21.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 219/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/995 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2021

che stabilisce la data alla quale inizierà ad applicarsi la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania,

vista la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione (UE) 2017/1908, le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti di cui all’allegato di tale decisione devono applicarsi alla Bulgaria e alla Romania dopo il positivo completamento di tutto il relativo collaudo generale effettuato dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), essendo stato notificato alla Bulgaria e alla Romania e alla Commissione che tale collaudo è stato positivamente completato.

(2)

La decisione (UE) 2017/1908 deve applicarsi a decorrere da una data che la Commissione fisserà quando la Bulgaria e la Romania le avranno notificato che il collaudo generale è stato positivamente completato.

(3)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2017/1908, eu-LISA ha verificato che, da un punto di vista tecnico, i sistemi nazionali VIS bulgaro e rumeno sono pronti per essere integrati nel sistema d’informazione visti.

(4)

Con lettera del 15 dicembre 2020 la Romania ha notificato alla Commissione che il collaudo generale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2017/1908, concernente le disposizioni elencate nell’allegato di tale decisione, è stato positivamente completato.

(5)

Con lettera del 19 gennaio 2021 la Bulgaria ha notificato alla Commissione che il collaudo generale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2017/1908, concernente le disposizioni elencate nell’allegato di tale decisione, è stato positivamente completato.

(6)

Poiché la Bulgaria e la Romania hanno in tal modo completato le disposizioni tecniche necessarie dandone debita notifica alla Commissione, è opportuno stabilire la data alla quale inizierà ad applicarsi la decisione (UE) 2017/1908.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (5).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2017/1908 si applica a decorrere dal il 25 luglio 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(4)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(5)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(6)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(7)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).