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6.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/1306 DEL CONSIGLIO
del 5 agosto 2021
che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC. |
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(2) |
Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
ALLEGATO
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1) |
Nell’allegato II della decisione 2012/285/PESC sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:
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2) |
Nell’allegato III della decisione 2012/285/PESC sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:
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