato sulla metrologia, subordinatamente alla conclusione di un apposito accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione e all'accordo degli Stati partecipanti.

(9)

Orizzonte Europa introduce un approccio più strategico, coerente e basato sugli impatti ai partenariati europei, traendo spunto dagli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (5). Il regolamento (UE) n. 1291/2013 prevede la possibilità di fare un uso più efficace dei partenariati europei istituzionalizzati, in particolare incentrandosi su obiettivi, risultati e impatti chiari che possono essere conseguiti entro il 2030 e garantendo un contributo evidente alle politiche e alle priorità strategiche correlate dell'Unione. La stretta collaborazione, la complementarità e le sinergie con altri programmi e iniziative pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, anche con il Consiglio europeo della ricerca e il Consiglio europeo per l'innovazione e, in particolare, con altri partenariati europei, saranno fondamentali per favorire i canali dell'innovazione e la ricerca in altri settori, ottimizzare l'impatto e assicurarsi che i risultati siano utilizzati in tutti i settori pertinenti in cui lo sviluppo tecnologico è connesso alla metrologia, quali la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'energia, la sanità intelligente, il clima, il traffico autonomo e l'economia circolare.

(10)

Con decisione n. 555/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'Unione ha concesso un contributo finanziario al programma metrologico europeo di innovazione e ricerca (EMPIR) corrispondente a quello degli Stati partecipanti a EMPIR ma non superiore a 300 000 000 EUR per la durata di Orizzonte 2020. La valutazione intermedia dell'EMPIR del luglio 2017 ha dato luogo a una nuova iniziativa suggerita.

(11)

Il contributo finanziario dell'Unione al partenariato sulla metrologia dovrebbe essere subordinato agli impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire finanziariamente all'attuazione del partenariato sulla metrologia nonché ad adempiere tali impegni. I contributi degli Stati partecipanti dovrebbero includere un contributo alle spese amministrative relative all'attuazione del partenariato sulla metrologia, nei limiti di un massimale del 5 % del suo bilancio. È opportuno che gli Stati partecipanti si impegnino ad aumentare, se necessario, il loro contributo al partenariato sulla metrologia istituendo una capacità di finanziamento di riserva in modo da poter finanziare i loro enti nazionali, gli istituti nazionali di metrologia (INM) e gli istituti designati (ID) che partecipano alle attività del partenariato sulla metrologia. L'attuazione comune del partenariato sulla metrologia necessita di una struttura esecutiva. Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio della sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

Il partenariato sulla metrologia, che è in linea con le priorità strategiche dell'Unione, tra cui il Green Deal europeo, un'economia al servizio dei cittadini e un'Europa pronta per l'era digitale, dovrebbe essere attuato nel corso di un periodo di dieci anni dal 2021 al 2031. Il partenariato sulla metrologia dovrebbe includere attività nuove rispetto a EMPIR e, in particolare, lo sviluppo di reti metrologiche europee che dovrebbero essere istituite in maniera aperta e trasparente e allo scopo di rispondere alle pressanti sfide sociali e ambientali e alle esigenze metrologiche derivanti dalle tecnologie e innovazioni emergenti. La capacità metrologica fornita attraverso queste reti dovrebbe essere equivalente e comparabile agli altri sistemi metrologici di punta nel mondo, dando prova di un'eccellenza di livello mondiale. È opportuno che gli inviti a presentare proposte nell'ambito del partenariato sulla metrologia siano varati nel corso dell'attuazione di Orizzonte Europa e siano aperti, trasparenti e competitivi. Il partenariato sulla metrologia dovrebbe promuovere la circolazione dei talenti e lo sviluppo delle competenze, anche attraverso opportunità di qualificazione e riqualificazione.

(13)

Le attività del partenariato sulla metrologia dovrebbero essere svolte in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte Europa e conformemente ai principi e alle condizioni generali di cui all'articolo 10 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695, sostenendo tra l'altro l'adozione di soluzioni innovative nell'industria europea, in particolare da parte delle PMI e, in ultima analisi, nella società.

(14)

È opportuno stabilire un massimale per il contributo finanziario dell'Unione al partenariato sulla metrologia per la durata di Orizzonte Europa. Entro i limiti di tale massimale il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere al massimo equivalente ai contributi da parte degli Stati partecipanti per conseguire un forte effetto di leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti.

(15)

Il partenariato sulla metrologia dovrebbe essere finanziato dai programmi dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (8). Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, il partenariato sulla metrologia dovrebbe avere un chiaro approccio basato sul ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che il partenariato sulla metrologia sia istituito per un periodo che termina il 31 dicembre 2031, affinché possa esercitare le proprie responsabilità per quanto riguarda l'attuazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette avviate.

