6.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/8


DECISIONE (UE) 2021/1439 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 agosto 2021

che modifica la decisione (UE) 2018/546 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2021/35)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3, nonché gli articoli 28, 29, 77, 78 e 78 bis,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (3), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea (BCE/2018/10) (4) precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l’adozione di decisioni in materia di fondi propri. L’esperienza acquisita nell’applicazione di tale decisione ha fatto emergere la necessità di taluni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri.

(2)

La procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle decisioni in materia di fondi propri laddove i capi di unità operative nutrano preoccupazioni riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l'approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Ciò può verificarsi qualora l'esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti.

(3)

Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria (5) e tra la BCE e la Repubblica di Croazia (6). L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10).

(4)

Una decisione in materia di fondi propri non è adottata mediante decisione delegata, ma è invece adottata con procedura di non obiezione nel caso in cui la complessità della valutazione lo richieda. È opportuno chiarire che, inoltre, possono verificarsi casi in cui la delicatezza della questione, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, può richiedere che la decisione basata sui poteri nazionali sia adottata con procedura di non obiezione anziché mediante decisione delegata.

(5)

Al fine di agevolare il processo decisionale, è necessaria una delega di poteri decisionali in relazione all'adozione di autorizzazioni a includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti per l'applicazione della decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea (BCE/2015/4) (7), dovrebbe applicarsi tale decisione.

(6)

Inoltre, per agevolare il processo decisionale è necessaria una delega di poteri decisionali in relazione alla risposta della BCE a una richiesta di consultazione ricevuta da un’autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, riguardante il margine fino al quale un ente dovrebbe superare i requisiti di fondi propri e passività ammissibili stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) a seguito di un'azione dell’ente di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) è modificata come segue:

1.

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

per “decisione sui fondi propri” si intende una delle seguenti decisioni: a) una decisione della BCE relativa all'autorizzazione a classificare uno strumento come strumento di capitale primario di classe 1; b) una decisione della BCE relativa all’autorizzazione a classificare uno strumento come strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o come strumento di capitale di classe 2; c) una decisione della BCE relativa all’autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio; e d) una decisione della BCE relativa all’autorizzazione a ridurre i fondi propri. Ai fini della presente decisione, una decisione sui fondi propri include anche l’approvazione della risposta della BCE a una richiesta di consultazione di un’autorità di risoluzione sulla riduzione degli strumenti di passività ammissibili;»;

b)

sono inseriti i seguenti punti 16), 17) e 18):

«16)

per “gruppo vigilato significativo” si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (*);

17)

per “autorizzazione preventiva generale” si intende l'autorizzazione generale a intraprendere una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ridurre i fondi propri, concessa in conformità all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.»;

18)

per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.

(*)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).»;"

2.

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare le seguenti decisioni sui fondi propri relative a:

a)

autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1, come disposto all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale quali strumenti aggiuntivi di classe 1 o quali strumenti di classe 2, ove richiesto dalla normativa nazionale;

c)

autorizzazione in relazione alle riduzioni dei fondi propri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

autorizzazione all'inclusione di utili intermedi o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 da parte di un ente prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

risposte alle richieste di consultazione di un’autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, compreso l'accordo sul margine proposto fino al quale, a seguito dell’azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità di risoluzione ritiene necessario che i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente superino i requisiti ad esso imposti.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Una decisione sui fondi propri di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli articoli 3, 4, 5, 5 bis e 5 ter.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Le decisioni in materia di fondi propri non possono essere adottate con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4.   I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell'adozione con procedura di non obiezione, una decisione sui fondi propri che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui agli articoli da 3 a 5 ter qualora la valutazione prudenziale di tale decisione sui fondi propri abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.

5.   La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica a:

a)

l’adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE;

b)

l'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta;

c)

l’approvazione della risposta della BCE alle richieste di consultazione di un’autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, compreso l'accordo sul margine proposto fino al quale, a seguito dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di risoluzione ritiene necessario che i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente superino i requisiti ad esso imposti.»;

3.

il titolo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 »;

4.

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Le decisioni in materia di classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 è assunta con decisione delegata nel caso in cui il tipo di strumenti rispetto ai quali si richiede l'autorizzazione sia presente, al momento della ricezione della domanda da parte della BCE, nell'elenco dell'ABE.»;

5.

il titolo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 »;

6.

