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19.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 256/97 |
DECISIONE (UE) 2021/1180 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda l’adozione di una decisione di modifica delle disposizioni sui tassi di interesse commerciale di riferimento dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») elaborato nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si applicano nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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(2) |
A norma dell’articolo 63 dell’accordo, è opportuno che i partecipanti all’accordo («partecipanti») riesaminino periodicamente il sistema di determinazione dei tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato attuali e soddisfino gli obiettivi alla base dell’istituzione dei tassi in vigore. Tali riesami dovrebbero riguardare anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi. |
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(3) |
I partecipanti sono chiamati a decidere con procedura scritta in merito a una decisione prevista per modificare le disposizioni sui CIRR di cui all’allegato XVI dell’accordo. |
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(4) |
La decisione prevista di procedere alla modifica delle disposizioni sui CIRR dovrebbe assicurare una maggiore coerenza delle politiche e armonizzare le prassi in materia di prestiti, migliorando così le condizioni di parità tra i partecipanti. Inoltre dovrebbe avvicinare i tassi di interesse fissi offerti nelle operazioni di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ai tassi di mercato e garantire che tali tassi di interesse fissi si adattino meglio ai termini e alle condizioni offerti nel mercato finanziario privato. Un periodo di transizione di due anni dovrebbe concedere alle agenzie di credito all’esportazione il tempo necessario per far sì che adottino e comunichino i nuovi orientamenti. |
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(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione che deve essere adottata dai partecipanti all’accordo nella procedura scritta, poiché la decisione prevista sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritte dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda la decisione di modificare le disposizioni sui tassi di interesse commerciale di riferimento si basa sul progetto di decisione dei partecipanti all’accordo (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(1) Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).
(2) Cfr. documento ST 10046/21 su http://register.consilium.europa.eu