(16)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/695, l'obiettivo generale di Orizzonte Europa è generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività in tutti gli Stati membri, anche nel settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell'Unione, affrontare le sfide globali, compresi gli OSS dell’ONU seguendo i principi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e in linea con l'accordo di Parigi, e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

(17)

Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura esecutiva per le iniziative precedenti, vale a dire il programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) e l'EMPIR. Nel 2007 per svolgere questa funzione è stata istituita EURAMET e.V. (EURAMET), l'organizzazione metrologica regionale europea e associazione senza scopo di lucro di diritto tedesco. EURAMET espleta anche compiti e obblighi afferenti alla più ampia armonizzazione della metrologia a livello europeo e mondiale. L'adesione a EURAMET è aperta a tutti gli INM europei, in qualità di membri, e agli ID europei, in qualità di associati. L'adesione a EURAMET non è subordinata all'esistenza di programmi nazionali di ricerca in metrologia. Considerato che, secondo la relazione intermedia di valutazione dell'EMPIR, la struttura di governance di EURAMET ha dato prova della sua efficienza e della sua elevata qualità per l'attuazione dell'EMRP e dell'EMPIR, è opportuno avvalersi di EURAMET anche per l'attuazione del partenariato sulla metrologia. È opportuno pertanto che EURAMET gestisca il contributo finanziario dell'Unione.

(18)

I contributi finanziari al partenariato sulla metrologia dovrebbero essere gestiti a livello centrale da EURAMET conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per gli Stati partecipanti, di fornire contributi finanziari diretti agli INM designati sulla base di un approccio coordinato attraverso il comitato del partenariato sulla metrologia.

(19)

Il partenariato sulla metrologia dovrebbe adoperarsi per promuovere efficacemente le pari opportunità per tutti e, in particolare, per garantire, nella misura del possibile, l'equilibrio di genere nei pertinenti organi del partenariato sulla metrologia, nonché nei comitati di valutazione e in altri organi consultivi pertinenti.

(20)

In conformità dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695 e delle pertinenti norme sui gruppi di esperti della Commissione, la Commissione dovrebbe selezionare i membri del gruppo direttivo del partenariato sulla metrologia, in particolare tenendo debitamente conto della pertinente comunicazione di conflitti di interesse.

(21)

Al fine di conseguire gli obiettivi del partenariato sulla metrologia, EURAMET dovrebbe erogare un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti alle azioni selezionate a livello di EURAMET. È opportuno che tali azioni siano selezionate a seguito di inviti a presentare proposte aperti, trasparenti e competitivi sotto la responsabilità di EURAMET. Il partenariato sulla metrologia dovrebbe fare il possibile per aumentare la visibilità degli inviti a presentare proposte, pubblicandoli tempestivamente sul portale Orizzonte Europa per i partecipanti, e promuovendo e pubblicizzando ampiamente gli inviti a presentare proposte, al fine di aumentare la partecipazione dei nuovi aderenti. La graduatoria dovrebbe essere vincolante per la selezione delle proposte e l'assegnazione dei fondi a titolo del contributo finanziario dell'Unione e dei contributi finanziari degli Stati partecipanti per i progetti di ricerca e le attività connesse. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695 e al programma di lavoro di Orizzonte Europa, il programma annuale di lavoro dovrebbe poter includere tra le norme relative al trattamento delle proposte con parità di punteggio condizioni riguardanti la partecipazione delle PMI, il genere e la diversità geografica. Per le attività finanziate dai contributi degli Stati partecipanti alle reti metrologiche europee, anche le azioni finanziate dovrebbero rientrare tra le responsabilità di EURAMET.

(22)

La partecipazione ad azioni indirette finanziate dal partenariato sulla metrologia è disciplinata dal regolamento (UE) 2021/695. Tuttavia, date le esigenze operative specifiche del partenariato sulla metrologia, in particolare per creare e gestire le future reti metrologiche europee e agevolare un'adeguata partecipazione finanziaria degli Stati partecipanti, sarebbe opportuno che il ruolo di coordinatore nelle azioni indirette, dalla presentazione della proposta fino al termine del progetto sia limitato agli INM e agli ID degli Stati partecipanti, ove strettamente necessario, e tenendo conto dell'eventuale parere del gruppo direttivo.

