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6.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 314/14 |
DECISIONE (UE) 2021/1440 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 agosto 2021
che modifica la decisione (UE) 2019/1376 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2021/36)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) c) e d), nonché l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafi 3 e 5, l’articolo 15, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 1,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea (BCE/2019/23) (3) precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l’adozione di decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi. L’esperienza maturata con l’applicazione di tale decisione ha evidenziato la necessità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri. |
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(2) |
La procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca delle autorizzazioni laddove i capi di unità operative nutrano dubbi riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l'approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Ciò può verificarsi qualora l'esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti. |
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(3) |
Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria (4) e tra la BCE e la Repubblica di Croazia (5). L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23). |
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(4) |
Una decisione sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca non è adottata con decisione delegata, ma è invece adottata con procedura di non obiezione nel caso in cui la complessità della valutazione lo richieda. È opportuno chiarire che, inoltre, possono verificarsi casi in cui la delicatezza della questione, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, può richiedere che la decisione basata sui poteri nazionali sia adottata con procedura di non obiezione anziché mediante decisione delegata. |
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(5) |
L'ambito di applicazione delle decisioni delegate concernenti le partecipazioni qualificate dovrebbe essere esteso ai casi in cui il gruppo al quale appartiene il candidato acquirente detiene già una partecipazione qualificata nella società bersaglio, non viene superata alcuna soglia pertinente a livello di gruppo e il venditore è esterno al gruppo. La valutazione sottostante in tali casi sarebbe di norma semplice, in quanto le circostanze del caso non comportano una modifica sostanziale dell’assetto proprietario della società bersaglio e la valutazione è, pertanto, simile alla valutazione sottostante nei casi di partecipazioni qualificate derivanti da riorganizzazioni interne al gruppo per le quali le decisioni attualmente sono delegate. |
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(6) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) è modificata come segue:
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1. |
All’articolo 1, è aggiunto il seguente punto 15): «15) per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»; |
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2. |
L’articolo 3 è modificato come segue:
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3. |
il paragrafo 1 dell’articolo 4, è modificato come segue:
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4. |
all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Disposizione transitoria
Le disposizioni della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui un progetto di proposta di decisione sulla partecipazione qualificata o sulla revoca sia stato presentato alla BCE dall'autorità nazionale competente prima dell'entrata in vigore della presente decisione, o qualora la notifica dell’intenzione del soggetto vigilato significativo di aprire una succursale o di garantire gli impegni assunti dall'ente finanziario filiazione sia stata presentata alla BCE dall'autorità nazionale competente prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.
(3) Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23) (GU L 224 del 28.8.2019, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1)
(5) Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 4).