16.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 253/92


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1168 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2021

che stabilisce l’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie nel quadro del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura a partire dal 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca.

(2)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004 prevede che la Commissione elabori un programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore della pesca (EU MAP).

(3)

L’EU MAP è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Esso stabilisce un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali e socioeconomici e l’elenco delle campagne obbligatorie in mare, e fissa le soglie per la raccolta dei dati. L’EU MAP per il periodo 2020-2021 è stato adottato con la decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione (3) e con la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione (4). Entrambe le decisioni scadono il 31 dicembre 2021.

(4)

La presente decisione stabilisce l’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 a partire dal 1o gennaio 2022. Essa stabilisce inoltre le zone delle regioni marine ai fini della raccolta dei dati di cui all’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1004.

(5)

La Commissione ha consultato i gruppi di coordinamento regionale competenti e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1004.

(6)

La presente decisione deve essere letta in combinato disposto con la decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione (5) che abroga la decisione delegata (UE) 2019/910 e stabilisce le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004 a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(7)

Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare, le definizioni delle zone geografiche applicabili per la raccolta di dati sulla pesca nell’Unione e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare a partire dal 2022 figurano nell’allegato della presente decisione. L’elenco delle campagne e le soglie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 fanno parte del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2019/909 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell’acquacoltura (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 27).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 21).

(5)  Decisione delegata (UE) 2021/1167, del 27 aprile 2021, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022 (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

CAPO I

Campagne di ricerca in mare

1.

Vengono realizzate almeno le campagne di ricerca in mare elencate nella tabella 1 sottostante, a meno che un loro riesame scientifico non porti alla conclusione che una o più di tali campagne non siano più idonee ai fini della valutazione degli stock e della gestione della pesca. Possono essere aggiunte nuove campagne alla tabella sulla base degli stessi criteri di riesame.

Nell’ambito dei piani di lavoro nazionali di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri stabiliscono le campagne di ricerca in mare da realizzare e sono responsabili di tali campagne.

I piani di lavoro nazionali o, se del caso, i piani di lavoro regionali degli Stati membri garantiscono la continuità con le campagne precedenti.

2.

Gli Stati membri non sono tenuti a partecipare (fisicamente o finanziariamente) a campagne di ricerca in mare relative a singole specie se:

a)

la loro quota del totale ammissibile di catture (TAC) dell’Unione per le principali specie bersaglio (indicate nella tabella) è inferiore al 3 %, a meno che non sia concordata un’altra soglia fino al 5 % a livello di regione marina o

b)

(in assenza di TAC) la loro quota sul totale corrispondente degli sbarchi dell’Unione rappresenta meno del 3 % negli ultimi tre anni, a meno che non sia concordata un’altra soglia fino al 5 % a livello di regione marina.

3.

Per le campagne di ricerca relative a più specie o agli ecosistemi possono essere definite soglie a livello di regione marina.

4.

Gli Stati membri che contribuiscono a campagne di ricerca internazionali coordinano i propri sforzi all’interno della stessa regione marina.

Tabella 1

Campagne di ricerca in mare

Nome della campagna

Acronimo

Zona/e

Principali specie bersaglio

Gruppo di coordinamento regionale - governance (Regional coordination group - RCG)

Mar Baltico (zone CIEM 3aS, 3b-d)

Baltic International Trawl Survey

BITS_Q1

3aS, 3b-d

BLL COD DAB FLE HER PLE TUR

RCG per il Baltico

Baltic International Trawl Survey

BITS_Q4

3aS, 3b-d

BLL COD DAB FLE HER PLE TUR

Baltic International Acoustic Survey (autunno)

BIAS

3a, 3b-d

HER SPR

Gulf of Riga Acoustic Herring Survey

GRAHS

3d

HER

Sprat Acoustic Survey

SPRAS

3d

SPR

Rügen Herring Larvae Survey

RHLS_DEU

3d

HER

Fehmarn Juvenile Cod Survey

FEJUCS

3c, SD22

COD

Mare del Nord e Artico orientale (zone CIEM 1, 2, 3a, 4, 7d)