(23)

I contributi degli Stati partecipanti dovrebbero essere garantiti mediante finanziamenti istituzionali da parte dei loro INM e dei loro ID. L'ampia gamma di attività sottostanti dovrebbe contribuire agli obiettivi del partenariato sulla metrologia ed essere definita nei programmi di lavoro annuali, con collegamenti ai costi operativi e alle spese. I contributi dovrebbero coprire, tra l’altro, i costi dei servizi che forniscono direttamente tarature e degli altri servizi riconducibili al Sistema internazionale di unità. È opportuno che i contributi degli Stati partecipanti comprendano anche un contributo finanziario alle spese amministrative del partenariato sulla metrologia.

(24)

Al fine di garantire l'apertura, la trasparenza e l'accessibilità del partenariato sulla metrologia, gli inviti a presentare proposte dovrebbero essere pubblicati in modo facilmente fruibile anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte Europa gestiti dalla Commissione. Al fine di dialogare con i portatori di interessi e la società e attrarre nuovi aderenti appartenenti a un ampio ventaglio di portatori di interessi nei settori della ricerca e dell'industria, compresi PMI, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e organizzazioni della società civile, il partenariato sulla metrologia dovrebbe portare avanti una vasta gamma di attività di sensibilizzazione, tra cui la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, delle attività promozionali e volte ad aumentare la consapevolezza sull'iniziativa e la promozione del partenariato sulla metrologia al di fuori dell'Unione.

(25)

È opportuno riesaminare il funzionamento del modello di finanziamento per quanto riguarda il principio di congruenza tra fondi dell'Unione e non dell'Unione al momento della valutazione intermedia del partenariato sulla metrologia al fine di garantire che sia rispettato il principio di congruenza per i contributi finanziari degli Stati partecipanti.

(26)

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(27)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, solo parziale o tardiva attuazione del partenariato sulla metrologia oppure se uno Stato partecipante non contribuisce, o contribuisce solo parzialmente o in ritardo, al finanziamento del partenariato. È opportuno che tali diritti siano previsti nell'accordo di contributo che dovrà essere concluso tra l'Unione e EURAMET.

(28)

Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi di tutti gli interessati. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e i requisiti sproporzionati in materia di documentazione e relazioni. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali. Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(29)

EURAMET e gli Stati partecipanti dovrebbero, su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Corte dei conti, fornire tutte le informazioni che la Commissione è tenuta a inserire nella sua valutazione del partenariato sulla metrologia.

(30)

È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia entro il 2025 per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza del partenariato sulla metrologia e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale entro il 2030, e pubblichi e distribuisca i risultati e le conclusioni di tali valutazioni. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, il partenariato sulla metrologia dovrebbe avere un chiaro approccio basato sul ciclo di vita e durata limitata e dovrebbe comprendere le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa. A tal fine, le valutazioni dovrebbero esaminare la pertinenza e la coerenza di ogni eventuale rinnovo.

(31)

L'obiettivo della presente decisione è la partecipazione dell'Unione al partenariato sulla metrologia al fine di sostenerne gli obiettivi generali. I requisiti della metrologia sono di portata e complessità tali da richiedere investimenti che vanno al di là dei bilanci di base per la ricerca degli INM e degli ID. L'eccellenza necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d'avanguardia è disseminata tra i vari paesi e non può quindi essere raggiunta al solo livello nazionale. Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, integrando gli sforzi nazionali in un approccio europeo coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca compartimentati, favorendo l'elaborazione di strategie transnazionali comuni di ricerca e di finanziamento e raggiungendo la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nei pertinenti settori, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione al partenariato europeo sulla metrologia

1.   L'Unione partecipa al partenariato europeo sulla metrologia («partenariato sulla metrologia»), un partenariato europeo istituzionalizzato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria (gli «Stati partecipanti») alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.   Gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo e qualsiasi paese terzo associato a Orizzonte Europa possono partecipare al partenariato sulla metrologia, purché soddisfino la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). Tali Stati membri e paesi terzi sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

3.   I paesi terzi non associati a Orizzonte Europa possono partecipare al partenariato sulla metrologia a condizione che:

a)

concludano con l'Unione un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica che stabilisca i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato;

b)

ottengano l'approvazione del comitato del partenariato sulla metrologia conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera g); e

c)

soddisfino la condizione stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui al primo comma, è considerato uno Stato partecipante ai fini della presente decisione.

