30.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 230/1


DECISIONE (UE) [2021/1074] DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 giugno 2021

sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 e che abroga la decisione (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l’articolo 429 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro di Basilea III ha introdotto un coefficiente di leva finanziaria semplice, trasparente, non basato sul rischio che funga da misura credibile a complemento dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. La norma relativa al coefficiente di leva finanziaria pubblicata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel dicembre 2017 (di seguito la «norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB») dispone che, al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie, una giurisdizione possa, a sua discrezione, esentare temporaneamente le riserve della banca centrale dalla misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria in circostanze macroeconomiche eccezionali.

(2)

La norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB è stata inizialmente attuata nella legislazione dell’Unione dal regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013 richiede agli enti di comunicare alle autorità competenti talune informazioni sul loro coefficiente di leva finanziaria e sulle sue componenti, mentre l’articolo 451 di tale regolamento richiede agli enti di pubblicare talune informazioni riguardanti il loro coefficiente di leva finanziaria e la loro gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva.

(3)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tra l’altro, per riflettere le correzioni effettuale alla norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB in modo da assicurare parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell’Unione ma operanti all’esterno dell’Unione e da assicurare che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un efficace complemento ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto un requisito di coefficiente di leva finanziaria a complemento del sistema di segnalazione e pubblicazione del coefficiente di leva finanziaria. Tale regolamento ha modificato l’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di introdurre la possibilità di escludere temporaneamente talune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell’esposizione complessiva di un ente in circostanze eccezionali e al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. Il requisito del coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere ricalibrato in modo proporzionale per compensare l’impatto dell’esclusione. Tale ricalibrazione dovrebbe garantire l’esclusione di rischi per la stabilità finanziaria suscettibili di incidere sui settori bancari interessati nonché il mantenimento della resilienza fornita dal coefficiente di leva finanziaria. Tali modifiche al quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria, incluso il potere discrezionale di escludere talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva, diverranno applicabili il 28 giugno 2021.

(4)

Da allora il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tra l’altro, per disporre che, ai fini della ricalibrazione del requisito di coefficiente di leva finanziaria, le autorità competenti debbano determinare la data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate, previa consultazione della banca centrale interessata, e annunciare pubblicamente tale data.

(5)

In considerazione della pandemia di COVID-19, il 16 settembre 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha stabilito che sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale di cui all’articolo 500 ter, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 dalla misura dell’esposizione complessiva al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie (5). L’esclusione di tali esposizioni si applica fino al 27 giugno 2021.

(6)

A causa della pandemia di COVID-19 e della conseguente e continua esigenza di un alto grado di accomodamento della politica monetaria, che a sua volta fa affidamento in modo decisivo sul regolare funzionamento del canale di trasmissione della politica monetaria basato sul sistema bancario, il Consiglio direttivo ritiene che tali circostanze eccezionali giustifichino l’esclusione temporanea (fino al 31 marzo 2022) di talune esposizioni verso banche centrali dell’Eurosistema dal calcolo delle misure dell’esposizione complessiva degli enti ai sensi dell’articolo 429 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.]

(7)

Si prevede che l’esclusione di talune esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell’esposizione complessiva a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 31 marzo 2022 sosterrà gli enti creditizi nel continuare ad assolvere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale, preservando al contempo gli elementi fondamentali del quadro normativo prudenziale durante il periodo eccezionale della pandemia di COVID-19. La data finale del 31 marzo 2022 è stata scelta per agevolare l’attuazione delle misure di politica monetaria straordinarie collegate alla situazione determinata dalla pandemia di COVID-19, tra cui l’attuale l’orizzonte degli acquisti netti di attività effettuati nell’ambito del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP).

(8)

La data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate è determinata sulla base dell’ultimo trimestre precedente l’avvio delle misure di politica monetaria connesse alla pandemia di COVID-19. Il 12 marzo 2020 la BCE ha annunciato un allentamento delle condizioni per le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT III) al fine di sostenere l’accesso costante di imprese e famiglie al credito bancario a fronte delle interruzioni e delle temporanee carenze di finanziamento associate alla pandemia di COVID-19. Il 18 marzo 2020 la BCE ha inoltre annunciato un PEPP da 750 miliardi di euro per contrastare i gravi rischi di turbativa cui il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l’area dell’euro erano esposti a causa della pandemia. La data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate è pertanto fissata al 31 dicembre 2019.

(9)

Le esposizioni che possono essere escluse comprendono monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale e attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale — comprese le riserve detenute presso la banca centrale — nella misura in cui tali esposizioni sono rilevanti per la trasmissione, e di conseguenza, l’attuazione della politica monetaria. Tali esposizioni includono i depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale e i saldi dei conti di riserva presso l’Eurosistema, inclusi i fondi detenuti al fine di soddisfare gli obblighi di riserve minime. Le esposizioni che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale che non sono connesse all’attuazione della politica monetaria non dovrebbero essere escluse dalla misura dell’esposizione complessiva.

(10)

La BCE, nell’ambito della sua funzione di politica monetaria, è stata consultata a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla determinazione delle circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione di talune esposizioni e sulla data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate (6).

(11)

L’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 su cui si basa la decisione (UE) 2020/1306 (BCE/2020/44) si applica fino al 27 giugno 2021. È pertanto necessario abrogare la decisione (UE) 2020/1306 (BCE/2020/44).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Si applicano altresì le seguenti definizioni:

1)

per «Eurosistema» si intende l’«Eurosistema» come definito all’articolo 2, punto 29), dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (7);

2)

per «operazione di deposito presso la banca centrale» si intende operazione di deposito presso la banca centrale (deposit facility) come definita all’articolo 2, punto 21), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

3)

per «conti di riserva» si intendono i conti di riserva come definiti all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (8);

4)

per «obblighi di riserva minima» s’intendono gli obblighi di riserva minima come definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);

5)

per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all’articolo 2, punto 16) del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (9).

Articolo 2

Determinazione della sussistenza delle circostanze eccezionali

1.   Ai fini dell’articolo 429 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ha stabilito che, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale elencate all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), punti i) e ii), di tale regolamento dalla misura dell’esposizione complessiva al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.

2.   Si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate il 31 dicembre 2019.

3.   Per quanto riguarda le esposizioni elencate al punto ii) dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013, la determinazione si applica alle esposizioni verso le banche centrali dell’Eurosistema relative a depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi fondi detenuti al fine di soddisfare gli obblighi di riserve minime.

4.   Il paragrafo 1 si applica per un periodo che ha inizio il 28 giugno 2021 e termina il 31 marzo 2022.

5.   La determinazione di cui al paragrafo 1 si applica in relazione a qualsiasi ente che sia un soggetto vigilato significativo stabilito in uno Stato membro dell’area dell’euro.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione (UE) 2020/1306 (BCE/2020/44) è abrogata a decorrere dal 28 giugno 2021.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2021.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 giugno 2021.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7 giugno 2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

(5)  Decisione (UE) 2020/1306 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2020, sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 (BCE/2020/44) (GU L 305 del 21.9.2020, pag.30).

(6)  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210618~08d3c92b21.en.html

(7)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(8)  Regolamento (CE) n. 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).