Kattegat Cod Survey

CODS_Q4

3a

COD

RCG per il Mare del Nord e l’Artico orientale

International Bottom Trawl Survey

IBTS_Q1

3a, 4

COD FLE GUG HAD HER NOP PLE RJC RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT

International Bottom Trawl Survey

IBTS_Q3

3a, 4

COD HAD HER NOP PLE POK RJC RJH RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT

 

North Sea Beam Trawl Survey

BTS

4b, 4c, 7d

DAB PLE RJC RJE RJM SDV SOL SYC SYT TUR

 

Demersal Young Fish Survey

DYFS

Coste del Mare del Nord

SOL

 

Sole NET Survey

SNS_NLD

4b, 4c

SOL TUR

 

North Sea Sandeels Survey

NSSS

4a, 4b

SAN

 

International Ecosystem Survey in the Nordic Seas

ASH

2a

HER

 

Mackerel Egg Survey (triennale)

NSMEGS

4

MAC

 

Herring Larvae Survey

IHLS

4, 7d

HER

 

NS Herring Acoustic Survey

NHAS

3a, 4, 6a

HER SPR

 

Nephrops UWTV survey

UWTV3-4, UWTV6, UWTV7, UWTV8, UWTV9

3a, 4a, 4b

NEP

 

Atlantico settentrionale (zone CIEM 5-14 e zone NAFO)

International Redfish Trawl and Acoustic Survey (triennale)

REDTAS

5a, 12, 14; NAFO SA 1-3

REB

RCG per il Mare del Nord e l’Artico orientale

Flemish Cap Groundfish Survey

FCGS

3M

AME COD GRE NOR RED ROU SHO

Greenland Groundfish Survey

GGS

14, NAFO SA1

COD RED REG

3LNO Groundfish Survey

PLATUXA_ESP

NAFO 3LNO

AME COD GRE NOR RED ROU THO WHI WIT YEL

Western IBTS 4th quarter (compresa porcupine survey)

IBTS_Q4

6a, 7, 8, 9a

OCT MON ANK ANF BOC BSS COD CTL DGS GAG GFB HAD HER HKE HOM LDB MAC MEG LEZ LDB NEP PLE RJC RJM RJN RNG SDV SHO SQZ SYC WHG

RCG per l’Atlantico settentrionale

Western IBTS 1st quarter

IBTS_Q1

6a, 7a

OCT COD CTL HAD HER HOM LEZ MAC NEP PLE RJC RJM RJN SDV SHO SYC WHG

ISBCBTS September

ISBCBTS

7afg

PLE RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC

Western Channel Beam Trawl Survey

SWECOS_GBE

7efgh

RJB RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC

Blue Whiting Survey

IBWSS

6, 7

WHB

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (triennale)

MEGS

6, 7, 8, 9a

HOM MAC

Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey

SAHMAS

8, 9

ANE BOC HOM PIL

Sardine DEPM (triennale)

SDEPM

8c, 9a

HOM PIL

Spawning/Pre-spawning Herring/Boarfish Acoustic Survey

WESPAS_IRL

6a, 7a-g

BOC HER

Biomass of Anchovy

BIOMAN

8

ANE PIL

Nephrops UWTV Survey

UWTV11-13, UWTV14, UWTV15, UWTV16-17, UWTV19, UWTV20-22, UWTV30

6a, 7a, 7b, 7ghj, 9a

NEP LDB GFB SHO

Nephrops Survey Offshore Portugal (FU 28-29)

