26.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/6


DECISIONE (UE) 2021/1875 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra (2) (l’«accordo sugli scambi e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)

Conformemente all’articolo 494 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, l’Unione e il Regno Unito (le «parti») hanno convenuto di cooperare al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti. Le parti condividono l’obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile («MSY»).

(3)

Ai sensi dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, le parti devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare i totali ammissibili di catture («TAC») per gli stock condivisi.

(4)

La Commissione dovrebbe svolgere le consultazioni annuali a nome dell’Unione e sulla base delle posizioni dell’Unione che saranno definite dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.

(5)

La piena e regolare partecipazione del Consiglio e dei suoi organi preparatori al processo di consultazione annuale con il Regno Unito sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock in questione dovrebbe essere garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione, in conformità del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(6)

Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(7)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone all’Unione di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(8)

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 impone all’Unione di applicare alla gestione della pesca l’approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca dovrebbe essere coerente con l’obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, impone inoltre all’Unione di eliminare gradualmente i rigetti grazie, tra l’altro, alla promozione di metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull’ecosistema marino e le risorse alieutiche.

(10)

L’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

(11)

L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che l’Unione conduca le relazioni esterne in materia di pesca conformemente agli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 di tale regolamento e, tra l’altro, sostenga e contribuisca attivamente allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche. L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre che le disposizioni in materia di politica esterna definite nella parte VI di tale regolamento non pregiudicano le disposizioni specifiche adottate a norma dell’articolo 218 TFUE.

(12)

L’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l’Unione e i paesi terzi, nonché le disposizioni concernenti gli accordi in materia di scambio e gestione congiunta.

(13)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell’accordo sugli scambi e la cooperazione e della necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le consultazioni annuali, dovrebbero essere stabilite disposizioni per la definizione annuale della posizione dell’Unione nell’ambito di tali consultazioni. Tali disposizioni dovrebbero essere conformi con il principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

(14)

A norma dell’allegato II, punto 2, lettera c), della decisione del Consiglio (UE) 2021/1765 (5), l’Unione può adoperarsi per registrare le questioni concordate dalle parti a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.

(15)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito, poiché l’esito delle consultazioni dovrebbe essere attuato nel diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, compresi gli stock di acque profonde, a norma dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (l’«accordo sugli scambi e la cooperazione») figura nell’allegato della presente decisione.

2.   La posizione dell’Unione di cui al paragrafo 1 è definita su base annuale conformemente all’articolo 2.

Articolo 2

1.   La piena e regolare partecipazione del Consiglio durante l’intero processo di consultazione annuale è garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione.

2.   Prima dell’inizio e per tutta la durata delle consultazioni annuali con il Regno Unito, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurarsi che la posizione da esprimere a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti pareri scientifici e delle altre informazioni pertinenti disponibili, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato. Tale posizione è rispecchiata nel verbale che documenta le disposizioni concordate tra l’Unione e il Regno Unito in esito alle consultazioni di cui all’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.

3.   A tal fine, la Commissione invia al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alle consultazioni annuali e, ove necessario, nel corso di tali consultazioni, un documento scritto, basato sui pareri e delle informazioni di cui al paragrafo 2, che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione. Il Consiglio continua a occuparsi della questione per l’intero processo e la Commissione invia al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla firma del verbale di cui al paragrafo 2, la posizione dell’Unione ai fini dell’approvazione dei risultati dettagliati delle consultazioni annuali.

4.   Il processo di cui al presente articolo comprende riunioni di coordinamento in loco, presentazioni, resoconti e discussioni oltre al pieno coinvolgimento delle delegazioni nazionali nelle consultazioni annuali, anche in quanto parte della delegazione dell’Unione, nonché nelle riunioni tecniche ove necessario.

5.   Se nel corso delle consultazioni annuali non è possibile per l’Unione raggiungere un accordo con il Regno Unito e affinché la posizione dell’Unione tenga conto di elementi nuovi, la Commissione sottopone la questione al Consiglio.

6.   Se, dopo la conclusione delle consultazioni annuali, risulta opportuno modificare i TAC nell’anno o negli anni per i quali sono stati concordati, la Commissione, in tempo utile e sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti e conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato, presenta al Consiglio un nuovo documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione relativa a tale modifica, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione, prima della firma del verbale.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2027. È valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 30 giugno 2023.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

(2)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5)  Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 135).


ALLEGATO

POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL’UNIONE IN SEDE DI CONSULTAZIONI ANNUALI CON IL REGNO UNITO PER CONCORDARE I TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

1.   PRINCIPI

Nel quadro delle consultazioni annuali con il Regno Unito, l’Unione:

a)

si adopera per garantire che le possibilità di pesca concordate siano conformi al diritto internazionale, in particolare alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell’accordo delle Nazioni Unite del 1995 relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici e degli stock ittici altamente migratori;

b)

si adopera per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Unione;

c)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall’Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con altri paesi terzi e in sede di organizzazioni regionali di gestione della pesca, e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare negli ambiti delle relazioni esterne, dell’occupazione, dell’ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, e della ricerca e dell’innovazione;

d)

garantisce che i TAC e le altre misure funzionalmente collegate siano fissati in modo coerente con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e tengano pienamente conto di eventuali misure od orientamenti stabiliti dal comitato specializzato per la pesca («CSP»);

e)

si adopera per garantire che i TAC siano determinati congiuntamente in conformità con l’obiettivo della politica comune della pesca («PCP») di garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, compreso l’obiettivo principale di conservazione della PCP, vale a dire il rendimento massimo sostenibile (MSY), nonché i piani pluriennali applicabili;

f)

si adopera per allinearsi alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP;

g)

si adopera per garantire regole non discriminatorie per la flotta dell’Unione fondate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell’Unione;

h)

si adopera per stabilire un calendario per le consultazioni annuali sulle possibilità di pesca;

i)

si adopera per garantire la coerenza con la legislazione ambientale dell’Unione, in particolare con la direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell’Unione.

