|
22.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 335/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1690 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2021
relativa alla proroga della misura adottata dall’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2021)6691]
(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 13 maggio 2020 l’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta (Malta Competition and Consumer Affairs Authority, «l’autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili fino al 9 novembre 2020 («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. |
|
(2) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità al suolo degli aeromobili è un fattore che aggrava la contaminazione microbiologica. |
|
(3) |
Il Biobor JF contiene 2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e 2,2′-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. |
|
(4) |
Il 12 maggio 2021 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. Essendo un’isola, Malta dipende fortemente dal traffico aereo sia per il trasporto passeggeri sia per il trasporto merci. |
|
(5) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di inconvenienti legati alla sicurezza verificatisi in seguito al trattamento con tale prodotto. |
|
(6) |
Secondo l’autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato. |
|
(7) |
Il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a metà del 2022. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure. |
|
(8) |
Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura. |
|
(9) |
Dato che la misura non è più in vigore dal 9 novembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. |
|
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta può prorogare fino al 14 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.
Articolo 2
L’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta è destinataria della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 10 novembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).