24.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/74


DECISIONE (UE) 2021/1396 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 agosto 2021

che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (BCE/2021/39)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2014/29 (3) stabilisce le procedure relative alla presentazione alla Banca centrale europea (BCE) di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione (5).

(2)

Il 17 dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (6) che abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e stabilisce nuove norme per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza che sono applicabili dal 28 giugno 2021.

(3)

Il 15 marzo 2021, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione (7) che precisa ulteriormente le nuove norme per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato

(4)

La decisione BCE/2014/29 prevede la raccolta e l’esame della qualità dei dati comunicati dai soggetti vigilati alle autorità nazionali competenti in conformità al pertinente diritto dell’Unione. Di conseguenza, la decisione BCE/2014/29 deve prevedere la raccolta e il controllo della qualità dei dati che i soggetti vigilati devono comunicare alle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453. È pertanto necessario aggiornare la decisione BCE/2014/29 per rispecchiare l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 al fine di garantire che i pertinenti dati siano trasmessi alla BCE dalle autorità nazionali competenti.

(5)

Inoltre, l’Autorità bancaria europea (ABE) ha abrogato la decisione dell’ABE, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione all’Autorità bancaria europea da parte delle autorità competenti (EBA/DC/2015/130) (8) sostituendola con la decisione dell’ABE, del 5 giugno 2020, concernente la segnalazione all’Autorità bancaria europea a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti (EBA/DC/2020/334) (9). Tale decisione impone alle autorità competenti, compresa la BCE, di trasmettere all’ABE, tra l’altro, i dati per la segnalazione finanziaria e a fini di vigilanza. A tal fine, la decisione dell’ABE EBA/DC/2020/334 precisa le date di trasmissione all’ABE per tali dati da parte delle autorità competenti.

(6)

Inoltre, l’ABE ha abrogato la decisione dell’ABE, del 31 maggio 2016, relativa ai dati per l’analisi comparativa a fini di vigilanza (EBA/DC/2016/156) (10) sostituendola con la decisione dell’ABE del 5 giugno 2020 relativa ai dati per l’analisi comparativa a fini di vigilanza (EBA/DC/2020/337) (11). Tale decisione impone alle autorità competenti, compresa la BCE, di trasmettere all’ABE i dati per l’analisi comparativa a fini di vigilanza. A tal fine, la decisione dell’ABE EBA/DC/2020/337 precisa la data di trasmissione all’ABE di tali dati da parte delle autorità competenti.

(7)

È pertanto necessario aggiornare la decisione BCE/2014/29 anche per garantire che la BCE riceva tali dati dalle autorità nazionali competenti in modo tempestivo, dati che la BCE successivamente trasmette all’ABE in conformità agli articoli alle decisioni EBA/DC/2020/334 ed EBA/DC/2020/337.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/29 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2014/29 è modificata come segue:

1.

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2014/29)»;

2.

l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«A rticolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento quadro sull’MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla presentazione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (*1) della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione (*3).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1)."

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3).»;"

3.

l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Date di invio

1.   Le autorità nazionali competenti inviano i dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, a loro comunicati dai soggetti vigilati in conformità alle seguenti disposizioni:

a)

Le autorità nazionali competenti inviano alla BCE entro le ore 12 all’ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) (*4) nel decimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 e all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e alle relative date di segnalazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, i dati relativi ai seguenti soggetti:

i)

soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti;

ii)

soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

iii)

soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità con il criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata;

iv)

altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata, che sono gli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione della decisione dell’ABE del 5 giugno 2020 concernente le segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (EBA/DC/2020/334) (*5);

b)

laddove non trovi applicazione il punto di cui alla lettera a), le autorità nazionali competenti trasmettono alla BCE, entro le ore 12 CET nel venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e alle pertinenti date di segnalazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, i dati relativi ai seguenti soggetti:

i)

soggetti vigilati significativi;

ii)

soggetti vigilati meno significativi.

2.   Le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE i dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 conformemente a quanto segue:

a)

le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE entro le ore 12 CET nel decimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui alla disposizione pertinente per ciascuna voce di dati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, i dati relativi ai seguenti soggetti:

i)

soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti;

ii)

soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

iii)

soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata;

iv)

soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, nella misura in cui rappresentano il massimo livello di consolidamento nell’Unione e soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base individuale se non fanno parte di un gruppo vigilato, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione EBA/DC/2020/337 dell’ABE;

b)

laddove non trovi applicazione il punto di cui alla lettera a), le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date d’invio di cui alla pertinente disposizione per ciascuna voce di dati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, i dati relativi ai seguenti soggetti:

i)

soggetti vigilati significativi;

ii)

soggetti vigilati meno significativi.

(*4)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell’Europa centrale."

(*5)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE.»;"

4.

è aggiunto il seguente articolo 7 ter:

«Articolo 7 ter

Prima segnalazione successiva all’efficacia della decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea (BCE/2021/39)

Le autorità nazionali competenti inviano i dati a loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 in conformità alla decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea (BCE/2021/39) (*) a partire dalle prime date d’invio o di segnalazione applicabili che intervengono successivamente alla decorrenza degli effetti della presente decisione.

(*)  Decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2021, che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (BCE/2021/39) (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 74).»."

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 agosto 2021.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)   GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3).

(8)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE.

(9)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE.

(10)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE.

(11)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE.