26.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 421/65


DECISIONE (PESC) 2021/2073 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2021

a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

(2)

La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC) e dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche. Gli obiettivi della strategia dell’UE sono complementari a quelli perseguiti dall’OPCW, nel contesto della sua responsabilità per l’attuazione della CWC.

(3)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/797/PESC (1) sul sostegno alle attività svolte dall’OPCW. L’azione comune è stata seguita, dopo la sua scadenza, dall’azione comune 2005/913/PESC (2) del Consiglio, che a sua volta è stata seguita dall’azione comune 2007/185/PESC del Consiglio (3). L’azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalle decisioni 2009/569/PESC (4), 2012/166/PESC (5), 2013/726/PESC (6), (PESC) 2015/259 (7), (PESC) 2017/2302 (8), (PESC) 2017/2303 (9), (PESC) 2019/538 (10) e (PESC) 2021/1026 (11) del Consiglio.

(4)

La decisione (PESC) 2017/2303 prevedeva, tra l’altro, di sostenere l’accesso dell’OPCW alle immagini satellitari e all’analisi delle immagini prodotte dal Centro satellitare dell’Unione Europea (Satcen).

(5)

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1943 (12), che prevedeva la proroga di dodici mesi, a costo zero, del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303.

(6)

Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2112 (13), che prevedeva l’ulteriore proroga di dodici mesi, a costo zero, del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303.

(7)

Nell’ambito dell’attuazione della decisione (PESC) 2017/2303, l’OPCW ha potuto basarsi sulle informazioni uniche risultanti dall’analisi delle immagini prodotte dal Satcen sia per la pianificazione delle missioni che per l’analisi delle informazioni.

(8)

È necessario rafforzare l’efficacia operativa dell’OPCW continuando a fornire immagini satellitari e analisi di immagini del Satcen a sostegno delle attività oggetto del mandato e delle missioni dell’OPCW dopo la fine del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE, l’Unione sostiene il progetto dell’OPCW volto a potenziarne l’efficacia operativa mediante le immagini satellitari e l’analisi delle immagini fornite dal Satcen con gli obiettivi seguenti:

ampliare la capacità dell’OPCW di sostenere le attività oggetto del suo mandato [squadra di verifica delle dichiarazioni, Declaration Assessment Team — DAT), la missione di accertamento dei fatti (FFM), la squadra di investigazione e identificazione (IIT) ecc.] mediante l’analisi delle immagini come fonte di convalida probatoria o di corroborazione delle conclusioni; e

utilizzare l’analisi mirata delle immagini per gli ambiti di interesse (siti, rotte ecc.) nella pianificazione delle missioni che rientrano nel mandato dell’OPCW (casi di presunto uso, ispezioni su sfida, visite di assistenza tecnica ecc.), al fine di accrescere la sicurezza e la fiducia nell’accuratezza delle verifiche.

2.   Nel contesto del paragrafo 1, le attività svolte per il progetto dell’OPCW e sostenute dall’Unione, che sono conformi alle misure di cui al capitolo III previste dalla strategia dell’UE, sono le seguenti:

permettere all’OPCW, grazie alla capacità in termini di immagini, di svolgere efficacemente un controllo adeguato e di fornire le necessarie relazioni agli organi decisionali dell’OPCW (consiglio esecutivo e Conferenza degli Stati parte); e

permettere all’OPCW, grazie alla capacità in termini di immagini, di svolgere attività di verifica in modo accurato, efficace e sicuro e di prestare agli Stati parte l’assistenza richiesta.

3.   Il progetto di cui al paragrafo 1 riguarda la fornitura, tra l’altro, di prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della FFM, compreso lo stato della rete stradale, mediante la messa a disposizione dell’OPCW delle immagini satellitari prodotte dal Satcen.

4.   Una descrizione dettagliata delle attività sostenute dall’Unione, di cui al paragrafo 2, figura nel documento di progetto nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   All’attuazione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 provvede il segretariato tecnico dell’OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell’AR. A tal fine l’AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a 1 593 353,22 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude il necessario accordo con il segretariato tecnico. Tale accordo stipula che il segretariato tecnico deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione, in funzione della sua entità, nonché specificare le misure atte a facilitare lo sviluppo di sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.

Articolo 4

L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell’AR si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK


(1)  Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63).

(2)  Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34).

(3)  Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10).

(4)  Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).

(5)  Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).

(6)  Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41).

(7)  Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).

(8)  Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 49).

(9)  Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 55).

(10)  Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1° aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3).

(11)  Decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2021, a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 24).

(12)  Decisione (PESC) 2018/1943 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 58).

(13)  Decisione (PESC) 2019/2112 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 159).


ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Sostegno dell’Unione al potenziamento dell’efficacia operativa dell’OPCW mediante immagini satellitari

1.   Contesto

I processi analitici dell’OPCW impongono di corroborare e verificare le informazioni probatorie fornite secondo le più rigorose modalità disponibili. Le immagini satellitari, pur non essendo l’unica fonte di informazioni probatorie, possono fornire indicazioni e conferme non disponibili tramite altre fonti, offrendo così preziose conoscenze analitiche che possono essere utilizzate per garantire la piena attuazione della Convenzione sulle armi chimiche (CWC). A tal fine è fondamentale disporre di capacità sufficienti a livello istituzionale, e le immagini e l’analisi delle immagini possono favorire una pianificazione delle missioni più dettagliata e solida, l’attenuazione dei rischi per la sicurezza delle squadre dispiegate, nonché l’ottenimento di informazioni probatorie e la conduzione di analisi per una verifica più efficace sotto il profilo dei costi.

Nell’ambito dell’attuazione della decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, l’OPCW ha potuto basarsi sulle informazioni uniche risultanti dall’analisi delle immagini prodotte dal SatCen sia per la pianificazione delle missioni che per l’analisi delle informazioni. Gli sforzi dell’OPCW per interrogare in modo più approfondito i testimoni, comprovare le loro dichiarazioni e individuare con maggiore precisione i luoghi di interesse sono stati potenziati dalle immagini satellitari. Dal 2014 le immagini satellitari della Repubblica araba siriana rafforzano la conoscenza situazionale e la sicurezza e riducono il rischio per le missioni sul campo dell’OPCW per quanto riguarda i luoghi da visitare o ispezionare. L’integrazione dell’analisi delle immagini nella pianificazione operativa ha consentito alle squadre dell’OPCW di perfezionare le azioni sul posto fornendo ai loro membri immagini quasi in tempo reale della zona in cui interverranno. L’analisi delle immagini si è rivelata un fattore abilitante strategico degli sforzi analitici dell’OPCW e continuerà ad esserlo.

Inoltre, restano in sospeso diverse indagini su casi di presunto uso nonché decisioni del consiglio esecutivo che impongono ulteriori visite in loco, missioni di accertamento dei fatti e indagini che continuano a richiedere il supporto di immagini satellitari. Le capacità analitiche uniche fornite dal SatCen hanno consentito alle squadre incaricate dell’OPCW di corroborare le informazioni provenienti da altre fonti e di analizzare in modo più approfondito i casi di presunto uso nella Repubblica araba siriana. L’analisi delle immagini satellitari si è rivelata indispensabile per le squadre dell’OPCW operanti nella Repubblica araba siriana. Oltre alle attività oggetto del suo mandato in relazione alla Repubblica araba siriana, l’OPCW prevede che l’analisi delle immagini satellitari avrà un ruolo sempre più importante nei casi di presunto uso di armi chimiche al di fuori della Repubblica araba siriana per agevolare la realizzazione delle attività relative all’articolo IX della CWC (consultazioni, cooperazione e accertamento dei fatti), nonché in caso di eventuale futura adesione alla CWC di Stati possessori.

2.   Finalità del progetto

2.1.   Obiettivi generali del progetto

L’obiettivo generale del progetto è garantire la capacità del segretariato di agevolare l’attuazione dell’articolo IX della CWC (consultazioni, cooperazione e accertamento dei fatti) e delle connesse decisioni del consiglio esecutivo dell’OPCW attraverso la fornitura di immagini satellitari che colmino le lacune nella conoscenza situazionale nell’ambito delle missioni, in modo da contribuire a ridurre la vulnerabilità dell’OPCW durante il dispiegamento e massimizzare l’efficienza analitica dell’OPCW.

2.2.   Obiettivi specifici

Ampliare la capacità dell’OPCW di sostenere le attività oggetto del suo mandato (squadra di verifica delle dichiarazioni, (Declaration Assessment Team — DAT), missione di accertamento dei fatti (FFM), squadra di investigazione e identificazione ecc.) mediante l’analisi delle immagini come fonte di convalida probatoria o di corroborazione delle conclusioni;

utilizzare l’analisi mirata delle immagini per gli ambiti di interesse (siti, rotte ecc.) nella pianificazione delle missioni che rientrano nel mandato dell’OPCW (casi di presunto uso, ispezioni su sfida, visite di assistenza tecnica ecc.) al fine di accrescere la sicurezza e la fiducia nell’accuratezza delle verifiche.

2.3.   Risultati

Il progetto contribuisce ai seguenti risultati previsti:

utilizzo di immagini e analisi in relazione a specifici elementi di prova, per orientare e corroborare le conclusioni e i processi di verifica delle squadre;

riduzione al minimo dei rischi per la sicurezza e rafforzamento della conoscenza situazionale per favorire la massima efficienza nella pianificazione delle missioni dell’OPCW.

3.   Descrizione delle attività

Attività 1 — Permettere all’OPCW, grazie alla capacità in termini di immagini, di svolgere efficacemente un controllo adeguato e di fornire le necessarie relazioni agli organi decisionali dell’OPCW (consiglio esecutivo e Conferenza degli Stati parte)

Questa attività è volta a fornire all’OPCW, attraverso le immagini e l’analisi delle immagini, la capacità di orientare le attività mirate di analisi degli elementi di prova, ottimizzando nel contempo la pianificazione (assegnazione e sforzi) dell’OPCW per accrescere l’efficienza delle missioni e ridurre la vulnerabilità.

Attività 2 — Permettere all’OPCW, grazie alla capacità in termini di immagini, di svolgere attività di verifica in modo accurato, efficace e sicuro e di prestare agli Stati parte l’assistenza richiesta

Tale attività è incentrata sulla fornitura di immagini satellitari, secondo necessità, per varie richieste di accertamento dei fatti presentate dagli Stati parte nel quadro della CWC (casi di presunto uso, ispezioni su sfida, visite di assistenza tecnica ecc.), nonché sull’ottimizzazione della pianificazione (assegnazione e sforzi) dell’OPCW intesa ad accrescere l’efficienza delle missioni e ridurre la vulnerabilità.

4.   Durata

La durata totale prevista per l’attuazione finanziata da questo progetto non dovrebbe superare i 48 mesi.

5.   Beneficiari

I beneficiari del progetto saranno il personale e le squadre del segretariato tecnico dell’OPCW e le parti interessate della CWC, compresi gli Stati parte.

6.   Visibilità UE

L’OPCW adotterà tutte le misure opportune, entro ragionevoli considerazioni di sicurezza e tenendo conto delle misure di visibilità e comunicazione disponibili per il progetto, per pubblicizzare il fatto che il progetto è stato finanziato dall’Unione.