NepS

9a

NEP

Celtic Sea Herring Acoustic Survey

CSHAS_IRL

6a, 7gj

HER

Acoustic Survey on Sardine and Anchovy

ECOCADIZ_ESP

9a

ANE

Swept Area Trawl Survey for Mackerel

IESSNS

2, 3aN, 4, 5, 14

MAC HER WHB

Acoustic Survey for Juvenile Anchovy in the Bay of Biscay

JUVENA_ESP

8a-d

ANE

Bay of Biscay Demersal Resources Survey

ORHAGO_Q4_FRA

8ab

SOL

Deepwater Longline Survey

PALPRO_ESP

8c

GFB

Irish Anglerfish and Megrim Survey

IAMS_IRL

6a, 7

MON ANK ANF

MEG LEZ LDB

Anglerfish and Megrim Survey (campagna scientifico-industriale)

SIAMISS_GBS

4a, 4b, 6a, 6b

ANF LEZ

Western Channel Celtic Sea Pelagic Survey

PELTIC

7de

PIL ANE SPR

Herring Acoustic Survey

ISAS

7a

HER

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Pan-Mediterranean Acoustic Survey

MEDIAS

GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20 e 22

ANE PIL

RCG per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero

Bottom Trawl Survey in Black Sea

BTSBS

GSA 29

DGS TUR WHG

Pelagic Trawl Survey in Black Sea

PTSBS

GSA 29

SPR

International Bottom Trawl Survey in the Mediterranean

MEDITS

GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25

conformemente all’elenco delle specie bersaglio del manuale MEDITS applicabile

Beam Trawl Survey (GSA 17)

SOLEMON

GSA 17

CTC MTS SOL

Bluefin Tuna Larval Survey

TUNIBAL

GSA 5, 6 (Mare Balearico)

ALB BFT

RCG per i grandi pelagici

CAPO II

Soglie per la raccolta dei dati

1.

Il presente capo fissa le soglie per la raccolta dei dati relativi alle attività di pesca dell’Unione di cui alla decisione delegata (UE)2021/1167 (2).

2.

Gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati biologici per determinati stock se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

la loro quota del TAC corrispondente (individuale o combinato) rappresenta meno del 10 % del totale dell’Unione, a meno che la somma delle quote degli Stati membri interessati non superi il 25 % del TAC; o

b)

in assenza di TAC, il totale degli sbarchi di uno Stato membro per uno stock rappresenta meno del 10 % della media degli sbarchi totali corrispondenti dell’Unione europea negli ultimi tre anni; o

c)

il totale annuale degli sbarchi di uno Stato membro per uno stock è inferiore a 200 tonnellate. Per le specie per le quali sussiste una specifica necessità di gestione può essere definita una soglia inferiore a livello di regione marina.

Se viene raggiunta la soglia collettiva del 25 % di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati ripartiscono i compiti relativi alla raccolta di dati biologici a livello di regione marina per garantire che gli stock in questione siano oggetto di campionamento in base alle esigenze degli utilizzatori finali.

3.

Alle specie regolamentate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca dei tonnidi (ORGP) si applicano le soglie stabilite nei requisiti dell’ORGP.

4.

Non si applica alcuna soglia:

a)

alle specie diadrome; e

b)

alle specie sensibili quali definite all’articolo 6, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1241 del Consiglio (3);

5.

Non si applicano soglie al fine di ottenere stime delle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa. Le soglie per la raccolta di dati biologici relativi alle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa sono concordate e coordinate a livello di regione marina e sono basate sulle esigenze degli utilizzatori finali.

6.

Fatti salvi gli obblighi internazionali assunti nell’ambito delle ORGP, non è obbligatorio raccogliere dati biologici se la quota dell’Unione di uno stock sfruttato a livello internazionale è inferiore al 10 %.

7.

Per quanto riguarda la raccolta di dati sociali, economici e ambientali relativi all’acquacoltura:

a)

gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere tali dati se la loro produzione acquicola totale rappresenta meno dell’1 % della produzione acquicola totale dell’Unione sia in peso che in valore;

b)

gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere tali dati per le specie che rappresentano meno del 5 % della produzione acquicola dello Stato membro sia in peso che in valore; e

c)

se la produzione acquicola totale di uno Stato membro è compresa tra l’1 % e il 2,5 % della produzione acquicola totale dell’Unione sia in peso che in valore, tale Stato membro può utilizzare metodologie semplificate per stimare tali dati.

