6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/81


DECISIONE (UE) 2021/1102 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2021

che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione e le opzioni dell’Unione per quanto riguarda l’introduzione, la valutazione, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati nel territorio dell’Unione, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 241,

considerando quanto segue:

(1)

Gli agenti di controllo biologico sono nemici naturali, antagonisti o concorrenti, o altri organismi utilizzati per controllare, direttamente o indirettamente, gli organismi nocivi per le piante, compresi gli organismi nocivi da quarantena, controllandone i vettori, e per controllare le erbe infestanti e le piante esotiche invasive.

(2)

Ai fini della presente decisione sono contemplati solo gli agenti di controllo biologico invertebrati quali gli insetti, compresi gli insetti maschio sterili, gli acari e le specie di nematodi («ACB»).

(3)

Vi è grande diversità tra Stati membri per quanto riguarda gli approcci e i tipi di regolamentazione da essi applicati in materia di rilascio, valutazione e circolazione di ACB. Tuttavia, gli ACB non conoscono frontiere e possono diffondersi al di là dei territori in cui sono stati deliberatamente rilasciati al fine di controllare gli organismi nocivi, le erbe infestanti e le piante esotiche invasive.

(4)

Spesso utilizzati nella produzione in serra, gli ACB hanno un’importanza crescente nell’agricoltura e nella silvicoltura sostenibili, in particolare nell’attuazione della difesa integrata (IPM) e nell’agricoltura biologica. I sistemi agricoli sostenibili forniscono un contributo essenziale alla transizione dell’Unione verso sistemi alimentari sostenibili, come indicato nella comunicazione della Commissione «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» e nel Green Deal europeo, e come sostenuto dalla futura politica agricola comune. L’uso di ACB in questo contesto contribuisce a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) mira a proteggere l’Unione dall’introduzione di nuovi organismi nocivi, contrastando nel contempo gli organismi nocivi esistenti in modo più efficace. La politica fitosanitaria contenuta in tale regolamento si concentra in particolare sullo screening dei nuovi organismi nocivi per le piante in tutto il mondo, sulla prevenzione dell’ingresso di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione e, in caso di introduzione, sulla loro precoce individuazione ed eradicazione.

(6)

L’ingresso, l’insediamento e la diffusione di organismi nocivi per le piante possono compromettere la sostenibilità dell’agricoltura, delle foreste, degli ambienti naturali, della biodiversità e degli ecosistemi. Il commercio mondiale, la circolazione delle persone, i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici estremi aumentano la diffusione di parassiti e i rischi fitosanitari. Anche le nuove specie di organismi nocivi esotici rappresentano una minaccia per i sistemi di produzione agricola e forestale esistenti nell’Unione, nonché per la flora e la fauna autoctone. L’introduzione di un nemico naturale proveniente dalla regione di origine dell’organismo nocivo può contribuire a un’adeguata strategia di lotta, ma può comportare rischi per la flora e la fauna autoctone. Pertanto, prima di introdurre ACB, è necessario effettuare una valutazione scientifica del possibile impatto sulla sanità delle piante e sulla biodiversità, utilizzando una metodologia standard, anche in relazione ai potenziali effetti indesiderati sulle specie non bersaglio, sugli ecosistemi e sulla biodiversità in generale.

(7)

È riconosciuto che l’uso degli ACB è in crescita, data la maggiore domanda da parte di agricoltori, gestori di spazi verdi e giardinieri desiderosi di ridurre la loro dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici.

(8)

Le organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura attraverso la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), hanno elaborato norme e orientamenti fitosanitari internazionali sull’uso sicuro degli ACB e svolgono un ruolo importante nell’elaborazione di norme per l’analisi dei rischi e la ricerca.

(9)

I produttori di ACB, comprese le piccole e medie imprese (PMI), forniscono soluzioni innovative e specifiche per la protezione delle colture. Il controllo di qualità degli ACB è un requisito essenziale per garantirne la sicurezza e le prestazioni.

(10)

Un approccio più coerente tra gli Stati membri potrebbe facilitare lo sviluppo e l’accesso al mercato di ACB sicuri. Ciò contribuirebbe a creare opportunità per i sistemi di produzione agricola e silvicola e per il controllo degli organismi nocivi per le piante, garantendo nel contempo la protezione della salute e dell’ambiente.

(11)

Il Consiglio ritiene che uno studio sulla situazione e le opzioni dell’Unione per quanto riguarda l’introduzione, la valutazione, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di ACB nel territorio dell’Unione sia necessario per migliorare la loro disponibilità e accessibilità per gli utilizzatori, garantendo nel contempo la sicurezza degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente nonché la sicurezza alimentare, conformemente all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2) del 13 aprile 2016, in particolare il punto 10 relativo all’applicazione degli articoli 225 e 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(12)

Tali opzioni possono includere una valutazione delle possibilità in relazione ai seguenti elementi: armonizzazione dei criteri, delle procedure e del processo decisionale nell’Unione; elaborazione di programmi Unione di ricerca, innovazione e divulgazione delle conoscenze e attuazione di una cooperazione rafforzata con le pertinenti organizzazioni internazionali al fine di accelerare l’accesso al mercato e di aumentare l’accessibilità degli ACB; e sostegno agli investimenti, all’innovazione e all’uso sicuro degli ACB nel controllo degli organismi nocivi per le piante quale primo passo verso la definizione armonizzata di un concetto più ampio di controllo biologico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 dicembre 2022, uno studio sulla situazione riguardante l’introduzione, la produzione, la valutazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati (ACB) nel territorio dell’Unione. Dovrebbero essere valutate anche le possibilità di armonizzazione delle procedure in tutto il territorio dell’Unione, in modo da agevolare la promozione della diffusione degli ACB e il loro accesso al mercato, sostenere gli investimenti e l’innovazione e contribuire all’utilizzo sicuro di tali organismi, compreso quando sono necessari per il controllo degli organismi nocivi da quarantena imposto dalle autorità fitosanitarie.

Articolo 2

Il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, o a informarlo in altro modo sulle eventuali misure necessarie per dare seguito allo studio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(2)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).