6.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 314/8 |
DECISIONE (UE) 2021/1439 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 agosto 2021
che modifica la decisione (UE) 2018/546 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2021/35)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3, nonché gli articoli 28, 29, 77, 78 e 78 bis,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d),
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (3), e in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea (BCE/2018/10) (4) precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l’adozione di decisioni in materia di fondi propri. L’esperienza acquisita nell’applicazione di tale decisione ha fatto emergere la necessità di taluni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri. |
(2) |
La procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle decisioni in materia di fondi propri laddove i capi di unità operative nutrano preoccupazioni riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l'approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Ciò può verificarsi qualora l'esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti. |
(3) |
Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria (5) e tra la BCE e la Repubblica di Croazia (6). L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10). |
(4) |
Una decisione in materia di fondi propri non è adottata mediante decisione delegata, ma è invece adottata con procedura di non obiezione nel caso in cui la complessità della valutazione lo richieda. È opportuno chiarire che, inoltre, possono verificarsi casi in cui la delicatezza della questione, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, può richiedere che la decisione basata sui poteri nazionali sia adottata con procedura di non obiezione anziché mediante decisione delegata. |
(5) |
Al fine di agevolare il processo decisionale, è necessaria una delega di poteri decisionali in relazione all'adozione di autorizzazioni a includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti per l'applicazione della decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea (BCE/2015/4) (7), dovrebbe applicarsi tale decisione. |
(6) |
Inoltre, per agevolare il processo decisionale è necessaria una delega di poteri decisionali in relazione alla risposta della BCE a una richiesta di consultazione ricevuta da un’autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, riguardante il margine fino al quale un ente dovrebbe superare i requisiti di fondi propri e passività ammissibili stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) a seguito di un'azione dell’ente di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(7) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) è modificata come segue:
1. |
L’articolo 1 è modificato come segue:
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2. |
L’articolo 2 è modificato come segue:
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3. |
il titolo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: « Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 »; |
4. |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Le decisioni in materia di classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 è assunta con decisione delegata nel caso in cui il tipo di strumenti rispetto ai quali si richiede l'autorizzazione sia presente, al momento della ricezione della domanda da parte della BCE, nell'elenco dell'ABE.»; |
5. |
il titolo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: « Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 »; |
6. |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione in base alla normativa nazionale, le decisioni in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 è assunta con decisione delegata.»; |
7. |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.»; |
8. |
L’articolo 5 è modificato come segue:
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9. |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis «Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull’autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 1. Le decisioni ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 relative all'autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, compresi gli utili che non soddisfano il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), sono adottate con decisione delegata se sono soddisfatti i criteri indicati di seguito:
2. Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.»; |
10. |
è aggiunto il seguente articolo 5 ter: «Articolo 5 ter Criteri per l’approvazione delle risposte alle richieste di consultazione di un’autorità di risoluzione relative alla riduzione degli strumenti di passività ammissibili 1. Nel caso la BCE sia consultata o sia richiesto il suo consenso da parte di un’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione relativa all’approvazione della risposta della BCE a tale richiesta di consultazione è assunta con decisione delegata, salvo che si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 2. 2. Qualora la BCE non sia d'accordo o sia solo parzialmente d'accordo con l'autorità di risoluzione sulla questione riguardo alla quale è stata consultata o è stato chiesto il suo consenso ai sensi dell'articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione sull’approvazione della risposta della BCE non può essere assunta con decisione delegata.»; |
Articolo 2
Disposizione transitoria
Le disposizioni della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui la domanda con la quale si richiede l’approvazione di una delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza modifiche, sia stata presentata alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63.
(3) GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.
(4) Decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea, del 15 marzo 2018, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10) (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 105).
(5) Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1)
(6) Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 4).
(7) Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4) (GU L 107 del 25.4.2015, pag.76).
(8) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(9) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).