28.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 383/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1879 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2021
che respinge tre domande di protezione di un nome come indicazione geografica a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «Jambon sec de l'Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l'Île de Beauté» (IGP) e «Coppa de l'Île de Beauté» (IGP)
[notificata con il numero C(2021) 7535]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato le domande di registrazione dei nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» come indicazioni geografiche protette (IGP), trasmesse dalle autorità francesi il 17 agosto 2018 (fascicoli PGI-FR-02426, PGI-FR-02428 e PGI-FR-02430). |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, per essere registrato un nome deve essere stato utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata. Il paragrafo 3, primo comma, del predetto articolo stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate sul rispettivo territorio. |
(4) |
Pertanto un nome che fosse in contrasto con la protezione concessa dal regolamento (UE) n. 1151/2012 non potrebbe essere utilizzato nel commercio e di conseguenza non potrebbe essere registrato a norma del medesimo regolamento. |
(5) |
Nella fattispecie si tratta di domande di registrazione di nomi che potrebbero potenzialmente evocare denominazioni già registrate per prodotti simili, per cui non possono essere soddisfatte le condizioni di ammissibilità alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
(6) |
Nello specifico, in data 28 maggio 2014, i nomi «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» sono stati registrati come denominazioni di origine protette rispettivamente dai regolamenti (UE) n. 581/2014, n. 580/2014 e n. 582/2014. |
(7) |
Da allora, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali nomi godono di protezione per quanto riguarda, tra l'altro, qualsiasi impiego diretto o indiretto di tali nomi per prodotti non conformi al relativo disciplinare, nonché qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome. |
(8) |
I summenzionati regolamenti avevano concesso un periodo transitorio, che è scaduto il 27 aprile 2017, a talune imprese francesi stabilite in Corsica che utilizzavano tali nomi, ma per prodotti con caratteristiche diverse da quelle stabilite nel disciplinare; scopo di tale periodo transitorio era di consentire ai produttori interessati di adeguarsi ai requisiti del disciplinare approvati a livello dell'UE oppure, in mancanza di ciò, di modificare la denominazione di vendita utilizzata. |
(9) |
I nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté», utilizzati nel commercio dal 2015, si riferiscono alla stessa zona geografica delle DOP summenzionate, ovvero la Corsica. È di dominio pubblico che «Île de Beauté» è un'espressione corrente che per i consumatori francesi designa univocamente la Corsica. L'uso del termine «Île de Beauté» per indicare la Corsica è una consuetudine assai diffusa sui siti soprattutto turistici, anche non francesi, e una ricca bibliografia conferma che per i consumatori i due termini si equivalgono, sicché il termine «Île de Beauté» evoca la Corsica e viceversa. |
(10) |
Pertanto dal 18 giugno 2014 l'uso dei nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» costituirebbe una violazione della protezione concessa alle DOP «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
(11) |
Le domande di registrazione come IGP dei nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» sono state trasmesse alla Commissione il 17 agosto 2018, ovvero a una data in cui tali nomi non avrebbero potuto essere legalmente utilizzati. |
(12) |
La Commissione ha inviato due lettere alle autorità francesi chiedendo delucidazioni. Le lettere vertevano principalmente sulla questione dell'inammissibilità alla registrazione come IGP dei nomi in questione. |
(13) |
Nella loro risposta le autorità francesi affermano che i due gruppi di prodotti (vale a dire le DOP registrate e i candidati IGP) sono nettamente diversi in termini di materie prime (razze, peso delle carcasse), descrizioni, specifiche, volumi di produzione e prezzi di vendita. |
(14) |
A loro avviso i nomi sono sufficientemente distinti, sono pronunciati in maniera del tutto diversa, non sono omonimi e comportano indicazioni diverse (DOP e IGP). Le autorità francesi menzionano inoltre casi analoghi di nomi simili che si riferiscono alla stessa zona geografica: nel settore vitivinicolo, i nomi registrati «Île de Beauté» (DOP) e «Corse» (IGP), che sono sinonimi e riguardano la stessa zona geografica, e nel settore agricolo i nomi registrati «Aceto balsamico tradizionale di Modena» (DOP) e «Aceto Balsamico di Modena» (IGP), che sono quasi del tutto omonimi. |
(15) |
Tenuto conto delle differenze tra i prodotti e i nomi, e alla luce dei precedenti summenzionati, le autorità francesi ritengono che i consumatori siano perfettamente consapevoli della differenza qualitativa tra il prodotto il cui nome è registrato come DOP e quello immesso in commercio con il nome «Île de Beauté», così come sono in grado di distinguere tra un vino DOP «Corse» o «Vin de Corse» e un vino IGP «Île de Beauté» o tra un aceto DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e un aceto IGP «Aceto Balsamico di Modena». |
