2.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 194/40


DECISIONE (UE) 2021/885 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un’emergenza di sanità pubblica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)

Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio (3). Conformemente all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento, l’importo massimo che può essere mobilitato dal Fondo dalla dotazione del 2021 fino al 1o settembre 2021 è di 477 543 750 EUR. Conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, l’importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale per l’esercizio 2021 (in impegni e pagamenti) per il versamento di anticipi. Inoltre, un importo di 47 981 598 EUR della dotazione del 2020 non è stato utilizzato entro la fine di tale anno ed è stato riportato al 2021. Pertanto l’importo massimo disponibile a titolo del FSUE a questo punto nel 2021 è di 525 525 348 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione.

(3)

Il 29 ottobre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni dell’agosto 2020 nella Sterea Ellada.

(4)

Il 9 dicembre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati dal ciclone Ianos che nel settembre 2020 ha colpito le regioni di Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia e Peloponneso.

(5)

Il 22 gennaio 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto che nell’ottobre 2020 ha colpito le isole di Samos, Ikaria e Chios.

(6)

Il 21 dicembre 2020 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati nell’ottobre 2020 dalla tempesta Alex nella regione Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

(7)

Entro il 24 giugno 2020 Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria hanno presentato domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020.

(8)

Le domande di tali Stati sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(9)

È pertanto opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia e alla Francia in relazione alle catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.

(10)

Nel caso della Croazia, poiché l’anticipo già versato supera l’importo definitivo dell’aiuto, non è necessario mobilitare altri importi e l’anticipo indebitamente versato sarà recuperato a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(11)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

a)

alla Grecia è erogato l’importo di 3 300 100 EUR, comprensivo dell’importo di 330 010 EUR a titolo di anticipo, in relazione alle alluvioni nella Sterea Ellada;

b)

alla Grecia è erogato l’importo di 21 588 519 EUR, comprensivo dell’importo di 2 158 852 EUR a titolo di anticipo, in relazione al ciclone Ianos;

c)

alla Grecia è erogato l’importo di 2 531 301 EUR, comprensivo dell’importo di 253 131 EUR a titolo di anticipo, in relazione al terremoto che ha colpito le isole di Samos, Chios e Ikaria;

d)

alla Francia è erogato l’importo di 59 325 000 EUR, comprensivo dell’importo di 5 932 500 EUR a titolo di anticipo, in relazione alla tempesta Alex.

Articolo 2

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:

a)

all’Albania è erogato l’importo di 905 271 EUR;

b)

all’Austria è erogato l’importo di 31 755 580 EUR;

c)

al Belgio è erogato l’importo di 37 298 777 EUR;

d)

alla Cechia è erogato l’importo di 17 373 205 EUR;

e)

all’Estonia è erogato l’importo di 3 588 755 EUR;

f)

alla Francia è erogato l’importo di 91 365 053 EUR;

g)

alla Germania è erogato l’importo di 13 648 386 EUR;

h)

alla Grecia è erogato l’importo di 3 994 022 EUR;

i)

all’Ungheria è erogato l’importo di 13 136 857 EUR;

j)

all’Irlanda è erogato l’importo di 20 480 330 EUR;

k)

all’Italia è erogato l’importo di 76 271 930 EUR;

l)

alla Lettonia è erogato l’importo di 1 177 677 EUR;

m)

alla Lituania è erogato l’importo di 2 828 291 EUR;

n)

al Lussemburgo è erogato l’importo di 2 857 025 EUR;

o)

al Montenegro è erogato l’importo di 199 505 EUR;

p)

al Portogallo è erogato l’importo di 18 039 670 EUR;

q)

alla Romania è erogato l’importo di 13 926 870 EUR;

r)

alla Serbia è erogato l’importo di 11 968 276 EUR;

s)

alla Spagna è erogato l’importo di 36 639 441 EUR.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 20 maggio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).