Le soglie di cui alle lettere a), b) e c) sono calcolate sulla base dell’ultima pubblicazione di Eurostat dei dati dello Stato membro interessato.

Fatte salve le lettere a), b) e c), gli Stati membri raccolgono dati sul valore e sul peso della loro produzione acquicola su base annuale.

CAPO III

Stratificazione geografica per regione

Ai fini della raccolta dei dati relativi alle attività di pesca dell’Unione di cui all’allegato della decisione delegata (UE) 2021/1167 si applicano le definizioni delle zone geografiche delle regioni marine elencate nella seguente tabella 2.

Tabella 2

Stratificazione geografica per regione

Zone che dovrebbero essere coperte ai fini del quadro per la raccolta di dati

Regione

Super-regione  (4)

Mar Baltico (zona FAO 27)

Zone CIEM 3b-d

Mar Baltico

Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM 5, 6 e 7) e acque sud-occidentali estese (zone CIEM 10, 12 e 14)

Artico orientale, Mare di Norvegia, Mare di Barents, Skagerrak e Kattegat, Mare del Nord e Manica orientale,

Atlantico nord-orientale e Manica occidentale (zona FAO 27)

Zone CIEM 1, 2, 3a, 4 e 7d

Mare del Nord e Artico orientale

Zone CIEM 5, 6, 7 (esclusa 7d), 8, 9, 10, 12 e 14

Atlantico nord-orientale

Atlantico nord-occidentale (zona FAO 21)

Zona della convenzione NAFO

Altre regioni in cui la pesca è praticata da navi comunitarie soggette a obblighi di comunicazione a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o a organismi regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente o osservatore.

Atlantico centro-orientale (zona FAO 34)

Zona della convenzione Copace

Altre regioni

Atlantico centro-occidentale (zona FAO 31)

Zona della convenzione Copaco (*1)

Atlantico sud-orientale (zona FAO 47)

Zona della convenzione SEAFO

Pacifico meridionale (zone FAO 81 e 87)

Zona della convenzione SPRFMO

Oceano Atlantico e mari adiacenti (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48)

Zona della convenzione ICCAT

Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57)

Zona della convenzione IOTC

Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57)

Zona della convenzione SIOFA

Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57)

Zona della convenzione CCSBT

Pacifico centro-occidentale (zona FAO 71)

Zona della convenzione WCPFC

Pacifico centro-orientale (zone FAO 77 e 87)

Zona della convenzione IATTC

Oceano Antartico e Oceano Indiano meridionale (zone FAO 48, 58 e 88)

Zona della convenzione CCAMLR

Regioni ultraperiferiche dell’UE

Acque dell’UE intorno alle isole di Mayotte e della Riunione

Regioni ultraperiferiche

Acque dell’UE intorno alla Guyana francese, alla Martinica e alle isole della Guadalupa

Acque dell’UE intorno alle Azzorre (FAO 27.10.a.2)

Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM 5, 6 e 7) e acque sud-occidentali estese (zone CIEM 10, 12 e 14)

Acque dell’UE intorno a Madera e alle Isole Canarie (FAO 34.1.2)

Mar Mediterraneo e Mar Nero (zona FAO 37)

CGPM GSA 1-29

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Mar Mediterraneo e Mar Nero


(1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(2)  Decisione delegata (UE) 2021/1167, del 27 aprile 2021, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022 (GU L 253 del …, pag. 51).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(4)  Tutte le navi che non esercitano attività di pesca a lunga distanza sono assegnate a una super-regione sulla base del numero di giorni in mare (più del 50 %) trascorsi nella super-regione.

(*1)  escluse le acque dell’UE