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10.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/6 |
DECISIONE (UE) 2021/1313 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2021
che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 77, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno avviare negoziati al fine di concludere un accordo di cooperazione («accordo») tra l’Unione e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale («Interpol»). L’accordo mirerà a disciplinare la cooperazione tra l’Unione e Interpol nei settori delle attività di contrasto, della cooperazione giudiziaria in materia penale e della sicurezza delle frontiere (nell’ambito della gestione delle frontiere). |
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(2) |
L’accordo dovrebbe prevedere le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare l’accesso controllato degli Stati membri delle agenzie dell’Unione alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Document – «SLTD») e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Document Associated With Notices – «TDAWN») tramite il portale di ricerca europeo (European Search Portal – «ESP»), nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti e in linea con i loro diritti di accesso. |
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(3) |
L’accordo dovrebbe fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS istituita in seno all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera quale disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («Frontex») a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ad accedere alle banche dati SLTD e TDAWN di Interpol tramite l’ESP. |
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(4) |
L’accordo dovrebbe prevedere le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per attuare un regolamento riveduto sul sistema di informazione visti che autorizzi gli Stati membri ad accedere alle banche dati Interpol tramite l’ESP per l’esame delle domande di visto o di permesso di soggiorno. |
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(5) |
L’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e l’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1240 dispongono che le interrogazioni delle banche dati Interpol siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. L’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 prevede che i dati personali non siano trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né siano messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini del trattamento automatizzato nelle banche dati SLTD e TDAWN di Interpol, e che tali trasferimenti siano soggetti al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(6) |
L’accordo dovrebbe fornire la base giuridica per autorizzare il personale statutario del corpo permanente di Frontex (personale di categoria 1) ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per lo svolgimento dei suoi compiti. |
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(7) |
L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 prevede la possibilità che Frontex cooperi con le organizzazioni internazionali, tra cui in particolare Interpol. A norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, i membri delle squadre del corpo permanente di Frontex devono essere in possesso delle capacità per svolgere i compiti ed esercitare le competenze relativi ai controlli di frontiera di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («codice frontiere Schengen»). A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/399, ciò include la verifica dei cittadini di paesi terzi nelle banche dati Interpol (in particolare la banca dati SLTD di Interpol) alle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen in relazione al controllo delle persone alle frontiere esterne. |
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(8) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbe sostenere l’attuazione tecnica dell’accesso alle banche dati Interpol nel quadro del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dei regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, in linea con il regolamento (UE) 2018/1726. |
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(9) |
L’articolo 94 del regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce le condizioni per il trasferimento dei dati personali operativi alle organizzazioni internazionali. |
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(10) |
L’accordo dovrebbe essere pienamente conforme alle disposizioni dell’Unione europea in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al regolamento (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(11) |
L’accordo dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47. L’accordo dovrebbe essere applicato in linea con tutti i diritti e i principi sanciti dalla Carta. |
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(12) |
È opportuno che l’accordo faccia salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nelle loro relazioni con Interpol che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo stesso. |
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(13) |
A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(14) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (10); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(15) |
Conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 maggio 2021 (11), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Scambio di informazioni in ambito GAI» (gruppo IXIM), fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
La Commissione riferisce al Consiglio, sia periodicamente sia ogni volta che il Consiglio glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODGORŠEK
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, sulla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(5) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sull’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), e che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).
(7) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218, 13.8.2008, pag. 60).
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(10) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).