Articolo 2

Obiettivi del partenariato sulla metrologia

1.   Il partenariato sulla metrologia contribuisce all'attuazione del regolamento (UE) 2021/695, in particolare dell'articolo 3.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il partenariato sulla metrologia, attraverso il coinvolgimento e l'impegno dei partner nella progettazione e nell'attuazione di un programma di lavoro annuale di cui all’articolo 7, persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

sviluppare un sistema metrologico sostenibile, eccellente e coordinato a livello europeo, contribuendo in tal modo a colmare il divario di investimenti tra l'Europa e i suoi concorrenti a livello mondiale;

b)

assicurare che gli innovatori integrino ampiamente le capacità metrologiche all'avanguardia nei loro ecosistemi e non solo;

c)

aumentare l'impatto della metrologia sulle sfide sociali per quanto concerne l'attuazione di politiche, norme e regolamentazioni, tra l'altro nei settori digitale, economico, industriale e ambientale, al fine di renderle idonee allo scopo.

3.   Nel perseguire gli obiettivi generali di cui al paragrafo 2, il partenariato sulla metrologia si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

a)

sviluppare entro il 2030 nuove capacità di ricerca, integrate nel quadro delle nuove reti metrologiche europee, le cui prestazioni, in termini di capacità di taratura e misurazione, siano quanto meno equivalenti a quelle dei principali istituti metrologici al di fuori dei paesi partecipanti;

b)

sostenere, entro il 2030, la vendita di nuovi prodotti e servizi innovativi attraverso l'utilizzo e l'adozione delle nuove capacità metrologiche nelle principali tecnologie emergenti e abilitanti;

c)

contribuire alla creazione e alla diffusione di nuove conoscenze, abilità e competenze di alta qualità in tutta l'Unione nel contesto dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e ai fini della trasformazione della società, anche rafforzando la capacità di innovazione;

d)

contribuire pienamente e in modo efficace, entro il 2030, all'elaborazione e all'attuazione di norme e regolamentazioni specifiche a sostegno delle politiche pubbliche che affrontano le sfide economiche, ambientali e della società;

e)

liberare il potenziale della metrologia tra gli utilizzatori finali, compresi PMI e portatori di interessi dell'industria, quale strumento che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione relativi alle transizioni digitale e verde.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione al partenariato sulla metrologia

1.   Il contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti SEE, al partenariato sulla metrologia ammonta a un massimo di 300 milioni di EUR a corrispondenza dei contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, a condizione che l'importo totale del quale è aumentato il contributo finanziario dell'Unione corrisponda quanto meno al contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione.

2.   Ai fini del calcolo del contributo finanziario dell'Unione, non si tiene conto dei contributi degli Stati partecipanti alle spese amministrative relative all’attuazione del partenariato sulla metrologia che sono superiori al 5 % del totale dei contributi combinati al partenariato sulla metrologia.

3.   Il contributo finanziario dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito tramite la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (9).

4.   EURAMET e.V. (EURAMET) utilizza il contributo finanziario dell'Unione per finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

5.   Il contributo finanziario dell'Unione non è destinato a coprire le spese amministrative del partenariato sulla metrologia.

6.   I contributi finanziari nell’ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come pure del dispositivo per la ripresa e la resilienza, possono essere considerati contributi di uno Stato membro che è uno Stato partecipante, purché si rispettino le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dei regolamenti che stabiliscono norme specifiche applicabili a ciascuno di tali fondi.

Articolo 4

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1.   Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato a quanto segue:

a)

la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti che il partenariato sulla metrologia è istituito conformemente alla presente decisione;

b)

la designazione, da parte degli Stati partecipanti o degli INM designati da essi, di EURAMET quale struttura responsabile dell'attuazione del partenariato sulla metrologia nonché del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;

c)

l'assunzione dell'impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del partenariato sulla metrologia e a stabilire una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % dell'importo dell'impegno;

d)

la dimostrazione da parte di EURAMET della sua capacità di attuare il partenariato sulla metrologia, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 62 e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

e)

l'istituzione di un modello di governance per il partenariato sulla metrologia conformemente agli articoli da 13 a 16.

2.   Durante l'attuazione del partenariato sulla metrologia, il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato a tutto quanto segue:

a)

l'attuazione da parte di EURAMET delle attività del partenariato sulla metrologia di cui all'articolo 6, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2;

b)

il mantenimento di un modello di governance efficiente a norma degli articoli da 13 a 16;

c)

il rispetto da parte di EURAMET degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

d)

l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 5

Contributi degli Stati partecipanti al partenariato sulla metrologia

1.   Gli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, apportano o provvedono affinché i rispettivi organismi di finanziamento nazionali apportino contributi, finanziari o in natura, pari ad almeno 363 milioni di EUR nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2031.

Una quota dei contributi degli Stati partecipanti assume la forma di contributi finanziari. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione.

