16.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 253/92 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1168 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2021
che stabilisce l’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie nel quadro del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura a partire dal 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. |
(2) |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004 prevede che la Commissione elabori un programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore della pesca (EU MAP). |
(3) |
L’EU MAP è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Esso stabilisce un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali e socioeconomici e l’elenco delle campagne obbligatorie in mare, e fissa le soglie per la raccolta dei dati. L’EU MAP per il periodo 2020-2021 è stato adottato con la decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione (3) e con la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione (4). Entrambe le decisioni scadono il 31 dicembre 2021. |
(4) |
La presente decisione stabilisce l’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 a partire dal 1o gennaio 2022. Essa stabilisce inoltre le zone delle regioni marine ai fini della raccolta dei dati di cui all’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1004. |
(5) |
La Commissione ha consultato i gruppi di coordinamento regionale competenti e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1004. |
(6) |
La presente decisione deve essere letta in combinato disposto con la decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione (5) che abroga la decisione delegata (UE) 2019/910 e stabilisce le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004 a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
(7) |
Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare, le definizioni delle zone geografiche applicabili per la raccolta di dati sulla pesca nell’Unione e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare a partire dal 2022 figurano nell’allegato della presente decisione. L’elenco delle campagne e le soglie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 fanno parte del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2019/909 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell’acquacoltura (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 27).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 21).
(5) Decisione delegata (UE) 2021/1167, del 27 aprile 2021, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022 (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
CAPO I
Campagne di ricerca in mare
1. |
Vengono realizzate almeno le campagne di ricerca in mare elencate nella tabella 1 sottostante, a meno che un loro riesame scientifico non porti alla conclusione che una o più di tali campagne non siano più idonee ai fini della valutazione degli stock e della gestione della pesca. Possono essere aggiunte nuove campagne alla tabella sulla base degli stessi criteri di riesame.
Nell’ambito dei piani di lavoro nazionali di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri stabiliscono le campagne di ricerca in mare da realizzare e sono responsabili di tali campagne. I piani di lavoro nazionali o, se del caso, i piani di lavoro regionali degli Stati membri garantiscono la continuità con le campagne precedenti. |
2. |
Gli Stati membri non sono tenuti a partecipare (fisicamente o finanziariamente) a campagne di ricerca in mare relative a singole specie se:
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3. |
Per le campagne di ricerca relative a più specie o agli ecosistemi possono essere definite soglie a livello di regione marina. |
4. |
Gli Stati membri che contribuiscono a campagne di ricerca internazionali coordinano i propri sforzi all’interno della stessa regione marina.
Tabella 1 Campagne di ricerca in mare
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CAPO II
Soglie per la raccolta dei dati
1. |
Il presente capo fissa le soglie per la raccolta dei dati relativi alle attività di pesca dell’Unione di cui alla decisione delegata (UE)2021/1167 (2). |
2. |
Gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati biologici per determinati stock se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Se viene raggiunta la soglia collettiva del 25 % di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati ripartiscono i compiti relativi alla raccolta di dati biologici a livello di regione marina per garantire che gli stock in questione siano oggetto di campionamento in base alle esigenze degli utilizzatori finali. |
3. |
Alle specie regolamentate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca dei tonnidi (ORGP) si applicano le soglie stabilite nei requisiti dell’ORGP. |
4. |
Non si applica alcuna soglia:
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5. |
Non si applicano soglie al fine di ottenere stime delle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa. Le soglie per la raccolta di dati biologici relativi alle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa sono concordate e coordinate a livello di regione marina e sono basate sulle esigenze degli utilizzatori finali. |
6. |
Fatti salvi gli obblighi internazionali assunti nell’ambito delle ORGP, non è obbligatorio raccogliere dati biologici se la quota dell’Unione di uno stock sfruttato a livello internazionale è inferiore al 10 %. |
7. |
Per quanto riguarda la raccolta di dati sociali, economici e ambientali relativi all’acquacoltura:
Le soglie di cui alle lettere a), b) e c) sono calcolate sulla base dell’ultima pubblicazione di Eurostat dei dati dello Stato membro interessato. Fatte salve le lettere a), b) e c), gli Stati membri raccolgono dati sul valore e sul peso della loro produzione acquicola su base annuale. |
CAPO III
Stratificazione geografica per regione
Ai fini della raccolta dei dati relativi alle attività di pesca dell’Unione di cui all’allegato della decisione delegata (UE) 2021/1167 si applicano le definizioni delle zone geografiche delle regioni marine elencate nella seguente tabella 2.