2.   ORIENTAMENTI

L’Unione deve compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo con il Regno Unito sulle possibilità di pesca (TAC e misure funzionalmente collegate ad essi), basate sull’approccio illustrato di seguito.

A tal fine la Commissione collabora strettamente con il Consiglio durante le consultazioni annuali e:

a)

si adopera per stabilire i TAC basati suii migliori pareri scientifici disponibili, al fine di raggiungere il tasso di sfruttamento dell’MSY;

b)

si adopera per stabilire i TAC in base all’approccio precauzionale in materia di pesca qualora non siano disponibili pareri scientifici sui tassi di sfruttamento dell’MSY;

c)

si adopera per prevenire il sovrasfruttamento degli stock in questione fissando i TAC a un livello analogo a quello degli anni precedenti qualora non siano disponibili pareri scientifici;

d)

si adopera per combinare diversi pareri scientifici per lo stabilimento dei TAC, anche laddove tali pareri associno MSY e parere precauzionale, per i TAC che presentano uno sfasamento tra la zona cui si riferisce il parere e le zone di gestione, o qualora i TAC riguardino una combinazione di specie, e persegue l’approccio adeguato per quanto riguarda lo stabilimento dei diversi pareri nei TAC per le razze;

e)

si adopera per stabilire i TAC con la valutazione MSY e il parere sull’FMSY conformemente all’obiettivo MSY della PCP e ai piani pluriennali applicabili, se i piani pluriennali consentono l’uso degli intervalli di FMSY forniti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM»), l’Unione dovrebbe cercare di avvalersi di tali disposizioni, se sono soddisfatte le condizioni stabilite in tali piani pluriennali;

f)

si adopera per fissare i TAC basati sull’approccio precauzionale corrispondente ai pareri scientifici di riferimento contenuti nella scheda del CIEM con parere precauzionale per: i) gli stock oggetto di catture accessorie (nell’ambito di piani pluriennali); ii) gli stock bersaglio (nell’ambito di piani pluriennali) per i quali il CIEM fornisce solo pareri precauzionali; e iii) per i TAC oggetto di parere precauzionale pluriennale, che dovrebbero essere incentrati sulla stabilità;

g)

si adopera per tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, in particolare quando è difficile evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante, inclusi i TAC con parere di zero catture per le specie bersaglio o per le catture accessorie, l’Unione dovrebbe adoperarsi, se del caso nell’ambito dei piani pluriennali, per accompagnare il livello dei TAC con misure correttive nei pertinenti bacini marini;

h)

si adopera per stabilire i TAC a fini scientifici o di monitoraggio sulla base dei pareri scientifici;

i)

persegue la coerenza con la legislazione applicabile dell’Unione in relazione a specie e stock specifici;

j)

persegue la convergenza sulle specie di cui deve essere vietata la pesca, basati sui pareri scientifici, anche per quanto riguarda il divieto generale di pesca degli squali di acque profonde;

k)

si adopera per concordare l’impostazione relativa al metodo e all’applicazione degli adeguamenti dei TAC concordati a seguito dell’applicazione di esenzioni all’obbligo di sbarco (esenzioni de minimis e legate al tasso di sopravvivenza all’obbligo di sbarcare tutte le catture). L’Unione dovrebbe cercare il massimo livello possibile di accordo sull’impostazione relativa a tali esenzioni in modo coerente con l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

l)

si adopera per convenire un approccio per la conservazione della spigola settentrionale, basato sul parere scientifico del CIEM;

m)

si adopera per concordare altre misure funzionalmente collegate ai TAC, in particolare per quanto riguarda le condizioni speciali esistenti e le flessibilità tra zone, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare con l’articolo 15, paragrafi 8 e 9;

n)

si adopera per individuare, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e conformemente all’articolo 499, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, gli stock da considerare «stock speciali» ai fini della fissazione di TAC provvisori qualora le consultazioni annuali non possano essere concluse tempestivamente in conformità dell’articolo 498, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione;

o)

si adopera per concordare richieste congiunte al CIEM qualora sia individuata la necessità di pareri aggiuntivi;

p)

si adopera per garantire che i livelli di TAC, conformemente ai pareri scientifici, siano stabiliti in tempo utile per l’inizio della campagna di pesca annuale di cicerello, spratto e busbana norvegese nel Mare del Nord, qualora la campagna di pesca annuale non segua l’anno civile;

q)

si adopera per mantenere l’attuale meccanismo provvisorio di scambio di contingenti fino a quando il CSP non avrà istituito un meccanismo permanente.