2.   I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

a)

contributi finanziari o in natura alle attività di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e

b)

contributi finanziari o in natura per coprire tutte le spese amministrative di EURAMET.

3.   I contributi finanziari o in natura di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, coprono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.

4.   I contributi finanziari o in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), coprono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti in relazione alle spese amministrative di EURAMET per l'attuazione del partenariato sulla metrologia. Tali spese amministrative non superano il 5 % del bilancio totale del partenariato sulla metrologia.

5.   Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, i costi sono determinati secondo un approccio armonizzato, compresi criteri e procedure, che dovranno essere definiti dal comitato del partenariato sulla metrologia in conformità dell'articolo 14. Nella misura del possibile, la rendicontazione dei costi rispetta le procedure di rendicontazione di cui al regolamento (UE) 2021/695, tenendo conto nel contempo delle consuete prassi contabili degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, dei principi contabili applicabili dello Stato partecipante in cui hanno sede gli organismi nazionali di finanziamento in questione e dei principi contabili internazionali e dei principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente nominato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati.

6.   I contributi degli Stati partecipanti sono versati dopo l'adozione del programma di lavoro annuale.

Se il programma di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), che sono inclusi nel programma di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati a partire dal 1o gennaio di tale anno.

I contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), che sono versati dopo il 1o dicembre 2021, possono essere considerati contributi degli Stati partecipanti, a condizione che siano inclusi nel primo programma di lavoro annuale del partenariato sulla metrologia.

Articolo 6

Attività di EURAMET

1.   Il partenariato sulla metrologia sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione mediante:

a)

azioni indirette, ai sensi dell'articolo 2, punto 43, del regolamento (UE) 2021/695, finanziate da EURAMET a norma dell'articolo 7 della presente decisione, principalmente sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e competitivi organizzati da EURAMET, che comprendono:

i)

azioni di tipo scientifico e tecnico a sostegno della metrologia scientifica di base in preparazione di tutte le fasi successive, compresi la ricerca e lo sviluppo in metrologia applicata e i servizi connessi alla metrologia;

ii)

ricerca metrologica volta ad apportare soluzioni alle problematiche economiche, ambientali e della società, ponendo l'accento sui contributi alle tecnologie e alle innovazioni sostenibili nei settori dell'energia, del digitale e della sanità, nonché con riguardo all'ambiente e al clima, e a mettere a punto progetti nell'ambito di determinate reti metrologiche europee che affrontano queste tematiche;

iii)

ricerca per lo sviluppo di nuovi strumenti di misurazione volti a promuovere l'adozione di tecnologie metrologiche europee nel settore industriale e commerciale atte a incentivare l'innovazione industriale;

iv)

ricerca e sviluppo prenormativi e co-normativi nel campo della metrologia per sostenere l'attuazione delle politiche e delle regolamentazioni e accelerare l'immissione sul mercato e l'adozione nella società di prodotti e servizi innovativi sostenibili;

v)

scambio di migliori prassi in materia di ricerca metrologica svolta a livello nazionale;

b)

attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione, vale a dire attività di sviluppo delle capacità metrologiche a diversi livelli tecnologici per realizzare un sistema metrologico equilibrato e integrato più ampio possibile negli Stati partecipanti che consenta loro di sviluppare le proprie capacità scientifiche e tecniche nel settore metrologico, e che comprendono attività non selezionate nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui alla lettera a) del presente articolo, quali descritte nei programmi di lavoro annuali, tra cui:

i)

attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, ivi compresi progetti transnazionali che contribuiscono alle priorità stabilite in seno alla rete metrologica europea e nei comitati tecnici EURAMET;

ii)

azioni per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, anche nel settore industriale e da parte delle PMI, della ricerca metrologica in modo più ampio possibile in Europa, al fine di aumentare la visibilità delle attività di EURAMET presso il pubblico in modo facilmente fruibile;

iii)

attività volte a sensibilizzare e promuovere attività e campagne educative e divulgative e a fornire informazioni adeguate sul sito web di EURAMET, e la pubblicazione della documentazione pertinente;

iv)

azioni destinate specificamente agli istituti di metrologia che hanno una scarsa o nessuna capacità scientifica, aiutandoli a utilizzare altri programmi dell'Unione, nazionali o regionali per la formazione e la mobilità, la cooperazione transfrontaliera o gli investimenti in infrastrutture metrologiche;

v)

l'organizzazione di attività esterne di diffusione e trasferimento di conoscenze per promuovere il partenariato sulla metrologia in modo più ampio possibile nell'Unione e oltre, al fine di massimizzarne l'impatto.

