4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 390/39 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1908 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2021
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2021) 7966]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI. |
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
(5) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/1872 della Commissione (4) a seguito della comparsa di un focolaio di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Italia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1872, la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel Land Schleswig-Holstein di tale Stato membro. |
(7) |
Anche l’Estonia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Tartu di tale Stato membro. |
(8) |
Inoltre, l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione Veneto di tale Stato membro. |
(9) |
Infine, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella provincia del Flevoland di tale Stato membro. |
(10) |
I focolai in Italia sono localizzati all’interno delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e l’autorità competente di detto Stato membro ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai. |
(11) |
I focolai in Germania, Estonia e Paesi Bassi sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai. |
(12) |
La Commissione, in collaborazione con Germania, Estonia, Italia e Paesi Bassi, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali paesi si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di HPAI. |
(13) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Germania, Estonia, Italia e Paesi Bassi, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(14) |
È pertanto opportuno inserire nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 nuove zone di protezione e sorveglianza per Germania, Estonia e Paesi Bassi. |
(15) |
È inoltre opportuno modificare le zone dell’Italia elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(16) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite da Germania, Estonia, Italia e Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(17) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(18) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
(19) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1872 della Commissione, del 25 ottobre 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 53).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Germania
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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Kreis Dithmarschen
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16.11.2021 |
Stato membro: Estonia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087 |
13.11.2021 |
Stato membro: Italia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Regione: Veneto |
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L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306 |
12.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.346268 E11.203338 |
15.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.335709 E11.190235 |
18.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.333403 E11.229928 |
20.11.2021 |
Stato membro: Paesi Bassi
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Municipality Zeewolde, province Fleveoland |
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16.11.2021 |
Parte B
Zone di sorveglianza di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Germania
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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Kreis Dithmarschen
die Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Marne, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, und Volsemenhusen sowie die Gemeinde Kronprinzenkoog südlich der Mittelstraße Amt KLG Burg-St. Michaelisdonn:
Die Gemeinde Sankt Michaelisdonn:
Die Gemeinde Kuden:
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25.11.2021 |
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Kreis Steinburg
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25.11.2021 |
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Kreis Dithmarschen
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Dal 17.11.2021 al 25.11.2021 |
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LOWER SAXONY |
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Landkreis Cuxhaven
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25.11.2021 |
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Landkreis Stade
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25.11.2021 |
Stato membro: Estonia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
The parts of Tartu county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 58.376077; E 26.707087 |
22.11.2021 |
The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087 |
Dal 14.11.2021 al 22.11.2021 |
Stato membro: Italia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Regione: Veneto |
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L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306 |
21.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306 |
Dal 13.11.2021 al 21.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.346268 E11.203338 |
24.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.346268 E11.203338 |
Dal 16.11.2021 al 24.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.335709 E11.190235 |
27.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.335709 E11.190235 |
Dal 19.11.2021 al 27.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.333403 E11.229928 |
29.11.2021 |
L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.333403 E11.229928 |
Dal 21.11.2021 al 29.11.2021 |
Stato membro: Paesi Bassi
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Municipality Zeewolde, province Fleveoland |
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25.11.2021 |
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Dal 17.11.2021 al 25.11.2021 |