16.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1484 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2021

relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021)6607]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 luglio 2019 è stata presentata alla Commissione una domanda di registrazione relativa a un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale».

(2)

Il 4 settembre 2019 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2019/1567 (2) con la quale la registrazione dell’iniziativa dei cittadini è stata rifiutata.

(3)

Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale. Nella sentenza del 12 maggio 2021 nella causa T-789/19 (3), il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2019/1567 in quanto la Commissione non aveva rispettato l’obbligo di motivazione. In particolare, la Commissione non aveva chiarito perché l’unica base giuridica possibile per l’atto proposto fosse l’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e perché tale atto non rientrasse nell’ambito della politica commerciale comune e non potesse pertanto essere adottato sulla base dell’articolo 207 del TFUE.

(4)

Al fine di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza T-789/19, è opportuno adottare una nuova decisione sulla richiesta di registrazione di tale iniziativa dei cittadini europei.

(5)

Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) applicabile al momento dell’adozione della decisione (UE) 2019/1567 è stato abrogato con effetto dal 1o gennaio 2020 e sostituito dal regolamento (UE) 2019/788. Pertanto, la richiesta di registrazione deve essere valutata ora nell’ambito di questo nuovo quadro giuridico.

(6)

L’8 giugno 2021, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della propria valutazione secondo cui i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), di tale regolamento erano soddisfatti e il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), non era applicabile. Tuttavia, poiché il testo dell’iniziativa formulato nella richiesta del 5 luglio 2019 non consentiva alla Commissione di concludere che essa soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ha invitato gli organizzatori a fornire chiarimenti in merito alla loro iniziativa.

(7)

Secondo la valutazione preliminare della Commissione, l’iniziativa sembrava perseguire l’obiettivo di adottare misure restrittive dell’Unione (sanzioni) e quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 215 del TFUE, che richiede, come condizione preliminare, che il Consiglio adotti una decisione conformemente al capo 2 (Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune) del titolo V del trattato sull’Unione europea. La Commissione ha spiegato che, in assenza di una precedente decisione del Consiglio, non può elaborare una proposta e, in ogni caso, tale proposta dovrebbe essere presentata congiuntamente all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ha inoltre fatto presente che dal testo dell’iniziativa non risultava chiaro se essa avesse l’unico obiettivo di imporre un divieto generale su tutti i prodotti provenienti da insediamenti illegali nei territori occupati o se fossero previste anche altre forme di regolamentazione alle frontiere dell’Unione. Infine, la Commissione ha chiesto agli organizzatori di chiarire se l’iniziativa è destinata specificamente a un determinato territorio o se mira a un divieto generale senza rivolgersi a un paese o a un territorio specifici.

(8)

Il 17 luglio 2021 gli organizzatori hanno inviato ai servizi della Commissione una lettera in cui fornivano chiarimenti sugli obiettivi della loro iniziativa. Hanno spiegato che il loro obiettivo consisteva nell’ottenere che la politica commerciale dell’UE si svolgesse soltanto in territori che hanno validità giuridica e che auspicavano che la politica commerciale dell’UE garantisse che non avrebbero avuto luogo scambi in territori occupati illegalmente o acquisiti illegalmente con l’uso della forza, al fine di rispettare il diritto internazionale.

(9)

Il 10 agosto 2021 è stata presentata alla Commissione una versione leggermente modificata dell’iniziativa.

(10)

Gli obiettivi dell’iniziativa sono espressi come segue. L’oggetto dell’iniziativa è: «regolare le transazioni commerciali con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati impedendo l’entrata nel mercato dell’UE di prodotti provenienti da tali luoghi. La Commissione, in qualità di custode dei trattati, deve garantire la coerenza della politica dell’Unione e il rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale in tutti i settori del diritto dell’Unione, compresa la politica commerciale comune. Deve proporre atti giuridici fondati sulla politica commerciale comune per impedire che soggetti giuridici dell’UE importino prodotti originari di insediamenti illegali in territori occupati e esportino in tali territori, onde preservare l’integrità del mercato interno e non favorire o contribuire al mantenimento di tali situazioni illecite».