2.   Prima di stabilire i temi di ciascun invito a presentare proposte di cui al paragrafo 1, lettera a), EURAMET invita pubblicamente le persone o le organizzazioni, comprese le PMI, e la catena di valore metrologica generale a suggerire potenziali temi di ricerca in maniera trasparente.

Articolo 7

Programma di lavoro annuale

1.   Il partenariato sulla metrologia è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali riguardanti le attività da intraprendere per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre di un determinato anno («anno di riferimento»).

2.   Il comitato del partenariato sulla metrologia di cui all’articolo 14 adotta i programmi di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i programmi di lavoro annuali, sia il comitato che la Commissione agiscono senza indebito ritardo. Il comitato del partenariato sulla metrologia mette il programma di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3.   Le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), sono avviate unicamente nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del programma di lavoro annuale per quell'anno.

4.   Le attività possono essere finanziate nell'ambito di EURAMET solo se figurano nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e le spese amministrative di EURAMET. Il programma di lavoro annuale comprende le previsioni di spesa corrispondenti e lo stanziamento di bilancio assegnato alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza tale contributo. Il programma di lavoro annuale include la valutazione dei contributi in natura da parte degli Stati partecipanti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

5.   I programmi di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i programmi di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Questi programmi devono mirare a ovviare alla copertura insufficiente di tematiche scientifiche, in particolare di quelle inizialmente oggetto delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.

6.   Gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei pertinenti programmi di lavoro annuali sono varati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati, possono essere varati entro il 31 dicembre 2028.

7.   EURAMET monitora e riferisce annualmente alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le attività previste dal programma di lavoro annuale senza aumentare gli oneri amministrativi sui beneficiari. La relazione annuale è messa a disposizione del pubblico con tempestività sul sito web di EURAMET.

8.   Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività del partenariato sulla metrologia ed effettuate in collaborazione con questo partenariato, siano esse attuate da EURAMET, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da partecipanti a un'attività, riportano una dicitura o una co-dicitura che rende noto il cofinanziamento da parte del partenariato sulla metrologia nell'ambito di Orizzonte Europa.

Articolo 8

Norme di partecipazione e diffusione

1.   EURAMET è considerata un organismo di finanziamento ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2021/695 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

2.   Il regolamento (UE) 2021/695, in particolare le norme di partecipazione, scienza aperta e diffusione ivi previste, si applica alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione. Inoltre, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, ove strettamente necessario e previa consultazione del gruppo direttivo di cui all'articolo 15 della presente decisione qualora il comitato del partenariato per la metrologia richieda tale consultazione, il programma di lavoro annuale può limitare il ruolo di coordinatore nelle azioni indirette, dalla presentazione della proposta fino al termine del progetto, agli INM e agli ID degli Stati partecipanti al fine di garantire il conseguimento delle finalità e degli obiettivi in termini di contributi degli Stati partecipanti.

3.   EURAMET garantisce adeguate interazioni con gli INM e gli ID nelle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), conformemente alla loro designazione da parte dell'autorità nazionale competente. EURAMET, inoltre, promuove e sostiene la partecipazione di altri soggetti, comprese le PMI, a tutti gli inviti a presentare proposte.

Articolo 9

Accordi tra l'Unione ed EURAMET

A condizione che sia garantito un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, EURAMET è incaricata dell'attuazione del contributo finanziario dell'Unione conformemente all'articolo 62, paragrafo 3, e all'articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 10

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1.   Se il partenariato sulla metrologia non soddisfa le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere tale contributo.

2.   Se uno Stato partecipante non contribuisce al finanziamento del partenariato sulla metrologia, contribuisce solo parzialmente o non rispetta le scadenze per i contribuiti di cui all'articolo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione. La decisione della Commissione non impedisce il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dallo Stato partecipante prima che la decisione di sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione sia notificata al partenariato sulla metrologia.

Articolo 11

Audit ex post

1.   Gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, sono effettuati da EURAMET conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695.

2.   La Commissione può effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi la Commissione effettua tali audit conformemente alle norme applicabili, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695 e l'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Nell'attuare il partenariato sulla metrologia, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   EURAMET concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit.

4.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni, decisioni o contratti finanziati a norma della presente decisione.

5.   La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (13), al fine di indagare su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 4 di tale regolamento.

6.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, EURAMET, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.

Articolo 13

Governance del partenariato sulla metrologia

1.   Fra gli organi statutari del partenariato sulla metrologia figurano quanto meno:

a)

un comitato del partenariato sulla metrologia;

b)

un gruppo direttivo;

c)

il segretariato di EURAMET.

