11.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 360/117


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1778 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2021

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistma comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 marzo 2021 la Repubblica federale di Germania («Germania») ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il debitore dell’IVA nel caso del trasferimento delle quote di emissioni scambiate nel sistema nazionale nell’ambito della legge sullo scambio di quote di emissioni per i combustibili (Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen — ‘BEHG’) del 12 dicembre 2019 («domanda»).

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 7 aprile 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Germania e con lettera dell’8 aprile 2021 ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

(4)

L’articolo 199 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di designare i soggetti passivi destinatari dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, a norma della definizione dell’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e dei trasferimenti di altre unità che possono essere impiegate dagli operatori a fini di conformità con tali direttiva quali debitori dell’IVA («meccanismo dell’inversione contabile»). Tali disposizioni sono state incluse nella direttiva 2006/112/CE con la direttiva 2010/23/UE del Consiglio (3) al fine di contribuire a contrastare le frodi all’IVA. L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile allo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’articolo 199 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE è limitata alle quote scambiate nell’ambito del sistema UE di scambio di quote di emissioni («EU ETS»).

(5)

Con la BEHG la Germania ha istituito un quadro giuridico per il sistema nazionale di scambio di quote di emissioni che disciplina le emissioni che non rientrano nell’ambito dell’EU ETS. Pertanto l’articolo 199 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE non costituisce la base giuridica per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile agli scambi nell’ambito della BEHG.

(6)

Secondo la Germania lo scambio di quote è altamente vulnerabile alle frodi all’IVA. Lo scambio di quote di emissioni generate da combustibili nell’ambito della BEHG potrebbe essere sfruttato a fini fraudolenti analogamente a quanto può avvenire nell’EU ETS. Le quote di emissioni possono essere scambiate rapidamente, ripetutamente e agevolmente. Pertanto è molto difficile che le autorità possano individuare tali cambiamenti di proprietà e possano garantire che l’importo corretto dell’imposta sia riscosso. L’acquirente delle quote, in quanto soggetto passivo avente il diritto alla detrazione, ha la facoltà di detrarre l’IVA sostenuta, senza che il fornitore abbia versato alle autorità fiscali l’imposta sul volume d’affari fatturata. In particolare, la presenza nella catena di approvvigionamento di «operatori inadempienti» che scompaiono rapidamente o che non possiedono attivi impedisce alle autorità di riscuotere l’imposta evasa, con un impatto negativo sul bilancio. Per porre rimedio alle perdite di reddito pubblico, la Germania ha chiesto un’autorizzazione a derogare all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile al trasferimento di quote di emissioni.

(7)

La designazione del destinatario, in quanto soggetto passivo debitore dell’IVA in tali casi particolari, consentirebbe di semplificare la procedura di riscossione dell’IVA e prevenire l’evasione e l’elusione fiscali. La Germania dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare il meccanismo dell’inversione contabile al trasferimento di quote di emissioni scambiate nel sistema nazionale di scambio nell’ambito della BEHG («misura speciale»).

(8)

La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo. La Germania dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tale misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

(9)

Considerate la portata e la novità della misura speciale, è importante valutarne l’impatto. Pertanto, qualora la Germania intendesse prorogare detta misura speciale oltre il 2024, dovrebbe presentare alla Commissione una domanda di proroga, unitamente a una relazione sull’applicazione della misura speciale, entro il 31 marzo 2024. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione d’impatto della misura speciale sulla lotta contro le frodi all’IVA e il numero di operatori e di operazioni interessati dalla misura speciale.

(10)

La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a disporre che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo destinatario del trasferimento delle quote di emissioni scambiate in un sistema nazionale di scambio nell’ambito della legge sullo scambio di quote di emissioni per i combustibili (Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen) del 12 dicembre 2019.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.

Le eventuali domande di proroga della misura speciale oggetto della presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e sono corredate di una relazione sull’applicazione della misura che include una valutazione d’impatto della misura sulla lotta contro le frodi all’IVA e il numero di operatori e di operazioni interessati dalla misura.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 1).