10.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 396/58


DECISIONE (UE) 2021/1940 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2021

sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordotra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione») è entrato in vigore il 1o luglio 2020, parallelamente all’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (2) («accordo di riammissione»).

(2)

Scopo dell’accordo di facilitazione è agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’accordo di facilitazione contribuisce a promuovere i contatti diretti tra le persone e la condivisione di valori, compreso il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici.

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo di facilitazione, ciascuna parte può sospenderlo in tutto o in parte. La decisione di sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo di facilitazione ne informa immediatamente l’altra parte.

(4)

In risposta alla continua e brutale repressione di tutti i settori della società in Bielorussia e, in particolare, al dirottamento di un volo passeggeri il 23 maggio 2021, l’Unione ha vietato ai vettori bielorussi di sorvolare il suo spazio aereo e di accedere ai suoi aeroporti, e ha introdotto il quarto pacchetto di sanzioni nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi,nonché sanzioni economiche mirate, mediante il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3) e la decisione 2012/642/PESC del Consiglio (4).

(5)

In risposta a tali misure restrittive, il 28 giugno 2021 la Bielorussia ha reagito annunciando la sospensione della sua partecipazione al partenariato orientale e la sospensione dell’accordo di riammissione. L’8 settembre 2021 è stato inoltre presentato al parlamento bielorusso un progetto di legge sulla sospensione dell’accordo di riammissione.

(6)

Al contempo la Lituania e, più di recente, la Polonia e la Lettonia hanno registrato un aumento senza precedenti dei flussi migratori irregolari dalla Bielorussia. Tale improvviso aumento suggerisce che il regime bielorusso stia incoraggiando la migrazione irregolare a fini politici, specialmente a scopo di ritorsione nei confronti di Lituania, Polonia e Lettonia per la posizione che hanno assunto nei confronti della Bielorussia.

(7)

Le azioni intraprese dalla Bielorussia violano i principi fondamentali in base ai quali è stato concluso l’accordo di facilitazione e sono contrarie agli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, tali azioni non dimostrano rispetto per i diritti umani e i principi democratici e provocano la migrazione irregolare dal territorio bielorusso verso il territorio dell’Unione.

(8)

È opportuno pertanto sospendere l’applicazione di talune disposizioni dell’accordo di facilitazione per quanto riguarda il rilascio di visti per soggiorni di breve durata ad alcune categorie di richiedenti, vale a dire ai membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia, ai membri dei governi e parlamenti nazionali e regionali della Bielorussia, ai membri della Corte costituzionale della Bielorussia e della Corte suprema della Bielorussia nell’esercizio delle loro funzioni.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); L’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È sospesa l’applicazione delle seguenti disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sulla facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione»):

a)

l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia, compresi i relativi membri permanenti, i quali, su un invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri;

b)

l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di governi o parlamenti nazionali o regionali della Bielorussia, della Corte costituzionale della Bielorussia o della Corte suprema della Bielorussia nell’esercizio delle loro funzioni e i richiedenti il visto che sono membri permanenti di una delegazione ufficiale bielorussa i quali, su invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri;

c)

l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia i quali, su un invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio degli Stati membri;

d)

l’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di governi o parlamenti nazionali o regionali della Bielorussia, della Corte costituzionale della Bielorussia o della Corte suprema della Bielorussia e i richiedenti il visto che sono membri di una delegazione ufficiale bielorussa, compresi i membri permanenti di tale delegazione, i quali, su invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo di facilitazione entro 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)   GU L 180 del 9.6.2020, pag. 3.

(2)   GU L 181 del 9.6.2020, pag. 3.

(3)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(4)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).