(11)

Nella misura in cui l’iniziativa invita la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico che dovrebbe garantire che l’Unione europea non attui scambi con entità degli occupanti stabilite o operanti in territori occupati a norma del diritto internazionale, l’iniziativa chiede una misura intesa a disciplinare in modo generale il commercio internazionale dell’UE senza essere destinata a un paese o a un territorio specifici. Secondo una giurisprudenza costante, una misura che «verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto è sostanzialmente destinata a promuovere, facilitare o disciplinare tali scambi e sortisce su di loro effetti diretti ed immediati» (5) rientra nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune e dovrebbe basarsi sull’articolo 207 TFUE. A tale riguardo, sembrerebbe che la misura prevista dall’iniziativa richieda l’adozione di divieti o restrizioni all’importazione e all’esportazione nei confronti dei territori occupati a norma del diritto internazionale. Una misura del genere presenterebbe pertanto un nesso specifico (6) con gli scambi internazionali e, di conseguenza, rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 207 TFUE anche se perseguisse obiettivi di politica estera (7).

(12)

Alla luce dei chiarimenti forniti dagli organizzatori nella lettera del 17 luglio 2021 e dell’iniziativa leggermente modificata, la Commissione constata che l’iniziativa modificata invita la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico a norma dell’articolo 207 del trattato, che dovrebbe garantire che gli scambi commerciali dell’Unione non abbiano luogo con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati e che pertanto l’iniziativa chiede una misura commerciale di carattere generale e che non riguarda un paese o un territorio specifici.

(13)

Affinché i potenziali firmatari intendano l’obiettivo dell’iniziativa così come registrato, il gruppo di organizzatori dovrebbe garantire che le informazioni relative all’iniziativa che devono essere pubblicate nei moduli di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/788 e nel sistema centrale di raccolta elettronica o nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda dei casi, includano la menzione che l’iniziativa chiede una misura intesa a disciplinare in modo generale gli scambi internazionali dell’UE senza rivolgersi a un paese o territorio specifico.

(14)

Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa dei cittadini esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788.

(15)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell’eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui il rispetto del principio di proporzionalità.

(16)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che l’iniziativa soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(17)

L’iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell’Unione stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(18)

In conclusione, a condizione che gli obiettivi dell’iniziativa dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale» includano le informazioni supplementari richieste, l’iniziativa soddisfa tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 e dovrebbe pertanto essere registrata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale» è registrata con le seguenti informazioni supplementari sugli obiettivi dell’iniziativa: «L’iniziativa invita pertanto la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico nell’ambito della politica commerciale comune che sia di natura generale e non riguardi un paese o un territorio specifico».

Il gruppo di organizzatori pubblica l’iniziativa registrata nei moduli di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/788 nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica o nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda dei casi.

La Commissione pubblica nel registro le stesse informazioni sull’ambito di applicazione della registrazione dell’iniziativa.

Articolo 2

Destinatario della presente decisione è il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale», rappresentato dal sig. Tom MOERENHOUT e dal sig. Giovanni FASSINA, che fungono da persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2021

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(2)  Decisione (UE) 2019/1567 della Commissione, del 4 settembre 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale» (GU L 241 del 19.9.2019, pag. 12).

(3)  Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021, Tom Moerenhout e altri/Commissione europea, T-789/19, ECLI:EU:T:2021:260.

(4)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell’11.3.2011, pag. 1).

(5)  Sentenze della Corte di giustizia del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, punto 57 e del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520, punto 51.

(6)  Parere 2/15 del 16 maggio 2017, Accordo di libero scambio con Singapore, ECLI:EU:C:2017:376, punto 37.

(7)  Sentenze della Corte di giustizia del 17 ottobre 1995, Werner, C-70/94, ECLI:EU:C:1995:328, punto 10 e del 17 ottobre 1995, Leifer, C-83/94, ECLI:EU:C:1995:329, punto 10.