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Qualora sia richiesta un'autorizzazione in base alla normativa nazionale, le decisioni in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 è assunta con decisione delegata.»;

7.

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.»;

8.

L’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Criteri per l’adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione per le riduzioni dei fondi propri »;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le decisioni in materia di autorizzazione per le riduzioni dei fondi propri sono adottate mediante una decisione delegata in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 4 bis.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le riduzioni con sostituzione, le decisioni sono adottate mediante una decisione delegata nel caso in cui:

a)

lo strumento sostitutivo sia uno strumento del capitale primario di classe 1 con un importo nominale uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito; o

b)

lo strumento sostitutivo sia uno strumento aggiuntivo di classe 1 di importo nominale uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito, se lo strumento sostituito è uno strumento aggiuntivo di classe 1; o

c)

lo strumento sostitutivo sia uno strumento aggiuntivo di classe 1 o uno strumento di classe 2 di importo nominale uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito, se lo strumento sostituito è uno strumento di classe 2.

Qualora uno strumento sostitutivo o uno strumento sostituito di cui alle lettere da a) a c) non abbia un importo nominale, l'importo di riferimento è invece l'importo nozionale di tale strumento.

Qualora l'importo nominale (o, nel caso di cui al comma precedente, l'importo nozionale) di uno strumento sostituito sia superiore all'importo dello strumento che è ammissibile come fondi propri, l'importo di riferimento è invece l’importo ammissibile come fondi propri.»;

d)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

a seguito della riduzione, i fondi propri superino e si prevede che continuino a superare, per almeno tre esercizi finanziari dalla data della domanda, i requisiti previsti all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, i fondi propri di cui è prevista la detenzione in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1024/2013, il requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell’articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e gli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e»;

e)

al paragrafo 3, il punto di cui alla lettera b), è sostituito come segue:

«b)

l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale sia inferiore a 100 punti base a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo, o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo. Se la riduzione è finalizzata a coprire perdite esistenti o riserve negative e tale riduzione non ha alcun impatto sul livello dei fondi propri, il criterio della soglia di 100 punti base si considera soddisfatto.»;

f)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Le decisioni sull’autorizzazione preventiva generale ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le decisioni sull’autorizzazione per un importo specifico predeterminato a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 241/2014 (*) sono adottate con decisione delegata se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 o se la decisione costituisce il rinnovo di una decisione esistente ed è concessa per lo stesso importo predefinito o per un importo predefinito inferiore.

(*)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).»;"

g)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Le disposizioni relative all’autorizzazione di riduzioni dei fondi propri possono essere revocate con decisione delegata se la revoca è richiesta dal destinatario della decisione.»;

h)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ove, ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 bis, una decisione in materia di riduzione dei fondi propri non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.»;

9.

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

«Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull’autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

1.   Le decisioni ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 relative all'autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, compresi gli utili che non soddisfano il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), sono adottate con decisione delegata se sono soddisfatti i criteri indicati di seguito:

a)

la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è soddisfatta in conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4);

b)

l'ente ha dimostrato che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili in conformità all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 5, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4) e alla lettera c), secondo il caso;

c)

l'importo dei dividendi prevedibili che l'ente deve dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio è determinato in conformità all'articolo 2, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 o, nei casi precisati all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), è dedotto un importo più elevato calcolato in conformità a tale articolo.

2.   Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.»;

10.

è aggiunto il seguente articolo 5 ter:

«Articolo 5 ter

Criteri per l’approvazione delle risposte alle richieste di consultazione di un’autorità di risoluzione relative alla riduzione degli strumenti di passività ammissibili

1.   Nel caso la BCE sia consultata o sia richiesto il suo consenso da parte di un’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione relativa all’approvazione della risposta della BCE a tale richiesta di consultazione è assunta con decisione delegata, salvo che si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 2.

2.   Qualora la BCE non sia d'accordo o sia solo parzialmente d'accordo con l'autorità di risoluzione sulla questione riguardo alla quale è stata consultata o è stato chiesto il suo consenso ai sensi dell'articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione sull’approvazione della risposta della BCE non può essere assunta con decisione delegata.»;

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le disposizioni della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui la domanda con la quale si richiede l’approvazione di una delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza modifiche, sia stata presentata alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)   GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63.

(3)   GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.

(4)  Decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea, del 15 marzo 2018, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10) (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 105).

(5)  Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1)

(6)  Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 4).

(7)  Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4) (GU L 107 del 25.4.2015, pag.76).

(8)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(9)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).