(16) |
Tra i tre nomi contenenti il termine «Île de Beauté» e i tre nomi corrispondenti registrati e contenenti il termine «Corse», che riguardano la stessa zona geografica, esisterebbe quindi «la sufficiente differenziazione». |
(17) |
La Commissione ne deduce che le autorità francesi ritengono che l'uso dei nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» fatto nel commercio e nel linguaggio comune dopo la registrazione delle DOP «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» non costituisca un'evocazione delle suddette DOP registrate. |
(18) |
La Commissione constata che le autorità francesi non hanno presentato studi o sondaggi, né fornito altri elementi concreti a sostegno della tesi secondo cui i nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» utilizzati nel commercio o nel linguaggio comune dopo il 18 giugno 2014 non costituiscono un'evocazione delle DOP «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Le conclusioni addotte riguardo alla percezione dei consumatori non appaiono quindi giustificate. |
(19) |
Nello specifico, per quanto riguarda le differenze qualitative tra i prodotti di cui è chiesta la registrazione e quelli già protetti, va sottolineato da un lato che tali differenze - peraltro non evidenziate sull'etichetta - sono di per sé conosciute soltanto a un pubblico particolarmente bene informato e, dall'altro, che in termini di qualità oggettiva le differenze suggeriscono tutte una qualità inferiore e un legame assai più labile con il territorio nel caso del prodotto di cui si chiede la registrazione. |
(20) |
Per quanto concerne il potenziale evocativo dei nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté», va osservato che sebbene la pronuncia sia indubbiamente diversa, la sinonimia è palese, come indicato sopra. Pertanto l'evocazione non può essere in alcun modo esclusa, come risulta dalla sentenza Glen/Scotch Whisky (2), che sottolinea come la similarità fonetica non sia indispensabile per caratterizzare un'evocazione. Nel caso in esame la prossimità concettuale tra i termini «Corse» e «Île de Beauté» è assodata. |
(21) |
Il fatto di indicare che il tipo di indicazione geografica è differente (DOP da un lato e IGP dall'altro) a dimostrazione della differenza tra i prodotti e i nomi («de Corse» da un lato e «de l'Île de Beauté» dall'altro) è capzioso. Per valutare se vi sia o no evocazione, gli elementi da prendere in considerazione sono i nomi registrati e i nomi utilizzati nel commercio, ma prima della loro (eventuale) registrazione come IGP. I consumatori non sono in grado di distinguere tra i due nomi basandosi sul fatto che si riferiscono a due tipi di indicazione geografica diversi (DOP e IGP), dal momento che i nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» non sono attualmente IGP e quindi non comportano marchi di qualità diversi. |
(22) |
La coesistenza tra la DOP viticola «Corse/Vin de Corse» e l'IGP «Île de Beauté» non è trasponibile al caso di specie: tale situazione rispecchia infatti una procedura vigente in passato, fondamentalmente diversa e ormai obsoleta, secondo la quale alla Commissione venivano comunicate le denominazioni nazionali approvate dagli Stati membri, senza che questa potesse opporvisi né disporre di alcun diritto di esame, il quale sarebbe stato comunque molto limitato se non illusorio, senza la comunicazione del disciplinare. |
(23) |
La coesistenza tra la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e l'IGP «Aceto Balsamico di Modena» potrebbe, di primo acchito, avvalorare l'ipotesi che possano coesistere due indicazioni geografiche (una DOP e l'altra IGP) per prodotti della stessa categoria che utilizzano gli stessi termini generici (aceto balsamico) e lo stesso termine geografico (Modena). Va tuttavia sottolineato che l'Italia presentò le due domande di registrazione nel 1994 contestualmente, per suggellare il riconoscimento della legittimità parallela e concomitante di due indicazioni geografiche specifiche, e non, come nel presente caso, nel tentativo di ripristinare retrospettivamente l'uso indebito di un nome da parte dagli operatori privati della possibilità di utilizzare la DOP al termine del periodo di grazia concesso loro prima dal legislatore francese e poi dal legislatore europeo. |
(24) |
Alla luce di quanto precede, e poiché i nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté», di cui è chiesta la registrazione, sono stati utilizzati nel commercio o nel linguaggio comune in violazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, le domande di registrazione come IGP relative a tali nomi non soddisfano le condizioni di ammissibilità alla registrazione, vale a dire l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
(25) |
È opportuno respingere le domande di registrazione dei nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté». |
(26) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le domande di registrazione dei nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» sono respinte.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 7.6.2018 nella causa C-44/17.