2.   Gli organi di cui al paragrafo 1 adottano misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata in termini di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere.

Articolo 14

Comitato del partenariato sulla metrologia

1.   Il comitato del partenariato sulla metrologia gestisce il partenariato sulla metrologia in modo trasparente garantendo che la sua esecuzione consegua gli obiettivi stabiliti.

2.   Il comitato del partenariato sulla metrologia è composto da un rappresentante e un rappresentante supplente per ciascuno Stato partecipante. La ponderazione dei voti è calcolata sulla base degli impegni da parte di ciascuno Stato partecipante secondo il metodo della radice quadrata.

3.   In particolare, il comitato del partenariato sulla metrologia:

a)

adotta decisioni in merito all'agenda strategica di ricerca e innovazione e le rende accessibili al pubblico;

b)

adotta decisioni in merito alla pianificazione degli inviti a presentare proposte e alla procedura di riesame della valutazione come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/695;

c)

adotta il programma di lavoro annuale previe approvazione della Commissione e consultazione del gruppo direttivo di cui all'articolo 15 e lo rende accessibile al pubblico;

d)

adotta decisioni in merito alla selezione delle proposte da finanziare in base alle graduatorie compilate dopo le valutazioni delle proposte a seguito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione;

e)

adotta misure per attirare nuovi aderenti;

f)

monitora lo stato di avanzamento delle attività di EURAMET di cui all'articolo 6;

g)

approva la partecipazione al partenariato sulla metrologia dei paesi terzi non associati a Orizzonte Europa, a condizione che detti paesi terzi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c);

h)

entro il 31 dicembre 2021, definisce un approccio armonizzato, compresi criteri e procedure, al fine di valutare i contributi in natura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Ai fini dell'adozione di decisioni a norma del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, il programma di lavoro annuale può comprendere le norme per il trattamento delle proposte con parità di punteggio a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695 del programma di lavoro di Orizzonte Europa.

4.   La Commissione gode dello status di osservatore alle riunioni del comitato del partenariato sulla metrologia. Tuttavia, il comitato può adottare il programma di lavoro annuale solo previa approvazione della Commissione. Il comitato del partenariato sulla metrologia invita la Commissione alle sue riunioni e le fornisce tutti i documenti pertinenti. La Commissione può partecipare alle discussioni del comitato del partenariato sulla metrologia. L'ordine del giorno, l’elenco dei partecipanti e le decisioni delle riunioni del comitato del partenariato sulla metrologia sono messi tempestivamente a disposizione del pubblico sul sito web di EURAMET.

5.   Il comitato del partenariato sulla metrologia elegge il proprio presidente e il proprio vicepresidente in base alla ponderazione dei voti di cui al paragrafo 2. Il presidente del comitato del partenariato sulla metrologia rappresenta EURAMET per le questioni riguardanti il partenariato.

Articolo 15

Gruppo direttivo

1.   La Commissione istituisce un gruppo direttivo. La Commissione ha l'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico e di genere tra i suoi membri nonché un equilibrio in termini di competenze ed esperienza necessarie. Il gruppo direttivo è un organo consultivo del partenariato sulla metrologia e fornisce consulenze al partenariato sulle priorità emergenti per la ricerca metrologica a livello europeo, nonché sui modi in cui potenziare l'impatto delle sue attività di ricerca sull'industria, sull'economia e sulla società europee. In particolare:

a)

individua le tecnologie, le innovazioni, i mercati e le applicazioni industriali emergenti in cui la ricerca e l'innovazione metrologiche potrebbero essere pertinenti in futuro;

b)

individua i settori di ricerca che contribuiscono al buon funzionamento del mercato interno e all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, nonché alle regolamentazioni e norme pertinenti;

c)

fornisce al partenariato sulla metrologia consulenze sulle priorità per i suoi futuri programmi di lavoro.

2.   Il gruppo direttivo è composto da 15 membri:

a)

quattro rappresentanti degli organismi europei di normazione e delle autorità di regolamentazione designati da EURAMET;

b)

quattro rappresentanti di vari partenariati europei istituiti a norma del regolamento (UE) 2021/695, che la Commissione designa con una procedura aperta e trasparente, garantendo una varietà di competenze e tipi di formazione;

c)

quattro rappresentanti della comunità scientifica europea, nominati dalla Commissione a seguito di una procedura aperta e trasparente, basata su un invito a manifestare interesse, con l'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico e di genere, che copra le competenze e l'esperienza necessarie nei settori tecnici pertinenti e miri a formulare raccomandazioni indipendenti basate su dati scientifici;

d)

il presidente di EURAMET;

e)

un rappresentante designato dalla Commissione; e

f)

un rappresentante di un ministero nazionale che non sia membro del personale di un istituto nazionale di metrologia rappresentato in seno a EURAMET e che è nominato dal comitato del partenariato sulla metrologia.