Tabella 2
Stratificazione geografica per regione
Zone che dovrebbero essere coperte ai fini del quadro per la raccolta di dati |
Regione |
Super-regione (4) |
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Mar Baltico (zona FAO 27) |
Zone CIEM 3b-d |
Mar Baltico |
Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM 5, 6 e 7) e acque sud-occidentali estese (zone CIEM 10, 12 e 14) |
Artico orientale, Mare di Norvegia, Mare di Barents, Skagerrak e Kattegat, Mare del Nord e Manica orientale, Atlantico nord-orientale e Manica occidentale (zona FAO 27) |
Zone CIEM 1, 2, 3a, 4 e 7d |
Mare del Nord e Artico orientale |
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Zone CIEM 5, 6, 7 (esclusa 7d), 8, 9, 10, 12 e 14 |
Atlantico nord-orientale |
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Atlantico nord-occidentale (zona FAO 21) |
Zona della convenzione NAFO |
Altre regioni in cui la pesca è praticata da navi comunitarie soggette a obblighi di comunicazione a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o a organismi regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente o osservatore. |
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Atlantico centro-orientale (zona FAO 34) |
Zona della convenzione Copace |
Altre regioni |
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Atlantico centro-occidentale (zona FAO 31) |
Zona della convenzione Copaco (*1) |
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Atlantico sud-orientale (zona FAO 47) |
Zona della convenzione SEAFO |
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Pacifico meridionale (zone FAO 81 e 87) |
Zona della convenzione SPRFMO |
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Oceano Atlantico e mari adiacenti (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48) |
Zona della convenzione ICCAT |
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Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57) |
Zona della convenzione IOTC |
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Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57) |
Zona della convenzione SIOFA |
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Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57) |
Zona della convenzione CCSBT |
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Pacifico centro-occidentale (zona FAO 71) |
Zona della convenzione WCPFC |
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Pacifico centro-orientale (zone FAO 77 e 87) |
Zona della convenzione IATTC |
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Oceano Antartico e Oceano Indiano meridionale (zone FAO 48, 58 e 88) |
Zona della convenzione CCAMLR |
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Regioni ultraperiferiche dell’UE |
Acque dell’UE intorno alle isole di Mayotte e della Riunione |
Regioni ultraperiferiche |
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Acque dell’UE intorno alla Guyana francese, alla Martinica e alle isole della Guadalupa |
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Acque dell’UE intorno alle Azzorre (FAO 27.10.a.2) |
Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM 5, 6 e 7) e acque sud-occidentali estese (zone CIEM 10, 12 e 14) |
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Acque dell’UE intorno a Madera e alle Isole Canarie (FAO 34.1.2) |
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Mar Mediterraneo e Mar Nero (zona FAO 37) |
CGPM GSA 1-29 |
Mar Mediterraneo e Mar Nero |
Mar Mediterraneo e Mar Nero |
(1) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(2) Decisione delegata (UE) 2021/1167, del 27 aprile 2021, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022 (GU L 253 del …, pag. 51).
(3) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(4) Tutte le navi che non esercitano attività di pesca a lunga distanza sono assegnate a una super-regione sulla base del numero di giorni in mare (più del 50 %) trascorsi nella super-regione.
(*1) escluse le acque dell’UE