3.   Il gruppo direttivo fornisce consulenze indipendenti sulle priorità scientifiche e su altre questioni pertinenti da affrontare nel programma di lavoro annuale del partenariato sulla metrologia, nonché su questioni specifiche, come richiesto dal comitato del partenariato sulla metrologia, e monitora i risultati scientifici nei settori adiacenti.

4.   Almeno il 50 % dei membri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, è soggetto a rotazione al più tardi dopo la valutazione intermedia di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

5.   Il gruppo direttivo è presieduto congiuntamente dai rappresentanti di cui al paragrafo 2, lettera e).

6.   Sono rese pubbliche tutte le raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo.

Articolo 16

Segretariato di EURAMET

1.   Il segretariato di EURAMET, responsabile del supporto amministrativo generale di EURAMET, tiene una contabilità separata e conti bancari distinti per il partenariato sulla metrologia.

2.   Viene istituita un'unità di sostegno gestionale che fa parte del segretariato di EURAMET ed è responsabile dell'attuazione e della gestione corrente del partenariato sulla metrologia.

3.   Il segretariato offre sostegno agli Stati partecipanti per quanto riguarda l'applicazione dei criteri e delle procedure dell'approccio armonizzato di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

Articolo 17

Comunicazione di informazioni

1.   EURAMET fornisce alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle valutazioni di cui all'articolo 18.

2.   Attraverso EURAMET gli Stati partecipanti presentano alla Commissione eventuali informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria del partenariato sulla metrologia.

3.   La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle valutazioni di cui all'articolo 18.

Articolo 18

Valutazioni

1.   La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale del partenariato sulla metrologia nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo aperto e trasparente.

2.   Le valutazioni intermedia e finale esaminano il modo in cui il partenariato sulla metrologia adempie la propria missione e i propri obiettivi, riguardano tutte le sue attività e ne valutano il valore aggiunto europeo, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, la pertinenza delle attività perseguite, anche nel settore industriale e dalle PMI, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali altri partenariati, missioni, poli tematici, programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale, e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici, ambientali e tecnologici a lungo termine delle iniziative precedenti, nonché una valutazione della partecipazione dei partner esterni. Includono, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché della pertinenza e della coerenza di ogni possibile rinnovo del partenariato sulla metrologia, date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute mediante Orizzonte Europa. Nell'effettuare tali valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sul partenariato sulla metrologia e si adopera al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di garantire che il processo di valutazione sia mantenuto semplice e completamente trasparente.

3.   La Commissione pubblica e diffonde i risultati e le conclusioni delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.

Articolo 19

Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte

1.   EURAMET fornisce alla Commissione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette del partenariato sulla metrologia o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati a un uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.

2.   EURAMET inserisce le informazioni sulle proposte del partenariato sulla metrologia finanziate nella banca dati istituita a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/695.

3.   Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, EURAMET fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate.

Articolo 20

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 17, EURAMET garantisce la protezione delle informazioni riservate che, se divulgate al di fuori delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione potrebbe ledere gli interessi dei membri di EURAMET o dei partecipanti alle attività del partenariato sulla metrologia. Tali informazioni riservate comprendono, tra l'altro, informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.

Articolo 21

Conflitto di interessi

1.   EURAMET, i suoi organi e il suo personale e gli organi del partenariato sulla metrologia adottano le misure appropriate per evitare ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività e garantiscono che una persona che si trovi in una situazione di conflitto di interessi non decida, non fornisca consulenza né assistenza sulla questione specifica oggetto di tale conflitto di interessi.

2.   EURAMET adotta norme destinate a prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse per quanto concerne il personale di EURAMET, i membri e le altre persone che prestano servizio nel comitato del partenariato sulla metrologia e negli altri organi o gruppi di EURAMET e del partenariato sulla metrologia, conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   EURAMET stabilisce un codice di condotta per i membri del comitato del partenariato sulla metrologia, valutando la pubblicazione delle dichiarazioni relative alle attività professionali, agli interessi finanziari e ai conflitti di interesse conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 34.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2021.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4

(5)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(6)  Decisione n. 555/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla partecipazione dell'Unione al programma metrologico europeo di innovazione (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 27).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(9)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(13)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).